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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/09/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2483/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2483/2022 promossa da:
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Siracusa, viale Epipoli n. 26, elettivamente domiciliata in
Siracusa, via Ciane n. 6, presso lo studio dell'avv. NATALE FAZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Tica CP_2 C.F._1
n. 147, presso lo studio dell'avv. GABRIELE LA ROSA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
(C.F.: ; CP_3 C.F._2
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata nel giugno 2022 (d'ora Controparte_1
in avanti ha convenuto in giudizio e , chiedendone Controparte_1 CP_2 CP_3 la condanna al pagamento di €. 13.000,00, oltre I.V.A., a titolo di provvigione dovuta per avere la società esponente svolto, nel giugno del 2021, attività di mediazione in seguito alla quale, nel febbraio del 2022, era stato stipulato contratto preliminare – poi seguito dal definitivo, nel marzo del medesimo anno - contemplante il trasferimento dell'immobile sito in via Buccheri nn.
3-5 in Siracusa per il prezzo di €. 650.000,00, tra i due soggetti testé citati, nelle vesti di venditori, e , Parte_1
nelle vesti di acquirente.
Parte attrice ha precisato di aver ottenuto solo da quest'ultimo la remunerazione per il proprio intervento, oltretutto nella misura di €. 7.000,00, stabilita in via transattiva ed inferiore rispetto a quanto spettante secondo gli usi locali.
La citazione introduttiva del giudizio è stata ritualmente notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ai due convenuti, rimasti inizialmente entrambi contumaci.
La causa è stata istruita mediante audizione di svariati testi.
Terminata l'istruttoria orale, si è costituito il solo , chiedendo il rigetto della domanda CP_2
attorea.
All'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va dichiarata anzitutto la contumacia di , non costituitasi nonostante la regolare CP_3 notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e documentata in atti (v. pag. 6 del deposito del 26.5.2022 di parte attrice).
3. Ciò premesso, all'esito di un lungo ed attento vaglio di tutti gli elementi istruttori raccolti in giudizio – reso particolarmente complesso dalle dichiarazioni non sempre cristalline dei testimoni escussi e dalla natura oggettivamente ambigua di talune delle circostanze di fatto di cui si è accertata la verificazione -, ritiene il decidente che la domanda proposta da non possa Controparte_1
essere accolta.
In via preliminare, è opportuno in diritto richiamare le condizioni alle quali la giurisprudenza di legittimità ha subordinato il riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione.
Sul punto, si legge in un recente precedente del Supremo Collegio che “la quaestio iuris è la seguente: al fine di considerare che la conclusione dell'affare sia l'effetto dell'intervento del mediatore, è sufficiente o meno che questi abbia messo in relazione le parti e così abbia posto l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto? La tesi giuridica sostenuta dalla ricorrente si risolve sostanzialmente nella risposta positiva a questa domanda, come si può desumere dall'accento che costei pone sulla «messa in relazione» delle parti da parte del mediatore, mentre è fatto scivolare in secondo piano il carattere adeguato dell'apporto causale di quest'ultimo, al fine di affermare che la conclusione dell'affare sia l'effetto dell'intervento del mediatore. 2.3. - Il Collegio reputa che tale tesi – pur argomentata con valorizzazione defensionale degli indirizzi giurisprudenziali a proprio vantaggio - non possa essere condivisa. […] La tesi non può incontrare consenso, poiché […] la messa «in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare» (art. 1754 c.c.) non è elemento sufficiente, di per sé, a far ritenere che l'affare sia «concluso per effetto» dell'intervento del mediatore (art. 1755 c.c.). Ciò si ricava dalla interdipendente distinzione di ruolo e di portata normativa tra l'art. 1754 c.c. e l'art. 1755, co. 1 c.c. In sé considerata, la prima disposizione si limita a definire la figura del mediatore come «colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza». Considerato invece nella sua relazione con l'art. 1755, co. 1 c.c., l'art. 1754 c.c. consegue una portata normativa ulteriore rispetto al carattere esclusivamente definitorio che gli è proprio in sé. La portata è di ordine negativo: diretta a negare, per l'appunto, che la semplice messa in relazione delle parti sia requisito idoneo, di per sé, a far reputare l'affare concluso per effetto dell'intervento del mediatore. 2.4. - Ci si persuade di ciò già se si pensa al circolo essenzialmente vizioso in cui si risolverebbe l'art. 1755, co. 1 c.c., ove fosse riscritto alla luce della tesi criticata. La riscrittura suonerebbe così: «colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare ha diritto alla provvigione […], se l'affare è concluso per effetto della semplice messa in relazione delle parti». In altre parole, due e distinte sono le domande: (a) chi è il mediatore (art. 1754 c.c.); b) che cosa deve fare il mediatore per avere diritto alla provvigione (art. 1755, co. 1 c.c.). Non si può rispondere alla seconda domanda, evocando più
o meno sic et simpliciter la risposta alla prima, altrimenti il senso normativo dell'art. 1755, co. 1 c.c. si appiattirebbe su quello dell'art. 1754 c.c. La nozione di causalità efficiente dell'intervento del mediatore accolta dall'art. 1755, co. 1 c.c. si ridurrebbe a considerare quest'ultimo una condicio sine qua non della conclusione dell'affare. Di ciò è consapevole la giurisprudenza di questa Corte, come si può ricavare in controluce dalla stessa analisi condotta dalla parte ricorrente, ove si restituisca in primo piano ciò che quest'ultima, in una prospettiva defensionale, richiama fuggevolmente: il concetto di causalità adeguata, cioè la portata normativa della qualificazione di adeguatezza dell'opera del mediatore, laddove la giurisprudenza ricostruisce nel caso concreto l'efficienza causale dell'intervento del mediatore rispetto alla conclusione dell'affare (cfr., fra le più recenti, Cass. 11443/2022, 3134/2022, 7029/2021, 5495/2021, 4644/2021, 3055/2020). 2.5. - È appena il caso di ricordare che la nozione di «causalità adeguata» è stata sviluppata proprio al fine di mitigare la rigorosa imputazione dell'evento in base alla causalità condizionalistica (o della condicio sine qua non), nel senso che non tutte le condizioni sono considerate cause. Mutato ciò che si deve mutare nel passaggio da una branca del diritto all'altra, nel quadro dei rapporti tra art. 1754
e art. 1755, co. 1 c.c., il riferimento giurisprudenziale alla causalità adeguata assolve alla medesima funzione: di evitare che la causalità efficiente dell'intervento del mediatore di cui all'art. 1755, co.
1 c.c. si riduca alla causalità condizionalistica, si appiattisca cioè sulla definizione della figura del mediatore di cui all'art. 1754 c.c. In altri termini, la nozione di causalità adeguata serve a rendere elastico il termine «effetto» di cui all'art. 1755, co. 1 c.c., nonostante sia prima facie percepibile la sua sudditanza linguistica alla teoria della causalità condizionalistica, se non della causalità naturale («causa-effetto»). Il concetto di «effetto» si arricchisce della qualità della «adeguatezza»”
(così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 2.2.2023, n. 3165).
Come appare evidente, dunque, ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, non è sufficiente che egli abbia messo in relazione le parti del futuro affare ma è necessario che egli fornisca la prova di aver reso un contributo decisivo per il perfezionamento della transazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rilevante, nell'ambito di tale valutazione, l'estensione dell'intervallo temporale intercorso tra l'intervento di mediazione e la stipula dell'accordo (v., ancora,
Cass. Civ. Sez. II 2.2.2023, n. 3165 cit., in cui si legge che, “al fine di escludere l'efficienza causale adeguata dell'opera del primo mediatore rispetto alla conclusione della compravendita pesano” varie “circostanze”, tra cui il fatto che “l'affare si è concluso dopo un lasso di tempo significativo dalla scadenza dell'incarico conferito al primo mediatore”; v. anche Cass. Civ. Sez. III 22.1.2015,
n. 1120, che ha riformato una sentenza di merito che aveva accolto la domanda del mediatore, in una controversia in cui l'attività di quest'ultimo si era tradotta “nell'avere occasionalmente e casualmente accompagnato” presso la “abitazione” di un potenziale venditore una “IGa … genericamente interessata all'acquisto di un immobile”, ed in cui, “solo a distanza di circa un anno, e in modo del tutto casuale e indipendente da quell'incontro, la stessa” IGa “era venuta a conoscenza …del fatto che quell'appartamento era ancora in vendita, e solo dopo tale comunicazione erano iniziate le trattative” poi culminate nella stipula del contratto).
Ancora, il Supremo Collegio ha reputato indice significativo della insussistenza del necessario nesso di causalità adeguata tra l'attività del mediatore ed il perfezionamento dell'intesa il fatto che le trattative favorite dal primo si siano concluse negativamente e che la seconda sia stata raggiunta solo in seguito all'avvio di nuove negoziazioni, autonome rispetto a quelle originarie (v. ancora Cass. Civ.
Sez. III 22.1.2015, n. 1120 cit., ove, in aggiunta a quanto già segnalato, si evidenzia che il motivo di ricorso prospettato – con cui si era censurata la sentenza di accoglimento della domanda del mediatore
– deve reputarsi fondato “poiché con esso è postulata l'affermazione di un principio di diritto del tutto conforme a quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice … ex aliis, Cass. n. 5952 del 2005 …, a mente del quale non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di quest'ultimo non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, sicché possa escludersi la rilevanza dell'originario intervento del mediatore”). Infine, la Corte di Cassazione ha sostenuto che anche la differenza tra le condizioni alle quali si è perfezionato l'accordo finale e quelle prospettate originariamente al tempo in cui venne espletata la mediazione possa denotare la irrilevanza eziologica di quest'ultima ai fini della valutazione imposta dal comma 1 dell'art. 1755 c.c. (v. Cass. Civ. Sez. II 5.1.2024, n. 403, che ha riformato una pronuncia di merito che aveva accolto la domanda di pagamento della provvigione, rilevando che “la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle ragioni per le quali in origine l'affare non si era concluso con l'intervento del primo mediatore, tra le quali spicca … soprattutto la differenza delle condizioni di vendita, maggiormente favorevoli ai venditori, rispetto alla originaria offerta” del compratore).
Nel caso di specie, è affermato dalla stessa attrice (v. pag. 2 della citazione), oltre che documentato, che il preliminare di vendita dell'immobile sito in via Buccheri nn.
3-5 in Siracusa per il corrispettivo di €. 650.000,00, tra e , nelle vesti di venditori, e , CP_2 CP_3 Parte_1
nelle vesti di acquirente, sia stato stipulato il 2.2.2022 (v. all. 4 della citazione) e che il successivo
26.4.2022 sia stato concluso tra le medesime parti il definitivo ad analogo prezzo (v. all. 7 della citazione).
Sempre la ha poi collocato la propria attività di mediazione nel mese di giugno Controparte_1 del 2021 (v. pag. 1 della citazione, ove testualmente si legge che la società attrice, “nella prima metà del mese di giugno 2021, ha condotto il IG , con il tecnico Arch. Parte_1 Per_1
a visitare l'immobile; in data 24.06.2021, ha raccolto l'offerta di acquisto del IG
[...]
per il prezzo di €. 550.000,00 … all. 3…, e subito l'ha sottoposta ai IGi Parte_2
. L'offerta non è stata accolta”). Parte_3
Anche tale circostanza trova riscontro documentale (v. pag. 2 dell'all. 3 della citazione, contenente l'offerta di acquisto fatta sottoscrivere dall'attrice al potenziale compratore il Parte_1
24.6.2021).
Dunque, tra il momento in cui si è dispiegata l'attività del mediatore e quello in cui è intervenuta la stipula dell'accordo è intercorso un intervallo temporale di ben otto mesi.
Da altro angolo visuale, deve ritenersi provato che il perfezionamento dell'affare sia stato raggiunto solo all'esito di nuove negoziazioni, avviate dopo il fallimento delle prime trattative svoltesi con la mediazione di Controparte_1
Sul punto, si rileva che, all'udienza dell'11.1.2024, sentita quale teste su indicazione Testimone_1
di parte attrice, premesso di essere la moglie del compratore , ha testualmente Parte_1 dichiarato: “posso dire che inizialmente l'affare saltò; successivamente ho incontrato e lo CP_2
salutai; mi disse che lui e la moglie non erano intenzionati a vendere e che era dispiaciuto per la interruzione improvvisa del rapporto;
gli diedi il mio numero per l'eventualità in cui lui avesse cambiato idea per la cessione dell'immobile; dopo circa dieci giorni, mi ha ricontattato e CP_2 abbiamo raggiunto una intesa per la vendita;
io in quel momento non dissi nulla a per CP_1
evitare sue reazioni e in particolare per evitare un nuovo fallimento dell'affare”.
Evidente appare, dunque, la conferma sia dell'esito negativo della prima negoziazione propiziata dalla società mediatrice sia del fatto che le trattative culminate nell'intesa raggiunta abbiano ripreso il loro corso in via del tutto casuale.
La stessa attrice ha del resto precisato in citazione di aver ritenuto, prima del marzo del 2022, che
“l'affare fosse naufragato” (v., espressamente, pag. 2 della citazione).
Da ultimo, si osserva che il preliminare ed il successivo definitivo di vendita dell'immobile sito in via Buccheri nn.
3-5 in Siracusa sono stati stipulati per il prezzo di €. 650.000,00 (v. all. 4 e 7 della citazione).
Tanto ricordato, si evidenzia che, in relazione alle prime trattative svoltesi con la mediazione di
[...]
sussiste senz'altro prova del fatto che il potenziale acquirente abbia CP_1 Parte_1 offerto la somma di €. 550.000,00.
Che il compratore abbia manifestato disponibilità a concludere la compravendita a tale prezzo è dimostrato dalla proposta scritta di acquisto del 24.6.2021 prodotta dalla stessa attrice (v. all. 3 della citazione).
L'istruttoria orale ha poi acclarato che solo tale corrispettivo venne concretamente offerto dall'acquirente ai venditori nell'ambito della prima negoziazione propiziata dalla Controparte_1
Ed infatti, all'udienza dell'11.1.2024, sentito come teste su indicazione di parte attrice,
[...]
ha affermato: “confermo che venne fatta una offerta. L'ho esternata a Parte_1 Testimone_2 che fece da tramite con e Non ricordo esattamente l'importo; è possibile che si sia CP_2 CP_3 trattato effettivamente di €. 550.000,00; in ogni caso ho emesso un assegno per dimostrare la serietà della mia offerta;
lo consegnai a unitamente alla proposta di acquisto sottoscritta. L'offerta CP_1 non venne accettata”.
Escussa sempre su richiesta di ha dichiarato: “è vero che Controparte_1 Testimone_1
ha formulato una proposta di acquisto a per comprare l'immobile di via Parte_1 CP_1
Buccheri. Ricordo il prezzo offerto di €. 550.000,00; la proposta doveva essere rivolta a . Sono CP_2 la moglie di . La proposta di €. 550.000,00 non è stata accettata”. Parte_1
Premesso ciò, i testimoni, inizialmente, hanno escluso di aver mai discusso, nell'ambito delle prime trattative curate dal mediatore, di un corrispettivo di €. 650.000,00.
Invero, , l'11.1.2024, ha dichiarato: “ho saputo da che e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
non erano più interessati a vendere. Mi disse che in particolare la moglie di non voleva più CP_2
vendere; non mi disse le ragioni e in particolare non mi parlò di prezzi superiori”. Analogamente, nella medesima udienza, ha affermato: “Piazzese non mi disse che Testimone_1
era disposto a vendere ad €. 650.000,00; mi disse soltanto che e la moglie non CP_2 CP_1 CP_2
volevano più vendere”.
In seguito a tali risposte, il difensore di parte attrice ha chiesto di poter esibire ai testimoni la scrittura transattiva del 4.4.2022 (v. all. 6 della citazione).
In quest'ultima, per quanto interessa in tale sede, si legge tra le circostanze indicate in premessa che
“il mediatore ha comunicato al IG che la IGa avrebbe Parte_1 CP_3 ceduto l'immobile per il prezzo di €. 650.000,00, come da iniziale richiesta. Successivamente il sig.
comunicava che la venditrice non era più disposta a vendere l'immobile neanche per la CP_1 predetta somma di €. 650.000,00” (v. pag. 1 dell'all. 6 della citazione).
A fronte della esibizione della transazione del 4.4.2022, ha affermato: “quanto scritto Testimone_1 in fondo alla prima pagina – relativamente alla disponibilità di a vendere ad €. CP_3
650.000,00 -, non lo ricordo. Ero tuttavia presente al momento della sottoscrizione della transazione del 4.4.2022”.
ha invece aggiunto: “se dalla scrittura privata così risulta, evidentemente quanto Parte_1 in oggetto mi è stato riferito, anche se non lo ricordo con esattezza”.
La prima teste dunque, non ha confermato le circostanze di fatto indicate nella Testimone_1
transazione (v., in particolare, la seguente affermazione: “quanto scritto in fondo alla prima pagina
– relativamente alla disponibilità di a vendere ad €. 650.000,00 -, non lo ricordo”). CP_3
Il secondo testimone invece, seppur in modo alquanto incerto, ha reputato Parte_1
plausibile che gli sia stato riferito quanto riportato nella scrittura transattiva (v., in particolare, la seguente affermazione: “evidentemente quanto in oggetto mi è stato riferito, anche se non lo ricordo con esattezza”).
Anche laddove si dovesse ritenere che i due testi abbiano confermato il contenuto della premessa della transazione del 4.4.2022, non può passare inosservato un dato.
Ed infatti, per quanto interessa in questa sede, nella menzionata scrittura transattiva l'unica circostanza di fatto suscettibile di eventuale conferma da parte dei testimoni consiste nell'avere comunicato che non era più disponibile a vendere l'immobile Controparte_4 CP_3 oggetto di causa neppure per il corrispettivo di €. 650.000,00 (v. ancora pag. 1 dell'all. 6 della citazione, ove si legge testualmente: “successivamente il sig. comunicava che la venditrice CP_1 non era più disposta a vendere l'immobile neanche per la predetta somma di €. 650.000,00”).
Ciò che potrebbe considerarsi confermato, in altri termini, è esclusivamente che la stessa parte attrice abbia esposto quanto sopra. A tal riguardo, occorre ricordare che, in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (così, da ultimo, Cass. Civ. Sez. I 20.2.2025, n. 4530).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, privo di qualsiasi rilievo probatorio è nel caso di specie il fatto che e abbiano confermato che ossia il Testimone_1 Parte_1 Controparte_4 legale rappresentante dell'attrice abbia riferito di una cessata disponibilità di Controparte_1
a vendere l'immobile oggetto di causa per il prezzo di €. 650.000,00. CP_3
Non risultando le dichiarazioni dei due predetti testimoni idonee alla prova di tale circostanza (ossia dell'avere la venditrice rifiutato anche il più elevato corrispettivo), quest'ultima deve reputarsi indimostrata.
L'altra teste escussa, arch. all'udienza del 19.9.2023, nessuna indicazione ha Persona_1
fornito su tale specifico aspetto.
Quanto all'ulteriore testimone, quest'ultimo, l'11.1.2024, ha invece addirittura Testimone_3 smentito la ricostruzione attorea, dal momento che, a fronte della domanda “vero che, nel mese di luglio 2021 il IG le ha dichiarato che lui e la moglie avevano CP_2 CP_3
comunicato al mediatore , della Agenzia Studio Epipoli s.n.c. di Piazzese G. e Controparte_4
Franzò A., di sospendere l'attività di mediazione, poiché essi non intendevano vendere l'immobile, al IG , neanche per il prezzo di €. 650.000,00 da quest'ultimo infine offerto” Parte_1
(v. capitolo n. 5 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), ha così risposto: “non è vero che e la moglie mi hanno riferito di aver già CP_2 CP_3
comunicato a di sospendere la mediazione. Posso dire che sono venuto a Controparte_4 conoscenza però di tale notizia perché me l'ha riferita ”. Controparte_4
Dunque, anche in tal caso, ciò che appare al più confermato è che la circostanza sia stata verbalmente riferita dalla parte attrice.
Deve, a monte, rilevarsi che nessuna prova è stata fornita in merito al fatto che la Controparte_1
abbia recapitato alla venditrice , per conto del compratore , una CP_3 Parte_1 offerta di €. 650.000,00.
Relativamente alla disponibilità ad acquistare a tale prezzo non sussiste alcun documento scritto, diversamente da quanto accaduto per la proposta di acquisto di €. 550.000,00 (v. ancora l'all. 3 della citazione).
Per altro verso, quanto sostenuto dalla nella missiva del 30.3.2022 inoltrata ai Controparte_1
contraenti dell'affare oggetto di causa - per cui, in seguito al rifiuto del primo (inferiore) corrispettivo, sarebbe stata formulata “l'offerta d'acquisto verbale di €. 650.000,00, comunicata alla IGa
[...]
e “l'Agente” avrebbe “tentato – più volte – di contattare tutte le parti (quella venditrice e CP_3
quella acquirente), ma senza successo” –, oltre a non essere stato provato, non corrisponde alla versione esposta dall'attrice negli atti di causa (v. all. 5 della citazione, contenente il testo sopra riportato, e v., invece, pagg.
1-2 della citazione, ove la afferma: “nella prima Controparte_1
metà del mese di giugno 2021, ha condotto il IG , con il tecnico Arch. Parte_1
a visitare l'immobile; in data 24.06.2021, ha raccolto l'offerta di acquisto del Persona_1 IG per il prezzo di €. 550.000,00 … all. 3…, e subito l'ha sottoposta ai IGi Parte_2
. L'offerta non è stata accolta;
ha ancora curato le successive trattative tra le parti, Parte_3 raccogliendo la richiesta ultima dei IGi , di €. 650.000,00, e l'ha riferita al IG Parte_3
quindi, i IGi gli hanno comunicato di non essere ormai interessati Parte_2 Parte_3
alla vendita dell'immobile, neanche per il prezzo già chiesto di €. 650.000,00”).
Ancora – dall'angolo visuale dell'accertamento della causalità adeguata -, neppure è dimostrato che la società di mediazione abbia quantomeno tentato di orientare il potenziale compratore verso una proposta di acquisto per il suddetto – superiore – prezzo di €. 650.000,00, dopo il rifiuto della somma di €. 550.000,00.
Al contrario, la già menzionata teste all'udienza dell'11.1.2024, ha testualmente Testimone_1 affermato: “non so per quali ragioni ma è possibile che e abbiano litigato sul prezzo;
CP_1 CP_2
mi riferì che e la moglie non volevano più in alcun modo vendere;
mi disse CP_1 CP_2 CP_1
che provò a far accettare l'offerta da noi articolata perché l'immobile non era in ottime condizioni”.
La medesima testimone, di fronte alla esibizione della transazione del 4.4.2022, ha poi aggiunto: “il prezzo inizialmente ipotizzato da era di €. 650.000,00; noi abbiamo offerto €. 550.000,00; CP_2 probabilmente si offese perché tramite il mediatore si era giunti ad una offerta più bassa”. CP_2
Chiamata poi a precisare il contesto nel quale è intervenuta la stipula dell'accordo, la menzionata testimone – come già si è segnalato – ha, da un lato, puntualizzato che “disse che era CP_2
dispiaciuto per la interruzione improvvisa del rapporto” e, da un altro lato, riferendosi alla ripresa delle trattative, ha affermato di aver preferito non dire “nulla a per evitare sue reazioni e in CP_1
particolare per evitare un nuovo fallimento dell'affare”.
Nelle dichiarazioni rese da – complessivamente esaminate – si rinvengono elementi Testimone_1
che confermano in primo luogo come la società di mediazione abbia tentato di Controparte_1 far concludere l'operazione economica tra , da un lato, e e Parte_1 CP_2 [...]
, da un altro lato, solo al prezzo di €. 550.000,00, contrariamente alla volontà manifestata da CP_3
questi ultimi. Da quanto affermato dalla menzionata teste, poi, sembra emergere che il coinvolgimento del mediatore sia stato percepito dai potenziali venditori esclusivamente come fattore ostacolante rispetto alla conclusione dell'affare (in questo senso v., in particolare, le seguenti affermazioni rese da S_
: “non so per quali ragioni ma è possibile che e abbiano litigato sul prezzo”;
[...] CP_1 CP_2
“Piazzese mi disse che provò a far accettare l'offerta da noi articolata perché l'immobile non era in ottime condizioni”; “probabilmente si offese perché tramite il mediatore si era giunti ad una CP_2 offerta più bassa”; “più precisamente posso dire che inizialmente l'affare saltò; successivamente ho incontrato e lo salutai;
mi disse che lui e la moglie non erano intenzionati a vendere e che era CP_2
dispiaciuto per la interruzione improvvisa del rapporto;
gli diedi il mio numero per l'eventualità in cui lui avesse cambiato idea per la cessione dell'immobile; dopo circa dieci giorni, mi ha CP_2
ricontattato e abbiamo raggiunto una intesa per la vendita;
io in quel momento non dissi nulla a per evitare sue reazioni e in particolare per evitare un nuovo fallimento dell'affare”). CP_1
Tutti gli indici sopra riportati devono, infine, leggersi congiuntamente.
In conclusione, deve ritenersi che il notevole lasso temporale di otto mesi intercorso tra la fine dell'intervento di mediazione – esauritosi nel giugno del 2021, secondo quanto provato nel giudizio
(v. all. 3 della citazione) – ed il perfezionamento dell'affare – risalente al mese di febbraio del 2022
(v. all. 4 e 7 della citazione) - nonché il fatto che il raggiungimento dell'intesa sia avvenuto incontrovertibilmente in seguito a nuove trattative, riprese per via di un incontro del tutto casuale successivamente alla prima negoziazione propiziata dalla società mediatrice e fallita per avere quest'ultima tentato di far concludere l'operazione economica solo al prezzo di €. 550.000,00 senza mettere in atto concreti sforzi per la sua conclusione al più elevato corrispettivo di €. 650.000,00 prospettato sin dall'inizio dalla parte venditrice – per come emerge dalle dichiarazioni della teste sentita su richiesta dell'attrice, in totale assenza di indici probatori orali o Testimone_1
documentali di segno contrario - depongano per l'insussistenza del nesso di causalità adeguata tra l'attività svolta dalla e la sottoscrizione del preliminare del 2.2.2022 e del Controparte_1
posteriore definitivo del 26.4.2022.
L'esito sopra delineato è conforme all'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità e recentemente ribadito con fermezza dal Supremo Collegio.
Appare opportuno, per la evidente somiglianza con il caso di specie, richiamare un precedente della
Corte regolatrice, nel quale una società mediatrice “conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale” i contraenti di un affare, “affinché fossero condannati, in solido, al pagamento della somma di €.
30.000,00, asseritamente dovuta quale provvigione per l'attività di mediazione prestata dall'attrice per la vendita” di un “appartamento […]. Evidenziava che” due dei convenuti “le avevano conferito l'incarico nel 2005 di procacciare la vendita del loro immobile e che in adempimento di tale incarico aveva fatto visionare l'appartamento” all'altra convenuta, “interessata all'acquisto di una proprietà
[…]. La stessa nel luglio del 2005 aveva anche sottoscritto una proposta di acquisto che però non era stata accettata dai venditori, che intendevano subordinare la vendita al reperimento di un'altra unità abitativa. Successivamente i rapporti con i convenuti si erano deteriorati, in quanto gli stessi, pur avendo trovato altra soluzione abitativa, avevano cercato di contattare il venditore, scavalcando la mediatrice. A distanza di qualche mese” una dei convenuti “aveva poi riferito di avere acquistato l'immobile degli altri convenuti, tramite l'intermediazione di altra agenzia di mediazione, e che aveva corrisposto anche la provvigione. Assumeva quindi” l'attrice “che la vendita intervenuta tra i convenuti era eziologicamente riconducibile alla propria attività di intermediazione, e che quindi aveva diritto al pagamento della provvigione concordata in misura pari al 3% del prezzo di vendita.
Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale adito […] rigettava la domanda. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'attrice e sempre nella resistenza degli appellati, la Corte d'Appello […] ha accolto il gravame, con la condanna degli appellati al pagamento della somma di €. 10.000,00, oltre
I.V.A. ed interessi legali. La sentenza, dopo avere ritenuto incontestabile la circostanza che” l'attrice
“fosse stata incaricata di procacciare la vendita del bene da parte” di due dei convenuti “e che il primo contratto tra questi” e l'altra convenuta “fosse scaturito da un intervento della prima, reputava che la soluzione del giudice di primo grado non fosse condivisibile. Infatti, non poteva recidere il nesso di causalità tra la condotta dell'appellante e la conclusione dell'affare la differenza tra il prezzo offerto” dalla potenziale acquirente “a seguito della prima visita, in quanto, una volta dimostrata l'esistenza del nesso eziologico tra l'attività del mediatore e la successiva conclusione dell'affare, non incidono sul diritto alla provvigione né l'intervento di un altro mediatore né la differenza tra le condizioni finali dell'affare e quelle con le quali la trattativa venne inizialmente portata avanti. Avevano poi portata neutra il decorso del tempo tra la visita” effettuata grazie alla mediatrice attrice “e la data della stipula della vendita, così come il fatto che la compratrice aveva rapporti di conoscenza con la nuova società di mediazione” (così testualmente Cass. Civ. Sez. II
5.1.2024, n. 403 cit.).
Così ricostruita la vicenda di fatto, la sentenza di accoglimento pronunciata in secondo grado è stata impugnata dai convenuti condannati al pagamento della provvigione, che, “con il primo motivo di ricorso”, hanno denunciato “la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3,
c.p.c., degli articoli 1754, 1755 e 1758 c.c., in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. Si lamenta che la Corte d'Appello abbia riscontrato il nesso di causalità tra la conclusione della vendita e l'attività prestata in precedenza dall'agenzia di mediazione, senza che possa ritenersi assolto il relativo onere della prova da parte dell'attrice. L'art. 1755 c.c. presuppone che il diritto alla provvigione maturi solo se risulti provato il nesso di casualità tra la conclusione dell'affare e l'attività del mediatore, consistente nella messa in relazione delle parti. Ne deriva che la sola messa in relazione non è sufficiente per l'insorgenza del diritto alla provvigione. La sentenza impugnata non ha tenuto conto delle ragioni per le quali in origine l'affare non si era concluso con l'intervento del primo mediatore, tra le quali spicca l'intervento di un nuovo mediatore e soprattutto la differenza delle condizioni di vendita, maggiormente favorevoli ai venditori, rispetto alla originaria offerta […].
Secondo parte ricorrente i giudici di merito non hanno quindi dato concreta e corretta applicazione alle norme di cui agli artt. 1754 e 1755 c.c., in quanto non è sufficiente il richiamo alla messa in relazione ovvero alla lieve differenza tra il prezzo offerto e quello poi pattuito per riconoscere l'apporto causale del mediatore, ma occorreva valutare anche come il primo prezzo fosse stato ritenuto del tutto non satisfattivo dai venditori, i quali avevano opposto un rifiuto definitivo alla proposta, troncando la trattativa, tanto che la vendita era poi avvenuta a distanza di circa un anno.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., quanto all'affermazione della responsabilità circa il pagamento della provvigione sulla base della sola materiale attività di intermediazione, anche solo accettata da una delle parti, ma senza però verificare l'effettiva efficienza causale dell'attività circa l'intervenuta conclusione della compravendita” (v. ancora Cass. Civ. Sez. II 5.1.2024, n. 403 cit.).
A fronte di tali doglianze, il Supremo Collegio si è così espresso: “i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, e per i quali si palesano prive di fondamento le contestazioni in punto di ammissibilità della loro formulazione, sono fondati. Ritiene il Collegio di dover assicurare continuità a quanto di recente affermato da Cass. n. 3165/2023, a mente della quale, per il riconoscimento del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dall'intervento del mediatore (c.d. causalità adeguata), senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a privare “ex post” di tale qualità l'operato del primo. Pertanto, poiché la norma in esame descrive soltanto in negativo l'effetto adeguato ed essendo la stessa destinata, in ragione della sua elasticità, ad essere progressivamente precisata dalla Corte di Cassazione nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica fino alla formazione del diritto vivente, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito non sfugge alla verifica in sede di legittimità. Con tale pronuncia è stato infatti ribadito l'orientamento del tutto prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità a mente del quale il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (Cass. n. 11443 del 08/04/2022). È stato altresì precisato che la nozione di affare, cui è correlato il diritto alla provvigione va intesa come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti, di modo che la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione (Cass. n. 11127 del 06/04/2022). Affinché, quindi, si recida il nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la successiva conclusione dell'affare è necessario che dopo una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore e che non abbia dato esito positivo, la finalizzazione dell'affare sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto (Cass. n. 22426 del 16/10/2020), non potendosi però escludere a priori la sussistenza del nesso causale sol perché alla iniziale fase delle trattative ne sia seguita un'altra con l'intervento di un secondo mediatore (Cass. n. 869 del 16/01/2018). È sempre necessario che sia verificata la permanenza, anche a seguito dell'ingerenza del nuovo mediatore, dell'efficacia causale dell'attività posta in essere dal primo mediatore, efficacia da valutare secondo le regole della causalità adeguata (cfr. Cass. n. 1120/2015, che ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia causale all'attività di un primo mediatore consistita nell'aver occasionalmente accompagnato presso l'abitazione della venditrice una potenziale acquirente, senza valutare se la ripresa delle trattative tra le parti fosse intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, tali da escludere la rilevanza dell'intervento dell'originario mediatore). Come efficacemente chiarito da Cass. n.
3165/2023, al fine di reputare che la conclusione dell'affare sia l'effetto dell'intervento del mediatore, non è sufficiente che questi abbia messo in relazione le parti, ma si impone la verifica del carattere adeguato dell'apporto causale di quest'ultimo rispetto alla conclusione dell'affare. A tale esito si perviene tramite la lettura combinata dell'art. 1754 c.c., per il quale è la messa «in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare» (art. 1754 c.c.) che contraddistingue l'attività del mediatore, norma che però non può prescindere dal successivo art. 1755 c.c., che individua le condizioni per il riconoscimento della provvigione, e precisamente impone che vi sia un nesso di derivazione causale tra la messa in relazione e l'affare, ma secondo le regole della causalità adeguata (cfr., fra le più recenti, Cass. 11443/2022, 3134/2022, 7029/2021, 5495/2021, 4644/2021,
3055/2020). Non è quindi possibile attribuire il diritto alla provvigione sulla base di un nesso puramente condizionalistico (o della condicio sine qua non), e che si esaurisca nel solo riscontro della messa in relazione delle parti, ma è necessario che la ricostruzione in positivo dell'efficienza causale adeguata dell'opera del mediatore sia valutata in maniera tale da rinvenire nella conclusione dell'affare un effetto adeguato della condotta del mediatore, il tutto secondo un giudizio che non può essere affidato in esclusiva al sindacato del giudice di merito, ma che, come tutte le norme elastiche, consente la verifica in sede di giudizio di legittimità, come previsto per tutte le norme c.d. elastiche.
Ritiene il Collegio che, proprio alla luce dei principi sinora esposti, la sentenza impugnata sia pervenuta all'accoglimento della domanda della società di mediazione senza però che sia effettivamente evincibile il riscontro della ricorrenza del nesso di causalità adeguata come sopra chiarito. L'affermazione del diritto alla provvigione prende le mosse dal rilievo pacifico che la società venne inizialmente officiata dell'incarico di trovare un acquirente per il loro appartamento” da due dei convenuti, “e che in adempimento di tale incarico l'immobile venne proposto in visita” alla terza convenuta, “la quale formulò un'offerta che non trovò accoglimento da parte dei venditori, sia perché economicamente non satisfattiva delle richieste, sia perché non si era ancora verificata la condizione cui la vendita era subordinata (il reperimento di altro immobile da parte dei venditori).
Da tali antefatti ha, quindi, tratto la conclusione che la successiva vendita tra i convenuti, a distanza di tempo dalla prima visita, ed allorché era intervenuto un secondo mediatore, comprovasse la ricorrenza del nesso causale tra la condotta della attrice e l'affare, ma trattasi di soluzione che, per come argomentata, appare ancorata ad un nesso di causalità inteso in senso puramente condizionalistico. È pur vero che in sentenza si richiama la giurisprudenza di questa Corte, che evidenzia come il subentro di un nuovo mediatore o le differenti condizioni di vendita non elidano in maniera aprioristica il nesso di casualità, ma è altrettanto vero che ciò non esime dal dover comunque indicare le ragioni per le quali, pur in presenza di tali fattori in potenza idonei a recidere o attenuare il nesso causale, sia stata conservata l'efficienza causale dell'attività del mediatore rispetto alla conclusione dell'affare. Appare al Collegio che l'applicazione della norma di cui all'art. 1755 c.c., quanto all'attribuzione del diritto alla provvigione quale conseguenza dell'attività del mediatore, sia frutto di affermazioni quasi apodittiche del giudice di appello che ha nella sostanza ritenuto esistente il nesso di casualità in applicazione della regola “post hoc, ergo propter hoc”, ma esimendosi dal riscontrare il necessario nesso di casualità adeguata, ed in particolare dal verificare come, nonostante i fattori evidenziati dai ricorrenti (decorso del tempo, differenza delle condizioni economiche, intervento di un nuovo mediatore), fosse stata conservata l'incidenza eziologica dell'originaria messa in relazione rispetto alla stipula della vendita. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso” (v. Cass. Civ. Sez. II 5.1.2024,
n. 403 cit.).
Come appare evidente, analogamente a quanto accaduto nel caso di specie, nella controversia esaminata dal Supremo Collegio il perfezionamento dell'accordo era intervenuto dopo un consistente intervallo temporale dalle originarie negoziazioni e solo in seguito a nuove trattative, riprese in via autonoma dopo il fallimento di quelle propiziate dal mediatore, troncate dai venditori in ragione della insufficienza del prezzo offerto dalla parte compratrice.
In relazione alla specifica vicenda sottoposta all'odierno vaglio, va per completezza evidenziato che non assumono portata decisiva né il fatto che l'acquirente abbia effettivamente Parte_1 pagato alla la somma di €. 7.000,00 né il fatto che i convenuti e Controparte_1 CP_3
si siano mostrati disponibili a pagare alla medesima l'ammontare di €. 4.000,00. CP_2
Entrambi i superiori importi risultano infatti rispettivamente corrisposto e offerto a scopo meramente transattivo, al fine di evitare l'insorgenza di controversie.
Si legge, infatti, nella scrittura del 4.4.2022 che e “stipulano Controparte_1 Parte_1
e convengono quanto segue in via transattiva […] il IG si impegna a versare Parte_1 alla società denominata di Piazzese e Franzò la somma di €. 7.000,00 oltre Controparte_1
I.V.A. (esattamente €. 8.540,00), a mezzo assegno bancario intestato alla predetta società” (v. pag.
2 dell'all. 6 della citazione).
Analogamente è a dirsi per la posizione dei due odierni convenuti, avendo sul punto il teste Tes_3 dichiarato all'udienza dell'11.1.2024: “sono stato incaricato da per recarmi
[...] CP_2
da […] al fine di fornire ausilio per la provvigione relativa alla mediazione;
sono andato CP_1
da e ho cercato di mediare;
sono giunto ad una intesa con;
ho comunicato ciò a CP_1 CP_1
ma non ho percepito disponibilità da parte di quest'ultimo […]. L'incarico mi è stato conferito CP_2
da , per lui e per la moglie;
mi disse di provare a mediare per una cifra di €. 4.000,00. Alla CP_2
fine tuttavia come ho detto, e non hanno raggiunto un accordo e mi sono fatto da CP_2 CP_1
parte. […] Sono stato io a suggerire a l'accordo per evitare l'insorgenza di una CP_1
controversia”.
Come appare evidente dall'impiego del verbo “mediare” e dalla espressa menzione della opportunità di “evitare l'insorgenza di una controversia”, quanto dichiarato dal predetto teste denota esclusivamente la manifestazione, da parte dei due convenuti, di una volontà transattiva.
Coerente con tale ricostruzione è anche quanto affermato dalla teste che, all'udienza Testimone_1 dell'11.1.2024, ha sul punto chiarito: “ mi disse che non avrebbe pagato la provvigione;
disse CP_2
che la stipula dell'affare non era merito del mediatore. Prima di predisporre l'atto notarile, CP_2
mi disse che non avrebbe pagato”. Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda attorea va rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, senza il riconoscimento della fase istruttoria – non espletata dall'unico convenuto costituitosi dopo la sua conclusione -, avuto riguardo all'entità della somma richiesta e non accordata a parte attrice (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
Va precisato che la condanna alle spese va emessa esclusivamente in favore di . CP_2
Quanto alla vicenda processuale intercorsa con , nessuna statuizione in tal senso va CP_3
emessa, stante la contumacia della suddetta parte vittoriosa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 12.5.2011, n.
10445, per la quale, ove la parte sia soccombente e la controparte sia rimasta contumace, la corretta statuizione da adottarsi consiste nel “nulla a disporre sulle spese”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2483/2022, ogni altra istanza disattesa:
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- rigetta la domanda proposta da per le ragioni di Controparte_1
cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le Controparte_1 CP_2
spese di lite, che liquida in €. 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- nulla dispone in ordine alle spese in relazione alla vicenda processuale intercorsa con , CP_3
stante la contumacia di quest'ultima.
Così deciso in Siracusa, il 7.9.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2483/2022 promossa da:
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Siracusa, viale Epipoli n. 26, elettivamente domiciliata in
Siracusa, via Ciane n. 6, presso lo studio dell'avv. NATALE FAZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Tica CP_2 C.F._1
n. 147, presso lo studio dell'avv. GABRIELE LA ROSA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
(C.F.: ; CP_3 C.F._2
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata nel giugno 2022 (d'ora Controparte_1
in avanti ha convenuto in giudizio e , chiedendone Controparte_1 CP_2 CP_3 la condanna al pagamento di €. 13.000,00, oltre I.V.A., a titolo di provvigione dovuta per avere la società esponente svolto, nel giugno del 2021, attività di mediazione in seguito alla quale, nel febbraio del 2022, era stato stipulato contratto preliminare – poi seguito dal definitivo, nel marzo del medesimo anno - contemplante il trasferimento dell'immobile sito in via Buccheri nn.
3-5 in Siracusa per il prezzo di €. 650.000,00, tra i due soggetti testé citati, nelle vesti di venditori, e , Parte_1
nelle vesti di acquirente.
Parte attrice ha precisato di aver ottenuto solo da quest'ultimo la remunerazione per il proprio intervento, oltretutto nella misura di €. 7.000,00, stabilita in via transattiva ed inferiore rispetto a quanto spettante secondo gli usi locali.
La citazione introduttiva del giudizio è stata ritualmente notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ai due convenuti, rimasti inizialmente entrambi contumaci.
La causa è stata istruita mediante audizione di svariati testi.
Terminata l'istruttoria orale, si è costituito il solo , chiedendo il rigetto della domanda CP_2
attorea.
All'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va dichiarata anzitutto la contumacia di , non costituitasi nonostante la regolare CP_3 notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e documentata in atti (v. pag. 6 del deposito del 26.5.2022 di parte attrice).
3. Ciò premesso, all'esito di un lungo ed attento vaglio di tutti gli elementi istruttori raccolti in giudizio – reso particolarmente complesso dalle dichiarazioni non sempre cristalline dei testimoni escussi e dalla natura oggettivamente ambigua di talune delle circostanze di fatto di cui si è accertata la verificazione -, ritiene il decidente che la domanda proposta da non possa Controparte_1
essere accolta.
In via preliminare, è opportuno in diritto richiamare le condizioni alle quali la giurisprudenza di legittimità ha subordinato il riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione.
Sul punto, si legge in un recente precedente del Supremo Collegio che “la quaestio iuris è la seguente: al fine di considerare che la conclusione dell'affare sia l'effetto dell'intervento del mediatore, è sufficiente o meno che questi abbia messo in relazione le parti e così abbia posto l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto? La tesi giuridica sostenuta dalla ricorrente si risolve sostanzialmente nella risposta positiva a questa domanda, come si può desumere dall'accento che costei pone sulla «messa in relazione» delle parti da parte del mediatore, mentre è fatto scivolare in secondo piano il carattere adeguato dell'apporto causale di quest'ultimo, al fine di affermare che la conclusione dell'affare sia l'effetto dell'intervento del mediatore. 2.3. - Il Collegio reputa che tale tesi – pur argomentata con valorizzazione defensionale degli indirizzi giurisprudenziali a proprio vantaggio - non possa essere condivisa. […] La tesi non può incontrare consenso, poiché […] la messa «in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare» (art. 1754 c.c.) non è elemento sufficiente, di per sé, a far ritenere che l'affare sia «concluso per effetto» dell'intervento del mediatore (art. 1755 c.c.). Ciò si ricava dalla interdipendente distinzione di ruolo e di portata normativa tra l'art. 1754 c.c. e l'art. 1755, co. 1 c.c. In sé considerata, la prima disposizione si limita a definire la figura del mediatore come «colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza». Considerato invece nella sua relazione con l'art. 1755, co. 1 c.c., l'art. 1754 c.c. consegue una portata normativa ulteriore rispetto al carattere esclusivamente definitorio che gli è proprio in sé. La portata è di ordine negativo: diretta a negare, per l'appunto, che la semplice messa in relazione delle parti sia requisito idoneo, di per sé, a far reputare l'affare concluso per effetto dell'intervento del mediatore. 2.4. - Ci si persuade di ciò già se si pensa al circolo essenzialmente vizioso in cui si risolverebbe l'art. 1755, co. 1 c.c., ove fosse riscritto alla luce della tesi criticata. La riscrittura suonerebbe così: «colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare ha diritto alla provvigione […], se l'affare è concluso per effetto della semplice messa in relazione delle parti». In altre parole, due e distinte sono le domande: (a) chi è il mediatore (art. 1754 c.c.); b) che cosa deve fare il mediatore per avere diritto alla provvigione (art. 1755, co. 1 c.c.). Non si può rispondere alla seconda domanda, evocando più
o meno sic et simpliciter la risposta alla prima, altrimenti il senso normativo dell'art. 1755, co. 1 c.c. si appiattirebbe su quello dell'art. 1754 c.c. La nozione di causalità efficiente dell'intervento del mediatore accolta dall'art. 1755, co. 1 c.c. si ridurrebbe a considerare quest'ultimo una condicio sine qua non della conclusione dell'affare. Di ciò è consapevole la giurisprudenza di questa Corte, come si può ricavare in controluce dalla stessa analisi condotta dalla parte ricorrente, ove si restituisca in primo piano ciò che quest'ultima, in una prospettiva defensionale, richiama fuggevolmente: il concetto di causalità adeguata, cioè la portata normativa della qualificazione di adeguatezza dell'opera del mediatore, laddove la giurisprudenza ricostruisce nel caso concreto l'efficienza causale dell'intervento del mediatore rispetto alla conclusione dell'affare (cfr., fra le più recenti, Cass. 11443/2022, 3134/2022, 7029/2021, 5495/2021, 4644/2021, 3055/2020). 2.5. - È appena il caso di ricordare che la nozione di «causalità adeguata» è stata sviluppata proprio al fine di mitigare la rigorosa imputazione dell'evento in base alla causalità condizionalistica (o della condicio sine qua non), nel senso che non tutte le condizioni sono considerate cause. Mutato ciò che si deve mutare nel passaggio da una branca del diritto all'altra, nel quadro dei rapporti tra art. 1754
e art. 1755, co. 1 c.c., il riferimento giurisprudenziale alla causalità adeguata assolve alla medesima funzione: di evitare che la causalità efficiente dell'intervento del mediatore di cui all'art. 1755, co.
1 c.c. si riduca alla causalità condizionalistica, si appiattisca cioè sulla definizione della figura del mediatore di cui all'art. 1754 c.c. In altri termini, la nozione di causalità adeguata serve a rendere elastico il termine «effetto» di cui all'art. 1755, co. 1 c.c., nonostante sia prima facie percepibile la sua sudditanza linguistica alla teoria della causalità condizionalistica, se non della causalità naturale («causa-effetto»). Il concetto di «effetto» si arricchisce della qualità della «adeguatezza»”
(così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 2.2.2023, n. 3165).
Come appare evidente, dunque, ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, non è sufficiente che egli abbia messo in relazione le parti del futuro affare ma è necessario che egli fornisca la prova di aver reso un contributo decisivo per il perfezionamento della transazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rilevante, nell'ambito di tale valutazione, l'estensione dell'intervallo temporale intercorso tra l'intervento di mediazione e la stipula dell'accordo (v., ancora,
Cass. Civ. Sez. II 2.2.2023, n. 3165 cit., in cui si legge che, “al fine di escludere l'efficienza causale adeguata dell'opera del primo mediatore rispetto alla conclusione della compravendita pesano” varie “circostanze”, tra cui il fatto che “l'affare si è concluso dopo un lasso di tempo significativo dalla scadenza dell'incarico conferito al primo mediatore”; v. anche Cass. Civ. Sez. III 22.1.2015,
n. 1120, che ha riformato una sentenza di merito che aveva accolto la domanda del mediatore, in una controversia in cui l'attività di quest'ultimo si era tradotta “nell'avere occasionalmente e casualmente accompagnato” presso la “abitazione” di un potenziale venditore una “IGa … genericamente interessata all'acquisto di un immobile”, ed in cui, “solo a distanza di circa un anno, e in modo del tutto casuale e indipendente da quell'incontro, la stessa” IGa “era venuta a conoscenza …del fatto che quell'appartamento era ancora in vendita, e solo dopo tale comunicazione erano iniziate le trattative” poi culminate nella stipula del contratto).
Ancora, il Supremo Collegio ha reputato indice significativo della insussistenza del necessario nesso di causalità adeguata tra l'attività del mediatore ed il perfezionamento dell'intesa il fatto che le trattative favorite dal primo si siano concluse negativamente e che la seconda sia stata raggiunta solo in seguito all'avvio di nuove negoziazioni, autonome rispetto a quelle originarie (v. ancora Cass. Civ.
Sez. III 22.1.2015, n. 1120 cit., ove, in aggiunta a quanto già segnalato, si evidenzia che il motivo di ricorso prospettato – con cui si era censurata la sentenza di accoglimento della domanda del mediatore
– deve reputarsi fondato “poiché con esso è postulata l'affermazione di un principio di diritto del tutto conforme a quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice … ex aliis, Cass. n. 5952 del 2005 …, a mente del quale non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di quest'ultimo non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, sicché possa escludersi la rilevanza dell'originario intervento del mediatore”). Infine, la Corte di Cassazione ha sostenuto che anche la differenza tra le condizioni alle quali si è perfezionato l'accordo finale e quelle prospettate originariamente al tempo in cui venne espletata la mediazione possa denotare la irrilevanza eziologica di quest'ultima ai fini della valutazione imposta dal comma 1 dell'art. 1755 c.c. (v. Cass. Civ. Sez. II 5.1.2024, n. 403, che ha riformato una pronuncia di merito che aveva accolto la domanda di pagamento della provvigione, rilevando che “la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle ragioni per le quali in origine l'affare non si era concluso con l'intervento del primo mediatore, tra le quali spicca … soprattutto la differenza delle condizioni di vendita, maggiormente favorevoli ai venditori, rispetto alla originaria offerta” del compratore).
Nel caso di specie, è affermato dalla stessa attrice (v. pag. 2 della citazione), oltre che documentato, che il preliminare di vendita dell'immobile sito in via Buccheri nn.
3-5 in Siracusa per il corrispettivo di €. 650.000,00, tra e , nelle vesti di venditori, e , CP_2 CP_3 Parte_1
nelle vesti di acquirente, sia stato stipulato il 2.2.2022 (v. all. 4 della citazione) e che il successivo
26.4.2022 sia stato concluso tra le medesime parti il definitivo ad analogo prezzo (v. all. 7 della citazione).
Sempre la ha poi collocato la propria attività di mediazione nel mese di giugno Controparte_1 del 2021 (v. pag. 1 della citazione, ove testualmente si legge che la società attrice, “nella prima metà del mese di giugno 2021, ha condotto il IG , con il tecnico Arch. Parte_1 Per_1
a visitare l'immobile; in data 24.06.2021, ha raccolto l'offerta di acquisto del IG
[...]
per il prezzo di €. 550.000,00 … all. 3…, e subito l'ha sottoposta ai IGi Parte_2
. L'offerta non è stata accolta”). Parte_3
Anche tale circostanza trova riscontro documentale (v. pag. 2 dell'all. 3 della citazione, contenente l'offerta di acquisto fatta sottoscrivere dall'attrice al potenziale compratore il Parte_1
24.6.2021).
Dunque, tra il momento in cui si è dispiegata l'attività del mediatore e quello in cui è intervenuta la stipula dell'accordo è intercorso un intervallo temporale di ben otto mesi.
Da altro angolo visuale, deve ritenersi provato che il perfezionamento dell'affare sia stato raggiunto solo all'esito di nuove negoziazioni, avviate dopo il fallimento delle prime trattative svoltesi con la mediazione di Controparte_1
Sul punto, si rileva che, all'udienza dell'11.1.2024, sentita quale teste su indicazione Testimone_1
di parte attrice, premesso di essere la moglie del compratore , ha testualmente Parte_1 dichiarato: “posso dire che inizialmente l'affare saltò; successivamente ho incontrato e lo CP_2
salutai; mi disse che lui e la moglie non erano intenzionati a vendere e che era dispiaciuto per la interruzione improvvisa del rapporto;
gli diedi il mio numero per l'eventualità in cui lui avesse cambiato idea per la cessione dell'immobile; dopo circa dieci giorni, mi ha ricontattato e CP_2 abbiamo raggiunto una intesa per la vendita;
io in quel momento non dissi nulla a per CP_1
evitare sue reazioni e in particolare per evitare un nuovo fallimento dell'affare”.
Evidente appare, dunque, la conferma sia dell'esito negativo della prima negoziazione propiziata dalla società mediatrice sia del fatto che le trattative culminate nell'intesa raggiunta abbiano ripreso il loro corso in via del tutto casuale.
La stessa attrice ha del resto precisato in citazione di aver ritenuto, prima del marzo del 2022, che
“l'affare fosse naufragato” (v., espressamente, pag. 2 della citazione).
Da ultimo, si osserva che il preliminare ed il successivo definitivo di vendita dell'immobile sito in via Buccheri nn.
3-5 in Siracusa sono stati stipulati per il prezzo di €. 650.000,00 (v. all. 4 e 7 della citazione).
Tanto ricordato, si evidenzia che, in relazione alle prime trattative svoltesi con la mediazione di
[...]
sussiste senz'altro prova del fatto che il potenziale acquirente abbia CP_1 Parte_1 offerto la somma di €. 550.000,00.
Che il compratore abbia manifestato disponibilità a concludere la compravendita a tale prezzo è dimostrato dalla proposta scritta di acquisto del 24.6.2021 prodotta dalla stessa attrice (v. all. 3 della citazione).
L'istruttoria orale ha poi acclarato che solo tale corrispettivo venne concretamente offerto dall'acquirente ai venditori nell'ambito della prima negoziazione propiziata dalla Controparte_1
Ed infatti, all'udienza dell'11.1.2024, sentito come teste su indicazione di parte attrice,
[...]
ha affermato: “confermo che venne fatta una offerta. L'ho esternata a Parte_1 Testimone_2 che fece da tramite con e Non ricordo esattamente l'importo; è possibile che si sia CP_2 CP_3 trattato effettivamente di €. 550.000,00; in ogni caso ho emesso un assegno per dimostrare la serietà della mia offerta;
lo consegnai a unitamente alla proposta di acquisto sottoscritta. L'offerta CP_1 non venne accettata”.
Escussa sempre su richiesta di ha dichiarato: “è vero che Controparte_1 Testimone_1
ha formulato una proposta di acquisto a per comprare l'immobile di via Parte_1 CP_1
Buccheri. Ricordo il prezzo offerto di €. 550.000,00; la proposta doveva essere rivolta a . Sono CP_2 la moglie di . La proposta di €. 550.000,00 non è stata accettata”. Parte_1
Premesso ciò, i testimoni, inizialmente, hanno escluso di aver mai discusso, nell'ambito delle prime trattative curate dal mediatore, di un corrispettivo di €. 650.000,00.
Invero, , l'11.1.2024, ha dichiarato: “ho saputo da che e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
non erano più interessati a vendere. Mi disse che in particolare la moglie di non voleva più CP_2
vendere; non mi disse le ragioni e in particolare non mi parlò di prezzi superiori”. Analogamente, nella medesima udienza, ha affermato: “Piazzese non mi disse che Testimone_1
era disposto a vendere ad €. 650.000,00; mi disse soltanto che e la moglie non CP_2 CP_1 CP_2
volevano più vendere”.
In seguito a tali risposte, il difensore di parte attrice ha chiesto di poter esibire ai testimoni la scrittura transattiva del 4.4.2022 (v. all. 6 della citazione).
In quest'ultima, per quanto interessa in tale sede, si legge tra le circostanze indicate in premessa che
“il mediatore ha comunicato al IG che la IGa avrebbe Parte_1 CP_3 ceduto l'immobile per il prezzo di €. 650.000,00, come da iniziale richiesta. Successivamente il sig.
comunicava che la venditrice non era più disposta a vendere l'immobile neanche per la CP_1 predetta somma di €. 650.000,00” (v. pag. 1 dell'all. 6 della citazione).
A fronte della esibizione della transazione del 4.4.2022, ha affermato: “quanto scritto Testimone_1 in fondo alla prima pagina – relativamente alla disponibilità di a vendere ad €. CP_3
650.000,00 -, non lo ricordo. Ero tuttavia presente al momento della sottoscrizione della transazione del 4.4.2022”.
ha invece aggiunto: “se dalla scrittura privata così risulta, evidentemente quanto Parte_1 in oggetto mi è stato riferito, anche se non lo ricordo con esattezza”.
La prima teste dunque, non ha confermato le circostanze di fatto indicate nella Testimone_1
transazione (v., in particolare, la seguente affermazione: “quanto scritto in fondo alla prima pagina
– relativamente alla disponibilità di a vendere ad €. 650.000,00 -, non lo ricordo”). CP_3
Il secondo testimone invece, seppur in modo alquanto incerto, ha reputato Parte_1
plausibile che gli sia stato riferito quanto riportato nella scrittura transattiva (v., in particolare, la seguente affermazione: “evidentemente quanto in oggetto mi è stato riferito, anche se non lo ricordo con esattezza”).
Anche laddove si dovesse ritenere che i due testi abbiano confermato il contenuto della premessa della transazione del 4.4.2022, non può passare inosservato un dato.
Ed infatti, per quanto interessa in questa sede, nella menzionata scrittura transattiva l'unica circostanza di fatto suscettibile di eventuale conferma da parte dei testimoni consiste nell'avere comunicato che non era più disponibile a vendere l'immobile Controparte_4 CP_3 oggetto di causa neppure per il corrispettivo di €. 650.000,00 (v. ancora pag. 1 dell'all. 6 della citazione, ove si legge testualmente: “successivamente il sig. comunicava che la venditrice CP_1 non era più disposta a vendere l'immobile neanche per la predetta somma di €. 650.000,00”).
Ciò che potrebbe considerarsi confermato, in altri termini, è esclusivamente che la stessa parte attrice abbia esposto quanto sopra. A tal riguardo, occorre ricordare che, in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (così, da ultimo, Cass. Civ. Sez. I 20.2.2025, n. 4530).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, privo di qualsiasi rilievo probatorio è nel caso di specie il fatto che e abbiano confermato che ossia il Testimone_1 Parte_1 Controparte_4 legale rappresentante dell'attrice abbia riferito di una cessata disponibilità di Controparte_1
a vendere l'immobile oggetto di causa per il prezzo di €. 650.000,00. CP_3
Non risultando le dichiarazioni dei due predetti testimoni idonee alla prova di tale circostanza (ossia dell'avere la venditrice rifiutato anche il più elevato corrispettivo), quest'ultima deve reputarsi indimostrata.
L'altra teste escussa, arch. all'udienza del 19.9.2023, nessuna indicazione ha Persona_1
fornito su tale specifico aspetto.
Quanto all'ulteriore testimone, quest'ultimo, l'11.1.2024, ha invece addirittura Testimone_3 smentito la ricostruzione attorea, dal momento che, a fronte della domanda “vero che, nel mese di luglio 2021 il IG le ha dichiarato che lui e la moglie avevano CP_2 CP_3
comunicato al mediatore , della Agenzia Studio Epipoli s.n.c. di Piazzese G. e Controparte_4
Franzò A., di sospendere l'attività di mediazione, poiché essi non intendevano vendere l'immobile, al IG , neanche per il prezzo di €. 650.000,00 da quest'ultimo infine offerto” Parte_1
(v. capitolo n. 5 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), ha così risposto: “non è vero che e la moglie mi hanno riferito di aver già CP_2 CP_3
comunicato a di sospendere la mediazione. Posso dire che sono venuto a Controparte_4 conoscenza però di tale notizia perché me l'ha riferita ”. Controparte_4
Dunque, anche in tal caso, ciò che appare al più confermato è che la circostanza sia stata verbalmente riferita dalla parte attrice.
Deve, a monte, rilevarsi che nessuna prova è stata fornita in merito al fatto che la Controparte_1
abbia recapitato alla venditrice , per conto del compratore , una CP_3 Parte_1 offerta di €. 650.000,00.
Relativamente alla disponibilità ad acquistare a tale prezzo non sussiste alcun documento scritto, diversamente da quanto accaduto per la proposta di acquisto di €. 550.000,00 (v. ancora l'all. 3 della citazione).
Per altro verso, quanto sostenuto dalla nella missiva del 30.3.2022 inoltrata ai Controparte_1
contraenti dell'affare oggetto di causa - per cui, in seguito al rifiuto del primo (inferiore) corrispettivo, sarebbe stata formulata “l'offerta d'acquisto verbale di €. 650.000,00, comunicata alla IGa
[...]
e “l'Agente” avrebbe “tentato – più volte – di contattare tutte le parti (quella venditrice e CP_3
quella acquirente), ma senza successo” –, oltre a non essere stato provato, non corrisponde alla versione esposta dall'attrice negli atti di causa (v. all. 5 della citazione, contenente il testo sopra riportato, e v., invece, pagg.
1-2 della citazione, ove la afferma: “nella prima Controparte_1
metà del mese di giugno 2021, ha condotto il IG , con il tecnico Arch. Parte_1
a visitare l'immobile; in data 24.06.2021, ha raccolto l'offerta di acquisto del Persona_1 IG per il prezzo di €. 550.000,00 … all. 3…, e subito l'ha sottoposta ai IGi Parte_2
. L'offerta non è stata accolta;
ha ancora curato le successive trattative tra le parti, Parte_3 raccogliendo la richiesta ultima dei IGi , di €. 650.000,00, e l'ha riferita al IG Parte_3
quindi, i IGi gli hanno comunicato di non essere ormai interessati Parte_2 Parte_3
alla vendita dell'immobile, neanche per il prezzo già chiesto di €. 650.000,00”).
Ancora – dall'angolo visuale dell'accertamento della causalità adeguata -, neppure è dimostrato che la società di mediazione abbia quantomeno tentato di orientare il potenziale compratore verso una proposta di acquisto per il suddetto – superiore – prezzo di €. 650.000,00, dopo il rifiuto della somma di €. 550.000,00.
Al contrario, la già menzionata teste all'udienza dell'11.1.2024, ha testualmente Testimone_1 affermato: “non so per quali ragioni ma è possibile che e abbiano litigato sul prezzo;
CP_1 CP_2
mi riferì che e la moglie non volevano più in alcun modo vendere;
mi disse CP_1 CP_2 CP_1
che provò a far accettare l'offerta da noi articolata perché l'immobile non era in ottime condizioni”.
La medesima testimone, di fronte alla esibizione della transazione del 4.4.2022, ha poi aggiunto: “il prezzo inizialmente ipotizzato da era di €. 650.000,00; noi abbiamo offerto €. 550.000,00; CP_2 probabilmente si offese perché tramite il mediatore si era giunti ad una offerta più bassa”. CP_2
Chiamata poi a precisare il contesto nel quale è intervenuta la stipula dell'accordo, la menzionata testimone – come già si è segnalato – ha, da un lato, puntualizzato che “disse che era CP_2
dispiaciuto per la interruzione improvvisa del rapporto” e, da un altro lato, riferendosi alla ripresa delle trattative, ha affermato di aver preferito non dire “nulla a per evitare sue reazioni e in CP_1
particolare per evitare un nuovo fallimento dell'affare”.
Nelle dichiarazioni rese da – complessivamente esaminate – si rinvengono elementi Testimone_1
che confermano in primo luogo come la società di mediazione abbia tentato di Controparte_1 far concludere l'operazione economica tra , da un lato, e e Parte_1 CP_2 [...]
, da un altro lato, solo al prezzo di €. 550.000,00, contrariamente alla volontà manifestata da CP_3
questi ultimi. Da quanto affermato dalla menzionata teste, poi, sembra emergere che il coinvolgimento del mediatore sia stato percepito dai potenziali venditori esclusivamente come fattore ostacolante rispetto alla conclusione dell'affare (in questo senso v., in particolare, le seguenti affermazioni rese da S_
: “non so per quali ragioni ma è possibile che e abbiano litigato sul prezzo”;
[...] CP_1 CP_2
“Piazzese mi disse che provò a far accettare l'offerta da noi articolata perché l'immobile non era in ottime condizioni”; “probabilmente si offese perché tramite il mediatore si era giunti ad una CP_2 offerta più bassa”; “più precisamente posso dire che inizialmente l'affare saltò; successivamente ho incontrato e lo salutai;
mi disse che lui e la moglie non erano intenzionati a vendere e che era CP_2
dispiaciuto per la interruzione improvvisa del rapporto;
gli diedi il mio numero per l'eventualità in cui lui avesse cambiato idea per la cessione dell'immobile; dopo circa dieci giorni, mi ha CP_2
ricontattato e abbiamo raggiunto una intesa per la vendita;
io in quel momento non dissi nulla a per evitare sue reazioni e in particolare per evitare un nuovo fallimento dell'affare”). CP_1
Tutti gli indici sopra riportati devono, infine, leggersi congiuntamente.
In conclusione, deve ritenersi che il notevole lasso temporale di otto mesi intercorso tra la fine dell'intervento di mediazione – esauritosi nel giugno del 2021, secondo quanto provato nel giudizio
(v. all. 3 della citazione) – ed il perfezionamento dell'affare – risalente al mese di febbraio del 2022
(v. all. 4 e 7 della citazione) - nonché il fatto che il raggiungimento dell'intesa sia avvenuto incontrovertibilmente in seguito a nuove trattative, riprese per via di un incontro del tutto casuale successivamente alla prima negoziazione propiziata dalla società mediatrice e fallita per avere quest'ultima tentato di far concludere l'operazione economica solo al prezzo di €. 550.000,00 senza mettere in atto concreti sforzi per la sua conclusione al più elevato corrispettivo di €. 650.000,00 prospettato sin dall'inizio dalla parte venditrice – per come emerge dalle dichiarazioni della teste sentita su richiesta dell'attrice, in totale assenza di indici probatori orali o Testimone_1
documentali di segno contrario - depongano per l'insussistenza del nesso di causalità adeguata tra l'attività svolta dalla e la sottoscrizione del preliminare del 2.2.2022 e del Controparte_1
posteriore definitivo del 26.4.2022.
L'esito sopra delineato è conforme all'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità e recentemente ribadito con fermezza dal Supremo Collegio.
Appare opportuno, per la evidente somiglianza con il caso di specie, richiamare un precedente della
Corte regolatrice, nel quale una società mediatrice “conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale” i contraenti di un affare, “affinché fossero condannati, in solido, al pagamento della somma di €.
30.000,00, asseritamente dovuta quale provvigione per l'attività di mediazione prestata dall'attrice per la vendita” di un “appartamento […]. Evidenziava che” due dei convenuti “le avevano conferito l'incarico nel 2005 di procacciare la vendita del loro immobile e che in adempimento di tale incarico aveva fatto visionare l'appartamento” all'altra convenuta, “interessata all'acquisto di una proprietà
[…]. La stessa nel luglio del 2005 aveva anche sottoscritto una proposta di acquisto che però non era stata accettata dai venditori, che intendevano subordinare la vendita al reperimento di un'altra unità abitativa. Successivamente i rapporti con i convenuti si erano deteriorati, in quanto gli stessi, pur avendo trovato altra soluzione abitativa, avevano cercato di contattare il venditore, scavalcando la mediatrice. A distanza di qualche mese” una dei convenuti “aveva poi riferito di avere acquistato l'immobile degli altri convenuti, tramite l'intermediazione di altra agenzia di mediazione, e che aveva corrisposto anche la provvigione. Assumeva quindi” l'attrice “che la vendita intervenuta tra i convenuti era eziologicamente riconducibile alla propria attività di intermediazione, e che quindi aveva diritto al pagamento della provvigione concordata in misura pari al 3% del prezzo di vendita.
Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale adito […] rigettava la domanda. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'attrice e sempre nella resistenza degli appellati, la Corte d'Appello […] ha accolto il gravame, con la condanna degli appellati al pagamento della somma di €. 10.000,00, oltre
I.V.A. ed interessi legali. La sentenza, dopo avere ritenuto incontestabile la circostanza che” l'attrice
“fosse stata incaricata di procacciare la vendita del bene da parte” di due dei convenuti “e che il primo contratto tra questi” e l'altra convenuta “fosse scaturito da un intervento della prima, reputava che la soluzione del giudice di primo grado non fosse condivisibile. Infatti, non poteva recidere il nesso di causalità tra la condotta dell'appellante e la conclusione dell'affare la differenza tra il prezzo offerto” dalla potenziale acquirente “a seguito della prima visita, in quanto, una volta dimostrata l'esistenza del nesso eziologico tra l'attività del mediatore e la successiva conclusione dell'affare, non incidono sul diritto alla provvigione né l'intervento di un altro mediatore né la differenza tra le condizioni finali dell'affare e quelle con le quali la trattativa venne inizialmente portata avanti. Avevano poi portata neutra il decorso del tempo tra la visita” effettuata grazie alla mediatrice attrice “e la data della stipula della vendita, così come il fatto che la compratrice aveva rapporti di conoscenza con la nuova società di mediazione” (così testualmente Cass. Civ. Sez. II
5.1.2024, n. 403 cit.).
Così ricostruita la vicenda di fatto, la sentenza di accoglimento pronunciata in secondo grado è stata impugnata dai convenuti condannati al pagamento della provvigione, che, “con il primo motivo di ricorso”, hanno denunciato “la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3,
c.p.c., degli articoli 1754, 1755 e 1758 c.c., in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. Si lamenta che la Corte d'Appello abbia riscontrato il nesso di causalità tra la conclusione della vendita e l'attività prestata in precedenza dall'agenzia di mediazione, senza che possa ritenersi assolto il relativo onere della prova da parte dell'attrice. L'art. 1755 c.c. presuppone che il diritto alla provvigione maturi solo se risulti provato il nesso di casualità tra la conclusione dell'affare e l'attività del mediatore, consistente nella messa in relazione delle parti. Ne deriva che la sola messa in relazione non è sufficiente per l'insorgenza del diritto alla provvigione. La sentenza impugnata non ha tenuto conto delle ragioni per le quali in origine l'affare non si era concluso con l'intervento del primo mediatore, tra le quali spicca l'intervento di un nuovo mediatore e soprattutto la differenza delle condizioni di vendita, maggiormente favorevoli ai venditori, rispetto alla originaria offerta […].
Secondo parte ricorrente i giudici di merito non hanno quindi dato concreta e corretta applicazione alle norme di cui agli artt. 1754 e 1755 c.c., in quanto non è sufficiente il richiamo alla messa in relazione ovvero alla lieve differenza tra il prezzo offerto e quello poi pattuito per riconoscere l'apporto causale del mediatore, ma occorreva valutare anche come il primo prezzo fosse stato ritenuto del tutto non satisfattivo dai venditori, i quali avevano opposto un rifiuto definitivo alla proposta, troncando la trattativa, tanto che la vendita era poi avvenuta a distanza di circa un anno.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., quanto all'affermazione della responsabilità circa il pagamento della provvigione sulla base della sola materiale attività di intermediazione, anche solo accettata da una delle parti, ma senza però verificare l'effettiva efficienza causale dell'attività circa l'intervenuta conclusione della compravendita” (v. ancora Cass. Civ. Sez. II 5.1.2024, n. 403 cit.).
A fronte di tali doglianze, il Supremo Collegio si è così espresso: “i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, e per i quali si palesano prive di fondamento le contestazioni in punto di ammissibilità della loro formulazione, sono fondati. Ritiene il Collegio di dover assicurare continuità a quanto di recente affermato da Cass. n. 3165/2023, a mente della quale, per il riconoscimento del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dall'intervento del mediatore (c.d. causalità adeguata), senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a privare “ex post” di tale qualità l'operato del primo. Pertanto, poiché la norma in esame descrive soltanto in negativo l'effetto adeguato ed essendo la stessa destinata, in ragione della sua elasticità, ad essere progressivamente precisata dalla Corte di Cassazione nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica fino alla formazione del diritto vivente, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito non sfugge alla verifica in sede di legittimità. Con tale pronuncia è stato infatti ribadito l'orientamento del tutto prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità a mente del quale il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (Cass. n. 11443 del 08/04/2022). È stato altresì precisato che la nozione di affare, cui è correlato il diritto alla provvigione va intesa come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti, di modo che la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione (Cass. n. 11127 del 06/04/2022). Affinché, quindi, si recida il nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la successiva conclusione dell'affare è necessario che dopo una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore e che non abbia dato esito positivo, la finalizzazione dell'affare sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto (Cass. n. 22426 del 16/10/2020), non potendosi però escludere a priori la sussistenza del nesso causale sol perché alla iniziale fase delle trattative ne sia seguita un'altra con l'intervento di un secondo mediatore (Cass. n. 869 del 16/01/2018). È sempre necessario che sia verificata la permanenza, anche a seguito dell'ingerenza del nuovo mediatore, dell'efficacia causale dell'attività posta in essere dal primo mediatore, efficacia da valutare secondo le regole della causalità adeguata (cfr. Cass. n. 1120/2015, che ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia causale all'attività di un primo mediatore consistita nell'aver occasionalmente accompagnato presso l'abitazione della venditrice una potenziale acquirente, senza valutare se la ripresa delle trattative tra le parti fosse intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, tali da escludere la rilevanza dell'intervento dell'originario mediatore). Come efficacemente chiarito da Cass. n.
3165/2023, al fine di reputare che la conclusione dell'affare sia l'effetto dell'intervento del mediatore, non è sufficiente che questi abbia messo in relazione le parti, ma si impone la verifica del carattere adeguato dell'apporto causale di quest'ultimo rispetto alla conclusione dell'affare. A tale esito si perviene tramite la lettura combinata dell'art. 1754 c.c., per il quale è la messa «in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare» (art. 1754 c.c.) che contraddistingue l'attività del mediatore, norma che però non può prescindere dal successivo art. 1755 c.c., che individua le condizioni per il riconoscimento della provvigione, e precisamente impone che vi sia un nesso di derivazione causale tra la messa in relazione e l'affare, ma secondo le regole della causalità adeguata (cfr., fra le più recenti, Cass. 11443/2022, 3134/2022, 7029/2021, 5495/2021, 4644/2021,
3055/2020). Non è quindi possibile attribuire il diritto alla provvigione sulla base di un nesso puramente condizionalistico (o della condicio sine qua non), e che si esaurisca nel solo riscontro della messa in relazione delle parti, ma è necessario che la ricostruzione in positivo dell'efficienza causale adeguata dell'opera del mediatore sia valutata in maniera tale da rinvenire nella conclusione dell'affare un effetto adeguato della condotta del mediatore, il tutto secondo un giudizio che non può essere affidato in esclusiva al sindacato del giudice di merito, ma che, come tutte le norme elastiche, consente la verifica in sede di giudizio di legittimità, come previsto per tutte le norme c.d. elastiche.
Ritiene il Collegio che, proprio alla luce dei principi sinora esposti, la sentenza impugnata sia pervenuta all'accoglimento della domanda della società di mediazione senza però che sia effettivamente evincibile il riscontro della ricorrenza del nesso di causalità adeguata come sopra chiarito. L'affermazione del diritto alla provvigione prende le mosse dal rilievo pacifico che la società venne inizialmente officiata dell'incarico di trovare un acquirente per il loro appartamento” da due dei convenuti, “e che in adempimento di tale incarico l'immobile venne proposto in visita” alla terza convenuta, “la quale formulò un'offerta che non trovò accoglimento da parte dei venditori, sia perché economicamente non satisfattiva delle richieste, sia perché non si era ancora verificata la condizione cui la vendita era subordinata (il reperimento di altro immobile da parte dei venditori).
Da tali antefatti ha, quindi, tratto la conclusione che la successiva vendita tra i convenuti, a distanza di tempo dalla prima visita, ed allorché era intervenuto un secondo mediatore, comprovasse la ricorrenza del nesso causale tra la condotta della attrice e l'affare, ma trattasi di soluzione che, per come argomentata, appare ancorata ad un nesso di causalità inteso in senso puramente condizionalistico. È pur vero che in sentenza si richiama la giurisprudenza di questa Corte, che evidenzia come il subentro di un nuovo mediatore o le differenti condizioni di vendita non elidano in maniera aprioristica il nesso di casualità, ma è altrettanto vero che ciò non esime dal dover comunque indicare le ragioni per le quali, pur in presenza di tali fattori in potenza idonei a recidere o attenuare il nesso causale, sia stata conservata l'efficienza causale dell'attività del mediatore rispetto alla conclusione dell'affare. Appare al Collegio che l'applicazione della norma di cui all'art. 1755 c.c., quanto all'attribuzione del diritto alla provvigione quale conseguenza dell'attività del mediatore, sia frutto di affermazioni quasi apodittiche del giudice di appello che ha nella sostanza ritenuto esistente il nesso di casualità in applicazione della regola “post hoc, ergo propter hoc”, ma esimendosi dal riscontrare il necessario nesso di casualità adeguata, ed in particolare dal verificare come, nonostante i fattori evidenziati dai ricorrenti (decorso del tempo, differenza delle condizioni economiche, intervento di un nuovo mediatore), fosse stata conservata l'incidenza eziologica dell'originaria messa in relazione rispetto alla stipula della vendita. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso” (v. Cass. Civ. Sez. II 5.1.2024,
n. 403 cit.).
Come appare evidente, analogamente a quanto accaduto nel caso di specie, nella controversia esaminata dal Supremo Collegio il perfezionamento dell'accordo era intervenuto dopo un consistente intervallo temporale dalle originarie negoziazioni e solo in seguito a nuove trattative, riprese in via autonoma dopo il fallimento di quelle propiziate dal mediatore, troncate dai venditori in ragione della insufficienza del prezzo offerto dalla parte compratrice.
In relazione alla specifica vicenda sottoposta all'odierno vaglio, va per completezza evidenziato che non assumono portata decisiva né il fatto che l'acquirente abbia effettivamente Parte_1 pagato alla la somma di €. 7.000,00 né il fatto che i convenuti e Controparte_1 CP_3
si siano mostrati disponibili a pagare alla medesima l'ammontare di €. 4.000,00. CP_2
Entrambi i superiori importi risultano infatti rispettivamente corrisposto e offerto a scopo meramente transattivo, al fine di evitare l'insorgenza di controversie.
Si legge, infatti, nella scrittura del 4.4.2022 che e “stipulano Controparte_1 Parte_1
e convengono quanto segue in via transattiva […] il IG si impegna a versare Parte_1 alla società denominata di Piazzese e Franzò la somma di €. 7.000,00 oltre Controparte_1
I.V.A. (esattamente €. 8.540,00), a mezzo assegno bancario intestato alla predetta società” (v. pag.
2 dell'all. 6 della citazione).
Analogamente è a dirsi per la posizione dei due odierni convenuti, avendo sul punto il teste Tes_3 dichiarato all'udienza dell'11.1.2024: “sono stato incaricato da per recarmi
[...] CP_2
da […] al fine di fornire ausilio per la provvigione relativa alla mediazione;
sono andato CP_1
da e ho cercato di mediare;
sono giunto ad una intesa con;
ho comunicato ciò a CP_1 CP_1
ma non ho percepito disponibilità da parte di quest'ultimo […]. L'incarico mi è stato conferito CP_2
da , per lui e per la moglie;
mi disse di provare a mediare per una cifra di €. 4.000,00. Alla CP_2
fine tuttavia come ho detto, e non hanno raggiunto un accordo e mi sono fatto da CP_2 CP_1
parte. […] Sono stato io a suggerire a l'accordo per evitare l'insorgenza di una CP_1
controversia”.
Come appare evidente dall'impiego del verbo “mediare” e dalla espressa menzione della opportunità di “evitare l'insorgenza di una controversia”, quanto dichiarato dal predetto teste denota esclusivamente la manifestazione, da parte dei due convenuti, di una volontà transattiva.
Coerente con tale ricostruzione è anche quanto affermato dalla teste che, all'udienza Testimone_1 dell'11.1.2024, ha sul punto chiarito: “ mi disse che non avrebbe pagato la provvigione;
disse CP_2
che la stipula dell'affare non era merito del mediatore. Prima di predisporre l'atto notarile, CP_2
mi disse che non avrebbe pagato”. Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda attorea va rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, senza il riconoscimento della fase istruttoria – non espletata dall'unico convenuto costituitosi dopo la sua conclusione -, avuto riguardo all'entità della somma richiesta e non accordata a parte attrice (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
Va precisato che la condanna alle spese va emessa esclusivamente in favore di . CP_2
Quanto alla vicenda processuale intercorsa con , nessuna statuizione in tal senso va CP_3
emessa, stante la contumacia della suddetta parte vittoriosa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 12.5.2011, n.
10445, per la quale, ove la parte sia soccombente e la controparte sia rimasta contumace, la corretta statuizione da adottarsi consiste nel “nulla a disporre sulle spese”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2483/2022, ogni altra istanza disattesa:
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- rigetta la domanda proposta da per le ragioni di Controparte_1
cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le Controparte_1 CP_2
spese di lite, che liquida in €. 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- nulla dispone in ordine alle spese in relazione alla vicenda processuale intercorsa con , CP_3
stante la contumacia di quest'ultima.
Così deciso in Siracusa, il 7.9.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti