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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, dopo il deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n.2403/2024 R.G.L. vertente tra
, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta su Parte_1 foglio separato dall'Avv. Antonio Gallicchio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Carriera Grande n. 32
ricorrente
CONTRO
, in persona dell'omonimo titolare Controparte_1
sedente in Ercolano (NA) alla Via Vittorio Veneto nn. 10/12/14, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Ercolano (NA) alla Via IV Novembre n. 89 , presso lo studio degli Avvocati Luigi Luciani e Antonietta Garzia giusta mandato in calce alla memoria difensiva Resistente OGGETTO: differenze retributive CONCLUSIONI:per entrambi come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso del 1^ febbraio 2024 ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1 indicata in epigrafe dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare: a) la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro full time, a far data dall'instaurazione del rapporto, e/o comunque il diritto del ricorrente alla corresponsione in proprio favore delle retribuzioni per il lavoro supplementare e/o straordinario prestato e non retribuito, ai sensi dell'art. 2108 c.c. e della contrattazione collettiva di settore per sentir condannare b) parte convenuta al pagamento in suo favore dell' importo complessivo di € 48.523,12, di cui € 2.989,99, a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo, a titolo di differenze retributive maturate in costanza e/o alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e della contrattazione collettiva di settore, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre accessori, vittoria di spese da distrarsi
Ha esposto:
-di aver lavorato a seguito di assunzione dal 12/10/2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sino all'11/01/2020, formalizzato in modalità part – time 60% per 24 ore settimanali;
- di aver proseguito dopo la scadenza, per effetto di proroga, dapprima sino all'11/07/2020, quindi sino al 13/01/2021 ed, infine, sino al 13/07/2021, epoca di cessazione del rapporto;
.
1 - di aver espletato mansioni di pizzaiolo riconducibili al Livello 4 del CCNL per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo dell'08/02/2018;
- di non aver percepito alla cessazione del rapporto né il TFR né ulteriori competenze di fine rapporto, salvo un unico pagamento in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, in data 31/08/2021, per € 2.016,99;
- di non aver mai fruito di un solo giorno di ferie;
- di aver percepito in costanza di rapporto, solo gli importi netti di cui all'estratto conto personale in misura inadeguata alla quantità di lavoro prestata, ma comunque per alcuni mesi nulla (ad esempio febbraio 2021) e/o chiaramente insufficiente (cfr. bonifico del 10/07/2020 per € 2.511,00 teoricamente volti a retribuire 4 mensilità).
- di non aver percepito alcuna somma a titolo di A.N.F. nonostante l'accoglimento delle domande da parte dell' e l'erogazione in favore della ditta convenuta degli CP_2 importi contabilizzati dall'Istituto sub doc. 7.
- di aver percepito solo parzialmente gli importi maturati a titolo di mensilità supplementari;
- di aver inutilmente chiesto in via stragiudiziale le spettanze qui rivendicate.
Argomentata della natura subordinata del rapporto e della diretta applicabilità del CCNL invocato, ha chiesto accertarsi il diritto alla retribuzione giusta in conformità al precetto di cui all'art. 36 Cost. secondo determinazione giudiziale da effettuarsi ai sensi dell'art. 2099 cod. civ. alla stregua del CCNL, deducendo la natura subordinata a tempo pieno del rapporto e la insufficiente retribuzione percepita in ragione di un fittizio part-time. Ha quindi rassegnato le soprascritte conclusioni .
Nel costituirsi tempestivamente la ditta ha eccepito la nullità del ricorso per carenza allegatoria sul luogo di lavoro e sula tipologia delle mansioni deducendo, altresì, che l'orario di lavoro del ricorrente era esclusivamente dalle 11/30-16,00, e mai di domenica, visto che nell'orario 19/23 egli svolgeva la propria attività lavorativa presso la pizzeria Red Stone alla via Nuova Trecase, deducendo, infine, di aver versato le somme emergenti dal prospetto allegato. Ha concluso per il rigetto della domanda proposta in quanto improponibile, inammissibile, infondata e pretestuosa, con vittoria di spese
All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio delle parti, fallito il tentativo di conciliazione, è stata ammessa ed assunta prova per testi e acquisita la documentazione prodotta;
autorizzato il deposito di note difensive, è stata disposta la riformulazione dei conteggi. Quindi la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
Nullità ricorso Con i Giudici di Legittimità si ritiene che, per aversi nullità del ricorso per omessa esposizione degli elementi di fatto su cui la domanda si fonda, non è sufficiente un'omissione meramente formale degli elementi richiesti dal n.4 dell'art. 414 c.p.c.,
2 occorrendo invece che di essi non sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. Nella specie, il ricorso introduttivo contiene una precisa indicazione delle mansioni, della durata del rapporto, dell'orario, oltrechè l'indicazione del luogo di lavoro e la somma complessiva quale emergente dai conteggi analitici allegati al ricorso facenti parte integrante di questo, e notificati a controparte unitamente ad esso. Perciò può ritenersi ampiamente soddisfatto l'onere di specificazione che incombe sul ricorrente ai sensi dell'art. 414 c.p.c. (Cass. 00/2572, 2257; 99/7089,6714).
Durata del rapporto Dal mod CUD emesso dal datore di lavoro emerge che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 12.10.2019 al 13.7.2021 . Tali dati sono confortati CP_ dall'estratto contributivo emesso dall' , da cui si evince la medesima durata con salvezza dei periodi di CIG in deroga, dal periodo 10/03/2020 – 09/05/2020. Al cospetto di tali decisivi documenti , mai impugnati, parte resistente non ha dimostrato una diversa durata né una diversa sospensione del rapporto di lavoro. La narrazione sulle ulteriori sospensioni del periodo Covid sono oltremodo generiche prive di riscontri e in contrasto con la documentazione.
Sempre in punto di durata e di orario, lascia perplessi l'affermazione del datore di lavoro del ricorrente il quale pur sostenendo : “Preciso che il ricorrente ha lavorato presso il locale Red OR , dove lavorava anche il padre , e si alternava con un altro pizzaiolo e questo nel periodo in cui ha lavorato con me non ricordo la data.”
Mansioni e Inquadramento Sono pacifici sia le mansioni svolte, di cuoco pizzaiolo che l'inquadramento al 4^ livello del CCNL applicato .
Orario Ciò che è controverso è l'orario che il ricorrente assume essere stato di gran lunga superiore rispetto a quello formalmente risultante dal contratto e dalle buste paga. Il teste , cognato del ricorrente, ha dichiarato: “. Lavoro come Testimone_1 manager di una multinazionale. Attualmente, che io sappia, mio cognato non lavora. Ho lavorato anche io presso il ma non ho vertenze in corso. Ho CP_1 lavorato dall'ottobre 2019 fino all'estate successiva nel 2020 e lo ricordo perché nel 2019 ho iniziato l'Università. In questo periodo ho lavorato come cameriere. Ho raggiunto il patto di lavoro con il qui presente . Controparte_1 In questo periodo ho lavorato solo il sabato e la domenica perché avevo bisogno di lavorare per mantenermi all'Università. Oltre a me come cameriere, nei giorni di Per_ sabato e domenica lavorava un ragazzo di nome . Conosco il ricorrente da circa 13-14 anni e so che ha lavorato sempre nella ristorazione come pizzaiolo. Il locale nel periodo in cui ci ho lavorato, contava una ventina di tavoli, ubicati su una piattaforma esterna. Quando sono arrivato nell'ottobre del 2019 mio cognato già lavorava presso la convenuta perché mi ci ha portato lui, ma non so dire se abbia continuato a lavorare lì dopo che io me ne sono andato.
3 All'epoca arrivavamo il ricorrente ed io verso le 10.30/11.00 presso il locale per la preparazione delle pizze;
Andavamo via verso le 16.00 e ritornavamo verso le 18.00 e terminavamo non prima di mezzanotte. Era a pagarci e mi pagava per quei giorni di sabato e di domenica. CP_1 Preciso che il mio racconto non vale per il periodo che va dai principi di marzo ai principi di maggio 2020, quando c'è stata la chiusura per la pandemia. Escludo che mio cognato abbia lavorato da marzo a maggio del 2020 perché lo vedevo a casa. Ho smesso di lavorare a fine Luglio 2020, e posso dire che da Maggio 2020 sia io che il ricorrente abbiamo ripreso a lavorare presso il locale. Mio cognato sicuramente lavorato negli altri giorni della settimana, e posso dirlo perché ho frequentato questa pizzeria con mia madre e mia sorella. Sono certo che avesse un giorno di riposo settimanale ma non so dire quale. Non ho mai assistito a pagamenti ricevuti da mio cognato da parte del sig. CP_1 Preciso di aver iniziato a lavorare alla fine di Ottobre 2019. Ho frequentato il locale al di fuori dell'attività lavorativa, precisamente di sera. Quanto all'ubicazione del locale, preciso che alla destra era ubicato un bar mentre a sinistra una stazione ferroviaria che mi sembra fosse la Circumvesuviana. Alla pizzeria si arrivava, provenendo da Somma, dopo una rotonda e su una salita a sinistra. Quando ho parlato di tavolo ho inteso quelli piccoli tondi dove in genere si siedono 2-3- persone. Benchè la deposizione del teste possa considerarsi genuina perché scevra da Tes_1 forzature, e priva di incongruenze di sorta, cionondimeno non può, da sola, indurre nel convincimento di un maggiore orario rispetto a quello pattuito, come appresso si vedrà.
Il teste , ha dichiarato: Ho lavorato presso il dopo Testimone_2 CP_1 l'estate del 2018 (ottobre /novembre) e fino alla fine di agosto 2020. Mi ricordo di questi periodi perché a settembre 2020 ho lavorato in fabbrica ma comunque ho continuato a lavorare il sabato e la domenica presso la pizzeria. Da 6 mesi lavoro come ausiliario del traffico. Quando ho iniziato nel 2018 il ricorrente ancora non lavorava presso la pizzeria ma è venuto successivamente. I pizzaioli erano due il ricorrente e , fratello del titolare, che è Persona_2 sempre stato lì , mentre come camerieri c'erano , ER [...]
ed io. Per_4
ed io abbiamo iniziato più o meno nello stesso periodo mentre ha Per_4 Per_3 iniziato successivamente. Per quando mi riguarda, quando ho lavorato avevo due giorni di riposo: sempre di lunedì e un altro giorno in rotazione compreso tra il martedì e giovedì Escludo che nel periodo in cui ho lavorato, ho incontrato che ha Testimone_1 prima reso la deposizione. E' però possibile che sia venuto in pizzeria come cliente. Non ricordo se fosse cognato del ricorrente, mentre mi ricordo che è venuta la moglie del ricorrente. Il mio era un orario spezzato, per cui andavo verso le 11.00 e terminavo intorno alle 15.00/15.15 e ritornavamo verso le 18.30 per terminare verso le 22.30, salvo il sabato in cui si faceva un po' più tardi.
4 Il ricorrente ha sempre lavorato nel turno di mattina, mentre il turno serale lo faceva sempre il fratello del titolare, salvo qualche cambio tra di loro. La pizzeria non aveva nessun giorno di chiusura. Nel periodo che va dal marzo al maggio 2020 la pizzeria è rimasta chiusa e non siamo andati a lavorare. Dopo il maggio 2020 la pizzeria è sempre rimasta aperta ma con un orario limitato e questo finché ci sono stato io a lavorare. Poiché parlavamo tra di noi, so che il ricorrente è andato qualche volta a Tre case a lavorare in una pizzeria dove lavorava il padre. Questa pizzeria di si chiama RED e non so cosa. So che fa sia pizze che Pt_2 panini e ci sono anche stato. Abito ad Ercolano. Accanto al c'è un bar ed io abito lì vicino. CP_1 Il ricorrente aveva sempre la domenica di festa e quindi al suo posto c'era Per_2
[...] I tavolini sulla pedana esterna al locale erano all'incirca una dozzina, di forma quadrata e per un periodo che non so quantificare in aggiunta ci sono stati 3-4 tavolini dopo il marciapiede sulla strada. Il locale RED di cui ho prima detto, è ubicato a destra di un parcheggio, ed è in stile rustico, tipico dei pub. Ci sono stato un paio di volte di sera, ma non ho mai incontrato Parte_1
Il teste , ha dichiarato:Indifferente. Sono titolare di un'agenzia Testimone_3 turistica, i cui locali sono ubicati in Ercolano, nelle vicinanze della pizzeria Caffe de Paris e questo dal 2002. Il mio esercizio è ubicato nella stessa strada denominata Piazzale Stazione, Via Vittorio Veneto, sul lato opposto a quello dove c'è la pizzeria. L'orario del mio esercizio commerciale va dalle ore 8.00 alle 16.00 oppure dalle 8.00 alle 18.00 a seconda dell'orario delle visite sul Vesuvio e questo per tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, così come nei giorni festivi. La pizzeria esiste da tempo, ma nel corso degli anni ha cambiato diversi gestori e per quanto posso ricordare, il sig. la gestisce dal 2016/2017, se ben ricordo. CP_1 Anche la pizzeria non osserva giorni di chiusura settimanali. Poiché anche l'attività della pizzeria è collegata alla presenza turistica, aprono alle 8.30 e fanno sia pranzo che cena. La pizzeria per quanto ne posso sapere, chiude verso le 22.00 ed io la frequento sia perché abito nelle vicinanze, a 100 metri e sia perché ci mando i turisti. Ho visto il ricorrente lavorare nella pizzeria, e so che faceva il pizzaiolo. Il ricorrente ha iniziato a lavorare per quanto ricordo, nell'ottobre del 2019 ed ha smesso di lavorare agli inizi della pandemia, cioè a marzo 2020. Il ricorrente era impegnato nel turno mattutino, fino a verso le 15.00, mentre al pomeriggio come pizzaiolo lavorava il fratello del titolare, Persona_2 Anche se la pizzeria apriva presto, il ricorrente poteva iniziare alle 9.00 o alle 10.00. Ho frequentato la pizzeria anche come cliente. Attualmente è sempre che svolge i compiti di pizzaiolo anche di Persona_2 mattina. Non mi ricordo chi fosse il pizzaiolo che lavorava di mattina prima del ricorrente. Oltre ai pizzaioli di cui ho detto, ha lavorato come cameriere un tale per un Tes_2 paio di anni circa. Attualmente c'è come cameriere soltanto che è il titolare. CP_1
5 Complessivamente i tavoli sono una decina, ubicati sotto il gazebo che è esterno al locale, ma non vi sono sale interne. Alla cassa c'è sempre il titolare CP_1 I tavolini nella pizzeria sono di forma quadrati e ci si possono sedere due persone comode, quattro stretti. Il sabato e la domenica c'è maggiore affluenza, ma il locale chiude sempre alle 22.00. Il ricorrente non è mai andato a lavorare di domenica. Ho frequentato il locale anche di domenica ad ora di pranzo. Il sabato e la domenica non vengono chiamati camerieri extra perché è un locale a conduzione familiare. I genitori del titolare gli danno una mano, nel senso che stanno alla cassa;
nel frattempo è serve ai tavoli. CP_1
Il teste è completamente inattendibile, come efficacemente sottolineato da parte ricorrente nelle note difensive. Egli arriva ad affermare , in contrasto con quanto dedotto dalla stessa comparente ( l'orario di lavoro del ricorrente era esclusivamente 11/30-16,00) che il ricorrente poteva iniziare alle 9.00 o alle 10.00. Inoltre, sull'epoca di cessazione del rapporto dichiara che il aveva «smesso di Pt_1 lavorare agli inizi della pandemia, cioè a marzo 2020», mentre è pacifico che il rapporto sia terminato il 13/07/2021 (ossia un anno e 4 mesi dopo). Ancora, contraddice anche l'altro teste indotto dalla resistente (teste Tes_3
) anche nell'individuazione dell'orario di fine turno mattutino, collocato Tes_2 «verso le 15.00» anziché alle 16:00. Peraltro, pur manifestando un'ampia conoscenza dei fatti, con singolare amnesia non ricorda «chi fosse il pizzaiolo che lavorava di mattina prima del ricorrente», aggiungendo ancor più inverosimilmente, che «c'è come cameriere soltanto che è il titolare», presente anche (da solo) alla cassa («alla cassa c'è CP_1 sempre il titolare ) facendo diventare il titolare un tuttofare anche nello CP_1 svolgimento di compiti impegnativi ( cameriere e delicati (cassiere) .
Questo essendo il quadro probatorio, non si può, tuttavia, ritenere raggiunto un serio convincimento sullo svolgimento del lavoro supplementare e straordinario. Spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere - il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito - di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario supplementare, ma anche la sua effettiva consistenza. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
6 l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte, Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, 8006). Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato. Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/10/2001, n. 12695). Similmente deve dirsi in ordine alla prova del mancato godimento delle ferie .
ANF Quanto alla legittimazione passiva del convenuto, giova evidenziare che l'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto dal datore di lavoro quale “adiectus solutionis causa”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, trattandosi sempre di prestazione assistenziale, che “ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, l'indennità di maternità, dovuta dall' viene CP_2 corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di "adiectus solutionis causa"; ne consegue che nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l' il soggetto legittimato CP_2 passivo […]” (cfr. tra le tante Sez. L, Sentenza n. 639 del 22/01/1997). Pertanto, l'unico legittimato passivo al pagamento degli assegni per il nucleo familiare, nonché convenuto necessario per le eventuali doglianze in merito all'an ed al quantum della prestazione assistenziale, è l' , quale soggetto Controparte_3 tenuto sostanzialmente alla erogazione del beneficio previdenziale, al di là della funzione meramente anticipatoria del datore di lavoro.
Trattamento Economico In ordine al percepito, il ricorrente ha ricevuto le somme indicate nell'estratto conto postale versato in atti e mai impugnato da parte resistente neanche nelle imputazioni. In base alla riformulazione effettuata alla stregua dei criteri indicati dall'ordinanza di questo Giudice risulta che il ricorrente ha percepito mensilmente importi superiori a quelli riconducibili alla retribuzione tabellare parametrata ad un part – time 60% . A fronte di un Competente di € 7.315,68 risulta Erogato € 11.498,70 con una differenza di € -4.183,02 , versati in più.
Con le note scritte del 4 luglio 2025 parte resistente , ha versato in atti, del tutto irritualmente, l'ultima busta paga. Tale documento non può essere acquisito perché : a) il deposito è tardivo trattandosi di documento precostituito;
b) occorreva richiedere, ai fini della dell'acquisizione del documento, espressa autorizzazione al Giudicante;
c) occorreva provvedere nel contraddittorio delle parti, principio cardine del processo civile, non abrogato dall'introduzione della modalità cartolare di cui al 127 ter c.p.c.
7 Ne va dunque ordinata l'espunzione.
Non si comprende dove la resistente abbia individuato un suo credito dell'importo di circa € 13.221,86. Il credito è quello sopra indicato, di € 4183,02, emergente da conteggi analitici in alcun modo contestati. Senonchè, in disparte il fatto che non è stato eccepito neanche l'assorbimento, esso non potrebbe operare.
Secondo Cassazione civile sez. lav. 09/03/2011 n 5552
La retribuzione spettante al lavoratore subordinato deve essere stabilita, dunque, sulla base del criterio dell'assorbimento, e non di quello del cumulo dei compensi pattuiti e dei minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva. Il principio non comporta, però, che, ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti era superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il lavoratore debba necessariamente restituire tale eccedenza, ove ciò sia richiesto dal datore di lavoro, giacchè, secondo principi costantemente affermati da questa Corte, le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, con la conseguenza che, ove il datore richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (Cass. 4942/2000, Cass. 4499/87). E tale principio vale anche nella particolare ipotesi in cui venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro in luogo di quella autonoma formalmente prescelta dalle parti, poichè anche la diversa qualificazione del rapporto operata dalle parti, e risultata poi non esatta, può essere bensì frutto di un mero errore delle parti stesse, ma può derivare anche dalla loro volontà di usufruire di una normativa specifica, oppure di eluderla (cfr. Cass. 17455/2009, nonchè Cass. 20669/2004).
Ora, nel caso in esame, non solo non è mai stata dedotta l'eccedenza e tantomeno richiesta la restituzione della stessa, ma comunque essa non potrebbe mai operare per il TFR. E' utile richiamare in materia anche Cassazione civile sez. lav., 17/01/2023, n.1325 secondo cui “per giurisprudenza consolidata, il patto di conglobamento nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività), può essere ammesso solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza che, in senso contrario, possa essere invocato il criterio dell'assorbimento - imperniato sul "trattamento globale più favorevole" tra quello di fatto goduto e quello spettante
8 sulla base dei minimi contrattuali con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi - che, fondandosi sulla diversa situazione della conversione di un rapporto qualificato ab origine come autonomo in un contratto di prestazione d'opera subordinata, pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto (vedi, ex multis, Cass. 8255/2010)" "nel caso in esame - ha aggiunto la Corte distrettuale - essendo pacifica tra le parti la natura subordinata dell'intercorso rapporto di lavoro, risulta di certo inapplicabile il principio di assorbimento, peraltro neanche riferibile al trattamento di fine rapporto che matura pur sempre al momento della cessazione del rapporto (Cass. 18586/2016), sul quale l'appellante principale fonda l'unico motivo di gravame";
Nel caso in esame, non essendo stata superata la presunzione deve ritenersi che le somme pagate in più vanno a compensare solo la prestazione ordinaria . Ora dall'estratto conto personale versato in atti sub doc. 5 (prod. ric.) ed in particolare dalle specifiche imputazioni di pagamento ivi indicate emerge che il ricorrente non ha percepito alcun importo a titolo di:
• 13ma 2020
• 14ma 2020
• Febbraio 2021
• Ratei13ma 2021
• Ratei14ma 2021
• Tfr oltre ad aver percepito un (inadeguato) importo “lordizzato” di € 207,80 a titolo di (ratei) 13ma 2019; Essi sono stati così quantificati, senza che vi sia contestazione sul punto :
• (differenza) 13ma 2019: € 18,35 (pagg. 2 - 4 conteggi)
• 13ma 2020: € 916,61 (pag. 2 - 8 conteggi)
• 14ma 2020: € 687,46 (pag. 2 – 6 conteggi)
• Febbraio 2021: € 916,61 (pag. 9 conteggi)
• Ratei13ma 2021: € 462,81 (pag. 2 – 11 conteggi)
• Ratei14ma 2021: € 925,61 (pag. 2 - 10 conteggi)
• Tfr: € 1.417,37 (pag. 14 conteggi) emergente quest'ultimo anche dal CUD 2022 rilasciato dal datore di lavoro. Per un totale di € 5344,82 9 "Avendone l'onere, compete al datore di lavoro , il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documenta1ione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione" (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484). Tale prova è del tutto mancata e, pertanto, devono ritenersi corrisposte al lavoratore soltanto le somme da questi espressamente riconosciute. Il convenuto ha eccepito il pagamento di tutte le somme di cui alle buste paga, ma non ha offerto alcuna prova del suo assunto, non potendo valere in tale senso né i cedolini paga né il prospetto contabile, in quanto di provenienza della ditta.
9 Venendo meno a una delle obbligazioni fondamentali nascenti dal sinallagma contrattuale, quella retributiva, il resistente è perciò tenuto al pagamento della somma su indicata.
Pertanto va condannato per le soprascritte causali al pagamento di € 5344,82. Su tali somme spettano, altresì, rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore di causa come accertato e ai minimi, come in dispositivo. Esse vanno distratte in favore dei procuratori per anticipo fattone. La presente sentenza va comunicata alle parti a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
-accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal12.10.2019 al 13.7.2021;
-dichiara il difetto di legittimazione del convenuto per gli AN;
- condanna la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente per le causali di cui in motivazione, di € 5344,82 di cui € 1417,37 oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al saldo;
-condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2695,00 oltre rimborsi spese generali Iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi. Napoli lì 11 agosto 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
10
, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta su Parte_1 foglio separato dall'Avv. Antonio Gallicchio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Carriera Grande n. 32
ricorrente
CONTRO
, in persona dell'omonimo titolare Controparte_1
sedente in Ercolano (NA) alla Via Vittorio Veneto nn. 10/12/14, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Ercolano (NA) alla Via IV Novembre n. 89 , presso lo studio degli Avvocati Luigi Luciani e Antonietta Garzia giusta mandato in calce alla memoria difensiva Resistente OGGETTO: differenze retributive CONCLUSIONI:per entrambi come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso del 1^ febbraio 2024 ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1 indicata in epigrafe dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare: a) la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro full time, a far data dall'instaurazione del rapporto, e/o comunque il diritto del ricorrente alla corresponsione in proprio favore delle retribuzioni per il lavoro supplementare e/o straordinario prestato e non retribuito, ai sensi dell'art. 2108 c.c. e della contrattazione collettiva di settore per sentir condannare b) parte convenuta al pagamento in suo favore dell' importo complessivo di € 48.523,12, di cui € 2.989,99, a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo, a titolo di differenze retributive maturate in costanza e/o alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e della contrattazione collettiva di settore, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre accessori, vittoria di spese da distrarsi
Ha esposto:
-di aver lavorato a seguito di assunzione dal 12/10/2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sino all'11/01/2020, formalizzato in modalità part – time 60% per 24 ore settimanali;
- di aver proseguito dopo la scadenza, per effetto di proroga, dapprima sino all'11/07/2020, quindi sino al 13/01/2021 ed, infine, sino al 13/07/2021, epoca di cessazione del rapporto;
.
1 - di aver espletato mansioni di pizzaiolo riconducibili al Livello 4 del CCNL per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo dell'08/02/2018;
- di non aver percepito alla cessazione del rapporto né il TFR né ulteriori competenze di fine rapporto, salvo un unico pagamento in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, in data 31/08/2021, per € 2.016,99;
- di non aver mai fruito di un solo giorno di ferie;
- di aver percepito in costanza di rapporto, solo gli importi netti di cui all'estratto conto personale in misura inadeguata alla quantità di lavoro prestata, ma comunque per alcuni mesi nulla (ad esempio febbraio 2021) e/o chiaramente insufficiente (cfr. bonifico del 10/07/2020 per € 2.511,00 teoricamente volti a retribuire 4 mensilità).
- di non aver percepito alcuna somma a titolo di A.N.F. nonostante l'accoglimento delle domande da parte dell' e l'erogazione in favore della ditta convenuta degli CP_2 importi contabilizzati dall'Istituto sub doc. 7.
- di aver percepito solo parzialmente gli importi maturati a titolo di mensilità supplementari;
- di aver inutilmente chiesto in via stragiudiziale le spettanze qui rivendicate.
Argomentata della natura subordinata del rapporto e della diretta applicabilità del CCNL invocato, ha chiesto accertarsi il diritto alla retribuzione giusta in conformità al precetto di cui all'art. 36 Cost. secondo determinazione giudiziale da effettuarsi ai sensi dell'art. 2099 cod. civ. alla stregua del CCNL, deducendo la natura subordinata a tempo pieno del rapporto e la insufficiente retribuzione percepita in ragione di un fittizio part-time. Ha quindi rassegnato le soprascritte conclusioni .
Nel costituirsi tempestivamente la ditta ha eccepito la nullità del ricorso per carenza allegatoria sul luogo di lavoro e sula tipologia delle mansioni deducendo, altresì, che l'orario di lavoro del ricorrente era esclusivamente dalle 11/30-16,00, e mai di domenica, visto che nell'orario 19/23 egli svolgeva la propria attività lavorativa presso la pizzeria Red Stone alla via Nuova Trecase, deducendo, infine, di aver versato le somme emergenti dal prospetto allegato. Ha concluso per il rigetto della domanda proposta in quanto improponibile, inammissibile, infondata e pretestuosa, con vittoria di spese
All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio delle parti, fallito il tentativo di conciliazione, è stata ammessa ed assunta prova per testi e acquisita la documentazione prodotta;
autorizzato il deposito di note difensive, è stata disposta la riformulazione dei conteggi. Quindi la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
Nullità ricorso Con i Giudici di Legittimità si ritiene che, per aversi nullità del ricorso per omessa esposizione degli elementi di fatto su cui la domanda si fonda, non è sufficiente un'omissione meramente formale degli elementi richiesti dal n.4 dell'art. 414 c.p.c.,
2 occorrendo invece che di essi non sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. Nella specie, il ricorso introduttivo contiene una precisa indicazione delle mansioni, della durata del rapporto, dell'orario, oltrechè l'indicazione del luogo di lavoro e la somma complessiva quale emergente dai conteggi analitici allegati al ricorso facenti parte integrante di questo, e notificati a controparte unitamente ad esso. Perciò può ritenersi ampiamente soddisfatto l'onere di specificazione che incombe sul ricorrente ai sensi dell'art. 414 c.p.c. (Cass. 00/2572, 2257; 99/7089,6714).
Durata del rapporto Dal mod CUD emesso dal datore di lavoro emerge che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 12.10.2019 al 13.7.2021 . Tali dati sono confortati CP_ dall'estratto contributivo emesso dall' , da cui si evince la medesima durata con salvezza dei periodi di CIG in deroga, dal periodo 10/03/2020 – 09/05/2020. Al cospetto di tali decisivi documenti , mai impugnati, parte resistente non ha dimostrato una diversa durata né una diversa sospensione del rapporto di lavoro. La narrazione sulle ulteriori sospensioni del periodo Covid sono oltremodo generiche prive di riscontri e in contrasto con la documentazione.
Sempre in punto di durata e di orario, lascia perplessi l'affermazione del datore di lavoro del ricorrente il quale pur sostenendo : “Preciso che il ricorrente ha lavorato presso il locale Red OR , dove lavorava anche il padre , e si alternava con un altro pizzaiolo e questo nel periodo in cui ha lavorato con me non ricordo la data.”
Mansioni e Inquadramento Sono pacifici sia le mansioni svolte, di cuoco pizzaiolo che l'inquadramento al 4^ livello del CCNL applicato .
Orario Ciò che è controverso è l'orario che il ricorrente assume essere stato di gran lunga superiore rispetto a quello formalmente risultante dal contratto e dalle buste paga. Il teste , cognato del ricorrente, ha dichiarato: “. Lavoro come Testimone_1 manager di una multinazionale. Attualmente, che io sappia, mio cognato non lavora. Ho lavorato anche io presso il ma non ho vertenze in corso. Ho CP_1 lavorato dall'ottobre 2019 fino all'estate successiva nel 2020 e lo ricordo perché nel 2019 ho iniziato l'Università. In questo periodo ho lavorato come cameriere. Ho raggiunto il patto di lavoro con il qui presente . Controparte_1 In questo periodo ho lavorato solo il sabato e la domenica perché avevo bisogno di lavorare per mantenermi all'Università. Oltre a me come cameriere, nei giorni di Per_ sabato e domenica lavorava un ragazzo di nome . Conosco il ricorrente da circa 13-14 anni e so che ha lavorato sempre nella ristorazione come pizzaiolo. Il locale nel periodo in cui ci ho lavorato, contava una ventina di tavoli, ubicati su una piattaforma esterna. Quando sono arrivato nell'ottobre del 2019 mio cognato già lavorava presso la convenuta perché mi ci ha portato lui, ma non so dire se abbia continuato a lavorare lì dopo che io me ne sono andato.
3 All'epoca arrivavamo il ricorrente ed io verso le 10.30/11.00 presso il locale per la preparazione delle pizze;
Andavamo via verso le 16.00 e ritornavamo verso le 18.00 e terminavamo non prima di mezzanotte. Era a pagarci e mi pagava per quei giorni di sabato e di domenica. CP_1 Preciso che il mio racconto non vale per il periodo che va dai principi di marzo ai principi di maggio 2020, quando c'è stata la chiusura per la pandemia. Escludo che mio cognato abbia lavorato da marzo a maggio del 2020 perché lo vedevo a casa. Ho smesso di lavorare a fine Luglio 2020, e posso dire che da Maggio 2020 sia io che il ricorrente abbiamo ripreso a lavorare presso il locale. Mio cognato sicuramente lavorato negli altri giorni della settimana, e posso dirlo perché ho frequentato questa pizzeria con mia madre e mia sorella. Sono certo che avesse un giorno di riposo settimanale ma non so dire quale. Non ho mai assistito a pagamenti ricevuti da mio cognato da parte del sig. CP_1 Preciso di aver iniziato a lavorare alla fine di Ottobre 2019. Ho frequentato il locale al di fuori dell'attività lavorativa, precisamente di sera. Quanto all'ubicazione del locale, preciso che alla destra era ubicato un bar mentre a sinistra una stazione ferroviaria che mi sembra fosse la Circumvesuviana. Alla pizzeria si arrivava, provenendo da Somma, dopo una rotonda e su una salita a sinistra. Quando ho parlato di tavolo ho inteso quelli piccoli tondi dove in genere si siedono 2-3- persone. Benchè la deposizione del teste possa considerarsi genuina perché scevra da Tes_1 forzature, e priva di incongruenze di sorta, cionondimeno non può, da sola, indurre nel convincimento di un maggiore orario rispetto a quello pattuito, come appresso si vedrà.
Il teste , ha dichiarato: Ho lavorato presso il dopo Testimone_2 CP_1 l'estate del 2018 (ottobre /novembre) e fino alla fine di agosto 2020. Mi ricordo di questi periodi perché a settembre 2020 ho lavorato in fabbrica ma comunque ho continuato a lavorare il sabato e la domenica presso la pizzeria. Da 6 mesi lavoro come ausiliario del traffico. Quando ho iniziato nel 2018 il ricorrente ancora non lavorava presso la pizzeria ma è venuto successivamente. I pizzaioli erano due il ricorrente e , fratello del titolare, che è Persona_2 sempre stato lì , mentre come camerieri c'erano , ER [...]
ed io. Per_4
ed io abbiamo iniziato più o meno nello stesso periodo mentre ha Per_4 Per_3 iniziato successivamente. Per quando mi riguarda, quando ho lavorato avevo due giorni di riposo: sempre di lunedì e un altro giorno in rotazione compreso tra il martedì e giovedì Escludo che nel periodo in cui ho lavorato, ho incontrato che ha Testimone_1 prima reso la deposizione. E' però possibile che sia venuto in pizzeria come cliente. Non ricordo se fosse cognato del ricorrente, mentre mi ricordo che è venuta la moglie del ricorrente. Il mio era un orario spezzato, per cui andavo verso le 11.00 e terminavo intorno alle 15.00/15.15 e ritornavamo verso le 18.30 per terminare verso le 22.30, salvo il sabato in cui si faceva un po' più tardi.
4 Il ricorrente ha sempre lavorato nel turno di mattina, mentre il turno serale lo faceva sempre il fratello del titolare, salvo qualche cambio tra di loro. La pizzeria non aveva nessun giorno di chiusura. Nel periodo che va dal marzo al maggio 2020 la pizzeria è rimasta chiusa e non siamo andati a lavorare. Dopo il maggio 2020 la pizzeria è sempre rimasta aperta ma con un orario limitato e questo finché ci sono stato io a lavorare. Poiché parlavamo tra di noi, so che il ricorrente è andato qualche volta a Tre case a lavorare in una pizzeria dove lavorava il padre. Questa pizzeria di si chiama RED e non so cosa. So che fa sia pizze che Pt_2 panini e ci sono anche stato. Abito ad Ercolano. Accanto al c'è un bar ed io abito lì vicino. CP_1 Il ricorrente aveva sempre la domenica di festa e quindi al suo posto c'era Per_2
[...] I tavolini sulla pedana esterna al locale erano all'incirca una dozzina, di forma quadrata e per un periodo che non so quantificare in aggiunta ci sono stati 3-4 tavolini dopo il marciapiede sulla strada. Il locale RED di cui ho prima detto, è ubicato a destra di un parcheggio, ed è in stile rustico, tipico dei pub. Ci sono stato un paio di volte di sera, ma non ho mai incontrato Parte_1
Il teste , ha dichiarato:Indifferente. Sono titolare di un'agenzia Testimone_3 turistica, i cui locali sono ubicati in Ercolano, nelle vicinanze della pizzeria Caffe de Paris e questo dal 2002. Il mio esercizio è ubicato nella stessa strada denominata Piazzale Stazione, Via Vittorio Veneto, sul lato opposto a quello dove c'è la pizzeria. L'orario del mio esercizio commerciale va dalle ore 8.00 alle 16.00 oppure dalle 8.00 alle 18.00 a seconda dell'orario delle visite sul Vesuvio e questo per tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, così come nei giorni festivi. La pizzeria esiste da tempo, ma nel corso degli anni ha cambiato diversi gestori e per quanto posso ricordare, il sig. la gestisce dal 2016/2017, se ben ricordo. CP_1 Anche la pizzeria non osserva giorni di chiusura settimanali. Poiché anche l'attività della pizzeria è collegata alla presenza turistica, aprono alle 8.30 e fanno sia pranzo che cena. La pizzeria per quanto ne posso sapere, chiude verso le 22.00 ed io la frequento sia perché abito nelle vicinanze, a 100 metri e sia perché ci mando i turisti. Ho visto il ricorrente lavorare nella pizzeria, e so che faceva il pizzaiolo. Il ricorrente ha iniziato a lavorare per quanto ricordo, nell'ottobre del 2019 ed ha smesso di lavorare agli inizi della pandemia, cioè a marzo 2020. Il ricorrente era impegnato nel turno mattutino, fino a verso le 15.00, mentre al pomeriggio come pizzaiolo lavorava il fratello del titolare, Persona_2 Anche se la pizzeria apriva presto, il ricorrente poteva iniziare alle 9.00 o alle 10.00. Ho frequentato la pizzeria anche come cliente. Attualmente è sempre che svolge i compiti di pizzaiolo anche di Persona_2 mattina. Non mi ricordo chi fosse il pizzaiolo che lavorava di mattina prima del ricorrente. Oltre ai pizzaioli di cui ho detto, ha lavorato come cameriere un tale per un Tes_2 paio di anni circa. Attualmente c'è come cameriere soltanto che è il titolare. CP_1
5 Complessivamente i tavoli sono una decina, ubicati sotto il gazebo che è esterno al locale, ma non vi sono sale interne. Alla cassa c'è sempre il titolare CP_1 I tavolini nella pizzeria sono di forma quadrati e ci si possono sedere due persone comode, quattro stretti. Il sabato e la domenica c'è maggiore affluenza, ma il locale chiude sempre alle 22.00. Il ricorrente non è mai andato a lavorare di domenica. Ho frequentato il locale anche di domenica ad ora di pranzo. Il sabato e la domenica non vengono chiamati camerieri extra perché è un locale a conduzione familiare. I genitori del titolare gli danno una mano, nel senso che stanno alla cassa;
nel frattempo è serve ai tavoli. CP_1
Il teste è completamente inattendibile, come efficacemente sottolineato da parte ricorrente nelle note difensive. Egli arriva ad affermare , in contrasto con quanto dedotto dalla stessa comparente ( l'orario di lavoro del ricorrente era esclusivamente 11/30-16,00) che il ricorrente poteva iniziare alle 9.00 o alle 10.00. Inoltre, sull'epoca di cessazione del rapporto dichiara che il aveva «smesso di Pt_1 lavorare agli inizi della pandemia, cioè a marzo 2020», mentre è pacifico che il rapporto sia terminato il 13/07/2021 (ossia un anno e 4 mesi dopo). Ancora, contraddice anche l'altro teste indotto dalla resistente (teste Tes_3
) anche nell'individuazione dell'orario di fine turno mattutino, collocato Tes_2 «verso le 15.00» anziché alle 16:00. Peraltro, pur manifestando un'ampia conoscenza dei fatti, con singolare amnesia non ricorda «chi fosse il pizzaiolo che lavorava di mattina prima del ricorrente», aggiungendo ancor più inverosimilmente, che «c'è come cameriere soltanto che è il titolare», presente anche (da solo) alla cassa («alla cassa c'è CP_1 sempre il titolare ) facendo diventare il titolare un tuttofare anche nello CP_1 svolgimento di compiti impegnativi ( cameriere e delicati (cassiere) .
Questo essendo il quadro probatorio, non si può, tuttavia, ritenere raggiunto un serio convincimento sullo svolgimento del lavoro supplementare e straordinario. Spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere - il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito - di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario supplementare, ma anche la sua effettiva consistenza. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
6 l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte, Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, 8006). Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato. Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/10/2001, n. 12695). Similmente deve dirsi in ordine alla prova del mancato godimento delle ferie .
ANF Quanto alla legittimazione passiva del convenuto, giova evidenziare che l'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto dal datore di lavoro quale “adiectus solutionis causa”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, trattandosi sempre di prestazione assistenziale, che “ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, l'indennità di maternità, dovuta dall' viene CP_2 corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di "adiectus solutionis causa"; ne consegue che nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l' il soggetto legittimato CP_2 passivo […]” (cfr. tra le tante Sez. L, Sentenza n. 639 del 22/01/1997). Pertanto, l'unico legittimato passivo al pagamento degli assegni per il nucleo familiare, nonché convenuto necessario per le eventuali doglianze in merito all'an ed al quantum della prestazione assistenziale, è l' , quale soggetto Controparte_3 tenuto sostanzialmente alla erogazione del beneficio previdenziale, al di là della funzione meramente anticipatoria del datore di lavoro.
Trattamento Economico In ordine al percepito, il ricorrente ha ricevuto le somme indicate nell'estratto conto postale versato in atti e mai impugnato da parte resistente neanche nelle imputazioni. In base alla riformulazione effettuata alla stregua dei criteri indicati dall'ordinanza di questo Giudice risulta che il ricorrente ha percepito mensilmente importi superiori a quelli riconducibili alla retribuzione tabellare parametrata ad un part – time 60% . A fronte di un Competente di € 7.315,68 risulta Erogato € 11.498,70 con una differenza di € -4.183,02 , versati in più.
Con le note scritte del 4 luglio 2025 parte resistente , ha versato in atti, del tutto irritualmente, l'ultima busta paga. Tale documento non può essere acquisito perché : a) il deposito è tardivo trattandosi di documento precostituito;
b) occorreva richiedere, ai fini della dell'acquisizione del documento, espressa autorizzazione al Giudicante;
c) occorreva provvedere nel contraddittorio delle parti, principio cardine del processo civile, non abrogato dall'introduzione della modalità cartolare di cui al 127 ter c.p.c.
7 Ne va dunque ordinata l'espunzione.
Non si comprende dove la resistente abbia individuato un suo credito dell'importo di circa € 13.221,86. Il credito è quello sopra indicato, di € 4183,02, emergente da conteggi analitici in alcun modo contestati. Senonchè, in disparte il fatto che non è stato eccepito neanche l'assorbimento, esso non potrebbe operare.
Secondo Cassazione civile sez. lav. 09/03/2011 n 5552
La retribuzione spettante al lavoratore subordinato deve essere stabilita, dunque, sulla base del criterio dell'assorbimento, e non di quello del cumulo dei compensi pattuiti e dei minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva. Il principio non comporta, però, che, ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti era superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il lavoratore debba necessariamente restituire tale eccedenza, ove ciò sia richiesto dal datore di lavoro, giacchè, secondo principi costantemente affermati da questa Corte, le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, con la conseguenza che, ove il datore richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (Cass. 4942/2000, Cass. 4499/87). E tale principio vale anche nella particolare ipotesi in cui venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro in luogo di quella autonoma formalmente prescelta dalle parti, poichè anche la diversa qualificazione del rapporto operata dalle parti, e risultata poi non esatta, può essere bensì frutto di un mero errore delle parti stesse, ma può derivare anche dalla loro volontà di usufruire di una normativa specifica, oppure di eluderla (cfr. Cass. 17455/2009, nonchè Cass. 20669/2004).
Ora, nel caso in esame, non solo non è mai stata dedotta l'eccedenza e tantomeno richiesta la restituzione della stessa, ma comunque essa non potrebbe mai operare per il TFR. E' utile richiamare in materia anche Cassazione civile sez. lav., 17/01/2023, n.1325 secondo cui “per giurisprudenza consolidata, il patto di conglobamento nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività), può essere ammesso solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza che, in senso contrario, possa essere invocato il criterio dell'assorbimento - imperniato sul "trattamento globale più favorevole" tra quello di fatto goduto e quello spettante
8 sulla base dei minimi contrattuali con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi - che, fondandosi sulla diversa situazione della conversione di un rapporto qualificato ab origine come autonomo in un contratto di prestazione d'opera subordinata, pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto (vedi, ex multis, Cass. 8255/2010)" "nel caso in esame - ha aggiunto la Corte distrettuale - essendo pacifica tra le parti la natura subordinata dell'intercorso rapporto di lavoro, risulta di certo inapplicabile il principio di assorbimento, peraltro neanche riferibile al trattamento di fine rapporto che matura pur sempre al momento della cessazione del rapporto (Cass. 18586/2016), sul quale l'appellante principale fonda l'unico motivo di gravame";
Nel caso in esame, non essendo stata superata la presunzione deve ritenersi che le somme pagate in più vanno a compensare solo la prestazione ordinaria . Ora dall'estratto conto personale versato in atti sub doc. 5 (prod. ric.) ed in particolare dalle specifiche imputazioni di pagamento ivi indicate emerge che il ricorrente non ha percepito alcun importo a titolo di:
• 13ma 2020
• 14ma 2020
• Febbraio 2021
• Ratei13ma 2021
• Ratei14ma 2021
• Tfr oltre ad aver percepito un (inadeguato) importo “lordizzato” di € 207,80 a titolo di (ratei) 13ma 2019; Essi sono stati così quantificati, senza che vi sia contestazione sul punto :
• (differenza) 13ma 2019: € 18,35 (pagg. 2 - 4 conteggi)
• 13ma 2020: € 916,61 (pag. 2 - 8 conteggi)
• 14ma 2020: € 687,46 (pag. 2 – 6 conteggi)
• Febbraio 2021: € 916,61 (pag. 9 conteggi)
• Ratei13ma 2021: € 462,81 (pag. 2 – 11 conteggi)
• Ratei14ma 2021: € 925,61 (pag. 2 - 10 conteggi)
• Tfr: € 1.417,37 (pag. 14 conteggi) emergente quest'ultimo anche dal CUD 2022 rilasciato dal datore di lavoro. Per un totale di € 5344,82 9 "Avendone l'onere, compete al datore di lavoro , il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documenta1ione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione" (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484). Tale prova è del tutto mancata e, pertanto, devono ritenersi corrisposte al lavoratore soltanto le somme da questi espressamente riconosciute. Il convenuto ha eccepito il pagamento di tutte le somme di cui alle buste paga, ma non ha offerto alcuna prova del suo assunto, non potendo valere in tale senso né i cedolini paga né il prospetto contabile, in quanto di provenienza della ditta.
9 Venendo meno a una delle obbligazioni fondamentali nascenti dal sinallagma contrattuale, quella retributiva, il resistente è perciò tenuto al pagamento della somma su indicata.
Pertanto va condannato per le soprascritte causali al pagamento di € 5344,82. Su tali somme spettano, altresì, rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore di causa come accertato e ai minimi, come in dispositivo. Esse vanno distratte in favore dei procuratori per anticipo fattone. La presente sentenza va comunicata alle parti a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
-accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal12.10.2019 al 13.7.2021;
-dichiara il difetto di legittimazione del convenuto per gli AN;
- condanna la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente per le causali di cui in motivazione, di € 5344,82 di cui € 1417,37 oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al saldo;
-condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2695,00 oltre rimborsi spese generali Iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi. Napoli lì 11 agosto 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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