Sentenza 19 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/01/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11496/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 11496/2021 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
dott. , giusta procura speciale del 17.03.2021 rep. n. 46100, racc. n. 26703, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mansi, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Leonardo Mazzella n. 198; pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Pagano, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Chiatamone n. 11; fax: 081.2451293; pec:
Email_2
-Appellato –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace-
pagina 1 di 5
02.02.2021
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Controparte_1
Giudice di Pace di Napoli l' e la proponendo Controparte_3 Controparte_2
opposizione avverso un estratto di ruolo, di cui alla cartella esattoriale n. 07120080220532516001, lamentando l'omessa notifica della cartella e la conseguente prescrizione del credito. L'attore chiedeva, previa istanza preliminare di sospensione, di accertare l'illegittimità, l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte ed Parte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda, l'inammissibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c., la carenza di interesse ad agire e il proprio difetto di legittimazione passiva. Dunque, domandava di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione e la propria carenza di legittimazione passiva, mentre nel merito chiedeva, in ogni caso, il rigetto dell'atto, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità e infondatezza della domanda Controparte_2
attorea, chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 2618/2021, depositata in data 02.02.2021, accoglieva il ricorso, dichiarando prescritto il diritto a riscuotere le somme in oggetto, e condannava l'
[...]
al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello, Parte_1 lamentando l'erroneità della decisione. In particolare, lamentava l'inammissibilità dell'azione ex 615
c.p.c. e la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. Pertanto, chiedeva di accogliere il proposto appello e di riformare, di conseguenza, la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva , che contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepiva la violazione Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. e la correttezza della sentenza del Giudice di prime cure, stante l'ammissibilità della domanda e la sussistenza dell'interesse ad agire. Dunque, concludeva per l'inammissibilità ex art. 342,
pagina 2 di 5 mentre nel merito domandava il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio.
Ritualmente citata, la rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 09.01.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_2
2. Sempre in via preliminare, relativamente alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contrariamente a quanto affermato dall'appellato , si rileva che il Controparte_1 gravame è conforme al dettato normativo di cui alla citata norma, atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure.
3. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_1
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle
pagina 3 di 5 verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , Controparte_1 non rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
pagina 4 di 5 Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
2618/2021 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 02.02.2021, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 22597/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_2
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n. Controparte_1
07120080220532516001
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 19.01.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5