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Sentenza 20 luglio 2024
Sentenza 20 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/07/2024, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2024 |
Testo completo
N. 669/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. dott.ssa Lorenza Manca Giudice on. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.3.2024 da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. COCCO Parte_1 CodiceFiscale_1
BASTIANINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 18.3.2024, ritualmente notificato, premesso di aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con dalla cui unione sono nati i figli (30.12.2017) e CP_1 Per_1
(8.1.2021), rappresentato che la relazione si era interrotta nel 2023 a causa di incompatibilità Per_2
caratteriali, chiedeva a questo Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
Più nel dettaglio, chiedeva l'affidamento esclusivo a sé nonché la predisposizione del calendario di visita;
chiedeva di fissare l'assegno di mantenimento a favore dei figli per la somma di € 600,00 mensile, oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre il 100% dell'assegno unico.
pagina 1 di 5 Con decreto del 22.3.2024, il Giudice relatore, ritenuto non sussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento indifferibile, confermava l'udienza già fissata.
Il resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 18.7.2024.
Alla stessa udienza, il Collegio sentiva personalmente la parte ricorrente e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
*
Responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la responsabilità genitoriale, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori e Per_1 Per_2
Sul punto, si osserva come il regime di affidamento condiviso rappresenta il regime generale di esercizio della responsabilità genitoriale, privilegiato dal legislatore, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi, sicché l'affidamento esclusivo dei minori ad un solo genitore costituisce un'ipotesi residuale in presenza di ragioni che lo rendano necessario.
Peraltro, l'affidamento condiviso dei figli minori non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i genitori, che spesso connota i procedimenti di divorzio, bensì, tale regime può essere derogato allorquando sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psicofisico.
In particolare, l'affidamento esclusivo presuppone una duplice verifica: da un lato, l'inadeguatezza del genitore, dall'altro la capacità dell'altro genitore di esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale sul minore (cfr. C. Cass. n. 6535/2019: “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”).
Più nel dettaglio, il Collegio rileva come, nel caso di specie, non sia emersa un'inidoneità educativa di non potendo il mero disinteresse del padre nelle vicende familiari costituire prova CP_1 sufficiente dell'inidoneità quale genitore. Inoltre, non sono emersi altri profili o circostanze che proverebbero tale giudizio di inadeguatezza.
pagina 2 di 5 Deve essere pertanto confermato l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocamento presso la madre dove i minori continueranno ad Parte_1
avere la residenza anagrafica.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'età dei minori (7 e 3 anni) e della necessità di garantire una pronta ed effettiva gestione degli interessi dei figli, senza che il disinteresse paterno possa pregiudicare e/o ostacolare il loro benessere e la loro serenità quotidiana, il Collegio dispone l'attribuzione alla madre in qualità di genitore collocatario, dei poteri da svolgersi in Parte_1
autonomia, in relazione alle decisioni necessarie nell'interesse dei figli inerenti la salute, l'educazione,
l'istruzione e le attività ludiche e sportive, anche davanti alle autorità sanitarie e scolastiche (a mero titolo esemplificativo, autorizzazioni a gite e/o uscite scolastiche;
iscrizione a campi estivi e/o attività sportive;
consensi per visite mediche, somministrazione di farmaci etc.), salvo e garantito l'obbligo di comunicazione al padre.
Tale forma di affidamento rappresenta il modello più aderente possibile alle esigenze concrete di e Per_1 Per_2
Con riguardo alla regolamentazione delle visite dei minori con il padre non collocatario deve essere regolata con i tempi e le modalità suggerite dalla ricorrente, il cui calendario si ritiene adeguato a garantire il rapporto padre-figli: il padre vedrà e starà con i minori almeno due pomeriggi a settimana e per un'intera giornata nel finesettimana, alternando il sabato alla domenica.
Mantenimento dei figli
Passando poi al mantenimento dei figli, la ricorrente chiedeva di fissare un contributo al mantenimento per la somma mensile di € 600, oltre rivalutazione ISTAT, il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
Ai sensi di quanto previsto dall'art 147 c.c., il genitore non collocatario è tenuto a mantenere economicamente i figli contribuendo indirettamente e periodicamente alle spese connesse ai bisogni ordinari della prole (cfr. C. Cass. n. 16739/2020: l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”)
pagina 3 di 5 A tal proposito, la ricorrente rappresentava di essere priva di redditi da lavoro, pur sostenendo un canone locatizio mensile di € 350,00.
In assenza di ulteriori dati patrimoniali, tenuto conto delle esigenze dei minori, strettamente correlate alla loro età, il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento in € 400,00 mensili.
Dunque, si pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondi gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le
Linee Guida CNF.
Inoltre, considerato che l'assegno unico familiare ha natura di sostegno nell'interesse esclusivo dei minori, considerato che, nel caso di specie, essi sono collocati in via prevalente presso la madre Pt_1
si ritiene di dover a lei riconoscere il diritto di percepire integralmente l'assegno unico erogato
[...] dall' per entrambi i figli e CP_2 Per_1 Per_2
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti ammissibili e rilevanti per la definizione del procedimento.
Si compensano integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così decide:
1) affida i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre ove sarà fissata la residenza anagrafica;
Parte_1
2) attribuisce in via esclusiva alla madre i poteri di decisione, da svolgersi in autonomia, Parte_2
relativamente ai bisogni scolastici/educativi, alla salute e alle attività extra curriculari, in relazione a tutte le decisioni necessarie nell'interesse di e anche davanti alle autorità sanitarie e Per_1 Per_2 scolastiche, salvo l'obbligo di informazione a favore del padre;
3) regolamenta il calendario delle visite dei figli minori con il padre non collocatario nel seguente modo: il padre vedrà e starà con i minori almeno due pomeriggi a settimana e per un'intera giornata nel finesettimana, alternando il sabato alla domenica;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 mediante versamento dell'assegno mensile di € 400,00 a entro il girono 5 di Per_2 Parte_1
ogni mese, suscettibile di rivalutazione ISTAT, oltre il 50% di spese straordinarie secondo le Linee
Guida CNF;
pagina 4 di 5 5) accerta e dichiara il diritto di di percepire integralmente l'assegno unico nell'esclusivo Parte_1
interesse dei figli minori e Per_1 Per_2
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 18.7.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. dott.ssa Lorenza Manca Giudice on. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.3.2024 da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. COCCO Parte_1 CodiceFiscale_1
BASTIANINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 18.3.2024, ritualmente notificato, premesso di aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con dalla cui unione sono nati i figli (30.12.2017) e CP_1 Per_1
(8.1.2021), rappresentato che la relazione si era interrotta nel 2023 a causa di incompatibilità Per_2
caratteriali, chiedeva a questo Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
Più nel dettaglio, chiedeva l'affidamento esclusivo a sé nonché la predisposizione del calendario di visita;
chiedeva di fissare l'assegno di mantenimento a favore dei figli per la somma di € 600,00 mensile, oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre il 100% dell'assegno unico.
pagina 1 di 5 Con decreto del 22.3.2024, il Giudice relatore, ritenuto non sussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento indifferibile, confermava l'udienza già fissata.
Il resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 18.7.2024.
Alla stessa udienza, il Collegio sentiva personalmente la parte ricorrente e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
*
Responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la responsabilità genitoriale, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori e Per_1 Per_2
Sul punto, si osserva come il regime di affidamento condiviso rappresenta il regime generale di esercizio della responsabilità genitoriale, privilegiato dal legislatore, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi, sicché l'affidamento esclusivo dei minori ad un solo genitore costituisce un'ipotesi residuale in presenza di ragioni che lo rendano necessario.
Peraltro, l'affidamento condiviso dei figli minori non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i genitori, che spesso connota i procedimenti di divorzio, bensì, tale regime può essere derogato allorquando sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psicofisico.
In particolare, l'affidamento esclusivo presuppone una duplice verifica: da un lato, l'inadeguatezza del genitore, dall'altro la capacità dell'altro genitore di esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale sul minore (cfr. C. Cass. n. 6535/2019: “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”).
Più nel dettaglio, il Collegio rileva come, nel caso di specie, non sia emersa un'inidoneità educativa di non potendo il mero disinteresse del padre nelle vicende familiari costituire prova CP_1 sufficiente dell'inidoneità quale genitore. Inoltre, non sono emersi altri profili o circostanze che proverebbero tale giudizio di inadeguatezza.
pagina 2 di 5 Deve essere pertanto confermato l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocamento presso la madre dove i minori continueranno ad Parte_1
avere la residenza anagrafica.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'età dei minori (7 e 3 anni) e della necessità di garantire una pronta ed effettiva gestione degli interessi dei figli, senza che il disinteresse paterno possa pregiudicare e/o ostacolare il loro benessere e la loro serenità quotidiana, il Collegio dispone l'attribuzione alla madre in qualità di genitore collocatario, dei poteri da svolgersi in Parte_1
autonomia, in relazione alle decisioni necessarie nell'interesse dei figli inerenti la salute, l'educazione,
l'istruzione e le attività ludiche e sportive, anche davanti alle autorità sanitarie e scolastiche (a mero titolo esemplificativo, autorizzazioni a gite e/o uscite scolastiche;
iscrizione a campi estivi e/o attività sportive;
consensi per visite mediche, somministrazione di farmaci etc.), salvo e garantito l'obbligo di comunicazione al padre.
Tale forma di affidamento rappresenta il modello più aderente possibile alle esigenze concrete di e Per_1 Per_2
Con riguardo alla regolamentazione delle visite dei minori con il padre non collocatario deve essere regolata con i tempi e le modalità suggerite dalla ricorrente, il cui calendario si ritiene adeguato a garantire il rapporto padre-figli: il padre vedrà e starà con i minori almeno due pomeriggi a settimana e per un'intera giornata nel finesettimana, alternando il sabato alla domenica.
Mantenimento dei figli
Passando poi al mantenimento dei figli, la ricorrente chiedeva di fissare un contributo al mantenimento per la somma mensile di € 600, oltre rivalutazione ISTAT, il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
Ai sensi di quanto previsto dall'art 147 c.c., il genitore non collocatario è tenuto a mantenere economicamente i figli contribuendo indirettamente e periodicamente alle spese connesse ai bisogni ordinari della prole (cfr. C. Cass. n. 16739/2020: l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”)
pagina 3 di 5 A tal proposito, la ricorrente rappresentava di essere priva di redditi da lavoro, pur sostenendo un canone locatizio mensile di € 350,00.
In assenza di ulteriori dati patrimoniali, tenuto conto delle esigenze dei minori, strettamente correlate alla loro età, il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento in € 400,00 mensili.
Dunque, si pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondi gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le
Linee Guida CNF.
Inoltre, considerato che l'assegno unico familiare ha natura di sostegno nell'interesse esclusivo dei minori, considerato che, nel caso di specie, essi sono collocati in via prevalente presso la madre Pt_1
si ritiene di dover a lei riconoscere il diritto di percepire integralmente l'assegno unico erogato
[...] dall' per entrambi i figli e CP_2 Per_1 Per_2
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti ammissibili e rilevanti per la definizione del procedimento.
Si compensano integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così decide:
1) affida i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre ove sarà fissata la residenza anagrafica;
Parte_1
2) attribuisce in via esclusiva alla madre i poteri di decisione, da svolgersi in autonomia, Parte_2
relativamente ai bisogni scolastici/educativi, alla salute e alle attività extra curriculari, in relazione a tutte le decisioni necessarie nell'interesse di e anche davanti alle autorità sanitarie e Per_1 Per_2 scolastiche, salvo l'obbligo di informazione a favore del padre;
3) regolamenta il calendario delle visite dei figli minori con il padre non collocatario nel seguente modo: il padre vedrà e starà con i minori almeno due pomeriggi a settimana e per un'intera giornata nel finesettimana, alternando il sabato alla domenica;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 mediante versamento dell'assegno mensile di € 400,00 a entro il girono 5 di Per_2 Parte_1
ogni mese, suscettibile di rivalutazione ISTAT, oltre il 50% di spese straordinarie secondo le Linee
Guida CNF;
pagina 4 di 5 5) accerta e dichiara il diritto di di percepire integralmente l'assegno unico nell'esclusivo Parte_1
interesse dei figli minori e Per_1 Per_2
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 18.7.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5