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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/03/2024, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 14 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 20717 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Roma, al viale Gorizia, n. 52, presso lo studio dell'avv. Marco
TAVERNESE, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ri- corso
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege
CONVENUTO
N O N C H É
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo IANDOLO, per procura alle liti del
23 gennaio 2023 a rogito Notaio in Roma, n. 37590 di rep. Persona_1
1 CONVENUTO
OGGETTO: retribuzione - pagamento mercedi ex art. 22 l. n. 354/1975
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. M. Tavernese, per il ricorrente: “…(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 –
a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trat- tamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di ese- cuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del
[...]
ricorrente l'importo di Euro 3.587,98 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di
Euro 230,15 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 3.818,13 (tremilottocentodiciotto/13), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tem- po ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ri- tenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione ver- sata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovu- to sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfe- tario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara anti- statario”.
Il procuratore dello Stato, per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tri- CP_3
bunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro: - ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite in epoca antecedente al quinquennio della
2 notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 4.09.2023 (pertanto, ante
04.09.2023) o, eventualmente, dichiarare la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 2956 c.c.; - rigettare comunque il ricorso siccome infondato in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
L'avv. G. Iandolo, per l' : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa deci- CP_2
sione come di giustizia sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti del convenuto datore di lavoro, rigettare la domanda di regolarizzazione con- tributiva per prescrizione. In subordine, accertata l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro di cui è causa, nel caso in cui ricorrano i requi- siti per l'assicurabilità della parte ricorrente, condannare, per i periodi CP_2
non prescritti, il datore di lavoro al pagamento dei contributi, sanzioni ed in- teressi ex lege, che saranno quantificati dall . Con vittoria, in ogni ca- CP_2
so, di spese, competenze ed onorari di giudizio, da porre a carico della parte soccombente”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 20 giugno 2023, – Parte_1
premesso di essere stato detenuto dal mese di maggio 2016 al mese di gennaio
2020 presso l'istituto penitenziario di Roma – ha esposto che ha lavorato per il dal mese di giugno 2016 sino al mese di ottobre 2019, Controparte_1
svolgendo le mansioni di scopino e di addetto alle pulizie;
che, in particolare, ha reso un determinato numero di ore di lavoro negli anni 2016 e 2017 (fino al mese di settembre); che nei mesi indicati in ricorso di tali anni ha percepito compensi inferiori a quelli spettanti in base ai contratti collettivi applicati giu- sta quanto stabilito dall'Amministrazione; che il 5 agosto 2009 (recte:
30.12.2019, 30.12.2020, 31.12.2021 e 22.12.2022) ha diffidato il a CP_1
corrispondere il dovuto;
e che ha diritto di percepire la somma complessiva di
€3.818,13, quali differenze retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, secondo i titoli specificati nei conteggi allegati all'atto intro- duttivo.
3 Il ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il Ministero della giustizia, costituitosi il 22 settembre 2023, ha rilevato che, a seguito dell'adeguamento delle mercedi con circolare n. 282390 del 6 settembre 2017, con riferimento alle prestazioni rese dal mese di ottobre 2017 non può essere avanzata alcuna pretesa;
che non sono specificate le ragioni poste a base della rivendicazione;
e che sono errati i conteggi.
Ha poi eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti maturati prima del quinquennio antecedente la notificazione del ricorso (4 settembre 2023); ha dedotto che non è stata notificata alcuna diffida;
che, peraltro, deve compu- tarsi la decorrenza del termine di prescrizione dalla fine di ciascun periodo di lavoro;
e che, in subordine, si è maturata la prescrizione triennale ex art. 2956
c.c.
Costituitosi con memoria difensiva depositata il 15 settembre 2023,
l ha eccepito la prescrizione del diritto in relazione al quinquennio ante- CP_2
cedente il primo valido atto interruttivo nei confronti dell'ente, ai sensi dell'art
3, comma 9 e 10, l. n. 335/1995, fatta salva la sospensione della decorrenza ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 11, comma 9, del d.l. n.
183/2020. Ha poi dedotto che, nel caso in cui sia accertata la fondatezza della domanda proposta nei confronti del , lo stesso dovrà essere condan- CP_1
nato al pagamento della contribuzione di legge, nei limiti della prescrizione, oltre sanzioni ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Richiamato il disposto dell'art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c., secondo cui la motivazione della sentenza può essere esposta “anche con riferimento a precedenti conformi”, si riporta – nei limiti in cui rileva – quanto affermato da questo Tribunale nella sentenza r.g. 2639/2019 (est. Giovene di
Girasole):
«In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavora- tore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di sta-
4 bilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostan- ziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del dete- nuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corri- spondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In realtà la
S.C. è intervenuta (peraltro nel confermare i sovraesposti princìpi) ad affermare il principio di diritto per cui, in assenza di specifiche disposizioni, la sospensione del termine prescrizionale opererebbe non già fino al termine dello stato di deten- zione, ma fino alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 2696/2015).
Il recepimento di tale principio di diritto non appare, peraltro, poter recare in- cidenza nella fattispecie, a prescindere dalla difficoltà teorica di individuare eventi estintivi del rapporto di lavoro carcerario, in ragione delle sue caratteristiche pecu- liari.
Il lavoro penitenziario, invero, intanto, per i condannati, è obbligatorio (art. 20, co. 4, legge n. 354/75 e s.m.). Come tale non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro” (art. 20, co. 6 legge cit.; art. 47 DPR n. 230/2000) che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipen- dono dall'utile collocazione in una apposita graduatoria (art. 20, co. 7). Le stesse assegnazioni al lavoro sono del tutto precarie, e non danno luogo a rapporti stabili, come fatto palese dall'art. 47, co. 10, del DPR n. 230/2000, che prevede che “I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati
i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della si- tuazione ed è approvata dal provveditore regionale”.
Nessuna disciplina risulta esistere quanto alla cessazione del “rapporto di la- voro” interno. Il lavoratore detenuto può essere “escluso dall'attività lavorativa” se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla (art. 53 DPR), o escluso dalle atti-
5 vità in comune per motivi disciplinari (art. 77, che peraltro non si riferisce specifi- camente al lavoro come tale).
Ne segue, con chiara evidenza, che il lavoro penitenziario non dà luogo ad un rapporto giuridico obbligatorio simile, per struttura, a quello delineato dall'art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare, l'altra quello di retribuire, e tali obblighi persistono fino a quando una delle parti recede.
I detenuti hanno il diritto e l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carce- rario. Poiché il lavoro, in quanto disponibile, è un diritto ed un dovere, non sono ipotizzabili dimissioni né licenziamenti. La recente circolare del 19/11/2018 ha chiarito, richiamando Cass. pen. 18505/2006, e le indicazioni del Ministero del
CP_ Lavoro e dell' che ai detenuti lavoratori inframurari l'indennità di disoccupa- zione non spetta perché i periodi di inattività che si determinano in relazione ai meccanismi di rotazione non sono equiparabili a licenziamento. Non è dunque chiaro, né d'altronde la Corte spiega, quando, in una condizione stabile di deten- zione, cesserebbe il “rapporto di lavoro”, non essendoci tra le parti alcun rapporto obbligatorio stabile in senso lavoristico, ma un rapporto vagamente assimilabile al lavoro intermittente cui le parti sono reciprocamente tenute se ed in quanto e fin- tanto che c'è lavoro da fare in carcere.
In ogni caso, l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, va prova- ta da chi l'adduce. Essa non può essere nella specie tratta dalla discontinuità delle buste paga prodotte dai ricorrenti, che, anche in quanto in ipotesi riflettenti inter- ruzioni dell'attività lavorativa (peraltro non dimostrate) non necessariamente im- plicano cessazioni di rapporto;
tanto più che i ricorrenti stessi allegano di aver li- mitato la domanda ai periodi che erano in grado di documentare. Ma neppure può essere tratta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura col , e non con l'Istituto di pena (Cass. CP_1
18309/2009), sicché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessa- zione del rapporto».
6 Non appare inopportuno riportare, in linea con il citato orientamento di questo Ufficio, anche il conforme parere espresso in non poche pronunce della
Corte d'appello di Roma, come ad esempio la sentenza n. 2679/2023 pubbl. il
13/07/2023 RG n. 927/2023, nella quale si legge quanto segue:
«Deve osservare al riguardo il Collegio, richiamando di seguito la motiva- zione resa in pronunce analoghe di questa Corte ai sensi dell'art. 118 disp att.
c.p.c.: vedi tra tutte, Corte di Appello di Roma, II Sez. Lav, 28 marzo 2023), che il suddetto rapporto di lavoro, come parte integrante ed obbligatoria del trattamento rieducativo (v. artt. 15 e 20 della legge 353/1975), debba essere considerato, per un verso, unitario, in quanto riconducibile, come datore di lavoro, in capo al Mini- stero della Giustizia (per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione peni- tenziaria), e, per altro verso, continuativo, indipendentemente dalle eventuali in- terruzioni intercorrenti tra un periodo di paga e l'altro (del resto, l'appellante non ha prodotto in giudizio documentazione comprovante la successione di autonomi rapporti a termine intervenuti tra le parti, né provvedimenti da cui evincere la ces- sazione dell'attività lavorativa o predeterminarne ab origine la durata).
<< Con ciò non si intende andare di contrario avviso rispetto a quanto af- fermato costantemente dai giudici di legittimità - v., tra le altre, Cass.
n.27340/2019, Cass. n. 7147/2015, Cass. n. 3925/2015, Cass. n.3062/2015, Cass.
n.2696/2015 - secondo i quali “la prescrizione non decorre in costanza di rappor- to tra il detenuto-lavoratore e l'Amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”. Invero, pur nella diversità delle mansioni (ricon- ducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena) il rapporto de quo è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità.
In altri termini, appare dirimente sottolineare che non siamo in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi conti- nuativamente durante il periodo di detenzione, anche se non coincidente con la durata di quest'ultimo (tanto che qui il dies a quo si fa decorrere dalla “cessazione del rapporto di lavoro”, e non dal “fine pena”, ossia dalla scadenza dello stato di detenzione).
7 Al riguardo - pur in difetto di idonea documentazione di supporto da parte del Ministero (v. supra) - potrebbe opinarsi che trattavasi di una pluralità di con- tratti a termine, ma privi della forma scritta, richiesta ad substantiam per il lavoro a tempo determinato.
In realtà, va evidenziata la peculiarità del lavoro penitenziario che, innanzi- tutto, per i condannati - per il periodo in contestazione - è obbligatorio, per cui non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro” che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipendono dall'utile collocazione in un'apposita graduatoria;
le stesse assegnazioni al lavoro sono, poi, del tutto precarie, e non danno luogo a rapporti stabili;
inoltre, nessuna disciplina sembra emergere quanto alla cessazione del “rapporto di lavoro” interno, potendo il lavoratore detenuto essere “escluso dall'attività lavorativa” se manifesta un so- stanziale rifiuto ad espletarla o per motivi disciplinari, che, peraltro, non si riferi- scono specificamente al lavoro come tale (v, in proposito, legge n. 354/1975,
d.P.R. n. 230/2000, e s.m.i.).
Ne deriva che il lavoro penitenziario non dà luogo ad un rapporto giuridico obbligatorio simile, per struttura, a quello delineato dall'art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare e l'altra quello di retribuire, potendo tali obblighi persistere fino a quando una delle parti recede;
i detenuti hanno il diritto e l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario
(quindi, non sono ipotizzabili licenziamenti in senso stretto, tanto che, ai detenuti- lavoratori, non dovrebbe spettare l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività che si determinano in relazione ai meccanismi di rotazione di cui sopra).
In quest'ordine di concetti, non risulta chiaro quando, in una condizione sta- bile di detenzione, cesserebbe il “rapporto di lavoro” svolto nelle more, non es- sendoci tra le parti alcun rapporto obbligatorio stabile in senso lavoristico, ma un rapporto vagamente assimilabile al lavoro intermittente cui le parti sono recipro- camente tenute se ed in quanto e fintanto che c'è lavoro da svolgere in carcere.
Trovano così conferma i rilievi secondo cui, in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimen- to del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestato-
8 re, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessa- riamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei di- ritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria. Resta fermo che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rap- porto di lavoro si instaura con il , e non con l'Istituto di pena - argomen- CP_1
tando da Cass. n. 12205/2019 e Cass n. 18308/2009, sia pure riguardo all'applicazione dei criteri di competenza territoriale di cui all'art. 413 c.p.c. - sic- ché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto, né, come pretende l'appellante, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate.
In tal senso, si intende dare continuità all'orientamento espresso da questo
Collegio con la recente sentenza n. 3257 del 13/9/2022 (ed altre successive con- formi), non condividendo i precedenti di questa Corte territoriale (v., in particola- re, n. 3076 del 16/9/2021, n. 1745 del 22/4/2022 e n. 2229 del 23/5/2022)>>.
Da quanto sopra argomentato, può ragionevolmente sostenersi che, per un verso, dalla previsione del lavoro penitenziario come obbligatorio consegue che il detenuto, una volta ammesso al lavoro, deve svolgere l'attività assegnatagli, nono- stante possa non corrispondere alle proprie attitudini o preferenze. Infatti, sebbene il legislatore abbia considerato fra i criteri per l'assegnazione dei soggetti al lavo- ro la professionalità, le precedenti e documentate attività svolte e quelle cui il de- tenuto potrà dedicarsi dopo le dimissioni (art. 20 sesto comma ord. pen..), tuttavia, proprio in ragione dell'esiguità dei posti di lavoro a disposizione dei detenuti all'interno del carcere, lo stesso art. 50 D.P.R. 230/2000, cosiddetto Regolamento penitenziario ha previsto che “i condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, per i quali non sia disponibile un la- voro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono
9 tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto”.
A ciò va aggiunto che l'obbligo del lavoro è coercibile (solo) sul piano disciplina- re posto che il “volontario inadempimento degli obblighi lavorativi” integra un'ipotesi di infrazione disciplinare (art. 77 regol. penit.), la quale a sua volta è presupposto per l'applicazione di una sanzione disciplinare.
Si osserva al riguardo che, proprio in ragione della limitatezza dei posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria (che peraltro “devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto” e sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione: art. 25 bis, terzo comma, ord. pen.), è stato perspicuamente segnalata la positiva prassi adottata dall'amministrazione penitenziaria di mettere in atto sistemi di ro- tazione al lavoro tramite l'istituto del cosiddetto “part-time verticale”, tramite il quale più detenuti si alternano nello stesso posto di lavoro per periodi di tempo determinati e in genere piuttosto brevi (ciò che è dato riscontrare nella vicenda in esame e in altre analoghe sottoposte al vaglio della Corte).
Per altro verso, configurandosi l'accesso al lavoro penitenziario come diritto del detenuto, di diretta derivazione costituzionale (art. 4 cost.) e riconosciuto al li- vello ordinamentale (art. 15, 2° co, legge 354/1975), nel caso dei condannati,
l'amministrazione penitenziaria non può esimersi dall'instaurazione di un rappor- to di lavoro salvo “casi di impossibilità”, eminentemente per ragioni di sicurezza
(cfr. art. 20 ord. pen.) e non di apprezzamento discrezionale dell'amministrazione, in cui è possibile escludere il detenuto dall'attività lavorativa.
Ne deriva che sia nell'uno che nell'altro caso spettava all'Amministrazione allegare specificamente e documentare che la sospensione dell'attività lavorativa per ciascun periodo avesse determinato una cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità oggettivamente valutabile (ad es. per le condizioni soggettive del detenuto o internato secondo le disposizioni dell'ord. pen.) alla pro- secuzione della prestazione lavorativa. Il che non è dato riscontrare alla luce delle generiche deduzioni difensive allegate all'eccezione di prescrizione sollevata dal
. CP_1
Del resto, una diversa ricostruzione dell'istituto in esame, secondo cui qual- siasi interruzione, anche di fatto, del rapporto di lavoro all'interno del luogo di de-
10 tenzione ne determina la cessazione, porterebbe ad affermare – per logica conse- guenza – che la decorrenza e la durata del rapporto di lavoro di fatto coincidono con il tempo della prestazione lavorativa con l'inevitabile conclusione – inaccet- tabile – che al termine di ciascuna prestazione lavorativa si consumi il rapporto in- staurato con l'amministrazione e con l'ulteriore effetto, in senso del tutto opposto a quello propugnato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che la prescrizione decorra nel corso dell'attività lavorativa sia pure intervallata a periodi di inattivi- tà».
Da ultimo, si rileva che la Corte di Cassazione, con sentenza 19.01.2024,
n. 2092, chiamata a giudicare sulla legittimità di una decisione della Corte di appello di Roma analoga a quella sopra riportata, avendo il denun- CP_1
ciato violazione degli artt. 2697 e 2948 c.c. sul presupposto che la sussistenza in sé del rapporto detentivo non è causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione, sicché avrebbero dovuto ritenersi estinti i diritti al pagamento di quanto vantato dal lavoratore con riferimento a prestazioni lavorative eseguite più di cinque anni prima rispetto alla domanda giudiziale, ha dichiara- to inammissibile il motivo osservando che “il non ha precisato in CP_1
modo puntuale come siano state attribuite le lavorazioni in questione, non indicando il tenore dei provvedimenti di assegnazione del lavoro e non consentendo quindi alcun apprezzamento in questa sede sul fatto che
l'interruzione della prestazione tra l'uno e l'altro periodo – comunque riguardanti mansioni basilari di scopino e porta vitto – sia stata dovuta alla originaria natura a termine degli incarichi o ad effettive cessazioni medio tempore del rapporto o ad eventuali altre ragioni”.
Da ciò si desume che, affinché possa vagliarsi se il termine di prescrizio- ne inizi a decorrere occorre specifica allegazione dei fatti in virtù dei quali possa affermarsi che vi sia stata effettiva cessazione di un rapporto di lavoro o perché originariamente a termine – dunque, con espressa indicazione della da- ta di scadenza dello stesso – o perché siano intervenute altre diverse cause di
11 cessazione, non essendo quindi sufficiente il mero fatto che l'attività lavorati- va abbia subito dei periodi di interruzione più o meno lunghi.
2. - Anche nel caso in esame, il si è limitato ad affermare che il CP_1
termine di prescrizione dovrebbe decorrere dalla fine di ciascun intervallo.
In proposito, si richiama quanto sopra già detto e cioè che il rapporto è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità, considerate l'instaurazione dello stesso con il e non già certo con i vari istituti di pena e la non deci- CP_1
sività della diversità di mansioni, comunque tutte riconducibili alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena, e si rileva che non è stato allegato né che fossero stati stipulati rapporti a termine né che sia intervenuto un qual- che atto o fatto che abbia posto fine al rapporto.
Pertanto, posto che non è possibile individuare il momento da cui sia ini- ziato a decorrere il termine di prescrizione se non dal momento in cui è cessata la detenzione (gennaio 2020), e che il ricorrente ha anche inviato plurime dif- fide ad adempiere di cui la prima il 30 dicembre 2023 (v. docc. 10 – 13 produ- zione ricorrente), l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
3. - Certamente, poi, non è applicabile il termine di prescrizione triennale ex art. 2956 c.c. poiché – a prescindere dal fatto che, come detto, è stato invia- to atto di messa in mora – si tratta di prescrizione presuntiva la cui eccezione è incompatibile con qualunque altra deduzione che implichi la negazione della sussistenza del credito, come nel caso di specie (cfr., ex multis, Cass. civ., sez.
VI, 28/08/2020, n. 17980).
4. - Non avendo il formulato alcuna altra specifica eccezione CP_1
(avendo, invero, solo genericamente obbiettato che non sarebbero state speci- ficate le ragioni delle differenze tra quanto spettante e quanto percepito, lad- dove in ricorso vi sono ampie argomentazioni volte a spiegare la detta discra- sia, ovvero, il mancato adeguamento delle mercedi alle tariffe dei contratti col- lettivi) e dovendo ritenersi pacifici i fatti allegati, la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive deve essere accolta interamente.
12 Deve, quindi, in conformità con i conteggi elaborati dal ricorrente (solo genericamente contestati), condannarsi il datore di lavoro al pagamento della somma di €3.818,13, oltre gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici giusta Org_1 quanto prevede l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94) dalle singole scadenze fino al soddisfo (Cass. Civ., sez. lav., 11/08/2014, n. 17869).
5. - Deve, invece, essere respinta la domanda di condanna alla regolariz- zazione della posizione previdenziale ed assicurativa.
Poiché il ricorrente chiede la c.d. regolarizzazione, ovvero la condanna del datore di lavoro al versamento all' dei contributi sulle differenze re- CP_2
tributive a lui dovute, occorre verificare, anche d'ufficio (v., ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 04/12/2018, n. 31345, Id. 22/10/2021, n. 29637), quali contributi possano essere ancora dovuti in quanto non estinti.
Considerato che il diritto al pagamento dei contributi può ritenersi azio- nato solo al momento della costituzione in giudizio dell' – il quale ha CP_2
chiesto, ove sia fondata la domanda del ricorrente, condannarsi il datore di la- voro al pagamento dei contributi non prescritti – dovrebbero reputarsi non pre- scritti tutti i contributi dovuti nel quinquennio antecedente la data di costitu- zione (15 settembre 2023) e quindi dal 15 settembre 2018.
Anche tenendo conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali (l'art. 37, comma 2, del d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e l'art. 11, comma 9, del d.l.
31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che hanno rispetti- vamente previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni ed uno di 182 giorni, per un totale di 311), il periodo di prescrizione viene a cadere l'8 novembre 2017, mentre il credito retributivo più recente (presupposto di quello contributivo) è maturato entro il 30 settembre 2017.
13 6. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza e quindi quelle relative al rapporto tra il ricorrente ed il sono a CP_1
carico di quest'ultimo, mentre sono a carico del ricorrente quelle relative al rapporto con l' . CP_2
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del
10.3.2014, nel loro valore minimo per controversie di valore compreso tra
€1.100,00 ed €5.200,00, in considerazione della non complessità delle questioni di diritto esaminate e della sostanziale mancanza di questioni di fatto. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
I compensi relativi al rapporto tra il ricorrente ed il sono au- CP_1
mentati del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, cit. D.M.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 20 giugno 2023, così prov- Parte_1
vede:
1. - condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di €3.818,13#, oltre gli interessi legali Parte_2
(ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria se- condo gli indici dalle singole scadenze fino al soddisfo;
Org_1
2. - rigetta la domanda di regolarizzazione contributiva;
3. - condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
Marco TAVERNESE, procuratore antistatario, delle spese di lite che li-
14 quida in complessivi €1.303,00#, di cui €170,00# per spese generali ed
€1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
4. - condanna al pagamento, in favore dell' , Parte_1 CP_2
delle spese di lite che liquida in complessivi €1.184,00#, di cui €154,00# per spese generali ed €1.030,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
5. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 15 marzo 2024
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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