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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5170/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COSTANTINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA UGO FOSCOLO 11 35131
PADOVA presso il difensore avv. COSTANTINO GIOVANNI
Ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Convenuto
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza
1.
Con ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 il legale ricorrente ha chiesto la condanna del resistente al pagamento del corrispettivo – pari ad € 13760,46, IVA e CPA e spese CP_1 generali incluse e detratto l'acconto già versato - per l'attività professionale svolta in favore di quest'ultimo nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale RG 2342/2019 promosso avanti al Tribunale di Padova.
All'udienza del 10.4.2025, nessuno si è costituito per parte resistente.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia e, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.
pagina 1 di 3 La domanda è fondata.
La sussistenza del rapporto professionale è ampiamente provata in via documentale, avendo il legale ricorrente versato in atti ampia documentazione dell'attività professionale espletata e per cui viene richiesto il compenso (cfr. docc. sub a) – h)) e ciò è quanto necessario per procedere alla liquidazione richiesta.
Passando alla liquidazione, parte ricorrente ha chiesto un compenso determinato avendo come riferimento lo scaglione “cause di valore indeterminabile di bassa complessità” di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per tutte le fasi, nonché l'importo di € 2500 per l'attività conciliativa avanti al Presidente del Tribunale. Ritiene il Giudice che, considerati i criteri di cui all'art. 4 comma 1 del DM 55/2014, norma ratione temporis applicabile, [“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell' attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.”, corsivi aggiunti], risulta corretto lo scaglione di riferimento, e congruo il compenso richiesto per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale secondo le tabella prevista per il giudizio di cognizione.
Non si ritiene, invece, di dover procedere ad una autonoma liquidazione della fase c.d presidenziale, trattandosi di un unico procedimento ed essendo stata la relativa attività comunque valutata nella liquidazione della fase di istruttoria/trattazione secondo i valori medi (posto che la sola redazione delle memorie ex art 183 comma sesto cpc, senza il successivo espletamento dell'attività istruttoria, avrebbe giustificato, per detta fase, la liquidazione secondo i valori minimi).
Il resistente deve dunque essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di €
7616,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, per complessivi € 11.112. Detratto l'importo già corrisposto a titolo di acconto per € 1000, l'importo ammonta ad € 10.112. Sull'importo dovuto a titolo di imponibile vanno aggiunti gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda stragiudiziale del 28.2.2024 (cfr doc. 8) al saldo (cfr Cass.
8611/2022 “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”).
pagina 2 di 3 Per quanto riguarda il tasso degli interessi, trattandosi di rapporto tra professionista e consumatore, vanno applicati gli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c per il periodo dal 28.2.2024 al 28.10.2024 (data di proposizione della domanda giudiziale) e al tasso di cui al quarto comma dell'art 1284 c.c., da detta data al saldo.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000 euro), della trattazione esperita (non vi
è stata attività istruttoria) e dei parametri vigenti di cui al d.m. 55/2014 in misura dei valori medi per quanto riguarda le fasi di studio e introduttiva, e in misura dei valori minimi per quanto riguarda la fase decisionale, stante la contumacia della parte convenuta e non essendovi stata la redazione di scritti difensivi finali, con espletamento di discussione finale orale già in prima udienza.
Vanno altresì riconosciute quelle per la fase di negoziazione assistita per complessivi € 441. Non sussistono i presupposti per la condanna di controparte ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c, non essendo emersi elementi da cui desumere l'elemento soggettivo richiesto.
PQM
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso;
CONDANNA in favore dell'Avv. , della somma di € 10.112, CP_1 Parte_1 oltre interessi come in motivazione;
CONDANNA al pagamento, in favore dell'Avv. , delle spese CP_1 Parte_1 di lite che liquida in € 441 per la fase di negoziazione assistita, € 237 per spese, € 2547 per compensi di questo giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 11 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5170/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COSTANTINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA UGO FOSCOLO 11 35131
PADOVA presso il difensore avv. COSTANTINO GIOVANNI
Ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Convenuto
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza
1.
Con ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 il legale ricorrente ha chiesto la condanna del resistente al pagamento del corrispettivo – pari ad € 13760,46, IVA e CPA e spese CP_1 generali incluse e detratto l'acconto già versato - per l'attività professionale svolta in favore di quest'ultimo nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale RG 2342/2019 promosso avanti al Tribunale di Padova.
All'udienza del 10.4.2025, nessuno si è costituito per parte resistente.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia e, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.
pagina 1 di 3 La domanda è fondata.
La sussistenza del rapporto professionale è ampiamente provata in via documentale, avendo il legale ricorrente versato in atti ampia documentazione dell'attività professionale espletata e per cui viene richiesto il compenso (cfr. docc. sub a) – h)) e ciò è quanto necessario per procedere alla liquidazione richiesta.
Passando alla liquidazione, parte ricorrente ha chiesto un compenso determinato avendo come riferimento lo scaglione “cause di valore indeterminabile di bassa complessità” di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per tutte le fasi, nonché l'importo di € 2500 per l'attività conciliativa avanti al Presidente del Tribunale. Ritiene il Giudice che, considerati i criteri di cui all'art. 4 comma 1 del DM 55/2014, norma ratione temporis applicabile, [“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell' attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.”, corsivi aggiunti], risulta corretto lo scaglione di riferimento, e congruo il compenso richiesto per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale secondo le tabella prevista per il giudizio di cognizione.
Non si ritiene, invece, di dover procedere ad una autonoma liquidazione della fase c.d presidenziale, trattandosi di un unico procedimento ed essendo stata la relativa attività comunque valutata nella liquidazione della fase di istruttoria/trattazione secondo i valori medi (posto che la sola redazione delle memorie ex art 183 comma sesto cpc, senza il successivo espletamento dell'attività istruttoria, avrebbe giustificato, per detta fase, la liquidazione secondo i valori minimi).
Il resistente deve dunque essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di €
7616,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, per complessivi € 11.112. Detratto l'importo già corrisposto a titolo di acconto per € 1000, l'importo ammonta ad € 10.112. Sull'importo dovuto a titolo di imponibile vanno aggiunti gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda stragiudiziale del 28.2.2024 (cfr doc. 8) al saldo (cfr Cass.
8611/2022 “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”).
pagina 2 di 3 Per quanto riguarda il tasso degli interessi, trattandosi di rapporto tra professionista e consumatore, vanno applicati gli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c per il periodo dal 28.2.2024 al 28.10.2024 (data di proposizione della domanda giudiziale) e al tasso di cui al quarto comma dell'art 1284 c.c., da detta data al saldo.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000 euro), della trattazione esperita (non vi
è stata attività istruttoria) e dei parametri vigenti di cui al d.m. 55/2014 in misura dei valori medi per quanto riguarda le fasi di studio e introduttiva, e in misura dei valori minimi per quanto riguarda la fase decisionale, stante la contumacia della parte convenuta e non essendovi stata la redazione di scritti difensivi finali, con espletamento di discussione finale orale già in prima udienza.
Vanno altresì riconosciute quelle per la fase di negoziazione assistita per complessivi € 441. Non sussistono i presupposti per la condanna di controparte ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c, non essendo emersi elementi da cui desumere l'elemento soggettivo richiesto.
PQM
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso;
CONDANNA in favore dell'Avv. , della somma di € 10.112, CP_1 Parte_1 oltre interessi come in motivazione;
CONDANNA al pagamento, in favore dell'Avv. , delle spese CP_1 Parte_1 di lite che liquida in € 441 per la fase di negoziazione assistita, € 237 per spese, € 2547 per compensi di questo giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 11 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 3 di 3