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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/12/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio procedure concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 35-1/2025 r.g. p.u. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Peruzzo (C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ovada (AL), al Corso Saracco, n. 38, in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1 Christian Greco (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_2 Vercelli (VC), alla Via Goffredo Mameli, n. 3, in forza di procura in calce alla memoria difensiva;
-resistente- __________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 27/02/2025 da nei confronti di Parte_1 CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adìto ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), da oltre un anno dalla data di deposito del ricorso;
rilevato che la resistente, nel costituirsi, non ha contestato la domanda dichiarando espressamente di non opporsi “alla declaratoria di liquidazione giudiziale (sussistendone i presupposti obiettivi, ex art. 121 ed art. 49 C.C.I.I.) e, anzi, dichiarando sin da ora la propria massima disponibilità a collaborare con gli Organi della Procedura”; rilevato che la ricorrente ha dichiarato di vantare nei confronti della resistente un credito di euro 29.060,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché oltre spese (credito precettato per euro 44.257,54) in forza del decreto ingiuntivo n. 344 del 05/09/2024 del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, provvisoriamente esecutivo, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647, co. 1 c.p.c. in data 23/01/2025; rilevato che la resistente non ha in alcun modo contestato l'ammontare del credito fatto valere dalla ricorrente, che, pertanto, deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c., con conseguente sussistenza in capo alla stessa ricorrente della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37, co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII, circostanza anch'essa in alcun modo contestata dalla resistente e da ritenersi anch'essa provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.;
1
considerato che
la resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività di produzione, vendita, commercio e noleggio di software applicativi e di base, di hardware e di attrezzature elettroniche (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto che difetti in relazione alla resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII non essendo stata tale circostanza in alcun modo contestata dalla resistente, rilievo che consente di ritenere provata la stessa circostanza ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.; ritenuto che la resistente, che risulta essere ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, circostanza che, non essendo stata anch'essa in alcun modo contestata dalla resistente, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del l.r.p.t. (c.f. e CP_1 p. iva , con sede legale in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), al Corso Matteotti, n. 28/A; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina l'Avv. Monica Ferretti Curatore, la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 25 marzo 2026, alle ore 12:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di
2 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 15/12/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio procedure concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 35-1/2025 r.g. p.u. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Peruzzo (C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ovada (AL), al Corso Saracco, n. 38, in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1 Christian Greco (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_2 Vercelli (VC), alla Via Goffredo Mameli, n. 3, in forza di procura in calce alla memoria difensiva;
-resistente- __________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 27/02/2025 da nei confronti di Parte_1 CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adìto ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), da oltre un anno dalla data di deposito del ricorso;
rilevato che la resistente, nel costituirsi, non ha contestato la domanda dichiarando espressamente di non opporsi “alla declaratoria di liquidazione giudiziale (sussistendone i presupposti obiettivi, ex art. 121 ed art. 49 C.C.I.I.) e, anzi, dichiarando sin da ora la propria massima disponibilità a collaborare con gli Organi della Procedura”; rilevato che la ricorrente ha dichiarato di vantare nei confronti della resistente un credito di euro 29.060,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché oltre spese (credito precettato per euro 44.257,54) in forza del decreto ingiuntivo n. 344 del 05/09/2024 del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, provvisoriamente esecutivo, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647, co. 1 c.p.c. in data 23/01/2025; rilevato che la resistente non ha in alcun modo contestato l'ammontare del credito fatto valere dalla ricorrente, che, pertanto, deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c., con conseguente sussistenza in capo alla stessa ricorrente della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37, co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII, circostanza anch'essa in alcun modo contestata dalla resistente e da ritenersi anch'essa provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.;
1
considerato che
la resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività di produzione, vendita, commercio e noleggio di software applicativi e di base, di hardware e di attrezzature elettroniche (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto che difetti in relazione alla resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII non essendo stata tale circostanza in alcun modo contestata dalla resistente, rilievo che consente di ritenere provata la stessa circostanza ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.; ritenuto che la resistente, che risulta essere ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, circostanza che, non essendo stata anch'essa in alcun modo contestata dalla resistente, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del l.r.p.t. (c.f. e CP_1 p. iva , con sede legale in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), al Corso Matteotti, n. 28/A; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina l'Avv. Monica Ferretti Curatore, la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 25 marzo 2026, alle ore 12:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di
2 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 15/12/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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