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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/07/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini -Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliata;
-Appellante-
-
contro
-
nata in [...] in data [...], Controparte_1 [...]
, nato in [...] in data [...], , Controparte_2 CP_3
nata in [...] in data [...] e Controparte_4
, nato in [...] in data [...], rappresentati e
[...]
difesi dall'Avv. Eduardo Daniel Dromi con studio in Roma (00197),
Via Antonio Gramsci n. 7, presso il cui indirizzo di posta
1 elettronica certificata, elettivamente si domiciliano, giusta procura alle liti su foglio separato rappresentato e difeso da,
presso il cui studio sito in è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellati –
-
contro
-
TE
-Appellata contumace-
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi illustrati in atto di appello,
rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”.
Per gli appellati costituiti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare infondato e rigettare integralmente nel merito, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi gradatamente esposti nella presente comparsa, l'appello proposto dal avverso la Sentenza di primo grado meglio Parte_1
indicata in epigrafe, respingendo tutte le domande proposte dal appellante e, per l'effetto: Parte_1
1) confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Genova n.
1301/2024 del 19/04/2024, R.G. n. 4096/2023, Giudice Dott.ssa
Amoretti, confermando che gli odierni appellanti sono tutti cittadini italiani e, per l'effetto, ordinando al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Parte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle
2 persone indicate in epigrafe, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2) condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio,
oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.”
IN FATTO E DIRITTO
1. nata in [...] in data [...], , Controparte_1 [...]
nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_2
, , nata in [...] in data [...], C.F._1 CP_3
, , nato in [...] in data [...], Controparte_4
, nata in [...] in data [...], TE
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedevano che fosse riconosciuta loro la cittadinanza italiana in quanto dicendenti da cittadino italiano emigrato in Argentina e che mai aveva perso la cittadinanza.
Così ricostruivano il loro albero genealogico.
cittadino italiano, nasceva a Varazze Parte_2
(SV), in data 8.8.1826, come dall'atto di nascita allegato;
- In data 6.3.1858 a Corrientes (Argentina) il SI. Parte_2
contraeva matrimonio con la come dall'atto
[...] Persona_1
di matrimonio allegato.
- Il non aveva mai rinunciato alla Parte_2
cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Infatti,
lostessonon risulta registratopresso l'Ufficio Nazionale degli
Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato allegato
3 - Dal matrimoniodeldi la SI.ra Parte_3 Per_1
, nasceva a Corrientes (Argentina), in data 20.3.1871,
[...] [...]
, come dall'atto di nascita allegato. Persona_2
- In data 11.7.1910 a OS ES (Argentina) il SI.
[...]
contraeva matrimonio con la SI.ra , Persona_2 Persona_3
come dall'atto di matrimonioallegato) e da questo matrimonio nascevanoa OS ES (Argentina), i SI.ri: Persona_4
in data 7.7.1911, come dall'atto di nascita allegato e
[...]
in data 7.2.1916, come dall'atto di Persona_5
nascitaallegato).
- In data 9.10.1942 a OS ES (Argentina) il SI.
[...]
(primo figlio del matrimoniotra Persona_4 Persona_2
AR ) contraeva matrimonio con la SI.ra
[...] Per_3 Per_6
come dall'atto di matrimonio allegato e da questo Parte_4
matrimonionasceva a OS ES (Argentina), in data 25.7.1943,
, come dall'atto di nascita allegato. Persona_7
- In data 1.6.1970 a OS ES (Argentina) la Persona_7
contraeva matrimonio con il come
[...] Persona_8
dall'atto di matrimonio allegato ) e da questo matrimonio nasceva a
OS ES (Argentina), in data 31.10.1975, odierna CP_3
ricorrente, come dall'atto di nascita allegato
- In data 17.11.1941 a OS ES (Argentina) Persona_5
contraeva matrimonio con la SI.ra ,
[...] Persona_9
come dall'atto di matrimonio allegato e da questo matrimonio nasceva a OS ES (Argentina), in data 9.9.1942,
[...]
, come dall'atto di nascita allegato Persona_10
- In data 27.4.1966 a OS ES (Argentina) la SI.ra
[...]
matrimonio con il SI. Parte_5 [...]
, come dall'atto di matrimonio allegato e da questo Controparte_2
4 matrimonio nascevano a OS ES (Argentina) i SI.ri:
[...]
in data 4.7.1967, come dall'atto di nascita Persona_11
allegato, in data 2.7.1973, odierna ricorrente, Controparte_1
come dall'atto di nascita allegato e , in Controparte_2
data 23.1.1975, odierno ricorrente, come dall'atto di nascita allegtao.
- Dall'unione della SI.ra con il SI. Persona_11
, nasceva a OS ES (Argentina), in data Persona_12
2.3.1987, odierno ricorrente, come Persona_13
dall'atto di nascita allegato .
I ricorrenti segnalavano altresì avevano inviato al Consolato
a OS ES (Argentina), a mezzo raccomandata Parte_6
a/r del 1.6.2022e ricevuta in data 6.6.2022, richiesta scritta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, come risulta da documento allegato e che con atto notarile del 30.6.2022,
gli odierni ricorrenti certificavano l'impossibilità (ormai palese) di ottenere un appuntamento presso il Consolato a Parte_6
OS ES, a mezzo del portale Prenot@mi, al fine di poter presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana così come previsto dalla normativa vigente
2.Si costituiva il chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda attrice.
3. Tribunale di Genova con sentenza del 18 aprile 2024 respingeva la domanda di in quanto non era TE
documentata la discendenza da cittadino italiano, accoglieva invece le domande degli altri attori.
Il proponeva appello sostenendo che ai sensi Parte_1
dell'art. 34 del Codice Civile del 1837 aveva perso la Per_14
cittadinanza in quanto aveva lasciato il Regno di AR con
5 l'animo di non più ritornare, il che per legge comportava la perdita della cittadinanza,
Sottolineava che a differenza di un caso trattato dalla Corte
d'appello di Genova 1857, in materia successoria, l'avo non era mai rientrato in . Pt_6
4.Si costituivano gli appellati ad eccezione di TE
, chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del12 giugno 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
5.Si deve in via preliminare dichiarare la contumacia dell'appellata che benché ritualmente citata presso TE
il suo difensore in primo grado non si è costituita
L'appello è infondato.
Non è contestata la discendenza degli odierni appellati costituiti
(ad eccezione di che non ha appellato TE
il rigetto del suo ricorso) da un suddito del Regno di AR, che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di . Pt_6
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di
AR (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini
6 italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di AR.
Quello che però sostiene il appellante è che l'avo in Parte_1
questione aveva perso la qualità di suddito del Regno di AR
essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare.
Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Il Ministero deduce che l'avo avesse abbandonato l' con l'animo Pt_6
di non più ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso
( ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era poi sposato lì, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Argentina.
Parte appellante cerca anche di sostenere che vi sarebbe una inversione dell'onere della prova e che dovrebbero essere gli odierni appellati a dovere dare una prova concreta che il loro avo l'intenzione di tornare in . Pt_6
E' una tesi infondata.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quelli che sono gli oneri della prova in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto
7 acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Quindi l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza Parte_1
non è possibile inventare una inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
Tra l'altro la “probatio diabolica” non è altro che il nome che viene dato ad una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
Non solo, l'articolo 34 terzo e quarto comma del codice civile albertino 1837 escludono per legge che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi fosse la loro durata.
8 In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca ( Corte d'Appello di Genova del 1857 in GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla
dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione
di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove
siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé
stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre parte appellante pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi
9 diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
E' inoltre errata l'equazione fatta da parte appellante: perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità
di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza in Pt_6
quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti è pacifico in base al codice civile albertino del 1837 che una cosa era la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Si ricava questo con evidenza dai successivi articoli 36 e 37 del codice civile albertino da cui emerge che il suddito rimaneva tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articolo precedenti”) e che gli si può ordinare di rientrare nel Regno, e se non rientrava perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato.
10 In termini si esprime la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra
tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e
fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato,
sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
11 relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla
qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo,
cioè se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a
guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la
sudditanza di origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e
sciolto conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di TE
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dal contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Genova Tribunale di Genova in data 18
aprile 2024 respinge l'appello e conferma la sentenza di primo
grado.
Spese del grado di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
12 Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini -Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliata;
-Appellante-
-
contro
-
nata in [...] in data [...], Controparte_1 [...]
, nato in [...] in data [...], , Controparte_2 CP_3
nata in [...] in data [...] e Controparte_4
, nato in [...] in data [...], rappresentati e
[...]
difesi dall'Avv. Eduardo Daniel Dromi con studio in Roma (00197),
Via Antonio Gramsci n. 7, presso il cui indirizzo di posta
1 elettronica certificata, elettivamente si domiciliano, giusta procura alle liti su foglio separato rappresentato e difeso da,
presso il cui studio sito in è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellati –
-
contro
-
TE
-Appellata contumace-
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi illustrati in atto di appello,
rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”.
Per gli appellati costituiti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare infondato e rigettare integralmente nel merito, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi gradatamente esposti nella presente comparsa, l'appello proposto dal avverso la Sentenza di primo grado meglio Parte_1
indicata in epigrafe, respingendo tutte le domande proposte dal appellante e, per l'effetto: Parte_1
1) confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Genova n.
1301/2024 del 19/04/2024, R.G. n. 4096/2023, Giudice Dott.ssa
Amoretti, confermando che gli odierni appellanti sono tutti cittadini italiani e, per l'effetto, ordinando al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Parte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle
2 persone indicate in epigrafe, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2) condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio,
oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.”
IN FATTO E DIRITTO
1. nata in [...] in data [...], , Controparte_1 [...]
nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_2
, , nata in [...] in data [...], C.F._1 CP_3
, , nato in [...] in data [...], Controparte_4
, nata in [...] in data [...], TE
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedevano che fosse riconosciuta loro la cittadinanza italiana in quanto dicendenti da cittadino italiano emigrato in Argentina e che mai aveva perso la cittadinanza.
Così ricostruivano il loro albero genealogico.
cittadino italiano, nasceva a Varazze Parte_2
(SV), in data 8.8.1826, come dall'atto di nascita allegato;
- In data 6.3.1858 a Corrientes (Argentina) il SI. Parte_2
contraeva matrimonio con la come dall'atto
[...] Persona_1
di matrimonio allegato.
- Il non aveva mai rinunciato alla Parte_2
cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Infatti,
lostessonon risulta registratopresso l'Ufficio Nazionale degli
Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato allegato
3 - Dal matrimoniodeldi la SI.ra Parte_3 Per_1
, nasceva a Corrientes (Argentina), in data 20.3.1871,
[...] [...]
, come dall'atto di nascita allegato. Persona_2
- In data 11.7.1910 a OS ES (Argentina) il SI.
[...]
contraeva matrimonio con la SI.ra , Persona_2 Persona_3
come dall'atto di matrimonioallegato) e da questo matrimonio nascevanoa OS ES (Argentina), i SI.ri: Persona_4
in data 7.7.1911, come dall'atto di nascita allegato e
[...]
in data 7.2.1916, come dall'atto di Persona_5
nascitaallegato).
- In data 9.10.1942 a OS ES (Argentina) il SI.
[...]
(primo figlio del matrimoniotra Persona_4 Persona_2
AR ) contraeva matrimonio con la SI.ra
[...] Per_3 Per_6
come dall'atto di matrimonio allegato e da questo Parte_4
matrimonionasceva a OS ES (Argentina), in data 25.7.1943,
, come dall'atto di nascita allegato. Persona_7
- In data 1.6.1970 a OS ES (Argentina) la Persona_7
contraeva matrimonio con il come
[...] Persona_8
dall'atto di matrimonio allegato ) e da questo matrimonio nasceva a
OS ES (Argentina), in data 31.10.1975, odierna CP_3
ricorrente, come dall'atto di nascita allegato
- In data 17.11.1941 a OS ES (Argentina) Persona_5
contraeva matrimonio con la SI.ra ,
[...] Persona_9
come dall'atto di matrimonio allegato e da questo matrimonio nasceva a OS ES (Argentina), in data 9.9.1942,
[...]
, come dall'atto di nascita allegato Persona_10
- In data 27.4.1966 a OS ES (Argentina) la SI.ra
[...]
matrimonio con il SI. Parte_5 [...]
, come dall'atto di matrimonio allegato e da questo Controparte_2
4 matrimonio nascevano a OS ES (Argentina) i SI.ri:
[...]
in data 4.7.1967, come dall'atto di nascita Persona_11
allegato, in data 2.7.1973, odierna ricorrente, Controparte_1
come dall'atto di nascita allegato e , in Controparte_2
data 23.1.1975, odierno ricorrente, come dall'atto di nascita allegtao.
- Dall'unione della SI.ra con il SI. Persona_11
, nasceva a OS ES (Argentina), in data Persona_12
2.3.1987, odierno ricorrente, come Persona_13
dall'atto di nascita allegato .
I ricorrenti segnalavano altresì avevano inviato al Consolato
a OS ES (Argentina), a mezzo raccomandata Parte_6
a/r del 1.6.2022e ricevuta in data 6.6.2022, richiesta scritta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, come risulta da documento allegato e che con atto notarile del 30.6.2022,
gli odierni ricorrenti certificavano l'impossibilità (ormai palese) di ottenere un appuntamento presso il Consolato a Parte_6
OS ES, a mezzo del portale Prenot@mi, al fine di poter presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana così come previsto dalla normativa vigente
2.Si costituiva il chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda attrice.
3. Tribunale di Genova con sentenza del 18 aprile 2024 respingeva la domanda di in quanto non era TE
documentata la discendenza da cittadino italiano, accoglieva invece le domande degli altri attori.
Il proponeva appello sostenendo che ai sensi Parte_1
dell'art. 34 del Codice Civile del 1837 aveva perso la Per_14
cittadinanza in quanto aveva lasciato il Regno di AR con
5 l'animo di non più ritornare, il che per legge comportava la perdita della cittadinanza,
Sottolineava che a differenza di un caso trattato dalla Corte
d'appello di Genova 1857, in materia successoria, l'avo non era mai rientrato in . Pt_6
4.Si costituivano gli appellati ad eccezione di TE
, chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del12 giugno 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
5.Si deve in via preliminare dichiarare la contumacia dell'appellata che benché ritualmente citata presso TE
il suo difensore in primo grado non si è costituita
L'appello è infondato.
Non è contestata la discendenza degli odierni appellati costituiti
(ad eccezione di che non ha appellato TE
il rigetto del suo ricorso) da un suddito del Regno di AR, che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di . Pt_6
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di
AR (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini
6 italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di AR.
Quello che però sostiene il appellante è che l'avo in Parte_1
questione aveva perso la qualità di suddito del Regno di AR
essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare.
Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Il Ministero deduce che l'avo avesse abbandonato l' con l'animo Pt_6
di non più ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso
( ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era poi sposato lì, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Argentina.
Parte appellante cerca anche di sostenere che vi sarebbe una inversione dell'onere della prova e che dovrebbero essere gli odierni appellati a dovere dare una prova concreta che il loro avo l'intenzione di tornare in . Pt_6
E' una tesi infondata.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quelli che sono gli oneri della prova in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto
7 acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Quindi l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza Parte_1
non è possibile inventare una inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
Tra l'altro la “probatio diabolica” non è altro che il nome che viene dato ad una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
Non solo, l'articolo 34 terzo e quarto comma del codice civile albertino 1837 escludono per legge che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi fosse la loro durata.
8 In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca ( Corte d'Appello di Genova del 1857 in GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla
dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione
di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove
siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé
stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre parte appellante pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi
9 diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
E' inoltre errata l'equazione fatta da parte appellante: perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità
di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza in Pt_6
quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti è pacifico in base al codice civile albertino del 1837 che una cosa era la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Si ricava questo con evidenza dai successivi articoli 36 e 37 del codice civile albertino da cui emerge che il suddito rimaneva tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articolo precedenti”) e che gli si può ordinare di rientrare nel Regno, e se non rientrava perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato.
10 In termini si esprime la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra
tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e
fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato,
sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
11 relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla
qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo,
cioè se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a
guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la
sudditanza di origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e
sciolto conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di TE
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dal contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Genova Tribunale di Genova in data 18
aprile 2024 respinge l'appello e conferma la sentenza di primo
grado.
Spese del grado di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
12 Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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