Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 4005/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Parte_1 C.F._1
Miceli, Fabio Ganci e Rosalia Marchica, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,
-resistente-
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 16.12.2024, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 in virtù del servizio svolto, sulla scorta di contratti a tempo determinato stipulati con il
, negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, Controparte_1 condannarsi il al pagamento, in suo favore, dell'importo pari Controparte_1
a 4.044,00 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
, eccependo preliminarmente la parziale prescrizione delle pretese azionate Controparte_3
e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che l'odierna ricorrente ha dedotto di essere stata impiegata dal resistente in CP_1
attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici
2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, lamentando, in particolare, di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del
15.03.2001 e di aver così subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo o agli insegnanti che avevano ricoperto incarichi di supplenze annuali sino al 31 agosto o al 30 giugno, pur avendo svolto il medesimo servizio.
Tanto premesso, va evidenziato che, secondo l'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del
15.03.2001, “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999, che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Segnatamente, il richiamato art. 25 del CCNI del 31.08.1999, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio nei soggetti assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, dispone al comma 4 che lo stesso debba essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e al successivo comma 5 che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Ciò detto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo,
Cassazione, ordinanza 5 marzo 2020 n. 6293; Cassazione, ordinanza 27 luglio 2018 n. 20015;
Cassazione, ordinanza 19 luglio 2017 n. 17773) che si ritiene di dover condividere, la retribuzione professionale docenti – la quale ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento dell'attività di docenza – rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In particolare, ad avviso della superiore giurisprudenza di legittimità, non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Segnatamente, la giurisprudenza ha specificato come “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” e che “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (cfr. Cassazione, ordinanza 27 luglio 2018 n. 20015).
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della data di notifica della diffida (13.05.2024) e dell'intervenuta prescrizione delle somme relative al periodo antecedente al 13.05.2019, va quindi riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2018/2019
(limitatamente al periodo compreso tra il 13.05.2019 e il 14.06.2019), 2020/2021 e 2021/2022 e, conseguentemente, va disposta la condanna del resistente al pagamento, in suo favore, CP_1 dell'importo a lei spettante, rispetto al quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto,
Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per un terzo, mentre per il resto seguono la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per l'attività di docenza svolta, in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il negli anni scolastici 2018/2019 (limitatamente Controparte_1 al periodo compreso tra il 13.05.2019 e il 14.06.2019), 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in suo favore, dell'importo a lei spettante, oltre CP_1
interessi legali dal sorgere al soddisfo;
rigetta per il resto;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 740,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
compensa la restante parte delle spese.
Così deciso in Agrigento, il 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo