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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18.3.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19/03/2025 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2732 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. NICOLA COPPOLA e ORRICO NICOLA, come in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA MONTERUSSO, 114 80078 POZZUOLI rappresentato e difeso dall'avv. ADINOLFI MARIA LUISA, come in atti RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. MARIA LUIGIA FERRANTE, come in atti RESISTENTE
NONCHE'
, in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DE VINCENTIS GIULIA, PASCARELLA ANNAGRAZIA MOSINA, CUOMO DOMENICA E ROMANO ERIKA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 02/03/2023 il ricorrente in epigrafe agiva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 028202290053448/00 notificata il 1 giorno 27/01/2023 con la quale si pretendono somme pari ad € 418,75 relative alla cartella di pagamento presupposta n. 02820140028227626000 aventi ad oggetto: Sanz. Amm. D.P.R 30/06/'65, n. 1124 (Ispett. Territ. Lavoro) erario. Si costituivano le convenute che chiedevano dichiararsi la cessata materia;
il ricorrente si associava alla richiesta.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico del ricorrente. Si precisa inoltre che la cartella n. 02820140028227626000 era notificata in data 22.11.2014 ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna a mani di familiare convivente con la ricorrente (all.4) e successivo invio di missiva raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (all.5). Successivamente, in data 29 agosto 2017 l notificava l'intimazione di CP_4 pagamento n. 02820179000548640000 (all.8-9), anch'essa relativa alla medesima cartella. Infine, era emessa l'intimazione di pagamento n. 028202290053448000 notificata il 27.01.2023, avverso la quale la ricorrente proponeva la presente opposizione. Sarebbe stata tardiva l'opposizione agli atti e l'opposizione nel merito ex art. 24 L cit., essendo trascorsi più di 20 e 40 giorni dalla notifica del primo atto ( 22.11.2014). non risulta altresì maturata la prescrizione del diritto ad agire in via esecutiva, essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione, correttamente notificati, prima del quinquennio. Si giustifica pertanto la compensazione delle spese di lite, essendo intervenuto lo sgravio in data antecedente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Compensa le spese.
Si comunichi Aversa, 19/03/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
2
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18.3.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19/03/2025 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2732 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. NICOLA COPPOLA e ORRICO NICOLA, come in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA MONTERUSSO, 114 80078 POZZUOLI rappresentato e difeso dall'avv. ADINOLFI MARIA LUISA, come in atti RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. MARIA LUIGIA FERRANTE, come in atti RESISTENTE
NONCHE'
, in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DE VINCENTIS GIULIA, PASCARELLA ANNAGRAZIA MOSINA, CUOMO DOMENICA E ROMANO ERIKA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 02/03/2023 il ricorrente in epigrafe agiva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 028202290053448/00 notificata il 1 giorno 27/01/2023 con la quale si pretendono somme pari ad € 418,75 relative alla cartella di pagamento presupposta n. 02820140028227626000 aventi ad oggetto: Sanz. Amm. D.P.R 30/06/'65, n. 1124 (Ispett. Territ. Lavoro) erario. Si costituivano le convenute che chiedevano dichiararsi la cessata materia;
il ricorrente si associava alla richiesta.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico del ricorrente. Si precisa inoltre che la cartella n. 02820140028227626000 era notificata in data 22.11.2014 ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna a mani di familiare convivente con la ricorrente (all.4) e successivo invio di missiva raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (all.5). Successivamente, in data 29 agosto 2017 l notificava l'intimazione di CP_4 pagamento n. 02820179000548640000 (all.8-9), anch'essa relativa alla medesima cartella. Infine, era emessa l'intimazione di pagamento n. 028202290053448000 notificata il 27.01.2023, avverso la quale la ricorrente proponeva la presente opposizione. Sarebbe stata tardiva l'opposizione agli atti e l'opposizione nel merito ex art. 24 L cit., essendo trascorsi più di 20 e 40 giorni dalla notifica del primo atto ( 22.11.2014). non risulta altresì maturata la prescrizione del diritto ad agire in via esecutiva, essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione, correttamente notificati, prima del quinquennio. Si giustifica pertanto la compensazione delle spese di lite, essendo intervenuto lo sgravio in data antecedente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Compensa le spese.
Si comunichi Aversa, 19/03/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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