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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3263/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - C/o Casa Comunale 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.IVA
Difeso da
Difensore 2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/26197 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/26197 TARES 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/26197 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 590 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/16327 IMU 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019/9909533 TARES 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019/9909533 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022/5567 TARES 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022/5567 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato://
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato e pervenuto in Corte il 17/7/2025, Nominativo_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione n. 2024/26197 del 04/07/2024, avuta notificata il 23/4/2025, con la quale la RT
S.p.a., quale concessionaria del Comune di Castel Volturno, sollecitava il pagamento di euro 1.380,04.
Invero, detta intimazione si fondava su:
1) accertamento esecutivo nr. atto 590 - identificativo nr. 6872 - ente creditore RT spa, avente ad oggetto Imu, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2016, presumibilmente notificato in data
03/10/2020, che, a sua volta, richiamava l'intimazione nr. 2023/16327, assunta notificata il 18/09/2023, per un importo pari ad € 884,68;
2) accertamento esecutivo nr. atto 2019/9909533 - identificativo nr. 30583 - ente creditore RT spa, avente ad oggetto presunta Tares/Tari, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2018, presumibilmente notificato in data 29/02/2020, che, a sua volta richiamava l'intimazione nr. 2022/5567, assunta notificata il
21/09/2022 per un importo pari ad € 446,63.
Detti atti, contrariamente a quanto riportato dal concessionario della riscossione, non erano mai stati ritualmente recapitati ad esso ricorrente, con conseguente nullità ed illegittimità, ai sensi del D.P.R.
602/1973, della intimazione ad adempiere impugnata.
Osservava, altresì, che essa intimazione si presentava priva di specificazione circa le pretese intimate;
non erano allegati gli atti ivi richiamati, ed, inoltre, la medesima risultava finanche priva dell'indicazione dei termini e l'autorità, a cui era possibile proporre ricorso, in aperta violazione della disciplina prevista dagli artt. 1, 2, 3 e ss. della Legge 241/1990.
Eccepiva, infine, ai sensi degli artt. 2948 e ss del c.c. ed art. 20 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che le pretese risultavano estinte per intervenuta decadenza e/o prescrizione, atteso il decorso del termine quinquennale in assenza di atti interruttivi, a far data dalla data dalla singola annualità d'imposta.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e spese con distrazione.
In data 15/11/2025 si costituiva la RT, osservando che la pretesa di pagamento era divenuta definitiva e incontestabile, poiché al ricorrente erano stati notificati gli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, per cui il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile.
In merito alla mancata impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento, si riportava alla ordinanza n. 23346/2024 dep. in data 29.08.2024, con la quale i Supremi Giudici hanno statuito che “la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento” ed, ancora, alla sentenza n.
20476 del 2025, secondo cui: “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n.
546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”.
L'omessa impugnazione di detta intimazione determina l'effetto preclusivo - così cristallizzando i crediti ivi riportati - e rende irrilevante l'accertamento della notifica degli atti ivi richiamati. Risultava, pertanto, irrilevante il rilievo circa la regolare o meno notifica degli atti presupposti. D'altronde, dalla notifica della precedente richiamata intimazione, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale, scaturiva l'assoluta infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato.
Per completezza, deduceva che gli atti menzionati erano stati notificati in mani proprie del ricorrente. Nel caso di specie, il messo opportunamente incaricato aveva avuto modo di raccogliere la firma del consegnatario dell'atto, attuale ricorrente.
Quanto, infine, all'assunto difetto di motivazione, richiamava il dettato della Suprema Corte, che, con l'ordinanza n. 21065/2022, ha ribadito il principio di diritto, secondo cui l'avviso di intimazione ex art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602/1973 è un atto vincolato, siccome redatto in relazione a un modello ministeriale, avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Concludeva perché fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per irretrattabilità della pretesa, stante l'omessa impugnazione degli atti prodromici e la fondatezza dell'eccepita prescrizione, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore quale antistatario;
in subordine, compensare le spese di lite.
All'odierna pubblica udienza, in assenza delle parti, questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi i termini della vicenda, come compiutamente esposti in parte narrativa, da intendersi quivi integralmente riportati onde evitare superflue ripetizioni, questo Presidente si determina al rigetto del ricorso.
Invero, la RT spa ha contraddetto efficacemente alle eccezioni di parte ricorrente, sostanzialmente tese alla declaratoria di prescrizione dei tributi Imu 2016 e Tari 2018, producendo non solo le intimazioni pregresse, regolarmente notificate (la n. 16327 x Imu 2016 con la relata di notifica a mani del ricorrente in data 18/9/2023; la n. 5567 x Tari 2018 con la relata del 21/9/2022), ma anche gli avvisi di accertamento sottesi ovverossia Imu 2016, atto n. 590 del 21/2/2020, rifiutato dal destinatario in data 3/10/2020 e Tari
2018, atto n. 9533 del 16/12/2019, parimenti rifiutato dal destinatario in data 29/2/2020.
Precisando che il rifiuto a ricevere un atto equivale a regolare notifica ai sensi dell'art. 138 cpv c.p.c., deve aggiungersi l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso sia che alla data di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio (spedizione 17/4/2025; ricezione 23/4/2025) il termine quinquennale non era assolutamente decorso senza ed anche per la proroga di gg. 85 per l'emergenza
Covid sia anche per l'effetto interruttivo delle citate intimazioni, a prescindere dal rilievo, prevalente in giurisprudenza, secondo cui la mancata impugnazione di precedente intimazione cristallizza e rende definitiva la pretesa tanto che l'eventuale successiva intimazione, come nella specie, sarebbe impugnabile solo per vizi propri.
A questo ultimo riguardo, l'eccezione di carenza di motivazione dell'intimazione impugnata si presenta destituita di fondamento sia perché gli atti sottesi erano conosciuti dal destinatario che ne aveva rifiutato la notifica da parte del messo sia per il rilievo addotto dalla RT come ripportato in parte narrativa.
Al rigetto del ricorso consegue la soccombenza in ordine alle spese in favore della RT e la non ripetibilità nei rapporti con il Comune, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Presidente, quale giudice monocratico, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese in favore della
RT spa, liquidate, in favore del difensore antistatario, in euro 600,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
non ripetibili nei confronti del Comune contumace.
Caserta, 15/12/2025 Il Presidente est.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3263/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - C/o Casa Comunale 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.IVA
Difeso da
Difensore 2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/26197 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/26197 TARES 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/26197 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 590 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/16327 IMU 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019/9909533 TARES 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019/9909533 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022/5567 TARES 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022/5567 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato://
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato e pervenuto in Corte il 17/7/2025, Nominativo_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione n. 2024/26197 del 04/07/2024, avuta notificata il 23/4/2025, con la quale la RT
S.p.a., quale concessionaria del Comune di Castel Volturno, sollecitava il pagamento di euro 1.380,04.
Invero, detta intimazione si fondava su:
1) accertamento esecutivo nr. atto 590 - identificativo nr. 6872 - ente creditore RT spa, avente ad oggetto Imu, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2016, presumibilmente notificato in data
03/10/2020, che, a sua volta, richiamava l'intimazione nr. 2023/16327, assunta notificata il 18/09/2023, per un importo pari ad € 884,68;
2) accertamento esecutivo nr. atto 2019/9909533 - identificativo nr. 30583 - ente creditore RT spa, avente ad oggetto presunta Tares/Tari, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2018, presumibilmente notificato in data 29/02/2020, che, a sua volta richiamava l'intimazione nr. 2022/5567, assunta notificata il
21/09/2022 per un importo pari ad € 446,63.
Detti atti, contrariamente a quanto riportato dal concessionario della riscossione, non erano mai stati ritualmente recapitati ad esso ricorrente, con conseguente nullità ed illegittimità, ai sensi del D.P.R.
602/1973, della intimazione ad adempiere impugnata.
Osservava, altresì, che essa intimazione si presentava priva di specificazione circa le pretese intimate;
non erano allegati gli atti ivi richiamati, ed, inoltre, la medesima risultava finanche priva dell'indicazione dei termini e l'autorità, a cui era possibile proporre ricorso, in aperta violazione della disciplina prevista dagli artt. 1, 2, 3 e ss. della Legge 241/1990.
Eccepiva, infine, ai sensi degli artt. 2948 e ss del c.c. ed art. 20 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che le pretese risultavano estinte per intervenuta decadenza e/o prescrizione, atteso il decorso del termine quinquennale in assenza di atti interruttivi, a far data dalla data dalla singola annualità d'imposta.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e spese con distrazione.
In data 15/11/2025 si costituiva la RT, osservando che la pretesa di pagamento era divenuta definitiva e incontestabile, poiché al ricorrente erano stati notificati gli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, per cui il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile.
In merito alla mancata impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento, si riportava alla ordinanza n. 23346/2024 dep. in data 29.08.2024, con la quale i Supremi Giudici hanno statuito che “la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento” ed, ancora, alla sentenza n.
20476 del 2025, secondo cui: “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n.
546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”.
L'omessa impugnazione di detta intimazione determina l'effetto preclusivo - così cristallizzando i crediti ivi riportati - e rende irrilevante l'accertamento della notifica degli atti ivi richiamati. Risultava, pertanto, irrilevante il rilievo circa la regolare o meno notifica degli atti presupposti. D'altronde, dalla notifica della precedente richiamata intimazione, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale, scaturiva l'assoluta infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato.
Per completezza, deduceva che gli atti menzionati erano stati notificati in mani proprie del ricorrente. Nel caso di specie, il messo opportunamente incaricato aveva avuto modo di raccogliere la firma del consegnatario dell'atto, attuale ricorrente.
Quanto, infine, all'assunto difetto di motivazione, richiamava il dettato della Suprema Corte, che, con l'ordinanza n. 21065/2022, ha ribadito il principio di diritto, secondo cui l'avviso di intimazione ex art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602/1973 è un atto vincolato, siccome redatto in relazione a un modello ministeriale, avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Concludeva perché fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per irretrattabilità della pretesa, stante l'omessa impugnazione degli atti prodromici e la fondatezza dell'eccepita prescrizione, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore quale antistatario;
in subordine, compensare le spese di lite.
All'odierna pubblica udienza, in assenza delle parti, questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi i termini della vicenda, come compiutamente esposti in parte narrativa, da intendersi quivi integralmente riportati onde evitare superflue ripetizioni, questo Presidente si determina al rigetto del ricorso.
Invero, la RT spa ha contraddetto efficacemente alle eccezioni di parte ricorrente, sostanzialmente tese alla declaratoria di prescrizione dei tributi Imu 2016 e Tari 2018, producendo non solo le intimazioni pregresse, regolarmente notificate (la n. 16327 x Imu 2016 con la relata di notifica a mani del ricorrente in data 18/9/2023; la n. 5567 x Tari 2018 con la relata del 21/9/2022), ma anche gli avvisi di accertamento sottesi ovverossia Imu 2016, atto n. 590 del 21/2/2020, rifiutato dal destinatario in data 3/10/2020 e Tari
2018, atto n. 9533 del 16/12/2019, parimenti rifiutato dal destinatario in data 29/2/2020.
Precisando che il rifiuto a ricevere un atto equivale a regolare notifica ai sensi dell'art. 138 cpv c.p.c., deve aggiungersi l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso sia che alla data di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio (spedizione 17/4/2025; ricezione 23/4/2025) il termine quinquennale non era assolutamente decorso senza ed anche per la proroga di gg. 85 per l'emergenza
Covid sia anche per l'effetto interruttivo delle citate intimazioni, a prescindere dal rilievo, prevalente in giurisprudenza, secondo cui la mancata impugnazione di precedente intimazione cristallizza e rende definitiva la pretesa tanto che l'eventuale successiva intimazione, come nella specie, sarebbe impugnabile solo per vizi propri.
A questo ultimo riguardo, l'eccezione di carenza di motivazione dell'intimazione impugnata si presenta destituita di fondamento sia perché gli atti sottesi erano conosciuti dal destinatario che ne aveva rifiutato la notifica da parte del messo sia per il rilievo addotto dalla RT come ripportato in parte narrativa.
Al rigetto del ricorso consegue la soccombenza in ordine alle spese in favore della RT e la non ripetibilità nei rapporti con il Comune, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Presidente, quale giudice monocratico, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese in favore della
RT spa, liquidate, in favore del difensore antistatario, in euro 600,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
non ripetibili nei confronti del Comune contumace.
Caserta, 15/12/2025 Il Presidente est.