Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 3
In tema di notificazione, l'art. 139 cod. proc. civ. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del Comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del Comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione.
Nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l'agente postale l'esegua nelle forme indicate dall'art. 8, secondo e terzo comma, legge n. 890 del 1982, per non avere rinvenuto nell'indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario è coperta da una mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, dovendo escludersi che all'uopo sia richiesta la proposizione della querela di falso.
La portata delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, è limitata dagli effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti nel processo civile, secondo il principio dispositivo che lo governa. Ne discende che tutto ciò che non forma più oggetto di controversia tra le parti resta insensibile agli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale.
Commentari • 2
- 1. Circolare del 24/09/2008 n. 56 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 24 settembre 2008
INDICE 1. Premessa 2. Organo competente all\'irrogazione delle sanzioni 3. Criteri di commisurazione della sanzione 4. Applicabilita\' del principio del favor rei 5. Termini di notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione 6. Riscossione delle sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7. Giurisdizione sulle controversie in materia di sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7.1. Orientamento della giurisprudenza di legittimita\' 7.2. Orientamento della Corte costituzionale 7.2.1 Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 8. Individuazione della giurisdizione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 …
Leggi di più… - 2. Circolare del 30/05/2007 n. 35 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 30 maggio 2007
INDICE 1. Premessa 2. Criteri di commisurazione della sanzione 3. Organo competente all\'irrogazione delle sanzioni 4. Contestazione e notificazione della violazione 5. Adempimenti operativi degli Uffici 6. Riscossione delle sanzioni irrogate prima del 12 agosto 2006 7. Individuazione della giurisdizione 8. Gestione delle controversie pendenti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005 1. Premessa L\'articolo 36-bis, inserito nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, al comma 7, lettere a) e b), ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11077 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CITTÀ DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTINO, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati ANDREA MINA, GIAN MARIA VOLPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IE SQ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato SIMONE DE MARTINO, difeso dagli avvocati GIANSTEFANO TORRIGINO, TEO TIRELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 90/99 del Tribunale di GENOVA, Sezione 3^ Civile, emessa il 20/10/98 e depositata il 15/01/99 (R.G. 7223/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Romilda BOTTIGLIERI (per delega Avv. A. MINA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo e l'accoglimento del 2^.
Svolgimento del processo
AL ER conveniva IO DU dinanzi al Giudice di pace di Genova per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della sonuna di lire 2.100.000, con interessi e rivalutazione monetaria, per canoni di locazione per un posto barca nel Porto di Lavagna. Il Giudice di pace accoglieva la domanda. Il DU proponeva appello deducendo di non aver avuto conoscenza degli atti del processo, prima della notificazione della sentenza, poiché la notificazione dell'atto di citazione era stata effettuata in un luogo diverso dalla sua residenza anagrafica. Chiedeva quindi che fosse dichiarata la nullità della sentenza di primo grado. Il ER si costituiva contestando il fondamento della domanda e deducendo di avere notificato l'atto introduttivo nel comune di residenza del DU, in un luogo diverso dalla residenza anagrafica, dove il destinatario aveva il proprio ufficio, come risultava dalla relata apposta dall'agente postale sull'avviso di ricevimento della raccomandata, restituito dal mittente col plico per compiuta giacenza. Il Tribunale di Genova rigettava l'appello con condanna alle spese del grado. Affermava che, quando la notifica viene effettuata - come nel caso di specie nel comune di residenza del destinatario la consegna dell'atto e il recapito del plico postale possono essere effettuati indifferentemente nella casa di abitazione, l'ufficio o qualsiasi altro luogo ove il destinatario eserciti l'industria o il commercio. Concludeva quindi nel senso che la notifica era valida per essere stata effettuata presso l'Italghisa S.p.a. ove il DU aveva un ufficio o quantomeno una reperibilità fissa. Il Tribunale riteneva altresì di non poter rilevare d'ufficio, in mancanza di specifica impugnazione, la nullità della notificazione, come effetto della decisione della Corte costituzionale n. 346 del 1998 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sulla notificazione per compiuta giacenza.
Avverso questa sentenza IO DU propone ricorso, per Cassazione affidato a due motivi. AL ER resiste con controricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 138, 139 e 149 c.p.c. nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che la sentenza impugnata non aveva ritenuto la nullità ed anzi l'inesistenza della notificazione. Secondo quanto dedotto, la notificazione era nulla in quanto l'art. 139 c.p.c. stabilisce un ordine tassativo dei luoghi, prevedendo innanzi tutto la notificazione presso la casa d'abitazione ove si trova la residenza anagrafica del destinatario. Anzi la notificazione doveva considerarsi come assolutamente inesistente in quanto fatta in luogo diverso da quello stabilito dalla legge e che non aveva alcun riferimento con il destinatario. La notificazione effettuata nel luogo in cui il destinatario ha l'ufficio e dove esercita l'industria o il commercio postula l'esistenza di una stabile relazione che assicuri la costante reperibilità e la prova della sussistenza dei presupposti che fanno ritenere che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario spetta, in caso di contestazione, al notificante. Nel caso di specie questo onere non era stato assolto, in quanto "le attestazioni in proposito effettuate dall'agente postale sull'avviso di ricevimento....non sono assistite da fede privilegiata".
Il motivo è privo di fondamento.
Questa Corte ha in più occasioni affermato che in tema di notificazione, l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguardala scelta del Comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del Comune individuato secondo il suddetto criterio non esiste un ordine preferenziale trai diversi luoghi indicati nel primo comma dell'art. 139 c.p.c., con la conseguenza che è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione (Cass. 8 maggio 1998, n. 4691; Cass. 10 maggio 2000, n. 5957). Anche l'ulteriore profilo con il quale si deduce l'inesistenza della notificazione, nel senso più sopra precisato, e si lamenta che l'altra parte non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico circa i presupposti per la notificazione nel luogo indicato è infondato. Il principio di diritto da applicarsi al caso di specie è il seguente: "nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l'agente postale l'esegua nelle forme indicate dall'art. 8, secondo e terzo comma, legge n. 890 del 1982, per non avere rinvenuto nell'indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario è coperta da una mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, dovendo escludersi che all'uopo sia richiesta la proposizione della querela di falso" (Cass. 14 giugno 1999, n. 5884; v. pure Cass. 29 maggio 1997, n. 4779). Sulla base di tale principio risulta evidente che, per effetto della presunzione, l'onere della prova non era a carico della parte che aveva richiesto la notificazione, e in tal senso si corregge la motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 384 secondo comma c.p.c.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 8, secondo comma della legge 20 novembre 1982, n. 890, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 446 del 1998, nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.. La norma risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale era applicabile ai rapporti pendenti. Non poteva condividersi la decisione d'appello che aveva ritenuto di non poter rilevare d'ufficio la nullità della notificazione. Infatti nell'atto d'appello la nullità della notificazione era stata dedotta. Peraltro, non si trattava di nullità della notificazione, come ritenuto dal tribunale, peraltro con motivazione del tutto insufficiente, ma di inesistenza.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
In tema di limiti di efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, il principio di cui all'art. 136 Cost. va coordinato con le regole fondamentali che governano il processo, in seno al quale, all'esito del progressivo verificarsi di effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti, la materia del contendere viene via via a ridursi, con la conseguenza che tutto quanto risulti non più dibattuto (o mai dibattuto) nel corso del processo stesso resta insensibile alla pronuncia di incostituzionalità (Cass. 14 novembre 2000, n. 14135). Nel caso di specie, il DU in appello ha contestato la validità della notificazione esclusivamente sotto il profilo della violazione del luogo della notificazione stessa, deducendo che non era stata effettuata nella sua residenza, ma in un luogo ove egli non aveva ne' domicilio ne' residenza. Non si rinvengono diversamente doglianze (neppure nella comparsa conclusionale) concernenti la modalità di notificazione c.d. per compiuta giacenza. Il profilo dunque della validità o meno della notificazione per compiuta giacenza restava dunque precluso. Conseguentemente non è censurabile la sentenza impugnata per non aver rilevato d'ufficio la nullità della notificazione in applicazione dell'art. 8 della legge n. 8909 del 1982, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 346, del 1998. Non si versa poi in ipotesi di inesistenza della notificazione, che ricorre solo quando la notificazione venga eseguita in luogo o a persona che non ha alcuna attinenza con il destinatario;
e non è questo il caso di specie.
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002