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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 823/2021 R.G., avverso la sentenza 1640/2020 del 28.7.2020, pronunziata dal Tribunale di
Napoli Nord, non notificata, pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresenta e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Edoardo Savarese (C.F.: C.F._1
);
[...]
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona RO P.IVA_2
dell'amministratore unico e legale rappresentante, Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo notificato, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Simone Pistelli (C.F. ) e dall'avvocato Gennaro Torrese, CodiceFiscale_2
(C.F. ); CodiceFiscale_3
APPELLATA
Oggetto: compenso per attività di intermediazione.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 16.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante principale così concludeva: “Impugna e contesta, con espressa riserva di meglio e più compiutamente contro dedurre, ogni singola deduzione, eccezione e richiesta formulata dalla parte appellata, in quanto infondata e non dimostrata e quindi immeritevole di accoglimento. In questa sede, la scrivente difesa reitera la richiesta, già ampiamente formulata nell'atto di appello, di rinnovazione ex art. 356 c.p.c. dell'attività istruttoria assunta in I grado, in conformità alle articolazioni sviluppate in sede di appello, con fissazione di apposita udienza istruttoria per raccogliere il deferito interrogatorio formale e la prova testimoniale ovvero al fine di mettere a confronto dei testi ex art. 254 c.p.c.. In subordine, rivalutare interamente
i mezzi di prova raccolti innanzi al G.U. del Tribunale di Napoli Nord, alla luce delle contestazioni e argomentazioni esposte nel motivo sub b) dell'atto di appello…”;
nelle note depositate il 3.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellata concludeva affinché: “…
l'appello proposto dalla contro la sentenza n. Parte_1
1640/2020 del Tribunale di Napoli Nord e tutte le ulteriori conclusioni in esso formulate siano respinte e affinché, in via di ipotesi, vengano
pag. 2/32 semmai ammesse le prove richieste da parte appellata nelle conclusioni istruttorie di primo grado.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. la premesso che, Parte_1
in forza dei “rapporti commerciali consistenti nella vendita all'ingrosso di prodotti farinacei per conto” della era RO
creditrice della stessa per la somma di euro 13.230,90, chiedeva al
Tribunale di Napoli Nord di volerne ingiungere il pagamento alla controparte.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, emetteva, in data 18.10.2016, il decreto ingiuntivo n. 3516/2016, con il quale ordinava, alla
[...]
di pagare la somma di euro 13.230,90, oltre interessi RO
e spese della procedura.
Con citazione, notificata in data 25.11.2016, la RO
nell'opporsi al decreto ingiuntivo, eccepiva che: essa istante,
[...]
quale società produttrice e venditrice di farina, aveva intrattenuto rapporti commerciali di compravendita con la Parte_1
essendosi, poi, quest'ultima resa inadempiente nel pagamento del corrispettivo delle forniture di farina, otteneva, dal Tribunale di
Firenze, l'emissione, a carico della medesima, del decreto ingiuntivo n.
5354/2015; a seguito dell'emissione e della notifica di siffatto titolo, i rapporti tra le società si interrompevano;
tra i clienti di essa opponente figurava anche il IC CI S.r.l., alla quale essa istante aveva fornito farina;
la non era titolare del Parte_1
pag. 3/32 credito indicato nel ricorso monitorio;
la fattura accompagnatoria, posta a fondamento del ricorso, con indicazione della causale
“corrispettivo vendita a IC CI periodo 2011 al 2015”, non era affatto idonea a comprovare la sussistenza del credito vantato, in quanto non vi era mai stata alcuna vendita di merce dalla
[...]
alla né essa opponente poteva Parte_1 CP_1 CP_1
ritenersi in qualche modo tenuta a pagare un eventuale corrispettivo di forniture fatte dalla al IC CI. Parte_1
Secondo quanto dedotto dall'opponente, non essendoci stata alcuna vendita di merce da parte della nei confronti di Parte_1
essa opponente e non essendo essa a conoscenza di una pretesa creditoria della nei confronti del IC Parte_1
CI, di cui in ogni caso mai avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, essendo il credito privo di causa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la la Parte_1
quale deduceva che: tra le parti in causa vi era un accordo secondo cui essa istante avrebbe provveduto a ricevere gli ordinativi di farina da parte del IC CI S.r.l., già suo cliente, per conto della
, ed a comunicarli all'agente di zona della RO [...]
la consegna della farina avveniva RO Parte_2
direttamente nei confronti del cliente finale, il quale però pagava la merce mediante assegni che consegnava ad , che li Parte_1
girava poi all'agente l'accordo, circa il corrispettivo da Parte_2
riconoscere alla prevedeva che a quest'ultima Parte_1
pag. 4/32 sarebbe spettato un importo pari alla differenza tra il prezzo praticato dalla venditrice all'intermediaria per l'acquisto di farina e quello, maggiorato, concordato con il IC CI S.r.l..
L'opponente, con la memoria ex art. 183, VI comma, primo termine c.p.c. deduceva che la aveva effettuato Parte_1
un'inammissibile mutatio libelli, avendo dedotto l'esistenza dell'accordo per il pagamento del corrispettivo dell'attività di intermediazione solo nella comparsa di costituzione in opposizione.
L'opponente deduceva, inoltre, che i termini dell'accordo erano nel senso che a avrebbe consegnato, all'opposta, un CP_1 CP_1
quantitativo aggiuntivo di farina, del valore di euro due, a titolo gratuito, per ogni tonnellata di farina venduta al IC CI
s.r.l., obbligazione già regolarmente adempiuta, avendo consegnato la merce alla subito dopo averla consegnata al Parte_1
IC CI S.r.l..
Anche la nella memoria di cui all'art. 183, VI Parte_1
comma, primo termine c.p.c., eccepiva che l'opponente aveva inammissibilmente mutato strategia difensiva, effettuando una mutatio libelli non consentita mediante l'allegazione di un foglio dattiloscritto al verbale di prima udienza, e nel merito contestava quanto dedotto dall'opponente circa il contenuto dell'accordo, nonché la qualificazione del rapporto in termini di mediazione o di procacciamento d'affari.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e Parte_2
Testimone_1
pag. 5/32 Esaurita l'attività istruttoria, il Tribunale di Napoli Nord emetteva la sentenza in epigrafe indicata con la quale così statuiva: “a) accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3516/2016, emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
b) condanna Parte_1
in persona del l. r. p.t., al rimborso in favore di parte opponente delle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 per spese, ed euro 4.835,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 12% sul compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna Parte_1
in persona del l. r. p.t., al rimborso in favore di parte opponente della somma di euro 1.000,00 per lite temeraria, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art 325 c.p.c., la Parte_1
interponeva appello, con il quale chiedeva riformarsi l'impugnata decisione, mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini, in data 23.02.2021.
Con comparsa ritualmente depositata in data 4.11.2021, si costituiva la resistendo al gravame e sollecitandone RO
l'integrale rigetto.
La causa, inizialmente assegnata ad altra sezione, all'esito dell'udienza del 25.11.2021, tenutasi in modalità cartolare, veniva successivamente pag. 6/32 scardinata, in conformità alle vigenti disposizioni tabellari, alla Sezione
VIII ed al sopra indicato Consigliere relatore.
Con ordinanza emessa il 22/04/2022, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2024.
Quindi, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 15.11.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
l'ultimo dei quali è scaduto in data 3.2.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza oggetto di impugnazione, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che la pretesa creditoria azionata mediante il procedimento monitorio fosse rimasta priva di riscontro probatorio.
Al riguardo, il Tribunale osservava che “la documentazione contabile allegata al fascicolo dell'opposta (fatture commerciali) ancorché idonea
a consentire l'adozione del provvedimento monitorio, non può assurgere, in un giudizio a cognizione piena ed esauriente, a prova della sussistenza di un accordo avente ad oggetto, quale corrispettivo dell'effettivo espletamento da parte del creditore della attività di intermediazione, il pagamento di un corrispettivo in denaro da parte del debitore”.
pag. 7/32 Il primo Giudice, in particolare, riteneva che la non Parte_1
avesse fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che, in ordine alla dedotta attività di intermediazione da essa svolta, le parti si fossero accordate per il riconoscimento di un corrispettivo in denaro.
Infatti, con riguardo alle dichiarazioni rese dai testi, rilevava che “dalla istruttoria orale svolta non è emersa la prova che - per l'attività di intermediazione svolta dalla in favore della Parte_1 [...]
nei rapporti commerciali con il IC CI S.r.l. RO
- le parti dell'odierno giudizio si fossero accordate per il pagamento di una sorta di provvigione in denaro all'opposta. Piuttosto è emerso che quale compenso la si era impegnata a fornire all'opposta, già suo CP_1
cliente, un quantitativo gratuito di farina su ogni ordine, e null'altro”.
In ultimo, il Tribunale soggiungeva che non poteva essere accolta la diversa domanda “formulata dalla opposta in sede di conclusionale volta ad ottenere l'equivalente in denaro di quel quantitativo aggiuntivo che sostiene non aver ricevuto in seguito alla rottura dei rapporti commerciali con…” la Molino Ponte a Elsa S.r.l., sua fornitrice.
Il Tribunale, accolta l'opposizione, condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquidava applicando i “criteri medi” di cui al
D.M. n. 55/2014.
Inoltre, il primo Giudice condannava la al Parte_1
pagamento della somma di euro 1.000,00 ex art. 96, comma III c.p.c., ritenendo che la condotta processuale dell'opposta, la quale resisteva in giudizio con un comportamento dilatorio e defatigatorio, fosse ostruzionistica.
§ 4.
pag. 8/32 Con il primo motivo, l'appellante assumeva che la pronuncia fosse errata in quanto il primo Giudice non si era pronunciato sull'eccezione di inammissibilità delle deduzioni difensive con cui la RO
esponeva, con foglio dattiloscritto allegato al verbale di prima
[...]
udienza, fatti totalmente diversi rispetto a quanto esposto nell'atto di citazione in opposizione notificato, determinando, in tal modo,
l'ingresso nel thema decidendum di circostanze nuove in violazione del contraddittorio.
In particolare, la difesa dell'appellante deduceva che la RO
effettuando un'inammissibile mutatio libelli, ammetteva,
[...]
dopo averlo negato con la citazione in opposizione, che tra le parti vi erano stati rapporti commerciali in forza dei quali la Parte_1
agiva per conto della ma indicava che i
[...] RO
termini dell'accordo sul compenso spettante all'intermediaria erano differenti rispetto a quelli prospettati dall'opposta.
L'accordo sul corrispettivo, secondo quanto affermato dalla CP_1
con le deduzioni difensive tacciate di inammissibilità
[...] CP_1
dall'appellante, non prevedeva il riconoscimento, da parte della stessa, di una somma di denaro pari alla differenza tra il prezzo di vendita della merce applicato al IC CI S.r.l. rispetto a quello, più basso, applicato alla già sua cliente, ma prevedeva Parte_1
la consegna di un quantitativo gratuito di merce, del valore di euro
2,00 per ogni tonnellata, unità di misura poi specificata nel corso dell'attività istruttoria in euro 2,00 per ogni quintale di farina venduta al IC CI.
pag. 9/32 L'istante deduceva che l'allegazione, da parte dell'opponente, delle asseritamente diverse modalità dell'accordo, determinava l'aggiramento del termine perentorio di quaranta giorni, previsto per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo previsto dall'art. 641 c.p.c., in quanto, nella specie, la spiegata opposizione risultava essere meramente apparente poiché fondata su diverse circostanze di fatto, poi modificate durante il corso del giudizio, oltre il termine di quaranta giorni previsto ex lege.
Inoltre, l'appellante deduceva che quanto inammissibilmente prospettato dalla a circa i termini dell'accordo, CP_1 CP_1
non poteva essere oggetto del thema probandum, con la conseguenza che le dichiarazioni rese dal teste , escusso in primo grado, di Parte_2
conferma della sussistenza tra le parti di un accordo sulla consegna, a titolo gratuito, alla di un quantitativo di farina del Parte_1
valore di euro 2,00 per ogni quintale venduto al IC CI, non dovevano esser poste a fondamento della decisione.
§ 5.
Il motivo è infondato.
La questione prospettata con il primo motivo d'appello va risolta nel senso di ritenere che l'opponente operava, nel rispetto delle preclusioni poste dall'art. 183 c.p.c., un'ammissibile emendatio della propria strategia difensiva.
L'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015, ha, infatti, in più occasioni ribadito il principio, formulato per la domanda, ma valevole altresì per le pag. 10/32 eccezioni secondo, cui «La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali» (da ultimo, si vedano Cass. Civ.
n. 23975 del 06/09/2024; nonché Cass. Civ. n. 30455 del 02/11/2023).
La Suprema Corte, nel chiarire la differenza tra le domande nuove, che nell'economia dell'art. 183 c.p.c. sono inammissibili, salvo che siano conseguenza della riconvenzionale o delle difese svolte da controparte,
e le domande modificate, ammesse, soggiunge che: “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le
"modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”. (SS.UU. Cass. Civ. n.
12310 del 15 giugno 2015)
Proprio nel loro essere espressione di una diversa strategia difensiva
“sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla)
pag. 11/32 necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla
(o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio” (SS.UU. Cass. Civ. n.
12310 del 15 giugno 2015).
Nel caso di specie, la proposizione da parte dell'opponente dell'eccezione, con la quale veniva allegato un fatto modificativo dell'accordo sul corrispettivo per l'attività di intermediazione, non ha rappresentato una mutatio libelli, trattandosi di un'eccezione in rapporto di alternatività rispetto a quella con cui l'opponente, nella citazione in opposizione, negava l'esistenza del credito poiché privo di causa.
Tale mutamento della strategia difensiva della RO
deve ritenersi consentito poiché il thema decidendum, e di conseguenza il thema probandum, non si era ancora cristallizzato con la proposizione del ricorso, la citazione in opposizione e la comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, posto che le parti con le memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e, a fortiori, in prima udienza, possono non solo precisare, ma anche modificare la domanda e le relative eccezioni.
pag. 12/32 Giova precisare che, essendo vietate soltanto le modifiche che introducono domande o eccezioni aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle prospettate, il passaggio, come avvenuto nel caso in esame, dall'eccezione avente ad oggetto un fatto impeditivo a quella volta a far valere la sussistenza di un fatto modificativo rappresenta una modifica consentita poiché i due fatti sono in rapporto di incompatibilità tra loro, posto che l'eccezione di inesistenza del rapporto, da cui sarebbe sorto il credito, veniva sostituita da quella che prospettava un accordo sul corrispettivo per l'attività di intermediazione in termini differenti rispetto a quanto affermato dal creditore, eccezione la seconda che, presupponendo il riconoscimento del titolo da cui era derivato il credito, non poteva “convivere” con la prima nel medesimo giudizio.
Quanto affermato dall'appellante - circa l'elusione, mediante la modifica delle ragioni a fondamento dell'opposizione, del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. per poter proporre opposizione al decreto ingiuntivo - non coglie nel segno, in quanto, nella specie, la citazione ex art. 645 c.p.c., lungi dall'essere un atto meramente
“apparente”, come definito dalla difesa dell'appellante per evidenziare la circostanza che l'eccezione ivi formulata è stata poi sostituita da quella fatta valere in prima udienza e con la memoria di cui all'art. 183,
VI comma primo termine c.p.c., ha avuto il fine di introdurre l'opposizione ed evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, rimanendo nella disponibilità delle parti scegliere la strategia difensiva maggiormente rispondente ai propri interessi, fermo restando il rispetto delle preclusioni processuali.
pag. 13/32 In aggiunta a quanto sin qui detto deve, poi, rilevarsi che, comunque, nella specie, la modifica della linea difensiva, da parte dell'opponente, si è resa necessaria come conseguenza dell'emendatio che, a sua volta,
l'opposta aveva operato con la comparsa di costituzione.
Ed invero, sul punto, non può omettersi di evidenziare che, nel ricorso monitorio, la aveva, in modo oltremodo generico, Parte_1
sostenuto di vantare il dedotto credito derivante da “rapporti commerciali consistenti nella vendita all'ingrosso di prodotti farinacei per conto della soc. ”. RO
Alcun cenno era, invece, operato, in quella sede, alla (solo successivamente) dedotta attività di mediazione, asseritamente svolta riguardo alle forniture di farina da effettuarsi in favore della IC
CI.
È, quindi, evidente che, al cospetto di un'allegazione in fatto come quella contenuta nel ricorso monitorio, a CP_1 CP_1
nell'opporsi al decreto ingiuntivo, si fosse legittimamente limitata a negare il credito, sostenendo di nulla dovere a titolo di corrispettivo per non avere mai ricevuto merce dalla controparte e per essere completamente estranea a qualunque rapporto di vendita/fornitura, intercorrente tra e IC CI. Parte_1
Dal momento che, poi, solo con la comparsa di costituzione depositata in primo grado, la aveva meglio esplicato i termini della Parte_1
vicenda fattuale, - deducendo di agire in giudizio per il pagamento di un credito costituente il corrispettivo di un'attività di mediazione che essa aveva svolto, per conto della a consistente CP_1 CP_1
nell'acquisire gli ordinativi di farina dal cliente IC CI e nel pag. 14/32 comunicare detti ordinativi all'agente di zona per la Campania della
, , il quale lo girava alla sua mandante RO Parte_2
affinché vi desse esecuzione -, del tutto legittimamente, , CP_1
nella prima udienza, si era difesa rispetto a tale emendatio ed aveva sostenuto che, in realtà, il corrispettivo, pattuito dalle parti, non era stato convenuto in denaro ma in natura e che l'obbligazione era stata puntualmente adempiuta.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante opinava che il primo Giudice avesse malamente valutato gli esiti dell'istruttoria orale e, in specie, la deposizione resa dal teste Testimone_2
Ad avviso dell'istante, il primo Giudice aveva errato nell'affermare che il teste non fosse a conoscenza né dell'an, né del quantum dell'accordo sul corrispettivo, in quanto dalla deposizione risultava che il teste aveva confermato che tra le parti vi era stato un accordo sul corrispettivo da erogarsi in denaro, pur dichiarando di non essere a conoscenza del quantum debeatur.
In altri termini, obiettava l'appellante, “il capo di prova involgeva due domande con correlate due risposte: la prima se era vero che, come corrispettivo per l'attività svolta, si era pattuito un pagamento in danaro;
la seconda su come era determinato e quantificato il superiore riconoscimento monetario.
In ordine al primo la risposta è stata affermativa, ragion per cui non si può dubitare circa l'an debeatur;
sulla seconda, tuttavia, non si è formata prova efficace”. Di conseguenza, proseguiva l'appellante, il pag. 15/32 Giudice non avrebbe dovuto rigettare la domanda, ma, al limite, applicare l'art. 1226 c.c..
L'istante rilevava, altresì, che, dopo aver correttamente valutato la dichiarazione del teste il primo Giudice avrebbe dovuto Tes_2
eseguire un confronto di siffatta deposizione con quella di , Parte_2
agente di commercio dei prodotti della le cui RO
dichiarazioni dovevano ritenersi inattendibili, poiché l'agente di commercio, non essendo tutelato dalla stabilità del rapporto di lavoro subordinato, era stato condizionato dal fine di non far emergere in giudizio un fatto sfavorevole alla sua committente.
In ogni caso, concludeva sul punto l'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto dar conto in motivazione delle ragioni per le quali “la dichiarazione del teste doveva essere considerata preponderante Pt_2
rispetto a quella del teste anche alla luce delle risultanze Tes_2
documentali acquisite in atti”.
In proposito, l'appellante censurava la sentenza anche nella parte in cui riteneva che la avesse adotto a sostegno della Parte_1
domanda la sola fattura, e deduceva, al riguardo, che il primo Giudice non considerava “gli altri, numerosi, elementi serviti dalla difesa di
, come le fatture emesse dalla Parte_1 RO
nei confronti del IC CI, dimostrative dei quantitativi
[...]
di farina venduta a quest'ultima, sulla cui base calcolare il compenso spettante all'odierna appellante.
§ 7.
Anche il secondo motivo è infondato.
pag. 16/32 Il teste escusso in primo grado all'udienza del Testimone_2
9.10.2018, nel rispondere sul capo j) della memoria istruttoria dell'opposta, - vertente sulla seguente circostanza: “Vero è che, come controprestazione per l'attività svolta dalla soc. Parte_1
veniva pattuito un pagamento in danaro da parte della soc. CP_1
determinato nella differenza del prezzo di ogni vendita come
[...]
praticata al IC CI rispetto al prezzo praticato alla soc.
-, affermava che, pur essendo stato presente alla Parte_1
trattativa tra il e il rappresentante della Pt_1 RO
“in ordine all'acquisto di farina”, non ricordava esattamente i
[...]
termini dell'accordo circa il pagamento del corrispettivo.
Inoltre, il teste, interrogato a prova contraria sul capo 1 della memoria istruttoria di parte opponente, con il quale gli veniva chiesto di affermare se i termini dell'accordo sul corrispettivo prevedevano la consegna a titolo gratuito, all'opposto, di un quantitativo di farina del valore di euro 2,00 per ogni tonnellata venduta al terzo, IC
CI, sosteneva che: “al momento dello scarico della farina io ero deputato a controllare la corrispondenza tra la merce scaricata e quella di cui alla fattura;
mai in mia presenza è stata scaricata farina in più di quella di cui alle fatture che mi venivano date dal sig. ” e che la Pt_1
gestione dello “scarico della merce ordinata” era un'attività che egli svolgeva personalmente e senza l'intervento di altri dipendenti, posto che dal 2012 era dipendente della sempre come Parte_1
addetto al deposito.
Ciò posto, dal complessivo tenore delle dichiarazioni rese dal teste non emerge che il corrispettivo per l'attività di Tes_2
pag. 17/32 intermediazione, svolta dalla fosse stato pattuito Parte_1
in termini monetari piuttosto che mediante la consegna di un determinato quantitativo di farina a titolo gratuito.
In particolare, la risposta del teste sul capo j) della memoria istruttoria dell'opposta si riferisce ad una trattativa, tra le parti in causa, avente ad oggetto “l'acquisto di farina”, attività diversa rispetto a quella, di intermediazione nella vendita di farina, posta dall'appellante a fondamento della domanda, sicché tale affermazione, lungi dal confermare quanto indicato nel capo, non è idonea a provare l'esistenza di un accordo sul corrispettivo in denaro, riferito alla specifica attività per cui è causa.
Del resto, in senso contrario alla dedotta attendibilità del teste occorre soggiungere come questi abbia collocato Tes_2
temporalmente l'acquisizione della conoscenza, da parte sua, del preteso accordo, tra la e la in termini Pt_1 CP_1
contrastanti con le stesse allegazioni dell'odierna appellante.
Infatti, quest'ultima, nella comparsa di costituzione di primo grado, aveva sostenuto che il credito azionato in giudizio traeva origine da rapporti commerciali intrattenuti con la a nel periodo dal CP_1 CP_1
2011 al 2015. Ancora, attraverso le prove orali articolate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., l'opposta intendeva dimostrare che l'attività di mediazione svolta dalla , per conto della Pt_1 CP_1
avesse avuto inizio nei primi mesi del 2011 (cfr. capo sub.
[...]
lettera c della suddetta memoria).
Posto quanto precede, appare, allora, evidente come il teste sia scarsamente credibile, laddove, nel giustificare la Tes_2
pag. 18/32 riferita conoscenza della circostanza di cui al capo J) della stessa memoria istruttoria, dinanzi richiamato, dichiarava “sono stato presente alla trattativa tra il sig. e il rappresentante della Pt_1 CP_1
in ordine all'acquisto di farina ma non ricordo esattamente come si accordarono per il pagamento del corrispettivo;
ricordo che la conversazione è avvenuta tra il 2012 e il 2015”.
Il teste, infatti, ha collocato il preteso incontro tra le parti in un momento (dal 2012 al 2015) ben diverso da quello (inizi del 2011) in cui esso, secondo l'assunto dell'opposta, avrebbe avuto luogo.
Per converso, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste , escusso alla Parte_2
medesima udienza, laddove riferiva che il titolare della Parte_1
formulava la proposta secondo cui “il panificio CI lo
[...]
servissimo noi della con fattura emessa a nome del panificio CP_1
CI” e che “in cambio della presentazione di questo cliente
CI” sarebbero state riconosciute alla “due Parte_1
euro a quintale non tonnellate in merce”.
La deposizione, invero, oltre che essere sufficientemente circostanziata, proviene da un soggetto che, per ammissione della stessa , aveva concordato, per conto della Parte_1 CP_1
i termini dell'accordo relativo all'attività di mediazione. CP_1
Peraltro, privo di pregio è il rilievo dell'appellante, secondo il quale il teste, andrebbe ritenuto inattendibile, essendo legato Parte_2
all'appellata da un rapporto di agenzia, per sua natura meno stabile del rapporto di lavoro subordinato, e avrebbe, per tale ragione, interesse a non danneggiare la posizione della a CP_1 CP_1
pag. 19/32 Sul punto, giova precisare, che “la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). (così, Cass. Civ.
Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004, con cui la S.C. ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano "legati da rapporto di lavoro dipendente con la società appellante" ed ha sul punto cassato la decisione impugnata).
Ebbene, tenuto conto del ruolo che il ha avuto nel portare a Pt_2
termine l'accordo sullo svolgimento dell'attività di intermediazione, nonché del tenore delle dichiarazioni rese da quest'ultimo circa i termini dell'accordo, corroborati anche dalla documentazione in atti, la pag. 20/32 deposizione dallo stesso resa deve considerarsi sufficientemente attendibile.
Invero, la documentazione prodotta in primo grado dall'appellata è idonea a dimostrare, unitamente a quanto dichiarato dal teste , che Pt_2
l'accordo tra le parti sul corrispettivo prevedeva che per ogni quintale di farina, venduto dalla a al IC CI CP_1 CP_1
S.r.l., la avrebbe ricevuto un quantitativo di farina Parte_1
del valore di euro 2,00.
Infatti, vi è corrispondenza tra il quantitativo di farina venduta al
IC CI e quanto indicato nei documenti denominati
“premio per ditta ) per consegna al IC Parte_1
CI” (si confronti ad es. la fattura 695/2011, indirizzata al panificio CI per la vendita di 10 tonnellate di farina, corrispondenti a 100 quintali, e il valore del premio di cui al doc. n. 44 della produzione dell'appellante ove è annotato a penna un valore di euro 200,00, ma nella scheda vi è un riferimento al quantitativo di farina da inviare, con l'unità di misura tonnellate e il riferimento al documento di trasporto con cui la stessa sarebbe dovuta essere consegnata).
Il tenore della documentazione appena richiamata, allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. depositata dall'originaria opponente, corrobora il convincimento della Corte relativo alla scarsa attendibilità del teste secondo la cui deposizione, Tes_2
invece, “mai in mia presenza è stata scaricata farina in più di quella di cui alle fatture che mi venivano date dal sig. ”. Pt_1
pag. 21/32 Per converso, la differenza di prezzo, emergente dall'esame delle fatture prodotte dall'originaria opposta, di euro 20,00 per ogni singola tonnellata, praticata dalla a per la vendita di farina alla CP_1 CP_1
ed alla IC CI, nel senso che quello Parte_1
praticato alla prima era inferiore, appunto, di euro 20,00 rispetto a quello praticato alla seconda, non dimostra che tale differenza dovesse, secondo le intese tra le parti, essere utilizzata per quantificare il corrispettivo in denaro spettante alla . Parte_1
In altri termini, pur potendosi la differenza di prezzo ritenere un fatto pacifico in atti, essa non prova che la a abbia inteso CP_1 CP_1
compensare la , per averle fatto acquisire il nuovo Parte_1
cliente IC CI, mediante il riconoscimento del corrispettivo pari alla citata differenza di euro 20,00 moltiplicata per il numero di tonnellate consegnate al IC CI.
Infatti, la indicata differenza di prezzo è assolutamente compatibile con l'assunto difensivo dell'appellata, per cui, a fronte dell'acquisizione del nuovo cliente, per riconoscenza commerciale, CP_1 CP_1
aveva assunto l'impegno di consegnare alla un quantitativo Parte_1
aggiuntivo di farina gratuito in relazione agli ordinativi ricevuti di volta in volta dal IC CI s.r.l., e precisamente un quantitativo di farina del valore di 2 euro (ai prezzi correnti di ogni periodo) per ogni quintale di farina consegnata al IC CI s.r.l..
Ad abundantiam, deve, comunque, rilevarsi che, ai fini in esame, assuma carattere dirimente il fatto che l'opposta non sia riuscita a provare, in maniera ragionevolmente certa, l'esistenza tra le parti di un pag. 22/32 accordo relativo ad un corrispettivo in denaro, concernente la dedotta attività di mediazione, tra e IC CI. CP_1
Del tutto inconferente, invero, si rivela, al riguardo, il riferimento, pure operato dall'appellante, all'art. 1226 c.c., norma che, attenendo alla liquidazione del danno, non può applicarsi nella specie, ove si controverte della provvigione di una pretesa attività di mediazione nella vendita, ad un terzo, di farina.
Ne segue che l'onere probatorio incombente sull'appellante riguardasse non solo la dimostrazione dell'intesa sull'espletamento dell'attività di mediazione ma anche e soprattutto dell'accordo sulla misura della provvigione.
Ed ancora, nemmeno va sottaciuto che, in senso contrario alla complessiva attendibilità della pretesa azionata in sede monitoria dalla e dalla stessa coltivata nel giudizio di primo grado, deponga Pt_1
anche la mancata dimostrazione dell'assunto difensivo, pure prospettato dalla , secondo cui “IC CI, per ogni Pt_1
carico proveniente da provvedeva a consegnare RO
i pagamenti relativi, di solito tramite assegni bancari, nelle mani di
e mai direttamente al rappresentate di zona di Parte_1 [...]
e quello per cui “ , rappresentante di zona RO Parte_2
della soc. incassava i pagamenti dalle mani di RO
, nella detta qualità”. Parte_1
Di tali allegazioni, oggetto dei capi di prova di cui alle lettere h) ed i) della memoria istruttoria depositata dalla , non è stata Parte_1
offerta alcuna dimostrazione né orale, in difetto dell'ammissione dei pag. 23/32 relativi capi ad opera del G.I., con statuizione non censurata dall'appellante, né documentale.
§ 8.
Con il terzo motivo d'appello, l'istante lamentava che il Tribunale avesse ingiustamente rigettato, ritenendola diversa da quella originaria e formulata solo con la comparsa conclusionale, la domanda di pagamento della minor somma di euro 8.230,00, pari al valore monetario della prestazione di consegnare, alla Parte_1
un quantitativo di farina, del controvalore di euro 2,00, per determinati quantitativi di farina venduta alla IC CI S.r.l..
Opinava l'appellante che la pronuncia era erronea, in quanto tale domanda, non essendo diversa per petitum e causa petendi rispetto a quella principale, doveva essere accolta.
In particolare, l'istante chiariva che l'importo di euro 8.230,00 era la risultante, come da calcoli effettuati con la memoria di replica di primo grado di essa appellante, del controvalore monetario dei quintali di farina ad essa spettanti in ragione del riconoscimento di farina pari al valore di euro 2,00 per ogni quintale consegnato al IC CI, il totale dei quali emergeva dalle fatture emesse da RO
depositate in atti.
[...]
§ 9.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che il Giudice di primo grado ha in effetti adottato, sul punto, una pronuncia di inammissibilità, in rito, e non di rigetto nel pag. 24/32 merito, evidenziando la diversità della domanda rispetto a quella in origine proposta.
Ciò chiarito, la sentenza resiste alle critiche dell'appellante.
Invero, nella specie, non si è al cospetto di una mera e consentita riduzione del petitum, ma di una domanda diversa per causa petendi, atteso che diversa è la prospettazione in fatto ad essa sottesa (non pagamento del corrispettivo in denaro, ma consegna di una certa quantità di farina), che presupponeva, altresì, la dimostrazione del mancato adempimento, ad opera della di tale CP_1 CP_1
differente prestazione. Ne segue che, al limite, l'opposta avrebbe potuto operare tale emendatio nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e che, in difetto, la domanda, per la prima volta proposta solo con la conclusionale, sia inammissibile (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 14732 del 10/05/2022).
Invero, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
(Cass. Civ. Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022).
Più specificamente, l'art 190, secondo comma c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira giustappunto ad assicurare pag. 25/32 che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precipitato della fase anteriore;
donde non impedisce - è vero - che la parte interessata esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della sua eccezione o difesa (o anche, per l'attore, una nuova ragione giustificativa della domanda), ma purché ciò avvenga nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (v. Cass. Civ Sez. 1, Ordinanza n. 11547 del 2019).
Pertanto, non è consentito alle parti apportare in comparsa conclusionale aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti.
Nella specie, costituiscono senza dubbio fatti nuovi, rispetto alla netta ed univoca richiesta del compenso monetario per l'attività di intermediazione (in misura pari alla differenza di prezzo praticata, di volta in volta, al terzo rispetto a quella praticata al cliente/intermediario), quelli a fondamento della richiesta del controvalore monetario dei quantitativi di merce riconosciuta in compenso per la fornitura al terzo, i quali presuppongono, oltre all'accertamento di un accordo, in tal senso, tra le parti, la prova della mancata consegna della merce, circostanza su cui le parti controvertevano e che non è stata oggetto del thema probandum proprio in quanto non oggetto della domanda formulata da parte opposta, prima del maturare della preclusioni assertive.
pag. 26/32 Ed infatti, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'originaria opposta, lungi dal chiedere, anche in via subordinata rispetto alla pretesa principale, il riconoscimento del diverso “compenso “in natura” costituito da carichi di farina aggiuntiva agli ordinativi richiesti da
[...]
”, sosteneva viceversa che “giammai un accordo di tal fatta CP_3
si è mai perfezionato, siccome il compenso pattuito era solo monetario…”
e contestava di aver ricevuto farina a titolo di compenso.
§ 10.
Con l'ultimo motivo, l'appellante lamentava di aver subito un'ingiusta condanna alle spese di lite, liquidate facendo applicazione dei cd. valori medi di cui allo scaglione di riferimento, poiché il primo Giudice non teneva conto della scarna difesa messa in campo dall'opponente, della mancata ammissione della quasi totalità delle istanze istruttorie, nonché della semplicità delle questioni da affrontare.
In particolare, l'istante deduceva che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare i compensi operando una riduzione dell'importo indicato nella tabella ministeriale del 50% per tutte le fasi, salvo che per la fase istruttoria, per la quale veniva ritenuta opportuna una riduzione del
70%.
Inoltre, l'appellante lamentava che il primo Giudice non avesse applicato l'art. 4 del D.L. n. 132/2014, atteso che la RO
aveva immotivatamente rifiutato ogni intesa transattiva in sede di
[...]
negoziazione assistita attivata da al fine di Parte_1
pervenire ad una definizione bonaria della vertenza.
pag. 27/32 Con tale motivo, l'appellante, inoltre, censurava la sentenza anche nella parte in cui il Giudice ne aveva disposto la condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., deducendo di non aver tenuto un comportamento processuale pretestuoso, in quanto se il diritto di credito da essa vantato in giudizio fosse stato chiaramente non dovuto, la controparte avrebbe, sin da subito, preso posizione difendendosi, senza la necessità di opporre un
“colposo silenzio”, come avvenuto sia in giudizio sia in sede di negoziazione assistita.
Infine, l'appellante deduceva che, anche dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi, non emergeva che la avesse tenuto Parte_1
un comportamento ostruzionistico poiché le dichiarazioni testimoniali, ove correttamente valutate, non erano chiare ed univoche nell'escludere la fondatezza del diritto di credito per cui è causa.
§ 11.
Il motivo è anch'esso privo di pregio.
Il Tribunale, infatti, nel condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite, faceva corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nella formulazione ratione temporis vigente.
Invero, la norma citata dispone chiaramente che, di regola, il giudice, nel liquidare il compenso al professionista legale, “tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
pag. 28/32 generali, possono essere aumentati, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Pertanto, in forza della disposizione de qua, la liquidazione del compenso in misura corrispondente ai valori medi previsti nella tabella ministeriale rappresenta la regola, rispetto alla quale il giudice può motivatamente discostarsi.
Né, peraltro, nella specie, sussistono i presupposti per disporre l'invocata diminuzione dei compensi, nell'auspicata misura di almeno il
50%, ove si consideri la complessità in fatto della controversia, il consistente numero di documenti prodotti in giudizio dall'opponente in allegato alla memoria istruttoria, nonché la rilevanza, ai fini della decisione, dell'istruttoria orale svolta.
Ed ancora, la Corte osserva che non ricorrano i presupposti per l'applicazione della riduzione del compenso, per la mancata risposta dell'appellata all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, come previsto dall'art. 4 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162.
Sul punto è sufficiente rimarcare che, nel caso di specie, difetta la prova che l'appellata si sia ingiustificatamente rifiutata di aderire all'avversa proposta e, comunque, stante la netta divaricazione delle rispettive posizioni difensive delle parti, la condotta tenuta dall'opposta, poi risultata vittoriosa, non appare in alcun modo sanzionabile.
In ultimo, la doglianza relativa alla condanna, disposta dal primo
Giudice, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per pag. 29/32 responsabilità aggravata, della somma di euro 1.000,00, non merita di essere accolta in quanto, attesa la riconosciuta infondatezza della pretesa creditoria, che emerge dall'assenza (confermata anche in appello) della benché minima prova dell'accordo sul corrispettivo indicato dall'appellante, il comportamento processuale tenuto dall'originaria opposta si è rivelato inutilmente defatigante e contrario al disposto dell'art. 88 c.p.c..
In particolare, a conforto di quanto appena rilevato, depone la palese genericità con la quale l'originaria ricorrente descriveva, nel ricorso monitorio, l'attività in relazione alla quale chiedeva il compenso, genericità emendata solo nella comparsa di costituzione, depositata a seguito della proposizione dell'avversa opposizione, con la quale, come dinanzi ampiamente detto, l'istante operava una significativa emendatio libelli, introducendo nel processo l'esistenza, tra le parti, di un preteso accordo, in forza del quale la avrebbe Parte_1
intermediato le forniture del a al IC CP_1 CP_1
CI s.r.l., comunicando i quantitativi desiderati dalla seconda società e maturando il diritto ad una provvigione pari alla differenza fra il prezzo usualmente praticato alla e quello (lievemente Parte_1
maggiore) praticato al IC CI s.r.l..
§ 14.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio.
pag. 30/32 La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, tenuto conto del disputatum.
Avuto riguardo al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, appare equo riconoscere i compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria dell'appello per la quale, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata, si giustifica il riconoscimento dei minimi.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese pag. 31/32 generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
Cont La presente sentenza è stata integralmente redatta con la collaborazione dell dott.ssa Alessia Pasquariello.
pag. 32/32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 823/2021 R.G., avverso la sentenza 1640/2020 del 28.7.2020, pronunziata dal Tribunale di
Napoli Nord, non notificata, pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresenta e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Edoardo Savarese (C.F.: C.F._1
);
[...]
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona RO P.IVA_2
dell'amministratore unico e legale rappresentante, Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo notificato, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Simone Pistelli (C.F. ) e dall'avvocato Gennaro Torrese, CodiceFiscale_2
(C.F. ); CodiceFiscale_3
APPELLATA
Oggetto: compenso per attività di intermediazione.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 16.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante principale così concludeva: “Impugna e contesta, con espressa riserva di meglio e più compiutamente contro dedurre, ogni singola deduzione, eccezione e richiesta formulata dalla parte appellata, in quanto infondata e non dimostrata e quindi immeritevole di accoglimento. In questa sede, la scrivente difesa reitera la richiesta, già ampiamente formulata nell'atto di appello, di rinnovazione ex art. 356 c.p.c. dell'attività istruttoria assunta in I grado, in conformità alle articolazioni sviluppate in sede di appello, con fissazione di apposita udienza istruttoria per raccogliere il deferito interrogatorio formale e la prova testimoniale ovvero al fine di mettere a confronto dei testi ex art. 254 c.p.c.. In subordine, rivalutare interamente
i mezzi di prova raccolti innanzi al G.U. del Tribunale di Napoli Nord, alla luce delle contestazioni e argomentazioni esposte nel motivo sub b) dell'atto di appello…”;
nelle note depositate il 3.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellata concludeva affinché: “…
l'appello proposto dalla contro la sentenza n. Parte_1
1640/2020 del Tribunale di Napoli Nord e tutte le ulteriori conclusioni in esso formulate siano respinte e affinché, in via di ipotesi, vengano
pag. 2/32 semmai ammesse le prove richieste da parte appellata nelle conclusioni istruttorie di primo grado.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. la premesso che, Parte_1
in forza dei “rapporti commerciali consistenti nella vendita all'ingrosso di prodotti farinacei per conto” della era RO
creditrice della stessa per la somma di euro 13.230,90, chiedeva al
Tribunale di Napoli Nord di volerne ingiungere il pagamento alla controparte.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, emetteva, in data 18.10.2016, il decreto ingiuntivo n. 3516/2016, con il quale ordinava, alla
[...]
di pagare la somma di euro 13.230,90, oltre interessi RO
e spese della procedura.
Con citazione, notificata in data 25.11.2016, la RO
nell'opporsi al decreto ingiuntivo, eccepiva che: essa istante,
[...]
quale società produttrice e venditrice di farina, aveva intrattenuto rapporti commerciali di compravendita con la Parte_1
essendosi, poi, quest'ultima resa inadempiente nel pagamento del corrispettivo delle forniture di farina, otteneva, dal Tribunale di
Firenze, l'emissione, a carico della medesima, del decreto ingiuntivo n.
5354/2015; a seguito dell'emissione e della notifica di siffatto titolo, i rapporti tra le società si interrompevano;
tra i clienti di essa opponente figurava anche il IC CI S.r.l., alla quale essa istante aveva fornito farina;
la non era titolare del Parte_1
pag. 3/32 credito indicato nel ricorso monitorio;
la fattura accompagnatoria, posta a fondamento del ricorso, con indicazione della causale
“corrispettivo vendita a IC CI periodo 2011 al 2015”, non era affatto idonea a comprovare la sussistenza del credito vantato, in quanto non vi era mai stata alcuna vendita di merce dalla
[...]
alla né essa opponente poteva Parte_1 CP_1 CP_1
ritenersi in qualche modo tenuta a pagare un eventuale corrispettivo di forniture fatte dalla al IC CI. Parte_1
Secondo quanto dedotto dall'opponente, non essendoci stata alcuna vendita di merce da parte della nei confronti di Parte_1
essa opponente e non essendo essa a conoscenza di una pretesa creditoria della nei confronti del IC Parte_1
CI, di cui in ogni caso mai avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, essendo il credito privo di causa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la la Parte_1
quale deduceva che: tra le parti in causa vi era un accordo secondo cui essa istante avrebbe provveduto a ricevere gli ordinativi di farina da parte del IC CI S.r.l., già suo cliente, per conto della
, ed a comunicarli all'agente di zona della RO [...]
la consegna della farina avveniva RO Parte_2
direttamente nei confronti del cliente finale, il quale però pagava la merce mediante assegni che consegnava ad , che li Parte_1
girava poi all'agente l'accordo, circa il corrispettivo da Parte_2
riconoscere alla prevedeva che a quest'ultima Parte_1
pag. 4/32 sarebbe spettato un importo pari alla differenza tra il prezzo praticato dalla venditrice all'intermediaria per l'acquisto di farina e quello, maggiorato, concordato con il IC CI S.r.l..
L'opponente, con la memoria ex art. 183, VI comma, primo termine c.p.c. deduceva che la aveva effettuato Parte_1
un'inammissibile mutatio libelli, avendo dedotto l'esistenza dell'accordo per il pagamento del corrispettivo dell'attività di intermediazione solo nella comparsa di costituzione in opposizione.
L'opponente deduceva, inoltre, che i termini dell'accordo erano nel senso che a avrebbe consegnato, all'opposta, un CP_1 CP_1
quantitativo aggiuntivo di farina, del valore di euro due, a titolo gratuito, per ogni tonnellata di farina venduta al IC CI
s.r.l., obbligazione già regolarmente adempiuta, avendo consegnato la merce alla subito dopo averla consegnata al Parte_1
IC CI S.r.l..
Anche la nella memoria di cui all'art. 183, VI Parte_1
comma, primo termine c.p.c., eccepiva che l'opponente aveva inammissibilmente mutato strategia difensiva, effettuando una mutatio libelli non consentita mediante l'allegazione di un foglio dattiloscritto al verbale di prima udienza, e nel merito contestava quanto dedotto dall'opponente circa il contenuto dell'accordo, nonché la qualificazione del rapporto in termini di mediazione o di procacciamento d'affari.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e Parte_2
Testimone_1
pag. 5/32 Esaurita l'attività istruttoria, il Tribunale di Napoli Nord emetteva la sentenza in epigrafe indicata con la quale così statuiva: “a) accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3516/2016, emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
b) condanna Parte_1
in persona del l. r. p.t., al rimborso in favore di parte opponente delle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 per spese, ed euro 4.835,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 12% sul compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna Parte_1
in persona del l. r. p.t., al rimborso in favore di parte opponente della somma di euro 1.000,00 per lite temeraria, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art 325 c.p.c., la Parte_1
interponeva appello, con il quale chiedeva riformarsi l'impugnata decisione, mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini, in data 23.02.2021.
Con comparsa ritualmente depositata in data 4.11.2021, si costituiva la resistendo al gravame e sollecitandone RO
l'integrale rigetto.
La causa, inizialmente assegnata ad altra sezione, all'esito dell'udienza del 25.11.2021, tenutasi in modalità cartolare, veniva successivamente pag. 6/32 scardinata, in conformità alle vigenti disposizioni tabellari, alla Sezione
VIII ed al sopra indicato Consigliere relatore.
Con ordinanza emessa il 22/04/2022, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2024.
Quindi, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 15.11.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
l'ultimo dei quali è scaduto in data 3.2.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza oggetto di impugnazione, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che la pretesa creditoria azionata mediante il procedimento monitorio fosse rimasta priva di riscontro probatorio.
Al riguardo, il Tribunale osservava che “la documentazione contabile allegata al fascicolo dell'opposta (fatture commerciali) ancorché idonea
a consentire l'adozione del provvedimento monitorio, non può assurgere, in un giudizio a cognizione piena ed esauriente, a prova della sussistenza di un accordo avente ad oggetto, quale corrispettivo dell'effettivo espletamento da parte del creditore della attività di intermediazione, il pagamento di un corrispettivo in denaro da parte del debitore”.
pag. 7/32 Il primo Giudice, in particolare, riteneva che la non Parte_1
avesse fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che, in ordine alla dedotta attività di intermediazione da essa svolta, le parti si fossero accordate per il riconoscimento di un corrispettivo in denaro.
Infatti, con riguardo alle dichiarazioni rese dai testi, rilevava che “dalla istruttoria orale svolta non è emersa la prova che - per l'attività di intermediazione svolta dalla in favore della Parte_1 [...]
nei rapporti commerciali con il IC CI S.r.l. RO
- le parti dell'odierno giudizio si fossero accordate per il pagamento di una sorta di provvigione in denaro all'opposta. Piuttosto è emerso che quale compenso la si era impegnata a fornire all'opposta, già suo CP_1
cliente, un quantitativo gratuito di farina su ogni ordine, e null'altro”.
In ultimo, il Tribunale soggiungeva che non poteva essere accolta la diversa domanda “formulata dalla opposta in sede di conclusionale volta ad ottenere l'equivalente in denaro di quel quantitativo aggiuntivo che sostiene non aver ricevuto in seguito alla rottura dei rapporti commerciali con…” la Molino Ponte a Elsa S.r.l., sua fornitrice.
Il Tribunale, accolta l'opposizione, condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquidava applicando i “criteri medi” di cui al
D.M. n. 55/2014.
Inoltre, il primo Giudice condannava la al Parte_1
pagamento della somma di euro 1.000,00 ex art. 96, comma III c.p.c., ritenendo che la condotta processuale dell'opposta, la quale resisteva in giudizio con un comportamento dilatorio e defatigatorio, fosse ostruzionistica.
§ 4.
pag. 8/32 Con il primo motivo, l'appellante assumeva che la pronuncia fosse errata in quanto il primo Giudice non si era pronunciato sull'eccezione di inammissibilità delle deduzioni difensive con cui la RO
esponeva, con foglio dattiloscritto allegato al verbale di prima
[...]
udienza, fatti totalmente diversi rispetto a quanto esposto nell'atto di citazione in opposizione notificato, determinando, in tal modo,
l'ingresso nel thema decidendum di circostanze nuove in violazione del contraddittorio.
In particolare, la difesa dell'appellante deduceva che la RO
effettuando un'inammissibile mutatio libelli, ammetteva,
[...]
dopo averlo negato con la citazione in opposizione, che tra le parti vi erano stati rapporti commerciali in forza dei quali la Parte_1
agiva per conto della ma indicava che i
[...] RO
termini dell'accordo sul compenso spettante all'intermediaria erano differenti rispetto a quelli prospettati dall'opposta.
L'accordo sul corrispettivo, secondo quanto affermato dalla CP_1
con le deduzioni difensive tacciate di inammissibilità
[...] CP_1
dall'appellante, non prevedeva il riconoscimento, da parte della stessa, di una somma di denaro pari alla differenza tra il prezzo di vendita della merce applicato al IC CI S.r.l. rispetto a quello, più basso, applicato alla già sua cliente, ma prevedeva Parte_1
la consegna di un quantitativo gratuito di merce, del valore di euro
2,00 per ogni tonnellata, unità di misura poi specificata nel corso dell'attività istruttoria in euro 2,00 per ogni quintale di farina venduta al IC CI.
pag. 9/32 L'istante deduceva che l'allegazione, da parte dell'opponente, delle asseritamente diverse modalità dell'accordo, determinava l'aggiramento del termine perentorio di quaranta giorni, previsto per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo previsto dall'art. 641 c.p.c., in quanto, nella specie, la spiegata opposizione risultava essere meramente apparente poiché fondata su diverse circostanze di fatto, poi modificate durante il corso del giudizio, oltre il termine di quaranta giorni previsto ex lege.
Inoltre, l'appellante deduceva che quanto inammissibilmente prospettato dalla a circa i termini dell'accordo, CP_1 CP_1
non poteva essere oggetto del thema probandum, con la conseguenza che le dichiarazioni rese dal teste , escusso in primo grado, di Parte_2
conferma della sussistenza tra le parti di un accordo sulla consegna, a titolo gratuito, alla di un quantitativo di farina del Parte_1
valore di euro 2,00 per ogni quintale venduto al IC CI, non dovevano esser poste a fondamento della decisione.
§ 5.
Il motivo è infondato.
La questione prospettata con il primo motivo d'appello va risolta nel senso di ritenere che l'opponente operava, nel rispetto delle preclusioni poste dall'art. 183 c.p.c., un'ammissibile emendatio della propria strategia difensiva.
L'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015, ha, infatti, in più occasioni ribadito il principio, formulato per la domanda, ma valevole altresì per le pag. 10/32 eccezioni secondo, cui «La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali» (da ultimo, si vedano Cass. Civ.
n. 23975 del 06/09/2024; nonché Cass. Civ. n. 30455 del 02/11/2023).
La Suprema Corte, nel chiarire la differenza tra le domande nuove, che nell'economia dell'art. 183 c.p.c. sono inammissibili, salvo che siano conseguenza della riconvenzionale o delle difese svolte da controparte,
e le domande modificate, ammesse, soggiunge che: “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le
"modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”. (SS.UU. Cass. Civ. n.
12310 del 15 giugno 2015)
Proprio nel loro essere espressione di una diversa strategia difensiva
“sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla)
pag. 11/32 necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla
(o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio” (SS.UU. Cass. Civ. n.
12310 del 15 giugno 2015).
Nel caso di specie, la proposizione da parte dell'opponente dell'eccezione, con la quale veniva allegato un fatto modificativo dell'accordo sul corrispettivo per l'attività di intermediazione, non ha rappresentato una mutatio libelli, trattandosi di un'eccezione in rapporto di alternatività rispetto a quella con cui l'opponente, nella citazione in opposizione, negava l'esistenza del credito poiché privo di causa.
Tale mutamento della strategia difensiva della RO
deve ritenersi consentito poiché il thema decidendum, e di conseguenza il thema probandum, non si era ancora cristallizzato con la proposizione del ricorso, la citazione in opposizione e la comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, posto che le parti con le memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e, a fortiori, in prima udienza, possono non solo precisare, ma anche modificare la domanda e le relative eccezioni.
pag. 12/32 Giova precisare che, essendo vietate soltanto le modifiche che introducono domande o eccezioni aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle prospettate, il passaggio, come avvenuto nel caso in esame, dall'eccezione avente ad oggetto un fatto impeditivo a quella volta a far valere la sussistenza di un fatto modificativo rappresenta una modifica consentita poiché i due fatti sono in rapporto di incompatibilità tra loro, posto che l'eccezione di inesistenza del rapporto, da cui sarebbe sorto il credito, veniva sostituita da quella che prospettava un accordo sul corrispettivo per l'attività di intermediazione in termini differenti rispetto a quanto affermato dal creditore, eccezione la seconda che, presupponendo il riconoscimento del titolo da cui era derivato il credito, non poteva “convivere” con la prima nel medesimo giudizio.
Quanto affermato dall'appellante - circa l'elusione, mediante la modifica delle ragioni a fondamento dell'opposizione, del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. per poter proporre opposizione al decreto ingiuntivo - non coglie nel segno, in quanto, nella specie, la citazione ex art. 645 c.p.c., lungi dall'essere un atto meramente
“apparente”, come definito dalla difesa dell'appellante per evidenziare la circostanza che l'eccezione ivi formulata è stata poi sostituita da quella fatta valere in prima udienza e con la memoria di cui all'art. 183,
VI comma primo termine c.p.c., ha avuto il fine di introdurre l'opposizione ed evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, rimanendo nella disponibilità delle parti scegliere la strategia difensiva maggiormente rispondente ai propri interessi, fermo restando il rispetto delle preclusioni processuali.
pag. 13/32 In aggiunta a quanto sin qui detto deve, poi, rilevarsi che, comunque, nella specie, la modifica della linea difensiva, da parte dell'opponente, si è resa necessaria come conseguenza dell'emendatio che, a sua volta,
l'opposta aveva operato con la comparsa di costituzione.
Ed invero, sul punto, non può omettersi di evidenziare che, nel ricorso monitorio, la aveva, in modo oltremodo generico, Parte_1
sostenuto di vantare il dedotto credito derivante da “rapporti commerciali consistenti nella vendita all'ingrosso di prodotti farinacei per conto della soc. ”. RO
Alcun cenno era, invece, operato, in quella sede, alla (solo successivamente) dedotta attività di mediazione, asseritamente svolta riguardo alle forniture di farina da effettuarsi in favore della IC
CI.
È, quindi, evidente che, al cospetto di un'allegazione in fatto come quella contenuta nel ricorso monitorio, a CP_1 CP_1
nell'opporsi al decreto ingiuntivo, si fosse legittimamente limitata a negare il credito, sostenendo di nulla dovere a titolo di corrispettivo per non avere mai ricevuto merce dalla controparte e per essere completamente estranea a qualunque rapporto di vendita/fornitura, intercorrente tra e IC CI. Parte_1
Dal momento che, poi, solo con la comparsa di costituzione depositata in primo grado, la aveva meglio esplicato i termini della Parte_1
vicenda fattuale, - deducendo di agire in giudizio per il pagamento di un credito costituente il corrispettivo di un'attività di mediazione che essa aveva svolto, per conto della a consistente CP_1 CP_1
nell'acquisire gli ordinativi di farina dal cliente IC CI e nel pag. 14/32 comunicare detti ordinativi all'agente di zona per la Campania della
, , il quale lo girava alla sua mandante RO Parte_2
affinché vi desse esecuzione -, del tutto legittimamente, , CP_1
nella prima udienza, si era difesa rispetto a tale emendatio ed aveva sostenuto che, in realtà, il corrispettivo, pattuito dalle parti, non era stato convenuto in denaro ma in natura e che l'obbligazione era stata puntualmente adempiuta.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante opinava che il primo Giudice avesse malamente valutato gli esiti dell'istruttoria orale e, in specie, la deposizione resa dal teste Testimone_2
Ad avviso dell'istante, il primo Giudice aveva errato nell'affermare che il teste non fosse a conoscenza né dell'an, né del quantum dell'accordo sul corrispettivo, in quanto dalla deposizione risultava che il teste aveva confermato che tra le parti vi era stato un accordo sul corrispettivo da erogarsi in denaro, pur dichiarando di non essere a conoscenza del quantum debeatur.
In altri termini, obiettava l'appellante, “il capo di prova involgeva due domande con correlate due risposte: la prima se era vero che, come corrispettivo per l'attività svolta, si era pattuito un pagamento in danaro;
la seconda su come era determinato e quantificato il superiore riconoscimento monetario.
In ordine al primo la risposta è stata affermativa, ragion per cui non si può dubitare circa l'an debeatur;
sulla seconda, tuttavia, non si è formata prova efficace”. Di conseguenza, proseguiva l'appellante, il pag. 15/32 Giudice non avrebbe dovuto rigettare la domanda, ma, al limite, applicare l'art. 1226 c.c..
L'istante rilevava, altresì, che, dopo aver correttamente valutato la dichiarazione del teste il primo Giudice avrebbe dovuto Tes_2
eseguire un confronto di siffatta deposizione con quella di , Parte_2
agente di commercio dei prodotti della le cui RO
dichiarazioni dovevano ritenersi inattendibili, poiché l'agente di commercio, non essendo tutelato dalla stabilità del rapporto di lavoro subordinato, era stato condizionato dal fine di non far emergere in giudizio un fatto sfavorevole alla sua committente.
In ogni caso, concludeva sul punto l'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto dar conto in motivazione delle ragioni per le quali “la dichiarazione del teste doveva essere considerata preponderante Pt_2
rispetto a quella del teste anche alla luce delle risultanze Tes_2
documentali acquisite in atti”.
In proposito, l'appellante censurava la sentenza anche nella parte in cui riteneva che la avesse adotto a sostegno della Parte_1
domanda la sola fattura, e deduceva, al riguardo, che il primo Giudice non considerava “gli altri, numerosi, elementi serviti dalla difesa di
, come le fatture emesse dalla Parte_1 RO
nei confronti del IC CI, dimostrative dei quantitativi
[...]
di farina venduta a quest'ultima, sulla cui base calcolare il compenso spettante all'odierna appellante.
§ 7.
Anche il secondo motivo è infondato.
pag. 16/32 Il teste escusso in primo grado all'udienza del Testimone_2
9.10.2018, nel rispondere sul capo j) della memoria istruttoria dell'opposta, - vertente sulla seguente circostanza: “Vero è che, come controprestazione per l'attività svolta dalla soc. Parte_1
veniva pattuito un pagamento in danaro da parte della soc. CP_1
determinato nella differenza del prezzo di ogni vendita come
[...]
praticata al IC CI rispetto al prezzo praticato alla soc.
-, affermava che, pur essendo stato presente alla Parte_1
trattativa tra il e il rappresentante della Pt_1 RO
“in ordine all'acquisto di farina”, non ricordava esattamente i
[...]
termini dell'accordo circa il pagamento del corrispettivo.
Inoltre, il teste, interrogato a prova contraria sul capo 1 della memoria istruttoria di parte opponente, con il quale gli veniva chiesto di affermare se i termini dell'accordo sul corrispettivo prevedevano la consegna a titolo gratuito, all'opposto, di un quantitativo di farina del valore di euro 2,00 per ogni tonnellata venduta al terzo, IC
CI, sosteneva che: “al momento dello scarico della farina io ero deputato a controllare la corrispondenza tra la merce scaricata e quella di cui alla fattura;
mai in mia presenza è stata scaricata farina in più di quella di cui alle fatture che mi venivano date dal sig. ” e che la Pt_1
gestione dello “scarico della merce ordinata” era un'attività che egli svolgeva personalmente e senza l'intervento di altri dipendenti, posto che dal 2012 era dipendente della sempre come Parte_1
addetto al deposito.
Ciò posto, dal complessivo tenore delle dichiarazioni rese dal teste non emerge che il corrispettivo per l'attività di Tes_2
pag. 17/32 intermediazione, svolta dalla fosse stato pattuito Parte_1
in termini monetari piuttosto che mediante la consegna di un determinato quantitativo di farina a titolo gratuito.
In particolare, la risposta del teste sul capo j) della memoria istruttoria dell'opposta si riferisce ad una trattativa, tra le parti in causa, avente ad oggetto “l'acquisto di farina”, attività diversa rispetto a quella, di intermediazione nella vendita di farina, posta dall'appellante a fondamento della domanda, sicché tale affermazione, lungi dal confermare quanto indicato nel capo, non è idonea a provare l'esistenza di un accordo sul corrispettivo in denaro, riferito alla specifica attività per cui è causa.
Del resto, in senso contrario alla dedotta attendibilità del teste occorre soggiungere come questi abbia collocato Tes_2
temporalmente l'acquisizione della conoscenza, da parte sua, del preteso accordo, tra la e la in termini Pt_1 CP_1
contrastanti con le stesse allegazioni dell'odierna appellante.
Infatti, quest'ultima, nella comparsa di costituzione di primo grado, aveva sostenuto che il credito azionato in giudizio traeva origine da rapporti commerciali intrattenuti con la a nel periodo dal CP_1 CP_1
2011 al 2015. Ancora, attraverso le prove orali articolate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., l'opposta intendeva dimostrare che l'attività di mediazione svolta dalla , per conto della Pt_1 CP_1
avesse avuto inizio nei primi mesi del 2011 (cfr. capo sub.
[...]
lettera c della suddetta memoria).
Posto quanto precede, appare, allora, evidente come il teste sia scarsamente credibile, laddove, nel giustificare la Tes_2
pag. 18/32 riferita conoscenza della circostanza di cui al capo J) della stessa memoria istruttoria, dinanzi richiamato, dichiarava “sono stato presente alla trattativa tra il sig. e il rappresentante della Pt_1 CP_1
in ordine all'acquisto di farina ma non ricordo esattamente come si accordarono per il pagamento del corrispettivo;
ricordo che la conversazione è avvenuta tra il 2012 e il 2015”.
Il teste, infatti, ha collocato il preteso incontro tra le parti in un momento (dal 2012 al 2015) ben diverso da quello (inizi del 2011) in cui esso, secondo l'assunto dell'opposta, avrebbe avuto luogo.
Per converso, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste , escusso alla Parte_2
medesima udienza, laddove riferiva che il titolare della Parte_1
formulava la proposta secondo cui “il panificio CI lo
[...]
servissimo noi della con fattura emessa a nome del panificio CP_1
CI” e che “in cambio della presentazione di questo cliente
CI” sarebbero state riconosciute alla “due Parte_1
euro a quintale non tonnellate in merce”.
La deposizione, invero, oltre che essere sufficientemente circostanziata, proviene da un soggetto che, per ammissione della stessa , aveva concordato, per conto della Parte_1 CP_1
i termini dell'accordo relativo all'attività di mediazione. CP_1
Peraltro, privo di pregio è il rilievo dell'appellante, secondo il quale il teste, andrebbe ritenuto inattendibile, essendo legato Parte_2
all'appellata da un rapporto di agenzia, per sua natura meno stabile del rapporto di lavoro subordinato, e avrebbe, per tale ragione, interesse a non danneggiare la posizione della a CP_1 CP_1
pag. 19/32 Sul punto, giova precisare, che “la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). (così, Cass. Civ.
Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004, con cui la S.C. ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano "legati da rapporto di lavoro dipendente con la società appellante" ed ha sul punto cassato la decisione impugnata).
Ebbene, tenuto conto del ruolo che il ha avuto nel portare a Pt_2
termine l'accordo sullo svolgimento dell'attività di intermediazione, nonché del tenore delle dichiarazioni rese da quest'ultimo circa i termini dell'accordo, corroborati anche dalla documentazione in atti, la pag. 20/32 deposizione dallo stesso resa deve considerarsi sufficientemente attendibile.
Invero, la documentazione prodotta in primo grado dall'appellata è idonea a dimostrare, unitamente a quanto dichiarato dal teste , che Pt_2
l'accordo tra le parti sul corrispettivo prevedeva che per ogni quintale di farina, venduto dalla a al IC CI CP_1 CP_1
S.r.l., la avrebbe ricevuto un quantitativo di farina Parte_1
del valore di euro 2,00.
Infatti, vi è corrispondenza tra il quantitativo di farina venduta al
IC CI e quanto indicato nei documenti denominati
“premio per ditta ) per consegna al IC Parte_1
CI” (si confronti ad es. la fattura 695/2011, indirizzata al panificio CI per la vendita di 10 tonnellate di farina, corrispondenti a 100 quintali, e il valore del premio di cui al doc. n. 44 della produzione dell'appellante ove è annotato a penna un valore di euro 200,00, ma nella scheda vi è un riferimento al quantitativo di farina da inviare, con l'unità di misura tonnellate e il riferimento al documento di trasporto con cui la stessa sarebbe dovuta essere consegnata).
Il tenore della documentazione appena richiamata, allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. depositata dall'originaria opponente, corrobora il convincimento della Corte relativo alla scarsa attendibilità del teste secondo la cui deposizione, Tes_2
invece, “mai in mia presenza è stata scaricata farina in più di quella di cui alle fatture che mi venivano date dal sig. ”. Pt_1
pag. 21/32 Per converso, la differenza di prezzo, emergente dall'esame delle fatture prodotte dall'originaria opposta, di euro 20,00 per ogni singola tonnellata, praticata dalla a per la vendita di farina alla CP_1 CP_1
ed alla IC CI, nel senso che quello Parte_1
praticato alla prima era inferiore, appunto, di euro 20,00 rispetto a quello praticato alla seconda, non dimostra che tale differenza dovesse, secondo le intese tra le parti, essere utilizzata per quantificare il corrispettivo in denaro spettante alla . Parte_1
In altri termini, pur potendosi la differenza di prezzo ritenere un fatto pacifico in atti, essa non prova che la a abbia inteso CP_1 CP_1
compensare la , per averle fatto acquisire il nuovo Parte_1
cliente IC CI, mediante il riconoscimento del corrispettivo pari alla citata differenza di euro 20,00 moltiplicata per il numero di tonnellate consegnate al IC CI.
Infatti, la indicata differenza di prezzo è assolutamente compatibile con l'assunto difensivo dell'appellata, per cui, a fronte dell'acquisizione del nuovo cliente, per riconoscenza commerciale, CP_1 CP_1
aveva assunto l'impegno di consegnare alla un quantitativo Parte_1
aggiuntivo di farina gratuito in relazione agli ordinativi ricevuti di volta in volta dal IC CI s.r.l., e precisamente un quantitativo di farina del valore di 2 euro (ai prezzi correnti di ogni periodo) per ogni quintale di farina consegnata al IC CI s.r.l..
Ad abundantiam, deve, comunque, rilevarsi che, ai fini in esame, assuma carattere dirimente il fatto che l'opposta non sia riuscita a provare, in maniera ragionevolmente certa, l'esistenza tra le parti di un pag. 22/32 accordo relativo ad un corrispettivo in denaro, concernente la dedotta attività di mediazione, tra e IC CI. CP_1
Del tutto inconferente, invero, si rivela, al riguardo, il riferimento, pure operato dall'appellante, all'art. 1226 c.c., norma che, attenendo alla liquidazione del danno, non può applicarsi nella specie, ove si controverte della provvigione di una pretesa attività di mediazione nella vendita, ad un terzo, di farina.
Ne segue che l'onere probatorio incombente sull'appellante riguardasse non solo la dimostrazione dell'intesa sull'espletamento dell'attività di mediazione ma anche e soprattutto dell'accordo sulla misura della provvigione.
Ed ancora, nemmeno va sottaciuto che, in senso contrario alla complessiva attendibilità della pretesa azionata in sede monitoria dalla e dalla stessa coltivata nel giudizio di primo grado, deponga Pt_1
anche la mancata dimostrazione dell'assunto difensivo, pure prospettato dalla , secondo cui “IC CI, per ogni Pt_1
carico proveniente da provvedeva a consegnare RO
i pagamenti relativi, di solito tramite assegni bancari, nelle mani di
e mai direttamente al rappresentate di zona di Parte_1 [...]
e quello per cui “ , rappresentante di zona RO Parte_2
della soc. incassava i pagamenti dalle mani di RO
, nella detta qualità”. Parte_1
Di tali allegazioni, oggetto dei capi di prova di cui alle lettere h) ed i) della memoria istruttoria depositata dalla , non è stata Parte_1
offerta alcuna dimostrazione né orale, in difetto dell'ammissione dei pag. 23/32 relativi capi ad opera del G.I., con statuizione non censurata dall'appellante, né documentale.
§ 8.
Con il terzo motivo d'appello, l'istante lamentava che il Tribunale avesse ingiustamente rigettato, ritenendola diversa da quella originaria e formulata solo con la comparsa conclusionale, la domanda di pagamento della minor somma di euro 8.230,00, pari al valore monetario della prestazione di consegnare, alla Parte_1
un quantitativo di farina, del controvalore di euro 2,00, per determinati quantitativi di farina venduta alla IC CI S.r.l..
Opinava l'appellante che la pronuncia era erronea, in quanto tale domanda, non essendo diversa per petitum e causa petendi rispetto a quella principale, doveva essere accolta.
In particolare, l'istante chiariva che l'importo di euro 8.230,00 era la risultante, come da calcoli effettuati con la memoria di replica di primo grado di essa appellante, del controvalore monetario dei quintali di farina ad essa spettanti in ragione del riconoscimento di farina pari al valore di euro 2,00 per ogni quintale consegnato al IC CI, il totale dei quali emergeva dalle fatture emesse da RO
depositate in atti.
[...]
§ 9.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che il Giudice di primo grado ha in effetti adottato, sul punto, una pronuncia di inammissibilità, in rito, e non di rigetto nel pag. 24/32 merito, evidenziando la diversità della domanda rispetto a quella in origine proposta.
Ciò chiarito, la sentenza resiste alle critiche dell'appellante.
Invero, nella specie, non si è al cospetto di una mera e consentita riduzione del petitum, ma di una domanda diversa per causa petendi, atteso che diversa è la prospettazione in fatto ad essa sottesa (non pagamento del corrispettivo in denaro, ma consegna di una certa quantità di farina), che presupponeva, altresì, la dimostrazione del mancato adempimento, ad opera della di tale CP_1 CP_1
differente prestazione. Ne segue che, al limite, l'opposta avrebbe potuto operare tale emendatio nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e che, in difetto, la domanda, per la prima volta proposta solo con la conclusionale, sia inammissibile (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 14732 del 10/05/2022).
Invero, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
(Cass. Civ. Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022).
Più specificamente, l'art 190, secondo comma c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira giustappunto ad assicurare pag. 25/32 che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precipitato della fase anteriore;
donde non impedisce - è vero - che la parte interessata esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della sua eccezione o difesa (o anche, per l'attore, una nuova ragione giustificativa della domanda), ma purché ciò avvenga nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (v. Cass. Civ Sez. 1, Ordinanza n. 11547 del 2019).
Pertanto, non è consentito alle parti apportare in comparsa conclusionale aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti.
Nella specie, costituiscono senza dubbio fatti nuovi, rispetto alla netta ed univoca richiesta del compenso monetario per l'attività di intermediazione (in misura pari alla differenza di prezzo praticata, di volta in volta, al terzo rispetto a quella praticata al cliente/intermediario), quelli a fondamento della richiesta del controvalore monetario dei quantitativi di merce riconosciuta in compenso per la fornitura al terzo, i quali presuppongono, oltre all'accertamento di un accordo, in tal senso, tra le parti, la prova della mancata consegna della merce, circostanza su cui le parti controvertevano e che non è stata oggetto del thema probandum proprio in quanto non oggetto della domanda formulata da parte opposta, prima del maturare della preclusioni assertive.
pag. 26/32 Ed infatti, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'originaria opposta, lungi dal chiedere, anche in via subordinata rispetto alla pretesa principale, il riconoscimento del diverso “compenso “in natura” costituito da carichi di farina aggiuntiva agli ordinativi richiesti da
[...]
”, sosteneva viceversa che “giammai un accordo di tal fatta CP_3
si è mai perfezionato, siccome il compenso pattuito era solo monetario…”
e contestava di aver ricevuto farina a titolo di compenso.
§ 10.
Con l'ultimo motivo, l'appellante lamentava di aver subito un'ingiusta condanna alle spese di lite, liquidate facendo applicazione dei cd. valori medi di cui allo scaglione di riferimento, poiché il primo Giudice non teneva conto della scarna difesa messa in campo dall'opponente, della mancata ammissione della quasi totalità delle istanze istruttorie, nonché della semplicità delle questioni da affrontare.
In particolare, l'istante deduceva che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare i compensi operando una riduzione dell'importo indicato nella tabella ministeriale del 50% per tutte le fasi, salvo che per la fase istruttoria, per la quale veniva ritenuta opportuna una riduzione del
70%.
Inoltre, l'appellante lamentava che il primo Giudice non avesse applicato l'art. 4 del D.L. n. 132/2014, atteso che la RO
aveva immotivatamente rifiutato ogni intesa transattiva in sede di
[...]
negoziazione assistita attivata da al fine di Parte_1
pervenire ad una definizione bonaria della vertenza.
pag. 27/32 Con tale motivo, l'appellante, inoltre, censurava la sentenza anche nella parte in cui il Giudice ne aveva disposto la condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., deducendo di non aver tenuto un comportamento processuale pretestuoso, in quanto se il diritto di credito da essa vantato in giudizio fosse stato chiaramente non dovuto, la controparte avrebbe, sin da subito, preso posizione difendendosi, senza la necessità di opporre un
“colposo silenzio”, come avvenuto sia in giudizio sia in sede di negoziazione assistita.
Infine, l'appellante deduceva che, anche dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi, non emergeva che la avesse tenuto Parte_1
un comportamento ostruzionistico poiché le dichiarazioni testimoniali, ove correttamente valutate, non erano chiare ed univoche nell'escludere la fondatezza del diritto di credito per cui è causa.
§ 11.
Il motivo è anch'esso privo di pregio.
Il Tribunale, infatti, nel condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite, faceva corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nella formulazione ratione temporis vigente.
Invero, la norma citata dispone chiaramente che, di regola, il giudice, nel liquidare il compenso al professionista legale, “tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
pag. 28/32 generali, possono essere aumentati, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Pertanto, in forza della disposizione de qua, la liquidazione del compenso in misura corrispondente ai valori medi previsti nella tabella ministeriale rappresenta la regola, rispetto alla quale il giudice può motivatamente discostarsi.
Né, peraltro, nella specie, sussistono i presupposti per disporre l'invocata diminuzione dei compensi, nell'auspicata misura di almeno il
50%, ove si consideri la complessità in fatto della controversia, il consistente numero di documenti prodotti in giudizio dall'opponente in allegato alla memoria istruttoria, nonché la rilevanza, ai fini della decisione, dell'istruttoria orale svolta.
Ed ancora, la Corte osserva che non ricorrano i presupposti per l'applicazione della riduzione del compenso, per la mancata risposta dell'appellata all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, come previsto dall'art. 4 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162.
Sul punto è sufficiente rimarcare che, nel caso di specie, difetta la prova che l'appellata si sia ingiustificatamente rifiutata di aderire all'avversa proposta e, comunque, stante la netta divaricazione delle rispettive posizioni difensive delle parti, la condotta tenuta dall'opposta, poi risultata vittoriosa, non appare in alcun modo sanzionabile.
In ultimo, la doglianza relativa alla condanna, disposta dal primo
Giudice, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per pag. 29/32 responsabilità aggravata, della somma di euro 1.000,00, non merita di essere accolta in quanto, attesa la riconosciuta infondatezza della pretesa creditoria, che emerge dall'assenza (confermata anche in appello) della benché minima prova dell'accordo sul corrispettivo indicato dall'appellante, il comportamento processuale tenuto dall'originaria opposta si è rivelato inutilmente defatigante e contrario al disposto dell'art. 88 c.p.c..
In particolare, a conforto di quanto appena rilevato, depone la palese genericità con la quale l'originaria ricorrente descriveva, nel ricorso monitorio, l'attività in relazione alla quale chiedeva il compenso, genericità emendata solo nella comparsa di costituzione, depositata a seguito della proposizione dell'avversa opposizione, con la quale, come dinanzi ampiamente detto, l'istante operava una significativa emendatio libelli, introducendo nel processo l'esistenza, tra le parti, di un preteso accordo, in forza del quale la avrebbe Parte_1
intermediato le forniture del a al IC CP_1 CP_1
CI s.r.l., comunicando i quantitativi desiderati dalla seconda società e maturando il diritto ad una provvigione pari alla differenza fra il prezzo usualmente praticato alla e quello (lievemente Parte_1
maggiore) praticato al IC CI s.r.l..
§ 14.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio.
pag. 30/32 La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, tenuto conto del disputatum.
Avuto riguardo al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, appare equo riconoscere i compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria dell'appello per la quale, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata, si giustifica il riconoscimento dei minimi.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese pag. 31/32 generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
Cont La presente sentenza è stata integralmente redatta con la collaborazione dell dott.ssa Alessia Pasquariello.
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