TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/09/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
AL (Ecuador) il 09/12/1986, residente in [...]10, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paola Turarolo, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- Parte Attrice -
contro
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ecuador) il 25/11/1979, e residente in [...]13, contumace
- Parte Convenuta -
nonché contro , C.F. , nata a Controparte_2 C.F._3
MA (Peru') il 19/03/997 e residente in [...]13, contumace
- Litisconsorte necessario - con l'intervento di
AVV. , in qualità di curatore speciale della minore Controparte_3 [...]
C.F. nata a [...] il [...] e ivi residente in Persona_1 C.F._4
Via Balbi Piovera 11/13, giusta nomina dell'08/11/2024
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa eventuale
Ctu volta ad accertare la paternità della minore,
accertare che, per i motivi sopra esposti, il riconoscimento di figlio effettuato dal Sig.
[...]
alla minore nata il Controparte_1 Persona_1
03/10/2021 in Genova è inveritiero ed inefficace.
dichiarare che la minore non è figlia del sig. nato a [...]_1
(Ecuador) il 25.11.1979 – cod.fisc.: C.F._2
ordinare, conseguentemente, all'ufficiale di stato civile del comune di Genova di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000”;
Conclusioni per la curatrice speciale: “In via istruttoria
Qualora l'Ill.mo G.I. non ritenga sufficienti le considerazioni de plano già svolte in ordine agli elementi volti a delineare il miglior interesse della minore, voglia richiedere ai competenti Servizi Sociali di zona (ATS 35) una relazione sul nucleo familiare residente in
Genova Via Balbi Piovera 11/13
• Nel merito
Voglia rigettare ogni domanda di parte ricorrente, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2024, la Sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio il Sig. chiedendo che venisse accertata e Controparte_1 dichiarata la non veridicità del riconoscimento di paternità da quest'ultimo effettuato della minore (nata a [...] il [...]), avuta dalla relazione Persona_1
con la Sig.ra Controparte_2
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha premesso di avere contratto matrimonio con il convenuto in data 25/08/2012, dalla cui relazione erano nati i figli minori Persona_2
e rispettivamente in data 05/08/2008 e in data
[...] Persona_3
14/11/2013, e nei cui confronti era pendente dinanzi a questo Tribunale il giudizio di separazione, nell'ambito del quale il Sig. aveva allegato la necessità di CP_1
provvedere al mantenimento della Sig.ra e della figlia, al fine di ottenere Persona_1
un'attenta rimodulazione del proprio obbligo di mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio con l'odierna ricorrente.
Da tali circostanze parte ricorrente ha fatto discendere il proprio interesse ad impugnare il riconoscimento della minore che, per un verso, pregiudicherebbe i diritti ereditari propri e dei figli e, per altro verso, inciderebbe negativamente sulla misura del mantenimento di questi ultimi.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza effettuata a mani proprie, il Sig. non si è costituito in CP_1 giudizio né è comparso alla prima udienza del 29/10/2024, sicché né è stata dichiarata la contumacia. Parimenti contumace è rimasta la madre della minore Sig.ra Persona_1 nei cui confronti era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio in quanto litisconsorte necessaria.
Con ordinanza dell'08/11/2024, a fronte del disinteresse al presente giudizio mostrato da entrambi i genitori della minore sintomatico di una scarsa inidoneità degli stessi a curare i suoi diritti, il G.D. ha nominato l'Avv. quale curatore speciale della Controparte_3 minore, la quale si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
21/01/2025, chiedendo il rigetto della domanda. Alla successiva udienza di trattazione del 27/02/2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza cartolare del 19/06/2025 per la discussione finale e la precisazione delle conclusioni, che le parti costituite hanno precisato come in epigrafe insistendo nelle rispettive prospettazioni, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione ai sensi dell'art. 263 c.c. del riconoscimento di paternità effettuato in data 23/02/2023 da parte del Sig. in Controparte_1 favore della minore Persona_1
L'impugnazione prende le mosse unicamente da un asserito difetto di veridicità del riconoscimento che parte ricorrente desume dalla circostanza che all'epoca del concepimento gli autori del riconoscimento non si conoscevano e dal tenore di talune affermazioni contenute nella comparsa di risposta che il convenuto ha depositato nel distinto giudizio di separazione, in cui la minore è stata indicata come figlia solo della Sig.ra Controparte_2
e non anche propria.
[...]
Tuttavia, l'asserito difetto di veridicità del riconoscimento forma oggetto di una mera allegazione di parte ricorrente, del tutto sfornita di ogni e qualsivoglia supporto probatorio, sia pure ad uno stadio indiziario.
Invero, non è stato prodotto in giudizio alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la circostanza che, all'epoca del concepimento della minore i Persona_1
Sig.ri e nemmeno si Controparte_1 Controparte_2
conoscessero.
Inoltre, le deduzioni contenute nella comparsa di risposta depositata dal convenuto nel distinto giudizio di separazione (prodotta quale doc. 6 allegato al ricorso), in difetto di una apposita sottoscrizione della parte personalmente, non sono suscettibili di essere considerate alla stregua di una confessione giudiziale;
è noto, infatti, che “Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione "contra se" fornire elementi indiziari di giudizio.” (ex multis, Cass. n. 6192/2014).
Peraltro, attesa la genericità degli asserti valorizzati dalla ricorrente, questi ultimi non risultano neppure idonei a radicare un possibile ragionamento indiziario teso ad acclarare la non veridicità del riconoscimento.
Fermo quanto sopra, l'iniziativa giudiziale in esame si pone in ogni caso in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Risulta infatti ormai pienamente e condivisibilmente superato l'orientamento che individuava un'automatica coincidenza tra favor veritatis e favor minoris e in tale direzione si è mossa la novella dell'art. 263 c.c., introdotta con il D.Lgs. n. 154/2013, che ha rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio.
La giurisprudenza di legittimità, ponendosi in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle pronunce n.ri 272/2017, 127/2020 e 133/2021, ha quindi costantemente affermato il principio secondo cui il giudice investito dell'azione di impugnazione del riconoscimento, lungi dal dover procedere ad un mero accertamento della verità biologica, deve piuttosto operare un bilanciamento in concreto tra i plurimi interessi implicati, dovendosi
“affiancare al parametro della verità genetica altri criteri, quali quelli della verità affettiva
o sociale, in una prospettiva di tutela degli stabili e rilevanti assetti relazionali di fatto” (Cass.
n. 30403/2021).
Tale impostazione è stata recentemente confermata e ribadita da Cass., sez. I, ord., 22.11.2023
n. 32417, secondo cui “In tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità,
i significativi mutamenti sociali degli ultimi anni impongono di affiancare al parametro della verità genetica altri criteri, quali quelli della verità affettiva o sociale, in una prospettiva di tutela degli stabili e rilevanti assetti relazionali di fatto. A questo proposito, la tesi della assolutezza del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione è stata superata, mentre si impone la necessità di bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito, deducendo piuttosto l'inapplicabilità della prima in caso di figlio maggiorenne.” Orbene, nel caso di specie l'iniziativa giudiziale è stata assunta da un soggetto estraneo al nucleo familiare in cui è inserita la minore, nella prospettiva di assicurare fruttuosità alle pretese di contenuto meramente economico e patrimoniale formulate dalla ricorrente nel distinto giudizio di separazione pendente nei confronti del convenuto.
Se tale profilo appare idoneo a radicare un interesse all'azione giuridicamente rilevante in capo alla ricorrente, non risulta però suscettibile di incrinare lo status filiationis creatosi per effetto del riconoscimento.
Infatti, in esito al giudizio non è emerso alcun interesse della minore alla recisione del rapporto di filiazione, della cui non veridicità, comunque, non vi è prova, ed anzi un siffatto esito ridonderebbe in pregiudizio della stessa dal momento che ella sarebbe destinata a perdere tutti i molteplici aspetti che innervano l'assistenza morale e materiale, sui quali fino ad ora ha potuto contare in ragione della presenza genitoriale del Sig. . CP_1
Da ciò consegue l'integrale rigetto della domanda in quanto infondata sotto ogni profilo e comunque non provata.
Le spese di lite del presente giudizio rimarranno a carico di parte ricorrente e vanno pertanto dichiarate irripetibili nei confronti dei Sig.ri e Controparte_1 [...]
rimasti contumaci, mentre in relazione alla posizione del curatore Controparte_2 speciale della minore, Avv. , seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 Controparte_3
c.p.c. e vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. previsti per le cause dal valore indeterminabile di complessità bassa, detratta la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA la domanda ex art. 263 c.c. formulata dalla Sig.ra Parte_2
e per l'effetto
[...]
CONDANNA la Sig.ra al pagamento delle spese legali in Parte_2
favore della curatrice speciale della minore Avv. , che liquida in € 2.906,00, Controparte_3 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovute, dichiarandole irripetibile nei confronti del convenuto principale e del litisconsorte necessario rimasti contumaci.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 24/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
AL (Ecuador) il 09/12/1986, residente in [...]10, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paola Turarolo, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- Parte Attrice -
contro
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ecuador) il 25/11/1979, e residente in [...]13, contumace
- Parte Convenuta -
nonché contro , C.F. , nata a Controparte_2 C.F._3
MA (Peru') il 19/03/997 e residente in [...]13, contumace
- Litisconsorte necessario - con l'intervento di
AVV. , in qualità di curatore speciale della minore Controparte_3 [...]
C.F. nata a [...] il [...] e ivi residente in Persona_1 C.F._4
Via Balbi Piovera 11/13, giusta nomina dell'08/11/2024
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa eventuale
Ctu volta ad accertare la paternità della minore,
accertare che, per i motivi sopra esposti, il riconoscimento di figlio effettuato dal Sig.
[...]
alla minore nata il Controparte_1 Persona_1
03/10/2021 in Genova è inveritiero ed inefficace.
dichiarare che la minore non è figlia del sig. nato a [...]_1
(Ecuador) il 25.11.1979 – cod.fisc.: C.F._2
ordinare, conseguentemente, all'ufficiale di stato civile del comune di Genova di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000”;
Conclusioni per la curatrice speciale: “In via istruttoria
Qualora l'Ill.mo G.I. non ritenga sufficienti le considerazioni de plano già svolte in ordine agli elementi volti a delineare il miglior interesse della minore, voglia richiedere ai competenti Servizi Sociali di zona (ATS 35) una relazione sul nucleo familiare residente in
Genova Via Balbi Piovera 11/13
• Nel merito
Voglia rigettare ogni domanda di parte ricorrente, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2024, la Sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio il Sig. chiedendo che venisse accertata e Controparte_1 dichiarata la non veridicità del riconoscimento di paternità da quest'ultimo effettuato della minore (nata a [...] il [...]), avuta dalla relazione Persona_1
con la Sig.ra Controparte_2
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha premesso di avere contratto matrimonio con il convenuto in data 25/08/2012, dalla cui relazione erano nati i figli minori Persona_2
e rispettivamente in data 05/08/2008 e in data
[...] Persona_3
14/11/2013, e nei cui confronti era pendente dinanzi a questo Tribunale il giudizio di separazione, nell'ambito del quale il Sig. aveva allegato la necessità di CP_1
provvedere al mantenimento della Sig.ra e della figlia, al fine di ottenere Persona_1
un'attenta rimodulazione del proprio obbligo di mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio con l'odierna ricorrente.
Da tali circostanze parte ricorrente ha fatto discendere il proprio interesse ad impugnare il riconoscimento della minore che, per un verso, pregiudicherebbe i diritti ereditari propri e dei figli e, per altro verso, inciderebbe negativamente sulla misura del mantenimento di questi ultimi.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza effettuata a mani proprie, il Sig. non si è costituito in CP_1 giudizio né è comparso alla prima udienza del 29/10/2024, sicché né è stata dichiarata la contumacia. Parimenti contumace è rimasta la madre della minore Sig.ra Persona_1 nei cui confronti era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio in quanto litisconsorte necessaria.
Con ordinanza dell'08/11/2024, a fronte del disinteresse al presente giudizio mostrato da entrambi i genitori della minore sintomatico di una scarsa inidoneità degli stessi a curare i suoi diritti, il G.D. ha nominato l'Avv. quale curatore speciale della Controparte_3 minore, la quale si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
21/01/2025, chiedendo il rigetto della domanda. Alla successiva udienza di trattazione del 27/02/2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza cartolare del 19/06/2025 per la discussione finale e la precisazione delle conclusioni, che le parti costituite hanno precisato come in epigrafe insistendo nelle rispettive prospettazioni, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione ai sensi dell'art. 263 c.c. del riconoscimento di paternità effettuato in data 23/02/2023 da parte del Sig. in Controparte_1 favore della minore Persona_1
L'impugnazione prende le mosse unicamente da un asserito difetto di veridicità del riconoscimento che parte ricorrente desume dalla circostanza che all'epoca del concepimento gli autori del riconoscimento non si conoscevano e dal tenore di talune affermazioni contenute nella comparsa di risposta che il convenuto ha depositato nel distinto giudizio di separazione, in cui la minore è stata indicata come figlia solo della Sig.ra Controparte_2
e non anche propria.
[...]
Tuttavia, l'asserito difetto di veridicità del riconoscimento forma oggetto di una mera allegazione di parte ricorrente, del tutto sfornita di ogni e qualsivoglia supporto probatorio, sia pure ad uno stadio indiziario.
Invero, non è stato prodotto in giudizio alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la circostanza che, all'epoca del concepimento della minore i Persona_1
Sig.ri e nemmeno si Controparte_1 Controparte_2
conoscessero.
Inoltre, le deduzioni contenute nella comparsa di risposta depositata dal convenuto nel distinto giudizio di separazione (prodotta quale doc. 6 allegato al ricorso), in difetto di una apposita sottoscrizione della parte personalmente, non sono suscettibili di essere considerate alla stregua di una confessione giudiziale;
è noto, infatti, che “Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione "contra se" fornire elementi indiziari di giudizio.” (ex multis, Cass. n. 6192/2014).
Peraltro, attesa la genericità degli asserti valorizzati dalla ricorrente, questi ultimi non risultano neppure idonei a radicare un possibile ragionamento indiziario teso ad acclarare la non veridicità del riconoscimento.
Fermo quanto sopra, l'iniziativa giudiziale in esame si pone in ogni caso in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Risulta infatti ormai pienamente e condivisibilmente superato l'orientamento che individuava un'automatica coincidenza tra favor veritatis e favor minoris e in tale direzione si è mossa la novella dell'art. 263 c.c., introdotta con il D.Lgs. n. 154/2013, che ha rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio.
La giurisprudenza di legittimità, ponendosi in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle pronunce n.ri 272/2017, 127/2020 e 133/2021, ha quindi costantemente affermato il principio secondo cui il giudice investito dell'azione di impugnazione del riconoscimento, lungi dal dover procedere ad un mero accertamento della verità biologica, deve piuttosto operare un bilanciamento in concreto tra i plurimi interessi implicati, dovendosi
“affiancare al parametro della verità genetica altri criteri, quali quelli della verità affettiva
o sociale, in una prospettiva di tutela degli stabili e rilevanti assetti relazionali di fatto” (Cass.
n. 30403/2021).
Tale impostazione è stata recentemente confermata e ribadita da Cass., sez. I, ord., 22.11.2023
n. 32417, secondo cui “In tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità,
i significativi mutamenti sociali degli ultimi anni impongono di affiancare al parametro della verità genetica altri criteri, quali quelli della verità affettiva o sociale, in una prospettiva di tutela degli stabili e rilevanti assetti relazionali di fatto. A questo proposito, la tesi della assolutezza del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione è stata superata, mentre si impone la necessità di bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito, deducendo piuttosto l'inapplicabilità della prima in caso di figlio maggiorenne.” Orbene, nel caso di specie l'iniziativa giudiziale è stata assunta da un soggetto estraneo al nucleo familiare in cui è inserita la minore, nella prospettiva di assicurare fruttuosità alle pretese di contenuto meramente economico e patrimoniale formulate dalla ricorrente nel distinto giudizio di separazione pendente nei confronti del convenuto.
Se tale profilo appare idoneo a radicare un interesse all'azione giuridicamente rilevante in capo alla ricorrente, non risulta però suscettibile di incrinare lo status filiationis creatosi per effetto del riconoscimento.
Infatti, in esito al giudizio non è emerso alcun interesse della minore alla recisione del rapporto di filiazione, della cui non veridicità, comunque, non vi è prova, ed anzi un siffatto esito ridonderebbe in pregiudizio della stessa dal momento che ella sarebbe destinata a perdere tutti i molteplici aspetti che innervano l'assistenza morale e materiale, sui quali fino ad ora ha potuto contare in ragione della presenza genitoriale del Sig. . CP_1
Da ciò consegue l'integrale rigetto della domanda in quanto infondata sotto ogni profilo e comunque non provata.
Le spese di lite del presente giudizio rimarranno a carico di parte ricorrente e vanno pertanto dichiarate irripetibili nei confronti dei Sig.ri e Controparte_1 [...]
rimasti contumaci, mentre in relazione alla posizione del curatore Controparte_2 speciale della minore, Avv. , seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 Controparte_3
c.p.c. e vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. previsti per le cause dal valore indeterminabile di complessità bassa, detratta la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA la domanda ex art. 263 c.c. formulata dalla Sig.ra Parte_2
e per l'effetto
[...]
CONDANNA la Sig.ra al pagamento delle spese legali in Parte_2
favore della curatrice speciale della minore Avv. , che liquida in € 2.906,00, Controparte_3 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovute, dichiarandole irripetibile nei confronti del convenuto principale e del litisconsorte necessario rimasti contumaci.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 24/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante