TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37309 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 04.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato M. Rondinelli
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentata e difesa dall'avvocato A. Girardi
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.11.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la spiegando le seguenti conclusioni: “a) Parte_1 CP_1
accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, e previa declaratoria di nullità e
comunque di inefficacia dell'art. 13, co. 3 della Polizza Tutela Legale n. 91-M10282700 del 01 CP_2
marzo 2014, il diritto dell'Attore di ottenere dalla Convenuta il rimborso di tutte le spese sostenute in
relazione al contezioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti di per l'effetto Controparte_3
condannare la Convenuta a pagare all'Attore la somma di 11.665,08 o diversa che risulterà accertata in
corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla
domanda al saldo)…”.
Si è costituita in giudizio la eccependo la prescrizione della garanzia assicurativa;
nel merito, CP_1
ha dedotto la inoperatività della polizza per mancanza del requisito della soccombenza nel giudizio promosso da parte attrice contro l'istituto di credito, la decadenza dalla garanzia assicurativa per decorrenza del termine previsto per l'introduzione del giudizio contro l'istituto di credito.
Ha dedotto, altresì, che nella fattispecie l'alea del giudizio sarebbe del tutto assente, con conseguente mancanza del presupposto di operatività della polizza oggetto di causa;
ha contestato, infine, il quantum
richiesto.
Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta . CP_1
Orbene, ai sensi dell'art. 13, 2° comma, della polizza “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura
dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”. Il 1° comma del medesimo articolo precisa che “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice)
dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata
Cont redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da . Qualora, invece, non venga disposta CTU, come nel caso oggetto del presente giudizio, l'appendice n.
001 alla polizza assicurativa prevede che in tal caso l'insorgenza del sinistro debba decorrere dal momento del diniego all'accertamento peritale.
Dispone, infatti, testualmente detta appendice, decorrente dal 01.03.2014, che “…per insorgenza del
sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il
magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”.
Dunque, il momento i cui sorge il sinistro e, di conseguenza, comincia a decorrere la prescrizione, va
Cont individuato o nel momento in cui il CTU “cassa” la perizia di o da quado il giudice non ammette la
CTU contabile.
Nel caso in esame il giudice ha respinto la richiesta di CTU contabile avanzata dalla difesa dello Pt_1
con ordinanza del 22.03.2018, comunicata il giorno successivo, mentre la prima comunicazione di denuncia del sinistro alla Compagnia è avvenuta solo in data 19.03.21, quando era abbondantemente decorso il termine biennale previsto pattiziamente ed ex lege dal 2° comma dell'art. 2952 cod. civ.
La domanda attrice deve essere, pertanto, rigettata per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta la domanda;
b)- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Roma, 16/01/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio