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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8727 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 30319\2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 30319\2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Vittoria Corbo (C.F. ), in C.F._2 C.F._3 virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliato in Napoli, alla Via Rosaroll
n. 98;
OPPONENTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mocci (C.F. ), giusta procura alle liti C.F._4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli, alla Piazzetta M. Serao n. 7;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 15.04.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo Pt_2 Controparte_2
n. 8522/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 25.11.2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 179.705,25, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierna parte opponente.
1 In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando che, con atto di Controparte_2 citazione notificato in data 29.11.2012., e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, agivano in giudizio nei suoi confronti chiedendo, principalmente, la condanna al pagamento Per_1 della provvista presente sul conto corrente del de cuius.
Veniva iscritta, così, al numero r.g. 34149/2012 la suddetta causa presso il Tribunale di Napoli.
Nelle more del giudizio de quo, esattamente in data 16.01.2013, la corrispondeva agli allora istanti CP_3 la somma di € 179.705,26, corrispondente alla provvista presente sul conto intestato a Persona_1
All'esito di tale giudizio, con sentenza del 14 luglio 2020, n. 5012, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento delle ragioni di e , condannava la a corrispondere in Parte_1 Parte_2 CP_3 favore degli stessi, ciascuno per la metà, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di €. 46.355,00 oltre;
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla domanda alla data della presente decisione e oltre gli interessi legali sulla somma dovuta alla data della presente decisione al saldo;
condanna altresì al pagamento in favore di e ciascuno Controparte_4 Parte_1 Parte_2 per la metà, a titolo di restituzione della provvista rinveniente sul conto corrente n. 00596/63353619 alla data del
30/6/2012, della somma complessiva di € 179.705,26 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- rigetta per il resto la domanda attrice;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro 470,00 per esborsi ed euro 7.795,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Il succitato provvedimento passava in giudicato e, per quanto rappresentato nella fase monitoria dalla odierna opposta, la procedeva all'offerta reale della somma di € 62.930,00 (afferente la diversa CP_3 condanna al pagamento del risarcimento del danno nonché gli interessi legali sulle somme) tramite la consegna di assegni circolari di pari importo a e , al fine di estinguere il Parte_1 Parte_2 credito residuo discendente dalla sentenza definitiva. specificava, altresì, che e intervenivano in una Controparte_2 Parte_1 Parte_2 procedura esecutiva promossa dalla nei confronti di propri debitori al fine di partecipare alla CP_3 distribuzione delle somme ottenute, nella qualità di creditores creditoris per l'adempimento del credito di cui alla sentenza n. 5012/2020.
Attesi, dunque, i ripetuti comportamenti adottati dagli odierni opponenti, si Controparte_2 vedeva costretta ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di €
179.705,25, oltre interessi nella misura legale, quale indebito pagamento disposto in data 16.01.2013 in favore degli odierni opposti.
Crèdit Agricole Italia S.p.a. otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti di e Parte_1 [...]
, i quali opponendosi istauravano il presente giudizio. Pt_2
In particolare, parte opponente eccepiva la violazione del ne bis in idem, atteso il passaggio in giudicato della sentenza n. 5012/2020; l'incompetenza del giudice adito nella fase monitoria, nonché litispendenza
2 e continenza dei giudizi incardinati innanzi al Tribunale di Napoli ed il Giudice monitorio;
l'infondatezza della domanda monitoria per insussistenza dell'indebito oggettivo;
l'inammissibilità della istanza monitoria per mancanza della prova del pagamento totale delle obbligazioni di cui al giudicato.
Spiegava, poi, eccezione di compensazione assumendo di essere comunque creditrice della somma dedotta nella sentenza passata in giudicato e, particolarmente, di essere creditori nei confronti di Controparte_1
pro quota e in parti uguali, della somma di € 179.705,26 oltre interessi legali dalla domanda, in virtù della
[...] sentenza n. 5012/20 resa il 14/07/2020 dal Tribunale di Napoli nella causa n. 34149/2012 r.g. passata in giudicato
, e della somma di € 179.751,62 oltre interessi legali dal 16/06/2012, in virtù del saldo del conto corrente n. 63353619 presso l'Ag. 27 di Napoli riconosciuto da pertanto il presunto credito solidale Controparte_5 della banca nei confronti dei coeredi è ampiamente compensato dai loro crediti pro quota, provati dalla sentenza citata del
Tribunale di Napoli e dall'atto ricognitivo della Banca tenuta.
e concludevano, quindi, chiedendo - In via definitiva, dichiarare nullo e/o Parte_1 Parte_2 revocare il decreto ingiuntivo n. 8525/22 emesso il 25/11/22 reso nella causa N. 26732/2022 R.G. del Tribunale di
Napoli, con valore dichiarato di € 179.705,26; - condannare (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., in favore degli opponenti, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.
96, ultimo comma, cod. proc. civ. Con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva (nel prosieguo, solo ”) contestando le eccezioni Controparte_2 Controparte_2 sollevate da parte opponente, rilevandone l'infondatezza e spiegando domanda riconvenzionale.
In particolare, parte opposta affermava la completezza della produzione documentale fornita già in sede monitoria;
sosteneva, poi, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, litispendenza e continenza, resistendo, altresì, in ordine alla asserita violazione di ne bis in idem.
Insisteva, così, sulla fondatezza dell'azione di ripetizione spiegata in monitorio e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero accolte le domande avversarie e revocato il decreto, formulava istanza di exceptio doli generalis con riguardo espressamente all'opposizione propulsiva il presente giudizio.
Spiegava, infine, domanda riconvenzionale rappresentando l'ingiustificato arricchimento in favore di parte opponente e in danno dell'opposta, nonché la compensazione parziale tra le maggiori somme dovute in forza del decreto e quelle residue dovute agli opponenti in forza della sentenza.
Concludeva, dunque, chiedendo IN VIA PRELIMINARE: - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del Decreto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dagli opponenti in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per
i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA
SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli attori opponenti signori e Avv. in solido tra loro, anche a titolo di Parte_1 Parte_2 ingiustificato arricchimento, a pagare in favore della Banca la somma di euro 179.705,26, oltre interessi legali dal 16
3 gennaio 2013, data dell'accredito al soddisfo o, in subordine, dalla domanda fino al soddisfo, oltre a spese competenze e onorari del presente procedimento, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA E
RICONVENZIONALE: - in via gradata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, compensare le residue somme dovute agli attori in base alla Sentenza con le maggiori somme dovute in forza del Decreto e, in ogni caso, con la somma di euro 179.705,26, oltre interessi legali dal 16 gennaio 2013, data dell'accredito al soddisfo o, in subordine, dalla domanda fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio e condanna nei confronti di parte opponente al pagamento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la natura documentale della causa, in data 27.05.2025 essa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di incompetenza spiegata da parte opponente per violazione dell'art. 39 del codice di rito va chiarito quanto segue.
La litispendenza di cause presuppone che due cause identiche (con riferimento alle parti, al petitim e alla causa petendi) siano contemporaneamente pendenti e, quindi, in corso di regolare svolgimento, innanzi a due giudici diversi;
a maggior ragione ciò vale per la continenza di cause, che è una particolare forma della litispendenza e che, quindi, presuppone alcuni requisiti della litispendenza, tra cui, appunto, la pendenza contemporanea di due cause.
Orbene, nel caso di specie non è possibile ravvisare la dedotta litispendenza delle cause incardinatesi presso il Tribunale di Napoli, ovvero continenza, per il semplice motivo che non vi sono due giudizi pendenti contemporaneamente.
Invero, il pregresso giudizio, incardinato innanzi al Tribunale di Napoli con n. r.g. 34149/2012, è stato definito con sentenza n. 5012/2020 ed è, quindi, estinto;
la presente opposizione discende, invece, dal ricorso monitorio depositato in data 14.12.2022, con la conseguenza che gli istituti evocati sono del tutto irrilevanti ed inconferenti costituendo il ricorso monitorio ed il giudizio di opposizione un unicum.
Per tali ragioni, le censure promosse da parte opponente non hanno il pregio di essere accolte.
Ne discende, pertanto, il rigetto delle eccezioni de quibus.
Passando al merito della causa, trattando cumulativamente i motivi di doglianza dell'opponente giacché iscrivibili nell'ambito del medesimo petitum, va premesso che il presupposto in ordine al quale veniva concesso alla il decreto ingiuntivo n. 8522/2022, odiernamente opposto, è la ripetizione Controparte_2 dell'indebito oggettivo non dovuto e pagato dalla stessa società in data 16.01.2013 (di cui al doc. n. 4 fascicolo monitorio) e nello specifico consisterebbe nella circostanza di avere versato agli opponenti pendente il giudizio di primo grado la somma di euro 179.705,26 a titolo di restituzione della provvista rinveniente sul conto corrente n. 00596/63353619 oggetto poi della condanna portata dalla sentenza n.5012\2020 di cui gli opponenti si avvalgono quale titolo esecutivo per ottenere nuovamente il medesimo pagamento.
4 L'istituto della ripetizione dell'indebito trova il proprio fondamento normativo agli artt. 2033 ss. c.c. ed attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento, in assenza di un preesistente debito, il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'abbia ricevuto.
Sotto il profilo dell'onere della prova nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, esso grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (ex multis Tribunale Novara sez. I, 11/04/2022, n.201; Tribunale Torino sez. II, 31/01/2022, n.321) e ciò, naturalmente, “solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e
"accipiens" ( cfr. Corte appello Venezia sez. II, 24/02/2022, n.417).
Nel caso di specie, difetta, in primo luogo, il presupposto normativo dell'assenza di una legittima causa solvendi lo spostamento patrimoniale realizzatosi in corso di causa trovava, a ben vedere, la sua giustificazione casuale nella obbligazione restitutoria della provvista residua esistente sul conto corrente del de cuius, obbligazione che preesisteva alla condanna restitutoria di cui alla sentenza;
in secondo luogo, difetta l'asserita duplicità dei pagamenti, atteso che dalla documentazione in atti emerge unicamente che gli opponenti abbiano azionato la sentenza da cui deriva la condanna, altresì, al pagamento della somma di euro 179. 715,25 (già corrisposta) con l'intervento creditor creditoris nell'ambito di una procedura esecutiva azionata dall'odierna opposta con esisto negativo, onde alcuna vicenda estintiva della obbligazione portata in sentenza è avvenuta mercè il predetto intervento.
Neppure può disquisirsi di indebito oggettivo sopravvenuto, giacché non vi è prova di un pagamento successivo.
L'impossibilità, dunque, di qualificare il pagamento effettuato in corso di causa dalla quale Controparte_2 indebito oggettivo determina la chiara necessità di revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, emesso su tale presupposto.
A ciò si aggiunga che il pagamento concretatosi in corso di causa ed ni quella sede non dedotto è circostanza coperta da giudicato;
né può, la stessa circostanza, tradursi in un'eccezione postuma di pagamento del credito portato dalla sentenza, in quanto si sovvertirebbe il giudicato stesso.
L'autorità della cosa giudicata, secondo granitico insegnamento giurisprudenziale, copre sia il dedotto, sia il deducibile ed investe, nel caso di specie, tutti i profili dei rapporti intercorrenti tra le odierne parti processuali definiti ed esauritisi nelle statuizioni della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5012/2020.
Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte
5 specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass.
4/03/2020, n. 6091, Cass. ord. n. 16/2020, Cass ord. n. 1259/2024) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021).
Invero, la pretesa esecutiva fatta valere dagli odierni opponenti potrebbe essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, fatti che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso, e non anche sulla base di quelle circostanze che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolare del titolo giudiziale e che risulterebbero, conseguentemente, in contrasto con l'accertamento ivi contenuto (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 28/08/1999; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17632 del 11/12/2002; Cass., Sez.
L, Sentenza n. 7637 del 21/04/2004, Cass. Sez L, Sentenza n. 10504 del 01/06/2004, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 22402 del 05/09/2008, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015).
Quanto all'eccezioni spiegate in via riconvenzionale da parte opposta, esse sono infondate per le ragioni che seguono.
In ordine all'ingiustificato arricchimento di cui agli artt. 2041 e ss. c.c. si rileva, nuovamente e, dunque, sinteticamente, il difetto del presupposto normativo dell'assenza di una giusta causa, avendo il primo pagamento giustificazione nel titolo negoziale e, come detto, non vi è prova di un nuovo ed ulteriore pagamento da parte dell'opposta del medesimo credito, ma solo la minaccia di esecuzione del titolo in parte quo.
Anche con riferimento all'eccezione di compensazione valgono i principi di diritto espressi precedentemente.
Invero, la compensazione estintiva di un'obbligazione accertata con decisione passata in giudicato non può essere opposta dal debitore se il credito opposto in compensazione sia sorto anteriormente alla formazione del giudicato, che, come detto, preclude l'efficacia dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari (come nel caso che ci occupa), ma può esserlo soltanto se il credito sia sorto successivamente.
Ne discende il rigetto delle suddette eccezioni.
Quanto, infine, alla spiegata exceptio doli generalis, è possibile ravvisare, in occasione di duplice pagamento, una condotta creditoria orientata alla scorrettezza, tuttavia nel caso di specie difetta la prova della duplicità dei pagamenti, ciò non toglie che al creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna e ne chieda l'esecuzione, senza tenere conto dell'adempimento già effettuato in precedenza, il debitore può opporre dinanzi al giudice dell'esecuzione l'avvenuto pagamento, proprio attraverso lo strumento processuale in discorso, atteso che il pagamento estingue ipso iure l'obbligazione e la condotta del creditore risulta connotata da mala fede e scorrettezza, e l'ordinamento non giustifica mai una indebita locupletazione.
6 Pertanto, anche tale doglianza va rigettata.
L'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attesa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
Da ciò discende, altresì, l'impossibilità di comminare la condanna per lite temeraria, da entrambe le parti spiegata vicendevolmente, in difetto dei requisiti di cui all'art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8522/2022, emesso in data
25.11.2022, dal Tribunale di Napoli nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
2. compensa le spese di giudizio.
Napoli, 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 30319\2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Vittoria Corbo (C.F. ), in C.F._2 C.F._3 virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliato in Napoli, alla Via Rosaroll
n. 98;
OPPONENTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mocci (C.F. ), giusta procura alle liti C.F._4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli, alla Piazzetta M. Serao n. 7;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 15.04.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo Pt_2 Controparte_2
n. 8522/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 25.11.2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 179.705,25, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierna parte opponente.
1 In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando che, con atto di Controparte_2 citazione notificato in data 29.11.2012., e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, agivano in giudizio nei suoi confronti chiedendo, principalmente, la condanna al pagamento Per_1 della provvista presente sul conto corrente del de cuius.
Veniva iscritta, così, al numero r.g. 34149/2012 la suddetta causa presso il Tribunale di Napoli.
Nelle more del giudizio de quo, esattamente in data 16.01.2013, la corrispondeva agli allora istanti CP_3 la somma di € 179.705,26, corrispondente alla provvista presente sul conto intestato a Persona_1
All'esito di tale giudizio, con sentenza del 14 luglio 2020, n. 5012, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento delle ragioni di e , condannava la a corrispondere in Parte_1 Parte_2 CP_3 favore degli stessi, ciascuno per la metà, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di €. 46.355,00 oltre;
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla domanda alla data della presente decisione e oltre gli interessi legali sulla somma dovuta alla data della presente decisione al saldo;
condanna altresì al pagamento in favore di e ciascuno Controparte_4 Parte_1 Parte_2 per la metà, a titolo di restituzione della provvista rinveniente sul conto corrente n. 00596/63353619 alla data del
30/6/2012, della somma complessiva di € 179.705,26 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- rigetta per il resto la domanda attrice;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro 470,00 per esborsi ed euro 7.795,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Il succitato provvedimento passava in giudicato e, per quanto rappresentato nella fase monitoria dalla odierna opposta, la procedeva all'offerta reale della somma di € 62.930,00 (afferente la diversa CP_3 condanna al pagamento del risarcimento del danno nonché gli interessi legali sulle somme) tramite la consegna di assegni circolari di pari importo a e , al fine di estinguere il Parte_1 Parte_2 credito residuo discendente dalla sentenza definitiva. specificava, altresì, che e intervenivano in una Controparte_2 Parte_1 Parte_2 procedura esecutiva promossa dalla nei confronti di propri debitori al fine di partecipare alla CP_3 distribuzione delle somme ottenute, nella qualità di creditores creditoris per l'adempimento del credito di cui alla sentenza n. 5012/2020.
Attesi, dunque, i ripetuti comportamenti adottati dagli odierni opponenti, si Controparte_2 vedeva costretta ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di €
179.705,25, oltre interessi nella misura legale, quale indebito pagamento disposto in data 16.01.2013 in favore degli odierni opposti.
Crèdit Agricole Italia S.p.a. otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti di e Parte_1 [...]
, i quali opponendosi istauravano il presente giudizio. Pt_2
In particolare, parte opponente eccepiva la violazione del ne bis in idem, atteso il passaggio in giudicato della sentenza n. 5012/2020; l'incompetenza del giudice adito nella fase monitoria, nonché litispendenza
2 e continenza dei giudizi incardinati innanzi al Tribunale di Napoli ed il Giudice monitorio;
l'infondatezza della domanda monitoria per insussistenza dell'indebito oggettivo;
l'inammissibilità della istanza monitoria per mancanza della prova del pagamento totale delle obbligazioni di cui al giudicato.
Spiegava, poi, eccezione di compensazione assumendo di essere comunque creditrice della somma dedotta nella sentenza passata in giudicato e, particolarmente, di essere creditori nei confronti di Controparte_1
pro quota e in parti uguali, della somma di € 179.705,26 oltre interessi legali dalla domanda, in virtù della
[...] sentenza n. 5012/20 resa il 14/07/2020 dal Tribunale di Napoli nella causa n. 34149/2012 r.g. passata in giudicato
, e della somma di € 179.751,62 oltre interessi legali dal 16/06/2012, in virtù del saldo del conto corrente n. 63353619 presso l'Ag. 27 di Napoli riconosciuto da pertanto il presunto credito solidale Controparte_5 della banca nei confronti dei coeredi è ampiamente compensato dai loro crediti pro quota, provati dalla sentenza citata del
Tribunale di Napoli e dall'atto ricognitivo della Banca tenuta.
e concludevano, quindi, chiedendo - In via definitiva, dichiarare nullo e/o Parte_1 Parte_2 revocare il decreto ingiuntivo n. 8525/22 emesso il 25/11/22 reso nella causa N. 26732/2022 R.G. del Tribunale di
Napoli, con valore dichiarato di € 179.705,26; - condannare (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., in favore degli opponenti, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.
96, ultimo comma, cod. proc. civ. Con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva (nel prosieguo, solo ”) contestando le eccezioni Controparte_2 Controparte_2 sollevate da parte opponente, rilevandone l'infondatezza e spiegando domanda riconvenzionale.
In particolare, parte opposta affermava la completezza della produzione documentale fornita già in sede monitoria;
sosteneva, poi, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, litispendenza e continenza, resistendo, altresì, in ordine alla asserita violazione di ne bis in idem.
Insisteva, così, sulla fondatezza dell'azione di ripetizione spiegata in monitorio e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero accolte le domande avversarie e revocato il decreto, formulava istanza di exceptio doli generalis con riguardo espressamente all'opposizione propulsiva il presente giudizio.
Spiegava, infine, domanda riconvenzionale rappresentando l'ingiustificato arricchimento in favore di parte opponente e in danno dell'opposta, nonché la compensazione parziale tra le maggiori somme dovute in forza del decreto e quelle residue dovute agli opponenti in forza della sentenza.
Concludeva, dunque, chiedendo IN VIA PRELIMINARE: - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del Decreto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dagli opponenti in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per
i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA
SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli attori opponenti signori e Avv. in solido tra loro, anche a titolo di Parte_1 Parte_2 ingiustificato arricchimento, a pagare in favore della Banca la somma di euro 179.705,26, oltre interessi legali dal 16
3 gennaio 2013, data dell'accredito al soddisfo o, in subordine, dalla domanda fino al soddisfo, oltre a spese competenze e onorari del presente procedimento, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA E
RICONVENZIONALE: - in via gradata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, compensare le residue somme dovute agli attori in base alla Sentenza con le maggiori somme dovute in forza del Decreto e, in ogni caso, con la somma di euro 179.705,26, oltre interessi legali dal 16 gennaio 2013, data dell'accredito al soddisfo o, in subordine, dalla domanda fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio e condanna nei confronti di parte opponente al pagamento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la natura documentale della causa, in data 27.05.2025 essa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di incompetenza spiegata da parte opponente per violazione dell'art. 39 del codice di rito va chiarito quanto segue.
La litispendenza di cause presuppone che due cause identiche (con riferimento alle parti, al petitim e alla causa petendi) siano contemporaneamente pendenti e, quindi, in corso di regolare svolgimento, innanzi a due giudici diversi;
a maggior ragione ciò vale per la continenza di cause, che è una particolare forma della litispendenza e che, quindi, presuppone alcuni requisiti della litispendenza, tra cui, appunto, la pendenza contemporanea di due cause.
Orbene, nel caso di specie non è possibile ravvisare la dedotta litispendenza delle cause incardinatesi presso il Tribunale di Napoli, ovvero continenza, per il semplice motivo che non vi sono due giudizi pendenti contemporaneamente.
Invero, il pregresso giudizio, incardinato innanzi al Tribunale di Napoli con n. r.g. 34149/2012, è stato definito con sentenza n. 5012/2020 ed è, quindi, estinto;
la presente opposizione discende, invece, dal ricorso monitorio depositato in data 14.12.2022, con la conseguenza che gli istituti evocati sono del tutto irrilevanti ed inconferenti costituendo il ricorso monitorio ed il giudizio di opposizione un unicum.
Per tali ragioni, le censure promosse da parte opponente non hanno il pregio di essere accolte.
Ne discende, pertanto, il rigetto delle eccezioni de quibus.
Passando al merito della causa, trattando cumulativamente i motivi di doglianza dell'opponente giacché iscrivibili nell'ambito del medesimo petitum, va premesso che il presupposto in ordine al quale veniva concesso alla il decreto ingiuntivo n. 8522/2022, odiernamente opposto, è la ripetizione Controparte_2 dell'indebito oggettivo non dovuto e pagato dalla stessa società in data 16.01.2013 (di cui al doc. n. 4 fascicolo monitorio) e nello specifico consisterebbe nella circostanza di avere versato agli opponenti pendente il giudizio di primo grado la somma di euro 179.705,26 a titolo di restituzione della provvista rinveniente sul conto corrente n. 00596/63353619 oggetto poi della condanna portata dalla sentenza n.5012\2020 di cui gli opponenti si avvalgono quale titolo esecutivo per ottenere nuovamente il medesimo pagamento.
4 L'istituto della ripetizione dell'indebito trova il proprio fondamento normativo agli artt. 2033 ss. c.c. ed attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento, in assenza di un preesistente debito, il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'abbia ricevuto.
Sotto il profilo dell'onere della prova nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, esso grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (ex multis Tribunale Novara sez. I, 11/04/2022, n.201; Tribunale Torino sez. II, 31/01/2022, n.321) e ciò, naturalmente, “solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e
"accipiens" ( cfr. Corte appello Venezia sez. II, 24/02/2022, n.417).
Nel caso di specie, difetta, in primo luogo, il presupposto normativo dell'assenza di una legittima causa solvendi lo spostamento patrimoniale realizzatosi in corso di causa trovava, a ben vedere, la sua giustificazione casuale nella obbligazione restitutoria della provvista residua esistente sul conto corrente del de cuius, obbligazione che preesisteva alla condanna restitutoria di cui alla sentenza;
in secondo luogo, difetta l'asserita duplicità dei pagamenti, atteso che dalla documentazione in atti emerge unicamente che gli opponenti abbiano azionato la sentenza da cui deriva la condanna, altresì, al pagamento della somma di euro 179. 715,25 (già corrisposta) con l'intervento creditor creditoris nell'ambito di una procedura esecutiva azionata dall'odierna opposta con esisto negativo, onde alcuna vicenda estintiva della obbligazione portata in sentenza è avvenuta mercè il predetto intervento.
Neppure può disquisirsi di indebito oggettivo sopravvenuto, giacché non vi è prova di un pagamento successivo.
L'impossibilità, dunque, di qualificare il pagamento effettuato in corso di causa dalla quale Controparte_2 indebito oggettivo determina la chiara necessità di revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, emesso su tale presupposto.
A ciò si aggiunga che il pagamento concretatosi in corso di causa ed ni quella sede non dedotto è circostanza coperta da giudicato;
né può, la stessa circostanza, tradursi in un'eccezione postuma di pagamento del credito portato dalla sentenza, in quanto si sovvertirebbe il giudicato stesso.
L'autorità della cosa giudicata, secondo granitico insegnamento giurisprudenziale, copre sia il dedotto, sia il deducibile ed investe, nel caso di specie, tutti i profili dei rapporti intercorrenti tra le odierne parti processuali definiti ed esauritisi nelle statuizioni della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5012/2020.
Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte
5 specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass.
4/03/2020, n. 6091, Cass. ord. n. 16/2020, Cass ord. n. 1259/2024) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021).
Invero, la pretesa esecutiva fatta valere dagli odierni opponenti potrebbe essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, fatti che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso, e non anche sulla base di quelle circostanze che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolare del titolo giudiziale e che risulterebbero, conseguentemente, in contrasto con l'accertamento ivi contenuto (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 28/08/1999; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17632 del 11/12/2002; Cass., Sez.
L, Sentenza n. 7637 del 21/04/2004, Cass. Sez L, Sentenza n. 10504 del 01/06/2004, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 22402 del 05/09/2008, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015).
Quanto all'eccezioni spiegate in via riconvenzionale da parte opposta, esse sono infondate per le ragioni che seguono.
In ordine all'ingiustificato arricchimento di cui agli artt. 2041 e ss. c.c. si rileva, nuovamente e, dunque, sinteticamente, il difetto del presupposto normativo dell'assenza di una giusta causa, avendo il primo pagamento giustificazione nel titolo negoziale e, come detto, non vi è prova di un nuovo ed ulteriore pagamento da parte dell'opposta del medesimo credito, ma solo la minaccia di esecuzione del titolo in parte quo.
Anche con riferimento all'eccezione di compensazione valgono i principi di diritto espressi precedentemente.
Invero, la compensazione estintiva di un'obbligazione accertata con decisione passata in giudicato non può essere opposta dal debitore se il credito opposto in compensazione sia sorto anteriormente alla formazione del giudicato, che, come detto, preclude l'efficacia dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari (come nel caso che ci occupa), ma può esserlo soltanto se il credito sia sorto successivamente.
Ne discende il rigetto delle suddette eccezioni.
Quanto, infine, alla spiegata exceptio doli generalis, è possibile ravvisare, in occasione di duplice pagamento, una condotta creditoria orientata alla scorrettezza, tuttavia nel caso di specie difetta la prova della duplicità dei pagamenti, ciò non toglie che al creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna e ne chieda l'esecuzione, senza tenere conto dell'adempimento già effettuato in precedenza, il debitore può opporre dinanzi al giudice dell'esecuzione l'avvenuto pagamento, proprio attraverso lo strumento processuale in discorso, atteso che il pagamento estingue ipso iure l'obbligazione e la condotta del creditore risulta connotata da mala fede e scorrettezza, e l'ordinamento non giustifica mai una indebita locupletazione.
6 Pertanto, anche tale doglianza va rigettata.
L'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attesa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
Da ciò discende, altresì, l'impossibilità di comminare la condanna per lite temeraria, da entrambe le parti spiegata vicendevolmente, in difetto dei requisiti di cui all'art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8522/2022, emesso in data
25.11.2022, dal Tribunale di Napoli nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
2. compensa le spese di giudizio.
Napoli, 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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