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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/11/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 223/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 223/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 11.09.2025 vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] - fraz. Parte_1
Canneto, C.F. , rappresentata e difesa in forza di procura rilasciata su atto C.F._1 separato allegato all'atto di appello dall'avv. Anna Mirabile (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Lipari (ME) via Vittorio
LE n. 52.
Appellante e
con sede legale in 1 Churchill Place, Londra E14 5HP, Regno Unito, in Controparte_1 persona del proprio procuratore speciale avv. , rappresentata e difesa giusta Controparte_2 procura rilasciata con atto separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione dall'avv.
ES DR NE (C.F. ) e dall'Avv. Sabrina Donato (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di C.F._4 quest'ultima sito in Messina (ME) Via Santa Maria Alemanna n. 5.
Appellata Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 15/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Barcellona
P.G. – Sez. distaccata di Lipari in data 31.10.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12/2016
R.G., in materia di contratti bancari - mutuo.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…In via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 15/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. Sez. distaccata di Lipari, giudice dott. Gianluca Manca, nell'ambito del giudizio n. R.G. 12/2016 depositata in cancelleria in data 31.10.2022, mai notificata, accogliere tutte le condizioni avanzate nel giudizio di primo grado.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio…”.
Per l'appellata:
“…IN VIA PRELIMINARE
• dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
• dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello;
• in ogni caso, respingere tutte le domande formulate dalla , in quanto infondate Parte_2 in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.02.2016 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sez. distaccata di Lipari - Controparte_1 premettendo di aver concluso con detta società in data 24.06.201 un contratto di mutuo fondiario per la somma di € 170.000,00 da restituire in 420 rate mensili secondo i termini e le condizioni previste nel contratto e nel relativo piano di ammortamento. Lamentava che le condizioni concordate in sede di stipula determinavano l'usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto ed instava, quindi, per l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., con conversione del mutuo da oneroso in gratuito, e conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente corrisposto a titolo di interessi, Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma dalla data dei singoli esborsi e sino all'effettivo soddisfo, previa compensazione ex art. 1241 c.c. tra quanto pagato in eccesso e quanto ancora preteso dalla banca.
In subordine, chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento di una somma – eventualmente determinata in sede di CTU - a titolo di risarcimento dei danni subiti da essa attrice, quale mutuataria e datrice di ipoteca.
In via istruttoria instava: a) per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare il presunto superamento del tasso soglia, e dunque, stabilire l'esatto dare-avere tra le parti;
b) per l'emissione dell'ordine di esibizione ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 119 T.U.B. dell'originale del contratto di mutuo sottoscritto e delle garanzie ricevute, oltre a tutti gli estratti conto e le ricevute di versamento in suo possesso sin dall'origine del rapporto.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 01.07.2016 resisteva , deducendo CP_1 che gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo fossero inferiori al tasso soglia ed insistendo, dunque, per il rigetto delle domande formulate dall'originaria attrice;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Disposto l'espletamento di CTU contabile al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia con la sentenza impugnata emessa in data 31.10.2022 e pubblicata il Tribunale, così statuiva:
“…1) rigetta la domanda attorea formulata da , nei confronti della Parte_1 CP_1
;
[...]
2) Condanna la sig.ra alla rifusione, in favore della , delle Parte_1 Controparte_1 spese e dei compensi di causa oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, nella misura di € 4.500,00…”.
Avverso la summenzionata sentenza, rimasta integralmente soccombente all'esito Parte_1 del giudizio di prime cure, interponeva gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data
20.03.2023, deducendo l'illegittimità ed erroneità della decisone di prime cure.
In particolare, affermava che dall'esame della perizia di parte, confortata successivamente dalla perizia redatta dal CTU in prime cure, emergeva chiaramente che nell'erogazione del mutuo la banca avesse disatteso tutta la normativa in materia di contratti bancari, applicando tassi superiori a quelli previsti dalla Banca d'Italia e instava, quindi, per la riforma della stessa con conseguente accoglimento di tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado. Con comparsa di risposta depositata in data 06.06.2023 si costituiva l'appellata CP_1 ccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della predetta impugnazione per violazione
[...] dell'art. 342 c.p.c. ; nel merito, contestava le deduzioni avversarie e chiedeva la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di trattazione, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, il nominato C.I. con ordinanza del 15.09.2023 rinviava la causa alla successiva udienza del
19.01.2024 sempre secondo il rito cartolare.
Con ordinanza in pari data, rilevato che non essendo state avanzate istanze istruttorie poteva ritenersi esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., il C.I. fissava al 20.01.2025 l'udienza per l'assunzione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dopo due ulteriori rinvii dovuti al carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, all'udienza del 11.09.2025, la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c. formulata da Controparte_1
Al riguardo , è sufficiente osservare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dell'ordinanza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale dell'ordinanza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. n. 40560/2021; Cass. Civ. n. 7675/2019; Cass. Civ. n. 20836/2018).
Nel caso in esame, le doglianze articolate dall'appellante nell'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio, risultano esposte con sufficiente puntualità e chiarezza, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, la stessa appellata, pur sollevando l'eccezione in esame, si è mostrata in grado di comprendere adeguatamente le censure dell'appellante, tanto da contrapporvi specifiche argomentazione, così predisponendo una difesa adeguata.
§
2.- Ciò posto e passando al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame,
l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che gli interessi convenuti fossero legittimi poiché inferiori rispetto al tasso soglia.
Sostiene che dall'esame della perizia di parte depositata in primo grado, confortata dalle stesse conclusioni rassegnate dal CTU incaricato, emergeva chiaramente che nell'erogazione del mutuo la banca aveva applicato tassi di interesse che, unitamente alle penali, avevano di gran lunga superato la soglia indicata da Banca D'Italia, sin dalla data di stipula.
Evidenzia l'appellante che, avendo lo stesso CTU accertato l'usurarietà dei tassi ed essendosi in sentenza riconosciuta l'esattezza dei calcoli posti a fondamento di tale conclusione, il primo decidente avrebbe dovuto recepire le argomentazioni dell'ausiliario oppure illustrare le ragioni del dissenso.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudicante aveva ritenuto la domanda attorea priva di adeguato supporto probatorio e ne aveva pronunciato il rigetto.
Al riguardo, sostiene di aver pienamente assolto all'onere probatorio posto a proprio carico, alla luce della documentazione prodotta e di quanto accertato nella perizia di parte , pure evidenziando che i Decreti Ministeriali indicanti il tasso soglia, costituendo vere e proprie fonti integrative del diritto, devono essere conosciuti dal Giudice attraverso la sua scienza personale, senza necessità di produrne copia.
Precisa, infine, di avere formulato istanza di esibizione del contratto e di tutti gli estratti conto, ma che non vi aveva provveduto, di talchè la dichiarata indisponibilità della documentazione CP_1 non poteva essere addebitata ad essa attrice
§
4.-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 8 comma 4 bis d.lgs n. 28 del 2010 .
Il primo decidente, infatti, non aveva tenuto in debita considerazione la circostanza che l'istituto di credito, senza una valida giustificazione, non aveva aderito all'invito di mediazione ed afferma che , in conseguenza di tale condotta, avrebbe dovuto condannare detta convenuta al pagamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
§
5.-Con il quarto motivo di appello la eccepisce la violazione dell'obbligo di motivazione Pt_1 della sentenza , che risultava scarna e priva delle basilari indicazioni che avrebbero permesso di comprendere quali risultanze probatorie posta a fondamento del rigetto della domanda.
In particolare, pur riconoscendo che il giudice di merito possa disattendere motivatamente le conclusioni del c.t.u., lamenta che, nella specie, il primo decidente non aveva minimamente indicato i criteri adottati per escludere la dedotta usurarietà dei tassi, , discostandosi da quanto emerso in sede di CTU, senza assolutamente indicare le ragioni in forza delle quali aveva assunto una posizione divergente rispetto a quella dell'ausiliario nominato.
Sulla scorta dei suesposti motivi di gravame l'appellante chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza e, conseguentemente, in accoglimento delle odierne doglianze, venga dichiarata la nullità della pattuizione di applicazione degli interessi in quanto usurari, con conseguente azzeramento degli interessi e diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate.
§
6.- I motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione, muovendo tutti dall'assunto secondo cui nel contratto di mutuo stipulato fra le parti sarebbero stati pattuiti ed applicati tassi di interessi superiori rispetto alla soglia usura.
E' indubbiamente fondata la censura che fa leva sul vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Vale premettere, in punto di fatto , che il primo decidente, pur ritenendo corretti i calcoli eseguiti dal c.t.u. ed in forza dei quali l'ausiliario aveva concluso per l'usurarietà dei tassi , ha Per_1 ritenuto legittimi gli interessi, moratori e corrispettivi convenuti tra le parti, poiché non superiori al tasso soglia, come- a suo dire – risultante dalla corretta lettura della relazione.
Al di là della evidente contraddittorietà del detto passaggio argomentativo, mal conciliandosi tra loro la ritenuta correttezza dei calcoli con la mancata condivisione dei risultati cui essi hanno condotto, ciò che manca del tutto è la ricostruzione delle ragioni poste a base della ritenuta infondatezza della domanda.
Il primo giudice, infatti, non ha in alcun modo esplicitato le ragioni per cui la “corretta lettura” delle relazione di c.t.u. dimostrava l'esatto contrario di quanto affermato dal professionista
Ora è vero che il principio "judex peritus peritorum " consente al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. Nondimeno, in entrambi i casi, il decidente deve fornite un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto, che illustri le ragioni del dissenso rispetto al convincimento espresso dall'esperto.
Nel caso di specie, invece, in evidente violazione di tali consolidati principi, il Tribunale, pur dichiarando di condividere i conteggi eseguiti dal c.t.u., tuttavia, la loro corretta lettura portava a conclusioni opposte rispetto a quelle rassegnate dall'esperto, senza aggiungere alcun argomento a supporto del rigetto della domanda e così lasciando del tutto oscuri gli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo.
Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma non rientrando tale vizio tra le ipotesi tassative di rimessione della causa al giudice di primo grado di cui agli artt. 353
-354 c.p.c., spetta alla Corte decidere nel merito.
§
A tal fine, giova premettere, in punto di diritto, che secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 19597/2020) , successivamente confermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 31615/2021; 16526/2024), sebbene anche gli interessi moratori soggiacciano al vaglio di superamento o meno del tasso soglia, nondimeno, essi non possono mai sommarsi a quelli corrispettivi.
Deve, in proposito, rammentarsi anche in questa sede che gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante, mentre i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (Cass. 17 ottobre 2019, n.
26286; Cass. n. 31615/1022).
Poiché, dunque, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia deve essere risolto in modo differenziato.
Per i primi deve, ovviamente, tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1. n. 10 08/1996 e aversi, quindi, riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà.
Quanto agli interessi moratori , invece, le Sezioni Unite, con la citata pronuncia del 2020 - sul cui solco si è poi posta la giurisprudenza successiva- , dopo aver precisato che anche a detti interessi si applica la disciplina antiusura, che intende sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, hanno affermato che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della 1. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Ne consegue che il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
mentre , laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM. così come rilevato nei suddetti decreti. (Cass.
Sez. U. cit;
Cass. civ. n. 31615/2021; Cass. civ. n. 16526/2024).
Così riassunti i criteri per l'accertamento della natura usuraria degli interessi, giova, poi, rammentare che l'art. 1815, comma 2 c.c. - come è noto - commina la sanzione della gratuità del contratto in caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto).
Tuttavia, come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.
Pertanto, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicabili ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 1, (in tal senso Cass. Civ. SS.UU. n. 19597 del 18.09.2020 “Si applica l'art. 1815, co. 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”).
E' invero, pacifico l'insegnamento giurisprudenziale sul punto: “La statuizione di non gratuità del contratto, anche nell'ipotesi di superamento del tasso soglia antiusura, è in linea con la distinzione codicistica e con la giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato in più occasioni che l'art.
1815 c.c., comma 2 si riferisce agli interessi corrispettivi e non è applicabile agli interessi convenzionali di mora (Cass., 3, n. 22890 del 13 settembre 2019); dunque, nell'ipotesi di superamento del tasso soglia ai fini della normativa antiusura, la previsione di cui all'art. 1815
c.c., comma 2 non può che colpire la singola pattuizione che programmi interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che prevedano l'applicazione di interessi non usurari e che, in ogni caso, la nullità della singola pattuizione non rende il contratto gratuito perché sono sempre da corrispondere gli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1224 c.c.” (Cass. Civ., n. 17412/23).
Tanto precisato, in punto di diritto, può passarsi al vaglio delle conclusioni rassegnate dal CTU di prime cure, il quale ha affermato che “Dai calcoli emerge che il T.E.G. dell'operazione è superiore al tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula;
pertanto si può concludere ragionevolmente che il finanziamento in oggetto E' AFFETTO DA USURA […] Accertata l'usurarietà del contratto, la
Legge prevede che in caso di usura nessun interesse o altro vantaggio comunque denominato sia dovuto dal Cliente…”.
Ritiene, però, la Corte che tale conclusione non possa condividersi, poiché il calcolo del tasso, che la sorregge, risulta parzialmente errato quanto agli interessi moratori.
Quanto a quelli corrispettivi, invero, il c.t.u ha escluso che, relativamente al tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto di mutuo, vi sia stato alcun superamento del tasso soglia e, pertanto, nessuna applicazione di interessi in misura usuraria e tale conclusione non è stata in alcun modo contestata dall'appellante.
Quanto , invece, al conteggio relativo all'interesse moratorio, secondo la normativa sopra richiamata, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia non può essere effettuata prendendo a riferimento il tasso soglia utilizzato per la valutazione degli interessi corrispettivi
(ovvero 7,755% come indicato nell'elaborato ), ma deve ,invece, essere eseguita assumendo, quale parametro, un tasso soglia che tenga conto del TEGM aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori, nella misura rilevata dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 2, comma 1,
L. 108/1996, e moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma quattro dell'art. 2 suddetto.
Sulla scorta di tali principi, partendo dal tasso effettivo globale medio (TEGM) individuato nel
D.M. del Ministero dell'Economia per il II trimestre 2010, relativamente alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso” - indicato dal CTU e verificato da questa Corte nella percentuale del 5,17% - incrementando tale tasso del 2,1%, in ragione della “maggiorazione media degli interessi moratori” prevista nello stesso D.M. all'art. 3 comma 4, e maggiorando il tutto del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 vigente ratione temporis per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011, si ottiene un tasso soglia mora del 10,905%.
Così individuato il tasso soglia, occorre verificare se il contratto de quo contenesse clausole che determinavano gli interessi moratori in misura illecita.
Ebbene, l'applicazione degli interessi moratori risulta chiaramente regolamentata nel documento di sintesi, ove si legge che il tasso di mora era pattuito nella seguente misura “Media mensile tasso
Euribor 3 mesi divisore 360 + 3,50%”.
Partendo da tale dato contrattuale, il consulente tecnico, per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia al momento della stipula del mutuo, “supponendo una inadempienza alla prima rata del mutuo”, ha operato la rilevazione del tasso mora contrattuale, computando anche i costi per spese di sollecito, le commissioni addebito insoluti e ogni altra spesa collegata al ritardo.
E' così pervenuto ad un differenziale di mora pari a 4,610% (pari a “euribor + 3.50 punti percentuali” 4,140% + spese e accessori per ritardato pagamento).
Sulla scorta di tali calcoli, ha affermato che “aggiungendo al T.E.G. puro di cui sopra (5,557%) il differenziale di mora contrattualmente previsto (4,610%) si ottiene il T.E.G. finito pari al 8,167%” concludendo che il mutuo in oggetto era affetto da usura.
Tale metodo , però, è evidentemente errato, poiché basato sulla sommatoria dei tassi, in violazione dei criteri indicati dalla Suprema Corte, in applicazione dei quali deve, allora, concludersi che il tasso di interesse moratorio al momento della sottoscrizione del negozio, pari al 4,610 %, senza alcuna somma dei due tassi di interesse, fosse ben al di sotto del tasso soglia.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi che , nonostante il vizio motivazionale che inficia la sentenza impugnata , il sovvertimento delle conclusioni rassegnate dal
CTU, operato dal primo decidente, fosse, comunque , corretto in conseguenza dell'erroneità delle operazioni di calcolo con conseguente rigetto del primo motivo di appello .
Può, conseguentemente, ritenersi assorbito il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta la carenza probatoria, addebitatagli dal Tribunale difetto
§
Miglior sorte non merita il terzo motivo di gravame , concernente la pretesa violazione dall'art. 8 comma 4 bis d.lgs n. 28 del 2010 .
A tal proposito, basti rammentare che, secondo la previgente formulazione di detta norma – in vigore fino al febbraio 2023 – “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.
Potendo la sanzione essere applicata nei casi previsti dall'art. 5 , è evidente che essa può essere applicata a carico della parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento obbligatorio di mediazione.
Ma, poiché, nel caso di specie, la mediazione non rappresentava una condizione di procedibilità dell'odierna azione, esente da vizi risulta l'omessa condanna della al pagamento di una CP_1 somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
§
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
Segue la condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese di questo grado, Parte_1 che si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del disputatum ( indeterminabile – complessità bassa) ed in base ai parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate, di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022), con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico dell'appellante, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 223/2023 R.G. sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 15/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Barcellona P.G. – Sez. distaccata di
Lipari in data 31.10.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12/2016 R.G., così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza per difetto di motivazione;
2. rigetta l'appello;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente
[...] grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute).
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 223/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 11.09.2025 vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] - fraz. Parte_1
Canneto, C.F. , rappresentata e difesa in forza di procura rilasciata su atto C.F._1 separato allegato all'atto di appello dall'avv. Anna Mirabile (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Lipari (ME) via Vittorio
LE n. 52.
Appellante e
con sede legale in 1 Churchill Place, Londra E14 5HP, Regno Unito, in Controparte_1 persona del proprio procuratore speciale avv. , rappresentata e difesa giusta Controparte_2 procura rilasciata con atto separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione dall'avv.
ES DR NE (C.F. ) e dall'Avv. Sabrina Donato (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di C.F._4 quest'ultima sito in Messina (ME) Via Santa Maria Alemanna n. 5.
Appellata Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 15/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Barcellona
P.G. – Sez. distaccata di Lipari in data 31.10.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12/2016
R.G., in materia di contratti bancari - mutuo.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…In via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 15/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. Sez. distaccata di Lipari, giudice dott. Gianluca Manca, nell'ambito del giudizio n. R.G. 12/2016 depositata in cancelleria in data 31.10.2022, mai notificata, accogliere tutte le condizioni avanzate nel giudizio di primo grado.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio…”.
Per l'appellata:
“…IN VIA PRELIMINARE
• dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
• dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello;
• in ogni caso, respingere tutte le domande formulate dalla , in quanto infondate Parte_2 in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.02.2016 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sez. distaccata di Lipari - Controparte_1 premettendo di aver concluso con detta società in data 24.06.201 un contratto di mutuo fondiario per la somma di € 170.000,00 da restituire in 420 rate mensili secondo i termini e le condizioni previste nel contratto e nel relativo piano di ammortamento. Lamentava che le condizioni concordate in sede di stipula determinavano l'usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto ed instava, quindi, per l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., con conversione del mutuo da oneroso in gratuito, e conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente corrisposto a titolo di interessi, Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma dalla data dei singoli esborsi e sino all'effettivo soddisfo, previa compensazione ex art. 1241 c.c. tra quanto pagato in eccesso e quanto ancora preteso dalla banca.
In subordine, chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento di una somma – eventualmente determinata in sede di CTU - a titolo di risarcimento dei danni subiti da essa attrice, quale mutuataria e datrice di ipoteca.
In via istruttoria instava: a) per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare il presunto superamento del tasso soglia, e dunque, stabilire l'esatto dare-avere tra le parti;
b) per l'emissione dell'ordine di esibizione ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 119 T.U.B. dell'originale del contratto di mutuo sottoscritto e delle garanzie ricevute, oltre a tutti gli estratti conto e le ricevute di versamento in suo possesso sin dall'origine del rapporto.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 01.07.2016 resisteva , deducendo CP_1 che gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo fossero inferiori al tasso soglia ed insistendo, dunque, per il rigetto delle domande formulate dall'originaria attrice;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Disposto l'espletamento di CTU contabile al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia con la sentenza impugnata emessa in data 31.10.2022 e pubblicata il Tribunale, così statuiva:
“…1) rigetta la domanda attorea formulata da , nei confronti della Parte_1 CP_1
;
[...]
2) Condanna la sig.ra alla rifusione, in favore della , delle Parte_1 Controparte_1 spese e dei compensi di causa oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, nella misura di € 4.500,00…”.
Avverso la summenzionata sentenza, rimasta integralmente soccombente all'esito Parte_1 del giudizio di prime cure, interponeva gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data
20.03.2023, deducendo l'illegittimità ed erroneità della decisone di prime cure.
In particolare, affermava che dall'esame della perizia di parte, confortata successivamente dalla perizia redatta dal CTU in prime cure, emergeva chiaramente che nell'erogazione del mutuo la banca avesse disatteso tutta la normativa in materia di contratti bancari, applicando tassi superiori a quelli previsti dalla Banca d'Italia e instava, quindi, per la riforma della stessa con conseguente accoglimento di tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado. Con comparsa di risposta depositata in data 06.06.2023 si costituiva l'appellata CP_1 ccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della predetta impugnazione per violazione
[...] dell'art. 342 c.p.c. ; nel merito, contestava le deduzioni avversarie e chiedeva la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di trattazione, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, il nominato C.I. con ordinanza del 15.09.2023 rinviava la causa alla successiva udienza del
19.01.2024 sempre secondo il rito cartolare.
Con ordinanza in pari data, rilevato che non essendo state avanzate istanze istruttorie poteva ritenersi esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., il C.I. fissava al 20.01.2025 l'udienza per l'assunzione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dopo due ulteriori rinvii dovuti al carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, all'udienza del 11.09.2025, la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c. formulata da Controparte_1
Al riguardo , è sufficiente osservare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dell'ordinanza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale dell'ordinanza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. n. 40560/2021; Cass. Civ. n. 7675/2019; Cass. Civ. n. 20836/2018).
Nel caso in esame, le doglianze articolate dall'appellante nell'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio, risultano esposte con sufficiente puntualità e chiarezza, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, la stessa appellata, pur sollevando l'eccezione in esame, si è mostrata in grado di comprendere adeguatamente le censure dell'appellante, tanto da contrapporvi specifiche argomentazione, così predisponendo una difesa adeguata.
§
2.- Ciò posto e passando al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame,
l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che gli interessi convenuti fossero legittimi poiché inferiori rispetto al tasso soglia.
Sostiene che dall'esame della perizia di parte depositata in primo grado, confortata dalle stesse conclusioni rassegnate dal CTU incaricato, emergeva chiaramente che nell'erogazione del mutuo la banca aveva applicato tassi di interesse che, unitamente alle penali, avevano di gran lunga superato la soglia indicata da Banca D'Italia, sin dalla data di stipula.
Evidenzia l'appellante che, avendo lo stesso CTU accertato l'usurarietà dei tassi ed essendosi in sentenza riconosciuta l'esattezza dei calcoli posti a fondamento di tale conclusione, il primo decidente avrebbe dovuto recepire le argomentazioni dell'ausiliario oppure illustrare le ragioni del dissenso.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudicante aveva ritenuto la domanda attorea priva di adeguato supporto probatorio e ne aveva pronunciato il rigetto.
Al riguardo, sostiene di aver pienamente assolto all'onere probatorio posto a proprio carico, alla luce della documentazione prodotta e di quanto accertato nella perizia di parte , pure evidenziando che i Decreti Ministeriali indicanti il tasso soglia, costituendo vere e proprie fonti integrative del diritto, devono essere conosciuti dal Giudice attraverso la sua scienza personale, senza necessità di produrne copia.
Precisa, infine, di avere formulato istanza di esibizione del contratto e di tutti gli estratti conto, ma che non vi aveva provveduto, di talchè la dichiarata indisponibilità della documentazione CP_1 non poteva essere addebitata ad essa attrice
§
4.-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 8 comma 4 bis d.lgs n. 28 del 2010 .
Il primo decidente, infatti, non aveva tenuto in debita considerazione la circostanza che l'istituto di credito, senza una valida giustificazione, non aveva aderito all'invito di mediazione ed afferma che , in conseguenza di tale condotta, avrebbe dovuto condannare detta convenuta al pagamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
§
5.-Con il quarto motivo di appello la eccepisce la violazione dell'obbligo di motivazione Pt_1 della sentenza , che risultava scarna e priva delle basilari indicazioni che avrebbero permesso di comprendere quali risultanze probatorie posta a fondamento del rigetto della domanda.
In particolare, pur riconoscendo che il giudice di merito possa disattendere motivatamente le conclusioni del c.t.u., lamenta che, nella specie, il primo decidente non aveva minimamente indicato i criteri adottati per escludere la dedotta usurarietà dei tassi, , discostandosi da quanto emerso in sede di CTU, senza assolutamente indicare le ragioni in forza delle quali aveva assunto una posizione divergente rispetto a quella dell'ausiliario nominato.
Sulla scorta dei suesposti motivi di gravame l'appellante chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza e, conseguentemente, in accoglimento delle odierne doglianze, venga dichiarata la nullità della pattuizione di applicazione degli interessi in quanto usurari, con conseguente azzeramento degli interessi e diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate.
§
6.- I motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione, muovendo tutti dall'assunto secondo cui nel contratto di mutuo stipulato fra le parti sarebbero stati pattuiti ed applicati tassi di interessi superiori rispetto alla soglia usura.
E' indubbiamente fondata la censura che fa leva sul vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Vale premettere, in punto di fatto , che il primo decidente, pur ritenendo corretti i calcoli eseguiti dal c.t.u. ed in forza dei quali l'ausiliario aveva concluso per l'usurarietà dei tassi , ha Per_1 ritenuto legittimi gli interessi, moratori e corrispettivi convenuti tra le parti, poiché non superiori al tasso soglia, come- a suo dire – risultante dalla corretta lettura della relazione.
Al di là della evidente contraddittorietà del detto passaggio argomentativo, mal conciliandosi tra loro la ritenuta correttezza dei calcoli con la mancata condivisione dei risultati cui essi hanno condotto, ciò che manca del tutto è la ricostruzione delle ragioni poste a base della ritenuta infondatezza della domanda.
Il primo giudice, infatti, non ha in alcun modo esplicitato le ragioni per cui la “corretta lettura” delle relazione di c.t.u. dimostrava l'esatto contrario di quanto affermato dal professionista
Ora è vero che il principio "judex peritus peritorum " consente al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. Nondimeno, in entrambi i casi, il decidente deve fornite un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto, che illustri le ragioni del dissenso rispetto al convincimento espresso dall'esperto.
Nel caso di specie, invece, in evidente violazione di tali consolidati principi, il Tribunale, pur dichiarando di condividere i conteggi eseguiti dal c.t.u., tuttavia, la loro corretta lettura portava a conclusioni opposte rispetto a quelle rassegnate dall'esperto, senza aggiungere alcun argomento a supporto del rigetto della domanda e così lasciando del tutto oscuri gli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo.
Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma non rientrando tale vizio tra le ipotesi tassative di rimessione della causa al giudice di primo grado di cui agli artt. 353
-354 c.p.c., spetta alla Corte decidere nel merito.
§
A tal fine, giova premettere, in punto di diritto, che secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 19597/2020) , successivamente confermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 31615/2021; 16526/2024), sebbene anche gli interessi moratori soggiacciano al vaglio di superamento o meno del tasso soglia, nondimeno, essi non possono mai sommarsi a quelli corrispettivi.
Deve, in proposito, rammentarsi anche in questa sede che gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante, mentre i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (Cass. 17 ottobre 2019, n.
26286; Cass. n. 31615/1022).
Poiché, dunque, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia deve essere risolto in modo differenziato.
Per i primi deve, ovviamente, tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1. n. 10 08/1996 e aversi, quindi, riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà.
Quanto agli interessi moratori , invece, le Sezioni Unite, con la citata pronuncia del 2020 - sul cui solco si è poi posta la giurisprudenza successiva- , dopo aver precisato che anche a detti interessi si applica la disciplina antiusura, che intende sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, hanno affermato che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della 1. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Ne consegue che il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
mentre , laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM. così come rilevato nei suddetti decreti. (Cass.
Sez. U. cit;
Cass. civ. n. 31615/2021; Cass. civ. n. 16526/2024).
Così riassunti i criteri per l'accertamento della natura usuraria degli interessi, giova, poi, rammentare che l'art. 1815, comma 2 c.c. - come è noto - commina la sanzione della gratuità del contratto in caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto).
Tuttavia, come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.
Pertanto, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicabili ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 1, (in tal senso Cass. Civ. SS.UU. n. 19597 del 18.09.2020 “Si applica l'art. 1815, co. 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”).
E' invero, pacifico l'insegnamento giurisprudenziale sul punto: “La statuizione di non gratuità del contratto, anche nell'ipotesi di superamento del tasso soglia antiusura, è in linea con la distinzione codicistica e con la giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato in più occasioni che l'art.
1815 c.c., comma 2 si riferisce agli interessi corrispettivi e non è applicabile agli interessi convenzionali di mora (Cass., 3, n. 22890 del 13 settembre 2019); dunque, nell'ipotesi di superamento del tasso soglia ai fini della normativa antiusura, la previsione di cui all'art. 1815
c.c., comma 2 non può che colpire la singola pattuizione che programmi interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che prevedano l'applicazione di interessi non usurari e che, in ogni caso, la nullità della singola pattuizione non rende il contratto gratuito perché sono sempre da corrispondere gli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1224 c.c.” (Cass. Civ., n. 17412/23).
Tanto precisato, in punto di diritto, può passarsi al vaglio delle conclusioni rassegnate dal CTU di prime cure, il quale ha affermato che “Dai calcoli emerge che il T.E.G. dell'operazione è superiore al tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula;
pertanto si può concludere ragionevolmente che il finanziamento in oggetto E' AFFETTO DA USURA […] Accertata l'usurarietà del contratto, la
Legge prevede che in caso di usura nessun interesse o altro vantaggio comunque denominato sia dovuto dal Cliente…”.
Ritiene, però, la Corte che tale conclusione non possa condividersi, poiché il calcolo del tasso, che la sorregge, risulta parzialmente errato quanto agli interessi moratori.
Quanto a quelli corrispettivi, invero, il c.t.u ha escluso che, relativamente al tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto di mutuo, vi sia stato alcun superamento del tasso soglia e, pertanto, nessuna applicazione di interessi in misura usuraria e tale conclusione non è stata in alcun modo contestata dall'appellante.
Quanto , invece, al conteggio relativo all'interesse moratorio, secondo la normativa sopra richiamata, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia non può essere effettuata prendendo a riferimento il tasso soglia utilizzato per la valutazione degli interessi corrispettivi
(ovvero 7,755% come indicato nell'elaborato ), ma deve ,invece, essere eseguita assumendo, quale parametro, un tasso soglia che tenga conto del TEGM aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori, nella misura rilevata dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 2, comma 1,
L. 108/1996, e moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma quattro dell'art. 2 suddetto.
Sulla scorta di tali principi, partendo dal tasso effettivo globale medio (TEGM) individuato nel
D.M. del Ministero dell'Economia per il II trimestre 2010, relativamente alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso” - indicato dal CTU e verificato da questa Corte nella percentuale del 5,17% - incrementando tale tasso del 2,1%, in ragione della “maggiorazione media degli interessi moratori” prevista nello stesso D.M. all'art. 3 comma 4, e maggiorando il tutto del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 vigente ratione temporis per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011, si ottiene un tasso soglia mora del 10,905%.
Così individuato il tasso soglia, occorre verificare se il contratto de quo contenesse clausole che determinavano gli interessi moratori in misura illecita.
Ebbene, l'applicazione degli interessi moratori risulta chiaramente regolamentata nel documento di sintesi, ove si legge che il tasso di mora era pattuito nella seguente misura “Media mensile tasso
Euribor 3 mesi divisore 360 + 3,50%”.
Partendo da tale dato contrattuale, il consulente tecnico, per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia al momento della stipula del mutuo, “supponendo una inadempienza alla prima rata del mutuo”, ha operato la rilevazione del tasso mora contrattuale, computando anche i costi per spese di sollecito, le commissioni addebito insoluti e ogni altra spesa collegata al ritardo.
E' così pervenuto ad un differenziale di mora pari a 4,610% (pari a “euribor + 3.50 punti percentuali” 4,140% + spese e accessori per ritardato pagamento).
Sulla scorta di tali calcoli, ha affermato che “aggiungendo al T.E.G. puro di cui sopra (5,557%) il differenziale di mora contrattualmente previsto (4,610%) si ottiene il T.E.G. finito pari al 8,167%” concludendo che il mutuo in oggetto era affetto da usura.
Tale metodo , però, è evidentemente errato, poiché basato sulla sommatoria dei tassi, in violazione dei criteri indicati dalla Suprema Corte, in applicazione dei quali deve, allora, concludersi che il tasso di interesse moratorio al momento della sottoscrizione del negozio, pari al 4,610 %, senza alcuna somma dei due tassi di interesse, fosse ben al di sotto del tasso soglia.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi che , nonostante il vizio motivazionale che inficia la sentenza impugnata , il sovvertimento delle conclusioni rassegnate dal
CTU, operato dal primo decidente, fosse, comunque , corretto in conseguenza dell'erroneità delle operazioni di calcolo con conseguente rigetto del primo motivo di appello .
Può, conseguentemente, ritenersi assorbito il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta la carenza probatoria, addebitatagli dal Tribunale difetto
§
Miglior sorte non merita il terzo motivo di gravame , concernente la pretesa violazione dall'art. 8 comma 4 bis d.lgs n. 28 del 2010 .
A tal proposito, basti rammentare che, secondo la previgente formulazione di detta norma – in vigore fino al febbraio 2023 – “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.
Potendo la sanzione essere applicata nei casi previsti dall'art. 5 , è evidente che essa può essere applicata a carico della parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento obbligatorio di mediazione.
Ma, poiché, nel caso di specie, la mediazione non rappresentava una condizione di procedibilità dell'odierna azione, esente da vizi risulta l'omessa condanna della al pagamento di una CP_1 somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
§
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
Segue la condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese di questo grado, Parte_1 che si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del disputatum ( indeterminabile – complessità bassa) ed in base ai parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate, di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022), con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico dell'appellante, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 223/2023 R.G. sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 15/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Barcellona P.G. – Sez. distaccata di
Lipari in data 31.10.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12/2016 R.G., così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza per difetto di motivazione;
2. rigetta l'appello;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente
[...] grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute).
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino