Ordinanza collegiale 18 marzo 2024
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/04/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02376/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2376 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Adnkronos S.p.A. – Agenzia Giornalistica di Informazioni Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9752185DA3, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Baglivo e Alessandro Pracilio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia 1;
nei confronti
la società Com.E Comunicazione & Editoria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Frateiacci, Graziano Pungi' e Francesco Antonio Romito, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Frateiacci in Roma, via Sabotino n. 12;
le società La Presse S.p.A. Soc. Unipersonale e Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. (AGI), non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del Decreto n. 16039 del 19 ottobre 2023, comunicato alla ricorrente in data 20 ottobre 2023, con cui Regione Lombardia ha disposto, in favore di COM.E, l'aggiudicazione del lotto 3 della gara indetta per l'affidamento “ del servizio di informazione giornalistica a mezzo di agenzie stampa per la Giunta regionale e il Consiglio regionale ”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e allegati al decreto di cui sopra o in esso citati, ancorché non conosciuti, tra cui il verbale della seduta pubblica del 26 settembre 2023, avente ad oggetto “ proposta aggiudicazione lotti 1 e 2, e scioglimento anomalia e proposta aggiudicazione lotti 3 e 4 ”;
- in via subordinata e laddove necessario, nei sensi ed entro i limiti di cui al secondo motivo di ricorso, del chiarimento n. 8, lett. c), pubblicato dalla Stazione appaltante, e di ogni previsione della legge di gara, tra cui il criterio di valutazione n. 3 e della “ Scheda tecnica agenzie stampa ”, qualora interpretati nel senso di ammettere nel “ numero giornalisti professionisti o pubblicisti inquadrati ai sensi degli artt. 1 e 2 del C.N.L.G. con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ” anche i dipendenti in Cassa integrazione, Cassa integrazione straordinaria o in regime di solidarietà;
- previo accertamento, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del cod.proc.amm.,
del diritto di Adnkronos di visionare ed estrarre copia dei documenti richiesti con istanza di accesso inoltrata in data 25 ottobre 2023, avente ad oggetto, ai sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. n. 50/2016, degli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, “ tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali delle sedute riservate riportanti, per ogni singolo criterio, le valutazioni delle offerte tecniche compiute dalla Commissione di gara ”, nonché “ ogni eventuale ed ulteriore atto istruttorio posto in essere dalla Commissione giudicatrice e dalla Stazione appaltante correlato all''attribuzione dei punteggi tecnici nei lotti 1 e 3 ”;
e la conseguente condanna
dell'Amministrazione intimata all'ostensione dei documenti sopra indicati, previo annullamento del diniego tacitamente formatosi sull''istanza presentata;
nonché, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more, con espressa disponibilità della ricorrente al subentro in detto contratto;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Adnkronos S.p.A. – Agenzia Giornalistica di Informazioni Unipersonale il 2/1/2024 :
- del Decreto di Regione Lombardia n. 19577 del 1° dicembre 2023 (identificativo Atto n. 6223), avente ad oggetto “ RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DEGLI ALLEGATI AI DECRETI 16033, 16039, 16147, 16150 DEL 2023 ”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e allegati al Decreto di cui sopra o in esso citati, ancorché non conosciuti, tra cui il verbale del 3 novembre 2023 di riconvocazione della Commissione giudicatrice, il verbale della Commissione giudicatrice relativo alla verifica del lavoro di valutazione già effettuato e alla conseguente rettifica, per mero errore materiale, dell''attribuzione dei punteggi, il verbale delle riunioni della Commissione di gara dei giorni 9 e 14 novembre 2023, il verbale della seduta del 23 novembre 2023 (avente ad oggetto “ Comunicazione esiti verifica valutazioni tecniche ”, i Decreti di Regione Lombardia nn. 16033/2023, 16039/2023, 16147/2023, 16150/2023, e gli atti e documenti ad essi allegati, come modificati e rettificati con il Decreto n. 19577/2023;
e per l'accertamento, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del cod.proc.amm.,
del diritto di Adnkronos di visionare ed estrarre copia dei documenti richiesti con istanza di accesso inoltrata in data 5 dicembre 2023, avente ad oggetto, ai sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. n. 50/2016, degli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, “ la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica presentata da COM.E, compresi i giustificativi da quest''ultima prodotti in sede di verifica di congruità e sostenibilità dell''offerta economica; - ogni eventuale ed ulteriore atto istruttorio posto in essere dalla Commissione giudicatrice e dalla Stazione appaltante correlato all''attribuzione dei punteggi tecnici ed economici nel lotto 3; - ogni eventuale ed ulteriore atto istruttorio posto in essere dalla Commissione giudicatrice e dalla Stazione appaltante correlato alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da COM.E ”;
e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata all'ostensione integrale (e non oscurata) dell'offerta tecnica di COM.E, dell'offerta economica di COM.E e dei giustificativi da quest'ultima prodotti in sede di verifica di congruità e sostenibilità dell'offerta economica, nonché delle valutazioni svolte al riguardo dalla Stazione appaltante;
nonché, infine, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more, con espressa disponibilità della ricorrente al subentro in detto contratto;
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL il 3\12\2024 :
- del decreto della Regione Lombardia n.15973 del 24.10.2024 (identificativo Atto 3467) comunicato il 24.10.2024 avente ad oggetto: “ GECA 7/2023 – DECADENZA DI COM.E (COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.) DALL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DECRETO N.16039/2023 E SUCCESSIVAMENTE CONFERMATA CON DECRETO 19577/2023 PER IL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA PER LA GIUNTA REGIONALE E IL CONSIGLIO REGIONALE – LOTTO 3 – NOTIZIARIO REGIONALE ”;
- nonché della comunicazione della Regione Lombardia del 25.10.2024 con cui, ad integrazione del decreto di decadenza dall’aggiudicazione del 24.10.2024 n.15973, viene trasmessa alla Com.E, Comunicazione & Editoria s.r.l. la documentazione allegata al provvedimento e di tutti i relativi allegati;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo dei diritti della ricorrente;
D) Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Adnkronos S.p.A. – Agenzia Giornalistica di Informazioni Unipersonale il 23/12/2024 :
- del Decreto 24 ottobre 2024, n. 15973 (identificativo atto n. 3467) con cui la Regione Lombardia ha disposto la “ decadenza dall’aggiudicazione di COM.E (COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.) dal servizio di agenzia stampa per la Giunta regionale e il Consiglio regionale – Lotto 3 notiziario regionale, già disposta con i decreti nn. 16039/2023 e 19577/2023 ”, nelle sole parti in cui la Regione Lombardia non ha dichiarato Com.e - Comunicazione & Editoria S.r.l. (“Com.e”) decaduta dall’aggiudicazione della gara anche per le ulteriori ragioni evidenziate dalla ricorrente principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e della società Com.E Comunicazione & Editoria s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Com.E Comunicazione & Editoria s.r.l.;
Viste le dichiarazioni di rinunzia al ricorso del 19 febbraio 2025 e 21 febbraio 2025, con le quali tanto la parte ricorrente principale quanto quella incidentale dichiarano di voler rinunciare ai rispettivi ricorsi impugnatori;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 20 novembre 2023, nonché con i motivi aggiunti del 2 gennaio 2024, la società Adnkronos S.p.A. ha impugnato gli atti con cui Regione Lombardia ha disposto, in favore dell’Agenzia COM.E, l’affidamento del lotto n. 3 del “ servizio di informazione giornalistica a mezzo di agenzie stampa per la Giunta regionale e il Consiglio regionale, suddiviso in 5 lotti ”;
- hanno resistito la Regione Lombardia e l’aggiudicataria COM.E., deducendo l’inammissibilità e infondatezza del gravame;
- nelle more del giudizio, con Decreto n. 15973 del 24 ottobre 2024, la Regione ha disposto la decadenza di COM.E dall’aggiudicazione della gara, per carenza dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
- tale provvedimento è stato, dunque, impugnato dalla controinteressata COM.E con ricorso incidentale, notificato il 22 novembre 2024; a quest’ultimo è seguita la proposizione di ulteriori motivi aggiunti da parte di Adnkronos il 23 dicembre 2024, nelle sole parti in cui la Regione Lombardia non ha dichiarato COM.E decaduta dall’aggiudicazione della gara anche per gli ulteriori motivi dedotti da Adnkronos;
Osservato, invero, che in prossimità dell’udienza pubblica:
- a seguito del Decreto della Regione Lombardia n. 561 del 20 gennaio 2025 di affidamento del servizio di cui è causa ad AdnKronos S.p.A., con la memoria del 21 febbraio 2025, notificata alle controparti in pari data, la ricorrente principale ha dichiarato di rinunciare ai sensi dell’art. 84 cod.proc.amm. al ricorso introduttivo del presente giudizio, al connesso atto di motivi aggiunti notificato il 2 gennaio 2024 e all’atto di motivi aggiunti (a valere, ove occorrer possa, anche come ricorso incidentale) notificato il 23 dicembre 2024, con richiesta di compensazione delle spese;
- parimenti con la memoria del 19 febbraio 2025, la ricorrente incidentale Com.E Comunicazione & Editoria S.r.l. ha dichiarato di voler rinunciare alla propria domanda di annullamento, con compensazione delle spese di lite;
- tutte le parti costituite hanno prestato esplicita e integrale adesione alle suddette declaratorie, anche in punto di spese di lite;
Dato atto che all’udienza pubblica del 12 marzo 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione sulla base degli scritti depositati dalle parti;
Ritenuto, sussistendone i presupposti, di dover dichiarare conseguentemente estinto il presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del cod.proc.amm.;
Valutato, infine, che le spese processuali possono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod.proc.amm., stante l’espressa adesione di tutte le parti costituite in merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui suoi motivi aggiunti, nonché sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, dà atto della loro rinuncia e dichiara l’avvenuta estinzione del complessivo giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO