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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 355/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 355 del R.A.C.L. dell'anno
2015 promossa da:
, con sede legale in Cagliari, in persona del legale rappresentante, Controparte_1
domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Sergio Cincotti e Marcello Lippi, che la rappresentano e difendono giusta di procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;
OPPONENTE
CONTRO con sede in Controparte_2
Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante, elettivamente domiciliate in Cagliari presso l'avvocato Laura Furcas che le rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come in atti;
OPPOSTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito in materia di indebiti sgravi contributivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 febbraio 2015 la ha contestato la fondatezza dell'avviso Controparte_1
di addebito n. 325 2014 00040411 33 000, notificatole il 12 gennaio 2015, con il quale l' le ha CP_3
ingiunto il pagamento di complessivi euro 153.981,56, per la indebita fruizione di sgravi contributivi.
Ha soggiunto che tale ragione di credito si fonda sulle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 000356317/DDL del 28 giugno 2013, all'esito del quale il personale ispettivo ha accertato l'indebito per cui si controverte, meglio dettagliato in atti.
1 L'opponente, in particolare, premesso di aver assunto vari lavoratori dipendenti provenienti dalle liste di mobilità per i quali ha fruito dei benefici previsti dall'art. 25 comma 9 della legge n. 223/1991, ha escluso che l'assunzione di costoro, diversamente da quanto ritenuto in sede ispettiva, sia avvenuta non per reali ragioni economiche.
In particolare ha contestato che alla base di tali assunzioni vi fosse la volontà di fruire indebitamente di benefici contributivi e dunque che tale condotta abbia integrato la fattispecie prevista dall'art. 8 comma 4 bis della stessa legge n. 223/1991.
A sostegno della opposizione ha nell'ordine dedotto: l'omessa notifica del verbale di primo accesso all'azienda a mani del datore di lavoro o ad un lavoratore a tal fine incaricato posto che tale consegna effettuata presso altro soggetto legato da un rapporto professionale con l'azienda ha vulnerato le prerogative difensive della stessa;
la mancata integrazione della fattispecie prevista dall'art. 8 comma
4 bis della legge n. 223/1991 posto che le assunzioni anzidette sono state effettuate dalla opponente e non da la quale in tale frangente nemmeno aveva assunto la carica di liquidatore in Persona_1
seno alla stessa opponente, dovendosi pertanto escludere il collegamento parentale con la società di provenienza dei neo assunti;
la mancata dimostrazione dell'asserito collegamento e/o coincidenza degli assetti societari con la e con la Parte_1 Persona_2 Parte_2
giacchè emerge solamente un legame familiare tra i vari Controparte_4
amministratori di per sé inidoneo a comprovare l'illecito prospettato dall' la genericità della CP_3
indicazione relativa alla documentazione acquisita successivamente alla notifica del verbale di primo accesso;
la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 non emergendo gli elementi ed i presupposti sui quali gli operanti hanno poi sviluppato le sintetiche motivazioni poste alla base del provvedimento contestato;
la mancata indicazione del periodo in cui sarebbero stati indebitamente fruiti gli sgravi contributivi per cui si procede e dei criteri di calcolo adoperati per quantificare le somme ingiunte;
la carente esposizione in fatto ed in diritto degli elementi sui quali l' fonda la sue pretesa restitutoria CP_3
nel corpo del verbale unico in contestazione;
la lesione sa parte dell' del principio del legittimo CP_2
affidamento il quale pur disponendo delle necessarie informazioni in ordine agli assetti proprietari delle società coinvolte nei successivi accertamenti ispettivi ha concesso i codici necessari per la fruizione dei benefici contributivi per poi contestare incomprensibilmente una inesistente evasione contributiva.
Ha quindi concluso come segue:
2 - dichiarare nullo, illegittimo e, comunque, di nessuna efficacia giuridica, nei confronti della
[...]
, l'avviso di addebito n°325 2014 00040411 33 000, perché non dovuti Controparte_1
per i contributi ivi richiesti per i motivi specificati nell'espositiva che precede. Con ogni pronuncia consequenziale.
- Con vittoria di spese e di onorari e distrazione degli stessi in favore dell'avvocato Sergio Cincotti anticipatario.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, analizzate le ragioni di doglianza prospettate dalla CP_3 [...]
ha sostenuto l'infondatezza del ricorso posto che le conclusioni cui sono pervenuti gli Controparte_1
operanti risultano coerenti con quanto accertato in sede di verifica ispettiva.
In particolare, previa ricostruzione della vicenda per cui è causa relativamente al travaso di personale dalla C.M.C. Trasporti e Logistica di AS ED e C. s.n.c. e dalla Controparte_4
verso la odierna opponente dopo un brevissimo periodo di permanenza nelle liste di
[...]
mobilità, ha posto in rilievo i plurimi elementi fattuali che depongono per una operazione preordinata a scopi meramente utilitaristici, dunque in contrasto con la ratio della normativa dettata in materia di benefici contributivi siccome finalizzati a mantenere inalterato ovvero ad incrementare il livello occupazionale.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'avverso ricorso in opposizione.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dai difensori nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe mediante il richiamo alle rispettive difese come esposte in atti
*
1. Va preliminarmente dato atto che il presente procedimento è pervenuto a questo giudicante il 9 dicembre 2022 (unitamente ad altri iscritti negli anni 2011 – 2016) in virtù di un provvedimento presidenziale di perequazione dei ruoli dei magistrati della Sezione, adottato nel novembre 2022 e comunicato il 6 dicembre 2022.
2. Tanto premesso il ricorso in opposizione proposto dalla non appare fondato e Controparte_1
deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. Con riguardo alla omessa notifica del verbale di primo accesso in azienda va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 14783/2023) a mente del quale l'opposizione avverso il verbale di accertamento introduce un giudizio di accertamento negativo non sulla regolarità formale del verbale, bensì sulla inesistenza del credito contributivo (v. Cass.14965/12).
3 Il principio testè enunciato vale ovviamente anche per l'avviso di addebito che trae fondamento dal verbale unico di accertamento e notificazione posto che l'oggetto del contendere concerne, a ben vedere, l'esistenza o meno di un debito in capo alla società opponente.
Né la stessa società, avuto riguardo al tenore delle sue difese, ha dimostrato di aver subito, a cagione di tale lamentata omissione, un effettivo vulnus alle sue prerogative difensive nulla avendo dedotto in ordine alle conseguenze sfavorevoli che da tale condotta sarebbero concretamente derivate.
2.2. Del pari non dirimente la lamentata genericità ed imprecisione delle contestazioni mosse alla opponente le quali, contrariamente a quanto lamentato in ricorso, risultano debitamente esposte nel verbale in parola anche con riferimento alla indicazione dei documenti acquisiti e visionati (libro unico del lavoro, contratti di lavoro, comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro relative alla instaurazione dei rapporti di lavoro ed altri).
2.3. Tali considerazioni valgono anche per la ritenuta violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 posto che, quandanche si ritenesse applicabile tale norma al caso di specie, alcun vizio motivazionale
è dato riscontrare nella documentazione formata dagli ispettori.
D'altronde la difesa opponente, a riprova della piena intellegibilità della ricostruzione in fatto e diritto svolta dagli operanti, ha potuto svolgere ampie argomentazioni difensive così dimostrando di aver pienamente compreso le ragioni poste a fondamento dell'azione di recupero attivata dall'Istituto.
2.4. Va soggiunto che nemmeno coglie nel segno la censura relativa alla mancata indicazione del periodo in contestazione giacchè nel verbale unico di accertamento e notificazione del 28 giugno
2013 al primo rigo della pag. 2 si legge il presente verbale….si riferisce al periodo dall'01/01/2011 al 28/02/2013.
Il medesimo verbale inoltre non appare affatto confuso ed impreciso laddove descrive il percorso relativo alla posizione lavorativa dei soggetti interessati nel corso del tempo.
Difatti per ciascuno di costoro viene precisata nell'ordine: la data di assunzione presso la opponente, la società ove lavoravano prima di essere inseriti per breve tempo nelle liste di mobilità ed ancora la causale che ha portato a tale iscrizione (ossia il licenziamento intimatogli dalle datrici di lavoro).
Anche l'attestazione relativa allo svolgimento da parte delle tre imprese coinvolte nell'accertamento ispettivo e ed Controparte_1 Parte_1 Parte_1 Persona_2 Parte_2 CP_4
) della stessa attività commerciale non è affatto indifferente posto che si tratta, come
[...]
si avrà modo di vedere, di uno degli elementi indiziari che concorrono a delineare l'illecito contestato alla società opponente.
4 2.5. Analoghe le conclusioni cui il Tribunale ritiene di poter pervenire relativamente alle residue doglianze attoree: la erroneità del calcolo delle sanzioni civili e degli interessi risulta genericamente dedotta;
la mancanza di dichiarazioni testimoniali a sostegno dell'accertamento ispettivo non costituisce circostanza ostativa di per sé all'accertamento dei fatti e comunque riguarda scelte discrezionali rimesse alla valutazione degli organi ispettivi nell'ambito delle modalità di svolgimento dei loro compiti;
alcun legittimo affidamento risulta essere stato leso posto che l' ha CP_2
autorizzato gli sgravi contributivi sulla scorta di quanto dichiarato dalla società opponente mentre l'attività che quest'ultima ha svolto successivamente rientra nella sua sfera di autonomia decisionale il cui esercizio contra legem non può certamente essere imputato all' ; anche la Controparte_5
contestata evasione contributiva appare correttamente inquadrata avendo il datore di lavoro preordinato una fittizia rappresentazione delle condizioni che danno accesso ai benefici contributivi
(cfr. Cass. sent. n. 10431/2018).
3. Passando al merito delle questioni controverse occorre precisare che il presente giudizio concerne la indebita fruizione da parte della società opponente di benefici contributivi avendo la stessa, secondo la tesi sostenuta dall' posto in essere condotte che integrano l'illecito di cui al richiamato art. 8 CP_3
comma 4 bis della legge n. 223/1991.
In particolare nel gennaio 2011 la ha assunto complessivamente 10 lavoratori Controparte_1
iscritti nelle liste di mobilità in precedenza alle dipendenze della C.M.C. Trasporti e Logistica di
AS ED e C. s.n.c. ( , , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
e ) ovvero della (
[...] Persona_8 Controparte_4 Persona_9 Per_10
e .
[...] Persona_11
Ebbene tutti i lavoratori succitati risultano esser stati licenziati dalla rispettiva datrice di lavoro, quindi transitati per brevissimo tempo nelle liste di mobilità, ed infine assunti presso la odierna opponente con contratto a tempo determinato.
Tale iter ha consentito alla di godere dei benefici contributivi previsti dall'art. 8 Controparte_1
comma 2 della legge n. 223/1991 vigente ratione temporis a mente del quale I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
La odierna opponente, tuttavia, secondo la contestazione mossa dall' , piuttosto che creare CP_2
nuova occupazione, in coerenza con la ratio della disposizione della quale ha inteso beneficiare, ha
5 assunto il personale utilizzato dalle altre società riconducibili ad un unitario gruppo familiare evitando il passaggio diretto, che alcun beneficio contributivo avrebbe apportato, ed utilizzando di contro il previo temporaneo transito nelle liste di mobilità, conditio sine qua non per maturare il diritto agli sgravi contributivi in contestazione.
4. Va osservato che spettava alla società opponente, che ha rivendicato l'esclusione in tutto o in parte dall'obbligo contributivo, documentare la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare di tale agevolazione, gravando sul soggetto che intenda avvalersene l'onere di comprovarne i presupposti legittimanti.
L'esenzione dall'obbligo contributivo integra, infatti, una eccezione al regime ordinario e deve, perciò, essere provata dal soggetto che intenda avvalersene ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. e ciò anche in casi come quello di specie, che ha ad oggetto una opposizione ad avviso di addebito dell'ente previdenziale diretto al recupero delle agevolazioni indebitamente fruite (si richiama in tal senso la sentenza di questa sezione lavoro, n. 160 del 12 febbraio 2021, nel procedimento n. 408/2014, est. Leuzzi).
Il riconoscimento dei benefici contributivi contemplati dai commi 2 e 4 è, tuttavia, precluso quando ricorrano le situazioni previste dal successivo comma 4 bis, introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L.
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che così recita: “il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.
La volontà del legislatore, come si evince dalla lettura delle norme citate, è evidentemente quella di incentivare l'assunzione del personale in mobilità con il fine di realizzare un effettivo incremento del livello occupazionale del sistema produttivo nel suo complesso, da escludersi nelle ipotesi di mero scambio di lavoratori da parte di società del medesimo gruppo o, comunque, riferibili alla medesima compagine societaria, operante nel medesimo settore produttivo.
5. Come più volte affermato dai giudici di legittimità l'intento del legislatore è, infatti, quello di limitare il riconoscimento dei benefici contributivi in questione alle ipotesi in cui “la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo
6 pieno e indeterminato [ma le stesse considerazioni valgono per le assunzioni a termine] di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi” (cfr. Cass. sent. n. 11935/2019 a pag. 3 e
Cass. sent. n. 10440/2017).
D'altra parte la stessa Corte ha precisato che il collegamento richiesto dalla legge onde presumere la non genuinità delle assunzioni di personale iscritto alle liste di mobilità va inteso in senso atecnico: Al riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art .8, comma 4-bis della legge n.
223 del 1991 a favore dell'impresa che assume lavoratori collocati in mobilità ostano non soltanto quei rapporti - tra detta impresa e quella che abbia proceduto a detta collocazione - che si concretizzino in forme di controllo e/o di collegamento espressamente regolate dall'art. 2359 cod. civ. (anche nel nuovo testo di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), ma pure quei rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc.), che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un'impresa e l'assunzione di lavoratori da parte dell'altra, e che oggettivamente attestino l'utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti (cfr. Cass. sent. n. 9224/2006).
6. Ciò che viene censurato è in definitiva il carattere fittizio dell'operazione, quando preordinata esclusivamente a fruire indebitamente delle agevolazioni in contestazione.
In tema di sgravi contributivi, perciò, qualora l dimostri l'esistenza di un collegamento CP_3
societario o di un'altra situazione di fatto, nella quale gli assetti proprietari risultino sostanzialmente coincidenti, spetta al datore di lavoro dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi tali da far escludere la ricorrenza di un controllo di diritto o di fatto o comprovare, su tale più ampia base aziendale, il sussistere comunque dell'incremento occupazionale che sia condizione, come è nel caso dell'art. 3, co. 6, lett. d. I. 448/1998, del diritto alla fruizione degli sgravi stessi (v. Cass. sent. n. 9662/2019).
In sintesi l' è gravato dalla dimostrazione dell'esistenza di un sostanziale unitario centro CP_2
direzionale in relazione alle imprese dalle quali i lavoratori provengono e quelle ove gli stessi sono
(ri)assunti mentre queste ultime debbono comprovare la genuinità dell'operazione volta ad
7 incrementare la occupazione mediante il reinserimento nel circuito del mercato del lavoro di soggetti altrimenti destinati ad una condizione di disoccupazione di incerta durata.
*
7. Nel caso di specie è provato, ed invero nemmeno contestato sul piano fattuale, che tra le tre imprese in parola ossia C.M.C. Trasporti e Logistica di AS ED e C. s.n.c. Controparte_1
ed vi erano in passato e sono perdurati al momento delle verifiche Controparte_4
ispettive intensi legami familiari tra coloro che avevano in seno alle stesse i poteri gestori: la prima al momento delle assunzioni per le quali si procede al recupero dell'indebito contributivo vedeva al Per_1 suo vertice , vedova di e madre di , e;
Persona_12 CP_4 Per_13 Persona_1
quest'ultima fino al 31 dicembre 2010, data in cui la società ha cessato l'attività, era socio amministratore con una quota del 50 %, al pari del marito ED AS della C.M.C. Trasporti di
ED AS e C. s.n.c., questi a sua volta era anche socio al 50 % della Controparte_4
unitamente alla cognata titolare di una quota pari al 50 %.
[...] Persona_15
Emerge con sufficiente chiarezza una indubbia commistione dei vari centri decisionali delle diverse società coinvolte nell'operazione di travaso di personale verso la odierna opponente posto che la società gestita dalla madre ha assunto il personale (assuntamente) in esubero già in forza alle società rispettivamente amministrate dalle figlie e e dal AS, coniuge della prima e Per_1 Per_13
dunque cognato della seconda.
Tale circostanza, già di per sé significativa in ordine all'adozione di scelte che non potevano ragionevolmente essere adottate disgiuntamente dai familiari posti al vertice delle società, è corroborata da altri elementi emersi in sede ispettiva.
7.1. In primis è stato possibile appurare che la sede operativa delle tre imprese, operanti tutte nel settore dell'autotrasporto come si evince dalle visure camerali in atti, era la medesima essendo ubicata ad Assemini nella Zona Industriale in località Macchiareddu II strada est.
La difesa opponente al fine di contrastare tale circostanza, indicativa della esistenza di una struttura organizzativa unitaria, nemmeno ha ritenuto di chiarire (e documentare) l'eventuale utilizzo separato del parco veicolare da parte delle diverse società in questione ovvero altri elementi utili a tal fine.
7.2. Altra circostanza non priva di rilievo è costituita dalla sopravvenuta inattività della C.M.C.
Trasporti e Logistica proprio in stretta coincidenza con l'iscrizione del personale nelle liste di mobilità non altrimenti giustificata, al pari delle altre circostanze sopra enunciate, dalla opponente.
7.3. Ulteriore corollario va rinvenuto nella singolarità dei plurimi licenziamenti contestuali del
8 personale anzidetto: per un verso la opponente non ha spiegato quali fossero i motivi alla base del recesso è per altro verso avverso tali decisioni nemmeno risultano impugnative dei recessi disposti dalla datrice di lavoro.
In mancanza di spiegazioni alternative da parte della come visto gravata del relativo Controparte_1
onus probandi, non può che ipotizzarsi che gli interessati fossero stati resi edotti circa la loro prossima ricollocazione in altra impresa del gruppo familiare dopo un opportuno passaggio attraverso le liste di mobilità.
Da qui l'inesistenza di iniziative da parte di costoro finalizzate, una volta perso il lavoro, a reperire altra occupazione presso altri soggetti.
Anche la rapidità con la quale sono stati assunti alle dipendenze della odierna opponente, ben prima dei sei mesi previsti dall'art. 8 comma 4bis della legge n. 223/1991, lascia intendere che dietro i licenziamenti in parola vi fosse un quadro concertato tra le imprese di provenienza e quella di destinazione allo scopo di giovarsi invero per esigenze solo apparenti e meramente utilitaristiche della iscrizione alle liste di mobilità.
7.4. Ulteriore elemento a conforto della prospettazione offerta dall' è offerto dalle sentenze CP_3
prodotte in atti e riguardanti una vicenda analoga che ha visto coinvolta la C.M.C. Trasporti e
Logistica di AS ED e C. s.n.c. (cfr. produzioni del 2 luglio 2021). CP_3
Ebbene dall'esame delle stesse risulta che sei tra gli assunti dalla nel gennaio 2011 Controparte_1
erano stati in passato, segnatamente nell'aprile 2009, assunti dalla anzidetta società in nome collettivo.
Ciò era avvenuto poco dopo il licenziamento intimatogli dalla Controparte_6
previo transito, anche in tale frangente, nelle liste di mobilità onde lucrare i benefici di legge che secondo la ratio ispiratrice della norma erano volti a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali.
Si tratta di circostanze consacrate in provvedimenti che nemmeno risulta siano stati oggetto di gravame ulteriore e che, quindi, debbono ormai essere divenuti irrevocabili, come tali ben valorizzabili in questa sede processuale in coerenza con il principio di cd. atipicità della prova nel processo civile.
8. Se questo è il quadro di fondo analiticamente descritto e ricostruito in modo coerente e ragionato nel verbale in contestazione, ove viene infine posta in luce la violazione del descritto precetto legislativo contenuto nell'art. 8 comma 4 bis della legge n. 223/1991, non paiono di contro idonee ad
9 incrinare la prospettazione dell le deduzioni che di parte opponente per dimostrare la CP_2
genuinità di tali assunzioni.
In tal senso si rinvia alle considerazioni sin qui svolte quanto alla infondatezza sia delle censure che si appuntano su questioni procedurali sia di quelle relative ai motivi di opposizione più strettamente attinenti l'illecito contestato.
8.1. In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte è emerso che la condotta adottata dalla opponente, lungi dal determinare un incremento occupazionale ha prodotto un mero travaso di personale dalle imprese di provenienza a quella di destinazione tutte operanti all'interno della medesima cerchia familiare, così integrando l'illecito di cui all'art. 8 comma 4 bis della legge n.
223/1991, volto proprio ad evitare assunzioni di personale finalizzate ad ottenere esclusivamente benefici contributivi senza che a ciò si correli un effettivo incremento occupazionale.
Deve pertanto essere rigettata l'opposizione con la conferma della corretta valutazione effettuata dall' anche con riguardo all'entità degli importi quantificati come dovuti nel verbale in CP_2
contestazione nemmeno oggetto di argomentati e puntuali rilievi da parte della Controparte_1
9. Le spese di lite vanno poste a carico della opponente nella misura di cui alla parte dispositiva, con applicazione del D.M. n. 55/2014, scaglione di riferimento da 52.000 a 260.000,00 euro, cause previdenziali, valori prossimi a quelli minimi stante la limitata attività processuale svolta dalle difese delle parti ed in difetto di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, siccome infondato, il ricorso in opposizione proposto dalla Controparte_1
;
[...]
2. Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1 CP_3
e della , liquidandole in complessivi euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario in ragione CP_2
del 15 % ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
Cagliari, 8 febbraio 2025.
Il Giudice
Giorgio Murru
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 355 del R.A.C.L. dell'anno
2015 promossa da:
, con sede legale in Cagliari, in persona del legale rappresentante, Controparte_1
domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Sergio Cincotti e Marcello Lippi, che la rappresentano e difendono giusta di procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;
OPPONENTE
CONTRO con sede in Controparte_2
Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante, elettivamente domiciliate in Cagliari presso l'avvocato Laura Furcas che le rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come in atti;
OPPOSTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito in materia di indebiti sgravi contributivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 febbraio 2015 la ha contestato la fondatezza dell'avviso Controparte_1
di addebito n. 325 2014 00040411 33 000, notificatole il 12 gennaio 2015, con il quale l' le ha CP_3
ingiunto il pagamento di complessivi euro 153.981,56, per la indebita fruizione di sgravi contributivi.
Ha soggiunto che tale ragione di credito si fonda sulle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 000356317/DDL del 28 giugno 2013, all'esito del quale il personale ispettivo ha accertato l'indebito per cui si controverte, meglio dettagliato in atti.
1 L'opponente, in particolare, premesso di aver assunto vari lavoratori dipendenti provenienti dalle liste di mobilità per i quali ha fruito dei benefici previsti dall'art. 25 comma 9 della legge n. 223/1991, ha escluso che l'assunzione di costoro, diversamente da quanto ritenuto in sede ispettiva, sia avvenuta non per reali ragioni economiche.
In particolare ha contestato che alla base di tali assunzioni vi fosse la volontà di fruire indebitamente di benefici contributivi e dunque che tale condotta abbia integrato la fattispecie prevista dall'art. 8 comma 4 bis della stessa legge n. 223/1991.
A sostegno della opposizione ha nell'ordine dedotto: l'omessa notifica del verbale di primo accesso all'azienda a mani del datore di lavoro o ad un lavoratore a tal fine incaricato posto che tale consegna effettuata presso altro soggetto legato da un rapporto professionale con l'azienda ha vulnerato le prerogative difensive della stessa;
la mancata integrazione della fattispecie prevista dall'art. 8 comma
4 bis della legge n. 223/1991 posto che le assunzioni anzidette sono state effettuate dalla opponente e non da la quale in tale frangente nemmeno aveva assunto la carica di liquidatore in Persona_1
seno alla stessa opponente, dovendosi pertanto escludere il collegamento parentale con la società di provenienza dei neo assunti;
la mancata dimostrazione dell'asserito collegamento e/o coincidenza degli assetti societari con la e con la Parte_1 Persona_2 Parte_2
giacchè emerge solamente un legame familiare tra i vari Controparte_4
amministratori di per sé inidoneo a comprovare l'illecito prospettato dall' la genericità della CP_3
indicazione relativa alla documentazione acquisita successivamente alla notifica del verbale di primo accesso;
la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 non emergendo gli elementi ed i presupposti sui quali gli operanti hanno poi sviluppato le sintetiche motivazioni poste alla base del provvedimento contestato;
la mancata indicazione del periodo in cui sarebbero stati indebitamente fruiti gli sgravi contributivi per cui si procede e dei criteri di calcolo adoperati per quantificare le somme ingiunte;
la carente esposizione in fatto ed in diritto degli elementi sui quali l' fonda la sue pretesa restitutoria CP_3
nel corpo del verbale unico in contestazione;
la lesione sa parte dell' del principio del legittimo CP_2
affidamento il quale pur disponendo delle necessarie informazioni in ordine agli assetti proprietari delle società coinvolte nei successivi accertamenti ispettivi ha concesso i codici necessari per la fruizione dei benefici contributivi per poi contestare incomprensibilmente una inesistente evasione contributiva.
Ha quindi concluso come segue:
2 - dichiarare nullo, illegittimo e, comunque, di nessuna efficacia giuridica, nei confronti della
[...]
, l'avviso di addebito n°325 2014 00040411 33 000, perché non dovuti Controparte_1
per i contributi ivi richiesti per i motivi specificati nell'espositiva che precede. Con ogni pronuncia consequenziale.
- Con vittoria di spese e di onorari e distrazione degli stessi in favore dell'avvocato Sergio Cincotti anticipatario.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, analizzate le ragioni di doglianza prospettate dalla CP_3 [...]
ha sostenuto l'infondatezza del ricorso posto che le conclusioni cui sono pervenuti gli Controparte_1
operanti risultano coerenti con quanto accertato in sede di verifica ispettiva.
In particolare, previa ricostruzione della vicenda per cui è causa relativamente al travaso di personale dalla C.M.C. Trasporti e Logistica di AS ED e C. s.n.c. e dalla Controparte_4
verso la odierna opponente dopo un brevissimo periodo di permanenza nelle liste di
[...]
mobilità, ha posto in rilievo i plurimi elementi fattuali che depongono per una operazione preordinata a scopi meramente utilitaristici, dunque in contrasto con la ratio della normativa dettata in materia di benefici contributivi siccome finalizzati a mantenere inalterato ovvero ad incrementare il livello occupazionale.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'avverso ricorso in opposizione.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dai difensori nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe mediante il richiamo alle rispettive difese come esposte in atti
*
1. Va preliminarmente dato atto che il presente procedimento è pervenuto a questo giudicante il 9 dicembre 2022 (unitamente ad altri iscritti negli anni 2011 – 2016) in virtù di un provvedimento presidenziale di perequazione dei ruoli dei magistrati della Sezione, adottato nel novembre 2022 e comunicato il 6 dicembre 2022.
2. Tanto premesso il ricorso in opposizione proposto dalla non appare fondato e Controparte_1
deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. Con riguardo alla omessa notifica del verbale di primo accesso in azienda va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 14783/2023) a mente del quale l'opposizione avverso il verbale di accertamento introduce un giudizio di accertamento negativo non sulla regolarità formale del verbale, bensì sulla inesistenza del credito contributivo (v. Cass.14965/12).
3 Il principio testè enunciato vale ovviamente anche per l'avviso di addebito che trae fondamento dal verbale unico di accertamento e notificazione posto che l'oggetto del contendere concerne, a ben vedere, l'esistenza o meno di un debito in capo alla società opponente.
Né la stessa società, avuto riguardo al tenore delle sue difese, ha dimostrato di aver subito, a cagione di tale lamentata omissione, un effettivo vulnus alle sue prerogative difensive nulla avendo dedotto in ordine alle conseguenze sfavorevoli che da tale condotta sarebbero concretamente derivate.
2.2. Del pari non dirimente la lamentata genericità ed imprecisione delle contestazioni mosse alla opponente le quali, contrariamente a quanto lamentato in ricorso, risultano debitamente esposte nel verbale in parola anche con riferimento alla indicazione dei documenti acquisiti e visionati (libro unico del lavoro, contratti di lavoro, comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro relative alla instaurazione dei rapporti di lavoro ed altri).
2.3. Tali considerazioni valgono anche per la ritenuta violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 posto che, quandanche si ritenesse applicabile tale norma al caso di specie, alcun vizio motivazionale
è dato riscontrare nella documentazione formata dagli ispettori.
D'altronde la difesa opponente, a riprova della piena intellegibilità della ricostruzione in fatto e diritto svolta dagli operanti, ha potuto svolgere ampie argomentazioni difensive così dimostrando di aver pienamente compreso le ragioni poste a fondamento dell'azione di recupero attivata dall'Istituto.
2.4. Va soggiunto che nemmeno coglie nel segno la censura relativa alla mancata indicazione del periodo in contestazione giacchè nel verbale unico di accertamento e notificazione del 28 giugno
2013 al primo rigo della pag. 2 si legge il presente verbale….si riferisce al periodo dall'01/01/2011 al 28/02/2013.
Il medesimo verbale inoltre non appare affatto confuso ed impreciso laddove descrive il percorso relativo alla posizione lavorativa dei soggetti interessati nel corso del tempo.
Difatti per ciascuno di costoro viene precisata nell'ordine: la data di assunzione presso la opponente, la società ove lavoravano prima di essere inseriti per breve tempo nelle liste di mobilità ed ancora la causale che ha portato a tale iscrizione (ossia il licenziamento intimatogli dalle datrici di lavoro).
Anche l'attestazione relativa allo svolgimento da parte delle tre imprese coinvolte nell'accertamento ispettivo e ed Controparte_1 Parte_1 Parte_1 Persona_2 Parte_2 CP_4
) della stessa attività commerciale non è affatto indifferente posto che si tratta, come
[...]
si avrà modo di vedere, di uno degli elementi indiziari che concorrono a delineare l'illecito contestato alla società opponente.
4 2.5. Analoghe le conclusioni cui il Tribunale ritiene di poter pervenire relativamente alle residue doglianze attoree: la erroneità del calcolo delle sanzioni civili e degli interessi risulta genericamente dedotta;
la mancanza di dichiarazioni testimoniali a sostegno dell'accertamento ispettivo non costituisce circostanza ostativa di per sé all'accertamento dei fatti e comunque riguarda scelte discrezionali rimesse alla valutazione degli organi ispettivi nell'ambito delle modalità di svolgimento dei loro compiti;
alcun legittimo affidamento risulta essere stato leso posto che l' ha CP_2
autorizzato gli sgravi contributivi sulla scorta di quanto dichiarato dalla società opponente mentre l'attività che quest'ultima ha svolto successivamente rientra nella sua sfera di autonomia decisionale il cui esercizio contra legem non può certamente essere imputato all' ; anche la Controparte_5
contestata evasione contributiva appare correttamente inquadrata avendo il datore di lavoro preordinato una fittizia rappresentazione delle condizioni che danno accesso ai benefici contributivi
(cfr. Cass. sent. n. 10431/2018).
3. Passando al merito delle questioni controverse occorre precisare che il presente giudizio concerne la indebita fruizione da parte della società opponente di benefici contributivi avendo la stessa, secondo la tesi sostenuta dall' posto in essere condotte che integrano l'illecito di cui al richiamato art. 8 CP_3
comma 4 bis della legge n. 223/1991.
In particolare nel gennaio 2011 la ha assunto complessivamente 10 lavoratori Controparte_1
iscritti nelle liste di mobilità in precedenza alle dipendenze della C.M.C. Trasporti e Logistica di
AS ED e C. s.n.c. ( , , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
e ) ovvero della (
[...] Persona_8 Controparte_4 Persona_9 Per_10
e .
[...] Persona_11
Ebbene tutti i lavoratori succitati risultano esser stati licenziati dalla rispettiva datrice di lavoro, quindi transitati per brevissimo tempo nelle liste di mobilità, ed infine assunti presso la odierna opponente con contratto a tempo determinato.
Tale iter ha consentito alla di godere dei benefici contributivi previsti dall'art. 8 Controparte_1
comma 2 della legge n. 223/1991 vigente ratione temporis a mente del quale I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
La odierna opponente, tuttavia, secondo la contestazione mossa dall' , piuttosto che creare CP_2
nuova occupazione, in coerenza con la ratio della disposizione della quale ha inteso beneficiare, ha
5 assunto il personale utilizzato dalle altre società riconducibili ad un unitario gruppo familiare evitando il passaggio diretto, che alcun beneficio contributivo avrebbe apportato, ed utilizzando di contro il previo temporaneo transito nelle liste di mobilità, conditio sine qua non per maturare il diritto agli sgravi contributivi in contestazione.
4. Va osservato che spettava alla società opponente, che ha rivendicato l'esclusione in tutto o in parte dall'obbligo contributivo, documentare la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare di tale agevolazione, gravando sul soggetto che intenda avvalersene l'onere di comprovarne i presupposti legittimanti.
L'esenzione dall'obbligo contributivo integra, infatti, una eccezione al regime ordinario e deve, perciò, essere provata dal soggetto che intenda avvalersene ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. e ciò anche in casi come quello di specie, che ha ad oggetto una opposizione ad avviso di addebito dell'ente previdenziale diretto al recupero delle agevolazioni indebitamente fruite (si richiama in tal senso la sentenza di questa sezione lavoro, n. 160 del 12 febbraio 2021, nel procedimento n. 408/2014, est. Leuzzi).
Il riconoscimento dei benefici contributivi contemplati dai commi 2 e 4 è, tuttavia, precluso quando ricorrano le situazioni previste dal successivo comma 4 bis, introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L.
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che così recita: “il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.
La volontà del legislatore, come si evince dalla lettura delle norme citate, è evidentemente quella di incentivare l'assunzione del personale in mobilità con il fine di realizzare un effettivo incremento del livello occupazionale del sistema produttivo nel suo complesso, da escludersi nelle ipotesi di mero scambio di lavoratori da parte di società del medesimo gruppo o, comunque, riferibili alla medesima compagine societaria, operante nel medesimo settore produttivo.
5. Come più volte affermato dai giudici di legittimità l'intento del legislatore è, infatti, quello di limitare il riconoscimento dei benefici contributivi in questione alle ipotesi in cui “la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo
6 pieno e indeterminato [ma le stesse considerazioni valgono per le assunzioni a termine] di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi” (cfr. Cass. sent. n. 11935/2019 a pag. 3 e
Cass. sent. n. 10440/2017).
D'altra parte la stessa Corte ha precisato che il collegamento richiesto dalla legge onde presumere la non genuinità delle assunzioni di personale iscritto alle liste di mobilità va inteso in senso atecnico: Al riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art .8, comma 4-bis della legge n.
223 del 1991 a favore dell'impresa che assume lavoratori collocati in mobilità ostano non soltanto quei rapporti - tra detta impresa e quella che abbia proceduto a detta collocazione - che si concretizzino in forme di controllo e/o di collegamento espressamente regolate dall'art. 2359 cod. civ. (anche nel nuovo testo di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), ma pure quei rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc.), che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un'impresa e l'assunzione di lavoratori da parte dell'altra, e che oggettivamente attestino l'utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti (cfr. Cass. sent. n. 9224/2006).
6. Ciò che viene censurato è in definitiva il carattere fittizio dell'operazione, quando preordinata esclusivamente a fruire indebitamente delle agevolazioni in contestazione.
In tema di sgravi contributivi, perciò, qualora l dimostri l'esistenza di un collegamento CP_3
societario o di un'altra situazione di fatto, nella quale gli assetti proprietari risultino sostanzialmente coincidenti, spetta al datore di lavoro dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi tali da far escludere la ricorrenza di un controllo di diritto o di fatto o comprovare, su tale più ampia base aziendale, il sussistere comunque dell'incremento occupazionale che sia condizione, come è nel caso dell'art. 3, co. 6, lett. d. I. 448/1998, del diritto alla fruizione degli sgravi stessi (v. Cass. sent. n. 9662/2019).
In sintesi l' è gravato dalla dimostrazione dell'esistenza di un sostanziale unitario centro CP_2
direzionale in relazione alle imprese dalle quali i lavoratori provengono e quelle ove gli stessi sono
(ri)assunti mentre queste ultime debbono comprovare la genuinità dell'operazione volta ad
7 incrementare la occupazione mediante il reinserimento nel circuito del mercato del lavoro di soggetti altrimenti destinati ad una condizione di disoccupazione di incerta durata.
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7. Nel caso di specie è provato, ed invero nemmeno contestato sul piano fattuale, che tra le tre imprese in parola ossia C.M.C. Trasporti e Logistica di AS ED e C. s.n.c. Controparte_1
ed vi erano in passato e sono perdurati al momento delle verifiche Controparte_4
ispettive intensi legami familiari tra coloro che avevano in seno alle stesse i poteri gestori: la prima al momento delle assunzioni per le quali si procede al recupero dell'indebito contributivo vedeva al Per_1 suo vertice , vedova di e madre di , e;
Persona_12 CP_4 Per_13 Persona_1
quest'ultima fino al 31 dicembre 2010, data in cui la società ha cessato l'attività, era socio amministratore con una quota del 50 %, al pari del marito ED AS della C.M.C. Trasporti di
ED AS e C. s.n.c., questi a sua volta era anche socio al 50 % della Controparte_4
unitamente alla cognata titolare di una quota pari al 50 %.
[...] Persona_15
Emerge con sufficiente chiarezza una indubbia commistione dei vari centri decisionali delle diverse società coinvolte nell'operazione di travaso di personale verso la odierna opponente posto che la società gestita dalla madre ha assunto il personale (assuntamente) in esubero già in forza alle società rispettivamente amministrate dalle figlie e e dal AS, coniuge della prima e Per_1 Per_13
dunque cognato della seconda.
Tale circostanza, già di per sé significativa in ordine all'adozione di scelte che non potevano ragionevolmente essere adottate disgiuntamente dai familiari posti al vertice delle società, è corroborata da altri elementi emersi in sede ispettiva.
7.1. In primis è stato possibile appurare che la sede operativa delle tre imprese, operanti tutte nel settore dell'autotrasporto come si evince dalle visure camerali in atti, era la medesima essendo ubicata ad Assemini nella Zona Industriale in località Macchiareddu II strada est.
La difesa opponente al fine di contrastare tale circostanza, indicativa della esistenza di una struttura organizzativa unitaria, nemmeno ha ritenuto di chiarire (e documentare) l'eventuale utilizzo separato del parco veicolare da parte delle diverse società in questione ovvero altri elementi utili a tal fine.
7.2. Altra circostanza non priva di rilievo è costituita dalla sopravvenuta inattività della C.M.C.
Trasporti e Logistica proprio in stretta coincidenza con l'iscrizione del personale nelle liste di mobilità non altrimenti giustificata, al pari delle altre circostanze sopra enunciate, dalla opponente.
7.3. Ulteriore corollario va rinvenuto nella singolarità dei plurimi licenziamenti contestuali del
8 personale anzidetto: per un verso la opponente non ha spiegato quali fossero i motivi alla base del recesso è per altro verso avverso tali decisioni nemmeno risultano impugnative dei recessi disposti dalla datrice di lavoro.
In mancanza di spiegazioni alternative da parte della come visto gravata del relativo Controparte_1
onus probandi, non può che ipotizzarsi che gli interessati fossero stati resi edotti circa la loro prossima ricollocazione in altra impresa del gruppo familiare dopo un opportuno passaggio attraverso le liste di mobilità.
Da qui l'inesistenza di iniziative da parte di costoro finalizzate, una volta perso il lavoro, a reperire altra occupazione presso altri soggetti.
Anche la rapidità con la quale sono stati assunti alle dipendenze della odierna opponente, ben prima dei sei mesi previsti dall'art. 8 comma 4bis della legge n. 223/1991, lascia intendere che dietro i licenziamenti in parola vi fosse un quadro concertato tra le imprese di provenienza e quella di destinazione allo scopo di giovarsi invero per esigenze solo apparenti e meramente utilitaristiche della iscrizione alle liste di mobilità.
7.4. Ulteriore elemento a conforto della prospettazione offerta dall' è offerto dalle sentenze CP_3
prodotte in atti e riguardanti una vicenda analoga che ha visto coinvolta la C.M.C. Trasporti e
Logistica di AS ED e C. s.n.c. (cfr. produzioni del 2 luglio 2021). CP_3
Ebbene dall'esame delle stesse risulta che sei tra gli assunti dalla nel gennaio 2011 Controparte_1
erano stati in passato, segnatamente nell'aprile 2009, assunti dalla anzidetta società in nome collettivo.
Ciò era avvenuto poco dopo il licenziamento intimatogli dalla Controparte_6
previo transito, anche in tale frangente, nelle liste di mobilità onde lucrare i benefici di legge che secondo la ratio ispiratrice della norma erano volti a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali.
Si tratta di circostanze consacrate in provvedimenti che nemmeno risulta siano stati oggetto di gravame ulteriore e che, quindi, debbono ormai essere divenuti irrevocabili, come tali ben valorizzabili in questa sede processuale in coerenza con il principio di cd. atipicità della prova nel processo civile.
8. Se questo è il quadro di fondo analiticamente descritto e ricostruito in modo coerente e ragionato nel verbale in contestazione, ove viene infine posta in luce la violazione del descritto precetto legislativo contenuto nell'art. 8 comma 4 bis della legge n. 223/1991, non paiono di contro idonee ad
9 incrinare la prospettazione dell le deduzioni che di parte opponente per dimostrare la CP_2
genuinità di tali assunzioni.
In tal senso si rinvia alle considerazioni sin qui svolte quanto alla infondatezza sia delle censure che si appuntano su questioni procedurali sia di quelle relative ai motivi di opposizione più strettamente attinenti l'illecito contestato.
8.1. In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte è emerso che la condotta adottata dalla opponente, lungi dal determinare un incremento occupazionale ha prodotto un mero travaso di personale dalle imprese di provenienza a quella di destinazione tutte operanti all'interno della medesima cerchia familiare, così integrando l'illecito di cui all'art. 8 comma 4 bis della legge n.
223/1991, volto proprio ad evitare assunzioni di personale finalizzate ad ottenere esclusivamente benefici contributivi senza che a ciò si correli un effettivo incremento occupazionale.
Deve pertanto essere rigettata l'opposizione con la conferma della corretta valutazione effettuata dall' anche con riguardo all'entità degli importi quantificati come dovuti nel verbale in CP_2
contestazione nemmeno oggetto di argomentati e puntuali rilievi da parte della Controparte_1
9. Le spese di lite vanno poste a carico della opponente nella misura di cui alla parte dispositiva, con applicazione del D.M. n. 55/2014, scaglione di riferimento da 52.000 a 260.000,00 euro, cause previdenziali, valori prossimi a quelli minimi stante la limitata attività processuale svolta dalle difese delle parti ed in difetto di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, siccome infondato, il ricorso in opposizione proposto dalla Controparte_1
;
[...]
2. Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1 CP_3
e della , liquidandole in complessivi euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario in ragione CP_2
del 15 % ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
Cagliari, 8 febbraio 2025.
Il Giudice
Giorgio Murru
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