Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8338/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/07/2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Olimpia Vera Adriana Nucci C. F. C.F._2 presso la quale è elettivamente domiciliata in 20122 Milano, piazzetta Guastalla 10
e
2) Parte_2
Nato a Nocera Inferiore (SA) il 04.05.1958
Cittadino italiano:
Cod. Fisc. C.F._3 residente in Segrate (MI), Cascina Fra di Sesto N°4 con l'Avv. Valerio Pozzoni presso il quale è elettivamente domiciliato in 20900 Monza, via Vittorio Emanuele II 26
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Monza il 15.04.2000
(anno 2000, atto n.78, parte 2, serie C)
In separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 1636/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25.10.2024
nato a [...] il [...], residente in 20054 Segrate, Cascina Fra di Persona_1
Sesto 4 (MI); codice fiscale C.F._4
nata a [...] il [...], residente a [...]; Parte_3
codice fiscale C.F._5
Cittadini italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia nata il [...], studia presso l'Accademia di Belle Arti di Brera e Parte_3
vive stabilmente con la madre presso la sua casa sita in Segrate, via San Carlo 6, con residenza presso la stessa;
2) La figlia data la raggiunta maggiore età, frequenterà liberamente il padre Pt_3 compatibilmente con i propri impegni e con quelli di quest'ultimo, lo stesso dicasi per le festività natalizie, pasquali ed estive, nonché per i ponti, che, per quanto possibile, saranno trascorsi con entrambi i genitori.
3) Il padre contribuisce, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo, al mantenimento della figlia sino alla sua autosufficienza economica, nella misura mensile pari Pt_3 ad Euro 1.000,00 (Euro mille/00), per dodici mensilità l'anno, da corrispondersi alla madre in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT costo vita a decorrere da agosto 2025;
4) Il padre si impegna a contribuire alle spese extra assegno relative alla figlia nella misura dell'80%, la madre invece nella misura del 20% secondo i criteri delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il signor versa alla signora a titolo di contributo al mantenimento, a decorrere Pt_2 Pt_1
dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo, la somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), per dodici mensilità l'anno, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, costo vita a decorrere da agosto 2025;
6) La casa familiare, in comproprietà al 50% tra i coniugi, sita a Segrate, via Carlo Cattaneo 1, piano sesto, identificata catastalmente al Foglio 3, Mappale 323, Sub 703 e relativo box pertinenziale ad uso autorimessa identificato catastalmente al Foglio 3, Mappale 323, Sub 6, già assegnata alla signora con quanto la arredava, avendo già il signor rilasciato la stessa da febbraio Pt_1 Pt_2
2024 con il pieno consenso della moglie, è stata venduta con atto di compravendita a rogito del
Notaio di Milano in data 09.09.2024 repertorio n. 40573/26663, registrato a Persona_2
Milano il 16.09.2024 al n. 86195, serie 1T e trascritto a Milano 2 il 16.09.2024 ai nn.120250/85434, come da accordi già intervenuti tra i coniugi all'atto del deposito del ricorso introduttivo ed il ricavato complessivo è stato ripartito al 50% tra le parti secondo le medesime reciproche quota di proprietà.
8) Il saldo e la relativa estinzione del mutuo sono stati effettuati contestualmente al rogito.
9) Tutti gli arredi, i beni mobili e le suppellettili della casa familiare sono rimasti alla signora avendo comunque già a suo tempo il signor provveduto allo sgombero del garage e Pt_1 Pt_2
al prelievo dei suoi effetti personali. In data 23/10/2024 il Tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza di separazione e con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa in istruttoria sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Monza, il 15.04.2000 tra
[...]
Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pioltello dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato