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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. OR La VA, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 1953/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Stilo via G. Marconi, 11, presso lo studio dell'avv. to Paola CONIGLIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato a Reggio Calabria, via Romeo n. 15, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossella
QUARTA, ET OL e DA AD, giusta procura generale alle liti del
22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, rep. 37875/7313, pec: Per_1
t; Email_2
CONVENUTO
Oggetto: indennità di malattia agricola
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato in data 11.07.2024, premesso di essere Parte_1
bracciante agricola a tempo determinato, iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ha esposto che: in data 08.01.2024 e 06.03.2024, ha presentato all' le domande n. A1956528 e n. A1956519 al fine di ottenere il pagamento CP_1
Pag. 1 a 4 dell'indennità di malattia rispettivamente per i periodi dal 08.01.2024 al 01.02.2024 e dal
06.03.2024 al 20.03.2024; che possedeva tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione di tale indennità, ed in particolare per l'anno 2023 ha lavorato per n.156 giornate come bracciante agricola, e per 102 giornate per il biennio precedente come si evince dall'estratto contributivo allegato;
che l' non ha erogato tale indennità; che per entrambe le suddette CP_1
domande, in data 04.05.2024, ha proposto ricorso al Comitato Provinciale presso l' di CP_1
Reggio Calabria, rimasto senza esito. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. la condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
liquidazione e pagamento dell'indennità di malattia del 08.01.2024 al 01.02.2024 e del
06.03.2024 al 20.03.2024 nella misura di euro 653,33 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. la condanna dell' alle spese, competenze ed CP_1 onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' convenuto che ha CP_2 eccepito in via preliminare la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 comma 1 D.lgs.
n.7/70, nel merito l'infondatezza della pretesa stante che la ricorrente risulta titolare di partita
IVA e come tale lavoratrice autonoma, elemento quest'ultimo ostativo al riconoscimento della prestazione richiesta. Ha pertanto così concluso: “- In via principale ed in rito, accertata e ritenuta la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 (convertito in L. n. 83/1970), dichiarare la ricorrente decaduta dall'azione giudiziaria e, per l'effetto, dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso e di tutte le relative domande ed eccezioni;
- nel merito, in ogni caso rigettare il ricorso e tutte le domande ed eccezioni avanzate dalla ricorrente nei confronti dell' stante la loro manifesta infondatezza ed CP_1 erroneità in diritto ed in quanto sfornite di qualsivoglia allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
- con vittoria di competenze professionali”.
All'udienza del 19 novembre 2025, ascoltata la discussione orale della parte come da conclusioni in verbale, la causa è stata decisa.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità di malattia agricola per i periodi dal 08.01.2024 al 01.02.2024 e dal 06.03.2024 al 20.03.2024.
La domanda è fondata.
Pag. 2 a 4 Appare utile ricordare che presupposto per la percezione delle indennità in esame è
l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e che ai sensi dell'art. 1 legge 457 del 1972:
“L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta percento delle rispettive retribuzioni giornaliere. Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliere è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione. L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria”.
Parte ricorrente ha prodotto certificati di malattia, il modello 730 del 2023, uno stralcio dell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli del comune di residenza di Reggio Calabria dal quale risulta che gli sono state riconosciute 156 giornate lavorative nell'anno 2023 e l'estratto conto previdenziale emesso in data 03.05.2024.
L'istituto convenuto, nel contestare la pretesa del ricorrente, si è limitato genericamente ad eccepire il possesso da parte del predetto di partita IVA attiva dal
20.06.2022 e quindi lo svolgimento di attività autonoma, senza supportare tale dato in modo da poter quantificare l'attività lavorativa autonoma eventualmente svolta e consentire così di verificare la prevalenza di detta attività lavorativa rispetto a quella dipendente di bracciante agricolo, nonché ad eccepire genericamente il disconoscimento delle giornate agricole senza allegare alcun provvedimento di cancellazione.
Occorre evidenziare che il solo possesso di partita Iva non osta al riconoscimento dell'indennità oggetto di causa, avendo peraltro il ricorrente dato riscontro in ordine al possesso dei requisiti necessari ai fini della suddetta.
Ed infatti, l' si è limitato a dedurre la titolarità di partita IVA in capo al ricorrente, CP_1
circostanza quest'ultima non sufficiente ad escluderne il diritto alla percezione dell'indennità richiesta. L' non ha neppure dedotto l'iscrizione del ricorrente alla gestione autonoma, CP_2
con la conseguenza che non ricorre alcuna inversione dell'onere della prova. Sarebbe stato infatti onere dell'istituto di allegare e provare l'effettivo esercizio da parte del ricorrente di attività autonoma in via normale o prevalente.
Tale onere non è stato minimamente assolto, e va ripetuto che non è senz'altro sufficiente il mero richiamo alla titolarità in capo al ricorrente di partita IVA.
Pag. 3 a 4 Del resto, è provata l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2023 con lo svolgimento di 156 giornate lavorative, e di tale attività di lavoro subordinato si trova riscontro anche nell'estratto contributivo prodotto.
A tal riguardo, dunque, le difese spiegate dall' in ordine ad un ipotetico CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo sono manifestamente infondate, in quanto documentalmente smentite per mezzo di attestazione formata dallo stesso convenuto.
Inoltre, la quantificazione effettuata dal ricorrente sull'entità dell'indennità spettante non è stata contestata in alcun modo contestata dall' . CP_2
In conclusione, in ragione del rapporto di pregiudizialità logica che intercorre tra l'iscrizione nell'elenco di lavoratori agricoli e l'indennità di malattia, in assenza di cause ostative, la domanda al fine di ottenere l'anzidetta prestazione appare fondata.
Pertanto, il ricorso è accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 considerata la materia previdenziale trattata secondo lo scaglione di riferimento, visti i parametri minimi, esse vengono liquidate in complessivi €392,15, di cui
€341,00 per compensi e €51,15 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - accoglie il ricorso e dichiara il diritto di al pagamento Parte_1
€653,33 con rivalutazione ed interessi maturati e fino al soddisfo a titolo di indennità di malattia relativa ai periodi dal 08.01.2024 al 01.02.2024 e dal 06.03.2024 al 20.03.2024;
2. - condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€392,15, di cui €341,00 per compensi e €51,15 per spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 19 novembre 2025
Il Giudice
OR La VA
Pag. 4 a 4