Ordinanza cautelare 26 luglio 2017
Ordinanza cautelare 19 settembre 2017
Sentenza 6 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/09/2022, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 01389/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2017, proposto da
EN NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Caroli Casavola, con domicilio eletto presso lo studio LA IN in Lecce, viale De Pietro n. 11;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa;
Comunità Montana della Murgia Tarantina, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni di cui alla L. 662/1996 n. PD/PTFMPT 1/2017 prot. 43 del 1°.3.2017, conosciuto in data 23.3.2017, emesso dalla Comunità Montana della Murgia Tarantina, in persona del Commissario Liquidatore, in qualità di soggetto responsabile del Patto Territoriale della Fascia Murgiana, con cui si quantifica in via definitiva il contributo riconosciuto in conto impianti e si dispone il recupero delle maggiori somme erogate in via provvisoria rispetto a quanto concesso in via definitiva;
- della presa d'atto dell'approvazione definitiva del progetto n. PTA/2118/48 a firma del Dirigente della Divisione IX - Interventi per lo sviluppo locale - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - Ministero dello Sviluppo Economico, trasmesso con nota Mise.AOO_IAI.Registro Ufficiale.U.0024213 del 14.3.2017, ricevuta in data 23.3.2017, con cui si trasmette il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni di cui alla L. 662/1996 e si dispone il recupero della somma di €. 5.505,08 pari alla differenza tra gli importi erogati in via provvisoria e quelli che avrebbero dovuto essere erogati sulla base delle quote rideterminate, comprensive di interessi;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, ed in particolare Relazione finale del programma di investimenti redatta dal soggetto istruttore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Sono impugnati: il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni di cui alla L. 662/1996 n. PD/PTFMPT 1/2017 prot. 43 del 1°.3.2017, conosciuto in data 23.3.2017, emesso dalla Comunità Montana della Murgia Tarantina nei confronti del ricorrente, in persona del Commissario Liquidatore, in qualità di soggetto responsabile del Patto Territoriale della Fascia Murgiana, con il quale si quantifica in via definitiva il contributo riconosciuto in conto impianti e si dispone il recupero delle maggiori somme erogate in via provvisoria rispetto a quanto concesso in via definitiva; la presa d’atto dell’approvazione definitiva del progetto n. PTA/2118/48 a firma del Dirigente della Divisione IX - Interventi per lo sviluppo locale - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - Ministero dello Sviluppo Economico, trasmesso con nota Mise.AOO_IAI.Registro Ufficiale.U.0024213 del 14.3.2017, ricevuta dal ricorrente in data 23.3.2017 con cui si trasmette il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni di cui alla L. 662/1996 e si dispone il recupero della somma di €. 5.505,08 pari alla differenza tra gli importi erogati in via provvisoria e quelli che avrebbero dovuto essere erogati sulla base delle quote rideterminate, comprensive di interessi; ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ed, in particolare, la Relazione finale del programma di investimenti redatta dal soggetto istruttore “Europrogetti & Finanza” - prot. n. 1283/AGEV del 1°.12.2015.
1.1A sostegno del ricorso son rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE REG. CE 950/1997, ART. 33 comma 2 E 112 CPA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO.
VIOLAZIONE PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DELL’AFFIDAMENTO, DELLA BUONA FEDE E DI LEALE COOPERAZIONE.
II. VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE ART. 12 DM 320/2000, ART. 4 DM 527/1995. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CONTRADDITORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELL’AFFIDAMENTO.
III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 6, 7 e ss. L. 241/1990; ART. 6 REG. CE N. 950/1997) E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, SVIAMENTO.
Il 22.07.2017 si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, contestando l’ex adverso dedotto ed eccependo l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza cautelare n.477/2017, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 19 settembre 2017, questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, formulata dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 21 luglio 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.In limine, questo Tribunale ritiene sussistente la giurisdizione del G.A, in quanto la controversia, pur avendo ad oggetto un provvedimento di revoca di incentivi pubblici, purtuttavia lo stesso e stato adottato nell’ambito di un procedimento emesso all’interno di un Patto Territoriale, sicchè, in base a consolidato orientamento giurisprudenziale trattasi di materia sussumibile nell’ambito degli accordi disciplinati dall’art. 11, della legge n. 241/1990 (ora, art. 133, comma 1, lettera b, c.p.a.), che sono riservati alla cognizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale (vds. Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 18630 dell’8 luglio 2008, ord. n. 6960 del 23 marzo 2009, ord. n. 15320 del 25 giugno 2010, n. 1133 del 21 gennaio 2014; ord. n. 22747 del 27 ottobre 2014; T.A.R. Puglia – Sezione staccata di Lecce, Sez. I, sent. 4 febbraio 2015, n. 435, Sez. III, sent. 10 giugno 2015, Sez. III, sent. 22 giugno 2017, n. 1018, Sez. II, sent. 27 giugno 2017, n. 734)
3.Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
3.1. Giova una breve ricostruzione della vicenda.
Il sig. NO richiedeva l’ammissione alle agevolazioni ex art. 2, co. 203 e ss., della L. 662/1996, per realizzare un programma di investimenti ricompresi nell’ambito del “Patto Territoriale per l’agricoltura e il turismo rurale della Fascia Murgiana della Provincia di Taranto”, per la realizzazione di una stalla e altri locali (fienile, paddock, concimaia, ecc.) nonché l’acquisto di beni e attrezzature necessari e funzionali alle attività descritte, come illustrato nello studio di fattibilità della Sestante s.r.l. ed allegato alla domanda di agevolazione, che quantificava in circa 300 milioni di lire il necessario esborso economico.
In data 4.5.2000 la Comunità Montana della Murgia Tarantina, Soggetto Responsabile del menzionato Patto Territoriale, comunicava alla Cassa Depositi e Prestiti l’inserimento del ricorrente tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
Con D.M. del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica n. 2467 dell’ 11.04.2001 di approvazione del relativo Patto, la domanda della Ditta NO, contraddistinta dal n. 48, otteneva il riconoscimento di un contributo provvisorio per la realizzazione del programma di investimento descritto nella misura di complessive Lire 223.115.000 per spese ritenute direttamente ammissibili, a fronte di un importo totale dell’investimento pari a complessive Lire 295.000.000, con erogazione anticipata di due quote del contributo provvisorio.
La somma residua, pari al 10% del contributo provvisorio, veniva accantonata in attesa dell’esito del controllo effettuato dagli organi competenti in sede di accertamento finale dell’investimento.
Tuttavia, era avvenuto che la Banca convenzionata Europrogetti & Finanza S.p.A., al termine delle verifiche istruttorie di propria competenza, con nota del 1° dicembre 2015, trasmetteva a Ministero la Relazione sullo stato finale degli investimenti, esprimendo un sostanziale giudizio positivo sull’agevolabilità dell’investimento, sebbene con una riduzione del 9% di ciascun costo della spesa esposta a consuntivo dall’impresa. La Banca, infatti, aveva evidenziato che l’iniziativa agevolata era stata in precedenza oggetto di valutazione istruttoria negativa da parte dell’Istituto medesimo, in quanto il programma proposto si poneva in contrasto con la normativa comunitaria nel settore dell’allevamento; in esito a tale valutazione, perciò, l’Amministrazione aveva adottato il decreto direttoriale n. 2095 in data 17 giugno 2014 di revoca totale delle agevolazioni all’epoca concesse.
L’impresa impugnava il suddetto provvedimento di revoca innanzi al T.A.R. per la Puglia – Sezione Staccata di Lecce il quale, con sentenza n. 1475/2014, accoglieva il gravame.
La Banca istruttrice, tuttavia, nella consapevolezza che il finanziamento di un programma in contrasto con la normativa comunitaria avrebbe esposto l’Amministrazione al pericolo di sanzioni da parte dell’Unione Europea, in sede di riformulazione della Relazione istruttoria conclusiva, aveva ritenuto di apportare alcuni correttivi all’ammontare della spesa ammissibile.
In particolare, la Banca convenzionata Europrogetti & Finanza S.p.A., al termine delle verifiche istruttorie di propria competenza, e in esecuzione della sentenza citata, con nota del 1° dicembre 2015, trasmetteva a Ministero la Relazione sullo stato finale degli investimenti, esprimendo un sostanziale giudizio positivo sull’agevolabilità dell’investimento, sebbene con una riduzione del 9% di ciascun costo della spesa esposta a consuntivo dall’impresa, operando una riduzione percentuale di spesa su alcuni costi che non erano stati oggetto di disamina giudiziaria, riferiti alle superfici foraggiere interessate all’investimento. Di conseguenza, a fronte di spese consuntivate pari ad € 147.037,01, la Banca ammetteva a contributo il minor importo di € 131.030,91, con corrispondente minor importo di agevolazione concedibile in via definitiva.
3.2. Con un primo ordine di censure, parte ricorrente deduce la elusione del giudicato, assumendo che i provvedimenti impugnati riproducono gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale, giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo.
L’assunto è infondato.
Osserva, il Tribunale che la Banca istruttrice, nel riformulare la Relazione istruttoria conclusiva, ha legittimamente, nell’ambito delle competenze ad essa spettanti, ritenuto di apportare alcuni correttivi all’ammontare della spesa ammissibile, operando una riduzione percentuale di spesa su alcuni costi che non erano stati oggetto di disamina giudiziaria, con particolare riferimento alle superfici foraggiere interessate all’investimento che non avevano affatto costituito oggetto della menzionata sentenza n. 1475/2014 del T.A.R. per la Puglia – Sezione di Lecce di revoca totale del contributo.
Di conseguenza, a fronte di spese consuntivate pari ad € 147.037,01, la Banca ha riconosciuto l’agevolazione richiesta, sia pure per un importo di € 131.030,91, con una corrispondente riduzione della spesa ammissibile stante la riscontrata (e neppure contestata da parte ricorrente) riduzione della superficie foraggera.
Del resto, la Banca convenzionata, ai sensi della legge n. 488/1992 e delle circolari ministeriali esplicative, è competente a valutare il programma di investimenti sotto l’aspetto economico-finanziario; inoltre, le valutazioni espresse dalla Banca sulla completezza, validità ed attendibilità, sotto il profilo economico e finanziario, del programma di investimenti hanno natura tecnico-discrezionale e quindi sono insindacabili nel merito.
La stessa Commissione Europea ha avuto modo di chiarire che il dispositivo istruttorio prevede l’approfondimento degli aspetti formali, tecnici, economici e finanziari del programma di investimenti, proprio per permettere una valutazione rigorosa delle domande presentate.
3.3. Del pari infondato è il dedotto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sia perchè il riconoscimento di un’agevolazione finanziaria è un atto vincolato alla sussistenza dei presupposti di legge, sia perché (come già rilevato dal Tribunale nell’ordinanza cautelare n.477/2017) l’Amministrazione resistente non ha esercitato un provvedimento di autotutela o di ritiro di secondo grado, bensì ha emesso un provvedimento di concessione dell’agevolazione mediante la rideterminazione dell’ammontare del contributo spettante, con conseguente inconferenza del richiamo alle norme in materia di atti di secondo grado.
3.4. Quanto alla dedotta marginalità della diminuzione della superficie foraggera rispetto all’importanza dell’investimento, osserva il Tribunale che la riduzione del 9% della spesa ammissibile, risulta proporzionale e comunque esente da errori o macroscopiche illogicità.
3.5. Inoltre, come efficacemente rilevato dalla difesa dell’Avvocatura, l’impugnato provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni è stato correttamente adottato dal Soggetto Responsabile (la Comunità Montana della Murgia Tarantina), conformemente a quanto previsto dall’art.9 del “Disciplinare” predisposto dal Ministero delle Attività Produttive ( “il soggetto responsabile locale approva definitivamente il programma di investimenti realizzato e determina il relativo ammontare delle agevolazioni spettanti, confermando l’importo indicato dal soggetto istruttore nella propria relazione finale o rettificandolo in relazione alla risultanze dell’accertamento di spesa. Il soggetto responsabile darà poi disposizioni all’istituto convenzionato, dopo aver acquisito specifica autorizzazione da parte del M.A.P., di erogare quanto ancora dovuto al beneficiario finale e/o al soggetto attuatore, ovvero a provvedere ad attivarsi per il recupero delle eventuali maggiori somme erogate non spettanti” ).
3.6. Infondata risulta anche la doglianza relativa allo stralcio della fattura n. 1/2002 della Sestante S.r.l., la quale è riferibile alla parcella pagata ad un consulente per le attività di redazione e presentazione della domanda iniziale di contributo, costi cioè afferenti al disbrigo della pratica burocratica per la concessione del contributo e non certo all'investimento produttivo agevolato, con conseguente legittimità della sua esclusione dall’ambito della spesa ammissibile.
4. In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (in ragione della peculiarità e complessità della controversia) per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO