Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 15/05/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00900/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2025, proposto da
LE IT, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agm S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castel San Giorgio in relazione all’istanza-diffida presentata dal ricorrente in data 28 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Castel San Giorgio e di Agm S.r.l. Unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe si domanda l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castel San Giorgio in relazione all’istanza-diffida presentata dal ricorrente in data 28 gennaio 2025 e intesa a sollecitare l’amministrazione ad esercitare i necessari poteri sanzionatori in materia urbanistico-edilizia, nonché la conseguenziale declaratoria dell’obbligo della stessa di pronunciarsi con provvedimento espresso.
Rappresenta in fatto parte ricorrente che, a seguito dell’intervenuto accertamento dell’inottemperanza dell’ordine demolitorio impartito alla AGM s.r.l. unipersonale, il Comune di Castel San Giorgio, pur sollecitato, ha omesso di assumere i consequenziali atti repressivi e sanzionatori (consistenti nell’acquisizione gratuita dell’area abusiva al patrimonio comunale e nell’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4- bis , D.P.R. n. 380/2001), in spregio ai dettami di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 2301/2024, impugnata in appello ma mai sospesa.
Censurando l’inerte comportamento comunale, il ricorrente rileva anzitutto un vizio formale di carenza di motivazione, che, secondo il suo assunto, si estenderebbe anche a quelle ipotesi, come nella specie, nelle quali non solo manchi una formale motivazione ma sia assente una qualsivoglia manifestazione espressa di volontà da parte della competente amministrazione. A suo dire, un atto insussistente costituisce, per il principio dell’assorbenza, anche un atto non motivato, sia sotto il profilo della lesione della posizione giuridica del ricorrente, sia sotto il profilo della lesione dell’interesse pubblico ad una corretta e tempestiva azione amministrativa e, come tale, sarebbe dunque illegittimo.
Nel merito, parte ricorrente rileva che l’opera abusiva e non demolita, consistente in un impianto di distribuzione carburanti, in quanto contrastante con la normativa sulla sicurezza per gli impianti, con quella urbanistica di settore e con le norme in materia di sicurezza stradale, impatterebbe negativamente sul sulla sua confinante proprietà. In particolare, il ricorrente deduce che la realizzazione della programmata stazione di rifornimento e di servizio, seppur ad uso privato, oltre a compromettere i beni della salute e dell’ambiente, comporterebbe altresì evidenti pregiudizi, patrimoniali e non, sull’immobile di sua proprietà, consistenti in un deprezzamento del suo valore, ovvero nella turbativa del suo godimento.
Si è costituito in giudizio per resistere il Comune di Castel San Giorgio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si altresì è costituita in giudizio per resistere la controinteressata AGM. s.r.l. unipersonale, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse in capo al ricorrente. Secondo la società controinteressata, parte ricorrente non avrebbe debitamente allegato e dimostrato il rapporto di CI tra la sua proprietà e l’area oggetto dell’intervento edilizio, e neppure lo specifico pregiudizio eventualmente derivante dalla sua futura realizzazione.
Ha inoltre rilevato che l’utilizzo dell’area, contestato dal ricorrente, sarebbe pienamente compatibile con quello previsto dal vigente P.U.C. del Comune di Castel San Giorgio.
A detta della società controinteressata il ricorso sarebbe altresì inammissibile atteso che l’immobile gravato dall’ordine demolitorio non è di sua proprietà, né le opere sono state da questa realizzate. Sicché, stante l’omessa notifica del ricorso al suo reale proprietario, esso sarebbe per ciò solo inammissibile.
Ha poi dedotto la manifesta infondatezza del ricorso nel merito, atteso che, come evincibile dalla documentazione in atti, l’installazione del serbatoio contestato sarebbe stata regolarmente assentita e, del pari, sarebbe stata rilasciata in favore del Consorzio apposita licenza di esercizio da parte dell’Agenzia delle Dogane.
Ha poi rappresentato che, in ogni caso, la colonnina di erogazione del carburante è stata rimossa.
Con successiva memoria di replica, il ricorrente ha domandato lo stralcio della documentazione versata in atti dalla AGM s.r.l. poiché tardivamente depositata.
Ha poi dedotto che: la legittimazione e l’interesse al ricorso di cui è causa in capo al ricorrente deriverebbero direttamente dalla sentenza n. 2301 del 28 novembre 2024 di questo Tribunale che assurge a titolo legittimante la richiesta di assunzione di ulteriori provvedimenti sanzionatori e repressivi da parte dell’ente comunale; le opere sono state realizzate in assenza di necessario e indispensabile titolo edilizio; l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica all’effettivo proprietario del bene è del tutto inconferente oltre che generica; le avverse censure sono nel merito infondate.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 14 maggio 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sotto l’assorbente profilo del difetto di legittimazione e interesse ad agire in capo alla parte ricorrente.
Va premesso in punto di diritto che nel contesto della vigilanza edilizia, l’obbligo di provvedere sull’istanza del privato interessato da parte dell’amministrazione, emerge, pacificamente, dal tenore della disciplina edilizia avente natura ed effetti di normativa di principio (art. 27 D.P.R. n. 380/2001).
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, nei casi di abusivismo edilizio e in riferimento alle garanzie offerte della legge per la conclusione del procedimento amministrativo, l’amministrazione è tenuta a definire il procedimento tutte le volte in cui l’instante abbia una legittima aspettativa a conoscere la determinazione dell’amministrazione in ordine al possibile abuso edilizio commesso dal terzo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3120).
In altri termini, affinché possa dichiararsi l’obbligo dell’amministrazione inerte di concludere il procedimento principiato con l’istanza del privato, è necessario che sia ravvisabile in capo a quest’ultimo un interesse qualificato e, dunque, tutelato dall’ordinamento.
In particolare, si è sostenuto che il proprietario direttamente confinante con l’immobile, nel quale si assuma o sia stata accertata l’esistenza di un abuso edilizio, ha un interesse tutelato alla definizione dei procedimenti relativi all’immobile medesimo entro il termine previsto dalla legge, tenendo conto dell’interesse sostanziale che, in relazione alla vicinanza, egli può nutrire in ordine all’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori da parte dell’organo competente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3120).
Laddove, tuttavia, non sussista uno stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio entro il quale sono destinati a prodursi gli effetti dell’atto o del comportamento amministrativo contestato, l’instante non è titolare di alcun effettivo interesse legittimo alla conclusione del procedimento repressivo dallo stesso avviato, non potendo, dunque, legittimamente agire in giudizio al fine di vedere accertato e dichiarato l’obbligo dell’autorità inerte all’esercizio del potere amministrativo omesso.
Sul punto, non va sottaciuto che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021, ha affermato che l’elemento fisico-spaziale della CI , vale da solo e in automatico a soddisfare la legittimazione al ricorso anche avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione chiamata a pronunciarsi.
Lo stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento può, dunque, fondare la legittimazione ad agire, ma solo a condizione che ad essa si accompagni la lesione concreta e attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento o fa valere il silenzio-rifiuto (cd. interesse ad agire).
In altri termini, il ragionamento intorno all’interesse al ricorso, inteso come uno stato di fatto, si lega necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio.
Una siffatta utilità è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto che, a fronte di un intervento edilizio contra legem , è rinvenuto in giurisprudenza nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata.
Va precisato che l’orientamento giurisprudenziale appena indicato in materia urbanistica-edilizia non è esportabile tout court nella materia ambientale, come già ha avuto modo di chiarire questa Sezione ( ex multis T.A.R. Campania, LE, Sez. II, 20 marzo 2020, n. 398).
E ciò in quanto, nella materia ambientale, viene in rilievo, oltre ai beni fondamentali del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, garantiti dall’art. 9, comma 2, Cost., il bene primario della salute umana, garantito dall’art. 32 Cost. come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, la cui soglia di tutela giurisdizionale deve intendersi anticipata al livello di oggettiva presunzione di lesione; sicché ai fini della sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire risulta sufficiente la CI , intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi al sito prescelto per l’ubicazione di un struttura potenzialmente dannosa e non come stretta contiguità geografica col sito individuato, atteso che le esternalità negative di un’istallazione non si limitano di certo a investire i soli terreni confinanti, non potendo loro addossarsi il gravoso onere dell’effettiva prova del danno subito (T.A.R. Campania, LE, Sez. II, 29 dicembre 2023, n. 3142; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 263).
L’orientamento estensivo pocanzi richiamato, tuttavia, non può ritenersi applicabile al caso di specie.
Ed invero, nella vicenda di cui è causa, al di là dei rilievi formalizzati nell’atto introduttivo del giudizio, dalla lettura della diffida trasmessa dal ricorrente all’ente comunale, appare evidente come il ricorrente abbia avversato l’inerzia amministrativa unicamente in relazione alla denunciata situazione di abusività dei manufatti in proprietà della controinteressata, ovvero della sicurezza stradale, non denunciando, di contro, l’eventuale insalubrità dell’attività commerciale da esercitarsi in quei medesimi luoghi.
In altri termini, il ricorrente ha domandato al Comune di Castel San Giorgio di dare corso all’assunzione degli atti sanzionatori consequenziali di cui alla mancata ottemperanza dell’ordinanza demolitoria, essendo trascorso il termine utile per la spontanea esecuzione, nonché di impedimento dell’esercizio dell’attività di parcheggio di autoveicoli pesanti, in difformità alla normativa urbanistica e a quella della sicurezza stradale; di contro, non sussiste alcuna specifica richiesta in ordine alla verifica della natura inquinante dell’impianto di distribuzione di carburante da realizzarsi, cui sono evidentemente funzionali le opere abusive contestate.
Ne consegue che, applicando le superiori coordinate ermeneutiche in punto di legittimazione e interesse ad agire nella materia urbanistica-edilizia, non può che accogliersi l’eccezione avanzata dalla controinteressata di inammissibilità del ricorso per carenza delle cd. “condizioni dell’azione”.
Invero, il ricorrente, non trovandosi in un rapporto di “stretta” CI con la proprietà avversaria, non vanta alcun diretto interesse alla definizione dei procedimenti relativi ai manufatti abusivi oggetto dell’ingiunzione demolitoria n. 152/2019.
Ma, a tutto voler concedere, pur aderendo ad una nozione estensiva del concetto di “ CI ”, sul fronte dell’interesse al ricorso, non può ritenersi dimostrato, dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, il pregiudizio patito e patiendo dallo stesso a causa dell’intervento edificatorio in contestazione, sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l’area; di modo che l’eventuale accoglimento del ricorso di specie comporterebbe effetti non concretamente utili per il ricorrente e, dunque, meramente emulativi.
Ne può ritenersi, così come da ultimo rilevato dal ricorrente, che la legittimazione alla proposizione dell’istanza di repressione degli abusi edilizi e alla successiva contestazione giudiziale dell’inerzia amministrativa sulla stessa possa discendere direttamente dalla pronuncia di questo Tribunale n. 2301 del 28 novembre 2024, atteso che questa ha statuito, neppure con efficacia di giudicato, unicamente in ordine alla legittimità del provvedimento con il quale l’amministrazione comunale ha dichiarato l’inefficacia della CILA e della SCIA presentate dalla società AGM s.r.l. unipersonale.
In definitiva, per le suesposte considerazioni, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere.
Stante la peculiarità della vicenda trattata e la natura formale della decisione, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO