Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11077
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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In tema di notificazione, l'art. 139 cod. proc. civ. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del Comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del Comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione.

Nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l'agente postale l'esegua nelle forme indicate dall'art. 8, secondo e terzo comma, legge n. 890 del 1982, per non avere rinvenuto nell'indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario è coperta da una mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, dovendo escludersi che all'uopo sia richiesta la proposizione della querela di falso.

La portata delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, è limitata dagli effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti nel processo civile, secondo il principio dispositivo che lo governa. Ne discende che tutto ciò che non forma più oggetto di controversia tra le parti resta insensibile agli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale.

Commentari2

  • 1Circolare del 24/09/2008 n. 56 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 24 settembre 2008

    INDICE 1. Premessa 2. Organo competente all\'irrogazione delle sanzioni 3. Criteri di commisurazione della sanzione 4. Applicabilita\' del principio del favor rei 5. Termini di notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione 6. Riscossione delle sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7. Giurisdizione sulle controversie in materia di sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7.1. Orientamento della giurisprudenza di legittimita\' 7.2. Orientamento della Corte costituzionale 7.2.1 Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 8. Individuazione della giurisdizione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 …

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  • 2Circolare del 30/05/2007 n. 35 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 30 maggio 2007

    INDICE 1. Premessa 2. Criteri di commisurazione della sanzione 3. Organo competente all\'irrogazione delle sanzioni 4. Contestazione e notificazione della violazione 5. Adempimenti operativi degli Uffici 6. Riscossione delle sanzioni irrogate prima del 12 agosto 2006 7. Individuazione della giurisdizione 8. Gestione delle controversie pendenti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005 1. Premessa L\'articolo 36-bis, inserito nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, al comma 7, lettere a) e b), ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11077
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11077
Data del deposito : 26 luglio 2002

Testo completo