Sentenza 14 marzo 2006
Massime • 1
Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso e alla sentenza contro la quale la impugnazione si rivolge, poiché in tal caso la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o con il controricorso al quale essa inerisce. Ne consegue che risulta irrilevante che la formula di conferimento risulti riferita anche al giudizio di merito.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità dei padroni e dei committenti, natura giuridica oggettiva, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 aprile 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2006, n. 5481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5481 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN ER - Presidente -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EV ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato VITOLO MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO LUCANGELI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALEGNAMERIA DI DI G & CL S.N.C., in persona del legale rappresentante IN DI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato ARE MARIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 619/02 della Corte d'Appello di VENEZIA, terza sezione civile, emessa il 14/01/01, depositata il 26/04/02, R.G. 1812/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/02/06 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Paolo DORIA (per delega Avv. Mario ARE);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto monitorio del 29 marzo 1996 il pretore di Vicenza ingiungeva a ER LL di pagare alla Falegnameria IN di G. & DI s.n.c. la somma di L. 13,552.000 a titolo di corrispettivo per la fornitura di porte in legno da lui commissionate.
ER LL con citazione del 26 aprile 1996 si opponeva all'ingiunzione, assumendo che aveva rifiutato il pagamento delle porte perché esse non erano conformi al tipo da lui prescelto. La società contrastava l'opposizione, sostenendo che le riscontrate difformità, rispetto al modello esposto ed approvato, erano consistite in modifiche richieste dalla fidanzata dell'opponente dallo stesso autorizzate.
All'esito della prova orale e della consulenza tecnica d'ufficio il pretore, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarava risolto il contratto per l'inadempimento della società, che condannava alle spese del giudizio.
Sul gravame della parte soccombente decideva la Corte d'Appello di Venezia con sentenza pubblicata il 26 aprile 2002, che, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannava ER LL alle spese del doppio grado del giudizio ed alla restituzione delle somme pagate dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado.
I giudici di secondo grado consideravano, sulla scorta della deposizione di un teste che aveva avuto modo di ascoltare una conversazione telefonica al riguardo, che il titolare della falegnameria aveva accettato di provvedere alla modifica delle porte in conformità alla richiesta che era stata fatta dalla fidanzata di ER LL.
Rilevavano che era logicamente impensabile che il fornitore di sua iniziativa avesse modificato i particolari estetici delle porte, oltretutto scegliendo un legno più pregiato e costoso. Ritenevano che non era elemento di prova il fatto che da parte della società non fosse stata citata come teste la fidanzata di LL AT.
Osservavano che il Giudice di primo grado non avevano adeguatamente valutato i risultati della consulenza tecnica d'ufficio. Escludevano che si potesse parlare di una non scarsa importanza dell'inadempimento, siccome aveva fatto il Giudice di primo grado. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso LL ER, che ha affidato l'impugnazione a quattro motivi. Ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria, la Falegnameria IN di G. & DI s.n.c., che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché il mandato conferito al difensore non avrebbe il requisito della specialità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sulla eccezione della società resistente, questa Corte giudica pienamente rituale ed ammissibile l'impugnazione di ER LL, del cui ricorso è stata dedotta la inammissibilità, per violazione della norma di cui all'art. 365 cod. proc. civ., nella considerazione che esso sarebbe stato sottoscritto da avvocato non munito di procura speciale, tale non potendosi considerare quella apposta a margine dell'atto, rilasciata agli avvocati Alberto Lucangeli e Massimo Vitolo in quanto non contenente alcun espresso riferimento al giudizio di legittimità e con una formula riferibile solo al giudizio di merito.
Costituisce, infatti, principio pacifico che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per Cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale la impugnazione si rivolge.
infatti, la specialità del mandato è con certezza deducibile sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il Giudice di legittimità; il che accade quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l'uso di formule (quale quella nella specie usata dai resistenti) normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento.
Con il primo motivo dell'impugnazione - deducendo la violazione di norme processuali non altrimenti indicate - il ricorrente lamenta che il Giudice del merito aveva assegnato valenza di prova diretta ad una prova che orale, che si sarebbe dovuta intendere come de relato, dal momento che il teste TE aveva riferito di avere ascoltato una telefonata intercorsa tra il titolare della Falegnameria ed esso ricorrente.
La censura non può essere accolta.
Le testimonianze de relato, che pure possono avere un'influenza sul convincimento del Giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità, sono quelle aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio e di cui il teste riferisce non per scienza sua diretta.
Nella specie, il Giudice del merito ha spiegato in modo adeguato che il teste TE ebbe modo di ascoltare una conversazione telefonica e che, in base alle domande ed alle risposte che il titolare della falegnameria poneva e forniva al suo interlocutore, era risultato comprensibile al teste (o da lui ricostruibile) il senso ed il contenuto della conversazione.
Trattasi, perciò, all'evidenza di testimonianza diretta. Con il secondo motivo il ricorrente assume che il Giudice d'appello avrebbe motivato in modo contraddittorio relativamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che a suo favore avrebbe evidenziato più punti favorevoli, quali il materiale utilizzato, la tecnica costruttiva, il colore ed il risultato estetico.
Il motivo non è fondato, poiché, anche a tacere della genericità della censura (che non indica in modo esaustivo quali sono state le considerazioni del tecnico) , essa concreta una tipica guaestio facti, diretta com'è ad ottenere in questa sede l'inammissibile riesame di una fonte di prova per farne discendere un apprezzamento diverso, da quello non illogico ne' contraddittorio, compiuto dal Giudice del merito.
Inammissibile è anche il terzo mezzo di doglianza, con cui il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine al ritenuto adempimento della falegnameria, assumendo che il Giudice del merito avrebbe dovuto, in rapporto al risultato estetico non confacente delle porte, considerare grave l'inadempimento della società resistente.
Il Giudice di secondo grado, avendo accertato che le porte era state modificate secondo le diverse istruzioni che il committente aveva dato, ha escluso la sussistenza di un qualsivoglia inadempimento della società fornitrice e detto accertamento, rientrante nel sindacato esclusivo del Giudice del merito, non può essere riproposto in questa sede.
L'avere il Giudice del merito stabilito che il committente aveva richiesto successivamente, in corso d'opera, che le porte fossero modificate rispetto al modello originariamente prescelto, costituisce circostanza che assorte l'esame dell'ultima doglianza, giacché, una volta assunta la nuova pattuizione, non mette più conto stabilire (siccome vorrebbe il ricorrente) se l'opera finita fosse o meno conforme al c.d. campione.
Il ricorso, pertanto, è rigettato ed il soccombente è condannato a pagare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), di cui Euro 1.900,00 (millenovecento/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2006