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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/10/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1525/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1525/2022 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
AN TT (MB), Via Roma n. 2, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...], il [...], rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Floriana Pica, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Senago (MI), Via Cavour 57, presso cui elegge domicilio, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Liotta e Daniela Mulé ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in RO, Via Carcano n. 5, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minorenne – 269 cpc CONCLUSIONI Causa trattenuta in decisione in data 09.10.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito: dato atto dell'intervenuto riconoscimento del figlio minore da Per_1 parte del padre in data 30.7.2022, disporre l'affidamento condiviso del figlio ad Parte_2 entrambi i genitori, alle seguenti condizioni:
1) il minore resterà collocato in modo prevalente presso la madre, ove manterrà la propria residenza;
2) il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio (il minore verrà prelevato all'uscita da scuola dal padre o dai nonni paterni, in base ai turni lavorativi del padre) sino alle ore 22.00 della domenica sera;
due pomeriggi alla settimana, da concordare tra i genitori in base ai turni lavorativi del signor;
il padre avrà inoltre facoltà di tenere con sé il figlio ogni volta Pt_2 che lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, previo accordo con la madre;
il padre, inoltre, terrà con sé durante le vacanze estive per due Per_1 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
eventuali “ponti” in corrispondenza con le festività nazionali verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore;
3) il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante corresponsione alla madre di assegno mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
le spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, verranno sostenute nella misura del 60% dal padre e nella misura del 40% dalla madre;
4) l'assegno unico e la pensione in favore di seguiteranno ad essere percepiti dalla madre;
Per_1
5) il signor verserà alla signora a titolo di contributi arretrati Parte_2 Parte_1 al mantenimento di la somma complessiva di euro 20.000,00, di cui euro 6.000,00 entro e Per_1 non oltre il 31 ottobre 2025 ed euro 14.000,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
6) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi altra pretesa;
7) le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi, raggiunte dopo un lungo percorso anche con l'ausilio dei Servizi sociali, possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con atto di citazione depositato in data 23.02.2022, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1525/2022 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
AN TT (MB), Via Roma n. 2, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...], il [...], rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Floriana Pica, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Senago (MI), Via Cavour 57, presso cui elegge domicilio, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Liotta e Daniela Mulé ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in RO, Via Carcano n. 5, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minorenne – 269 cpc CONCLUSIONI Causa trattenuta in decisione in data 09.10.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito: dato atto dell'intervenuto riconoscimento del figlio minore da Per_1 parte del padre in data 30.7.2022, disporre l'affidamento condiviso del figlio ad Parte_2 entrambi i genitori, alle seguenti condizioni:
1) il minore resterà collocato in modo prevalente presso la madre, ove manterrà la propria residenza;
2) il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio (il minore verrà prelevato all'uscita da scuola dal padre o dai nonni paterni, in base ai turni lavorativi del padre) sino alle ore 22.00 della domenica sera;
due pomeriggi alla settimana, da concordare tra i genitori in base ai turni lavorativi del signor;
il padre avrà inoltre facoltà di tenere con sé il figlio ogni volta Pt_2 che lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, previo accordo con la madre;
il padre, inoltre, terrà con sé durante le vacanze estive per due Per_1 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
eventuali “ponti” in corrispondenza con le festività nazionali verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore;
3) il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante corresponsione alla madre di assegno mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
le spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, verranno sostenute nella misura del 60% dal padre e nella misura del 40% dalla madre;
4) l'assegno unico e la pensione in favore di seguiteranno ad essere percepiti dalla madre;
Per_1
5) il signor verserà alla signora a titolo di contributi arretrati Parte_2 Parte_1 al mantenimento di la somma complessiva di euro 20.000,00, di cui euro 6.000,00 entro e Per_1 non oltre il 31 ottobre 2025 ed euro 14.000,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
6) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi altra pretesa;
7) le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi, raggiunte dopo un lungo percorso anche con l'ausilio dei Servizi sociali, possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con atto di citazione depositato in data 23.02.2022, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti