Articolo 9 della Legge 6 luglio 1964, n. 633
Articolo 8Articolo 10
Versione
19 agosto 1964
Art. 9.
L'indennita' di espropriazione per le opere previste al precedente articolo 1 sara' ragguagliata al valore venale al tempo della espropriazione dei terreni e dei manufatti, estrazione fatta dalla possibilita' della loro utilizzazione industriale e con esclusione di ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.
L'indennita' come sopra determinata per i terreni agricoli sara' maggiorata del 20 per cento qualora lo espropriando sia un coltivatore diretto il quale risulti essere proprietario dei beni ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525 .
Ai fittavoli e mezzadri che abbiano coltivato i fondi ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525 , sara' corrisposto da parte del Consorzio un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennita' di esproprio liquidata al proprietario,
Entrata in vigore il 19 agosto 1964
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