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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/12/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 317 /2025
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. PI LO AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 317 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, c. f. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
01.04.1947, residente a [...];
, c. f. , nata a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente a [...], is. 249; entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Caggeggi Angelo, presso il cui studio sito in Randazzo, via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 15, sono elettivamente domiciliate;
- ATTRICI OPPONENTI -
CONTRO
, c. f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, SEDE
TERRITORIALE DI MESSINA, sita in Messina, via Ugo Bassi, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Omero Eduardo presso il cui studio, sito in Messina via Centonze n. 95,
è elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA-
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, sede sociale in Controparte_3
Milano (MI), Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, C.F. e Partita IVA P.IVA_2
- TERZA PIGNORATA CONTUMACE-
OGGETTO: fase di merito opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione in riassunzione del giudizio di merito, Parte_1
e convenivano in giudizio l' e Controparte_1 Controparte_4 CP_3 instaurando la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione.
[...]
Premettevano di aver instaurato un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione, iscritto al n. 143-1/2024 R.G.E. e un giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. iscritto al n. 143-2/2020 R.G.E. del Tribunale di Patti, successivamente riuniti.
Rappresentavano che l'importo del pignoramento con codice identificativo n.
29584202400000235/001, avviato sulla base della notifica di due cartelle, corrispondeva a €
1.787.046,10 e aveva ad oggetto il conto corrente N. 300241075 ad entrambe Controparte_3 intestato.
Deducevano, invece, di non avere più interesse a proseguire in giudizio di merito in relazione al pignoramento fiscale avviato nei confronti della Controparte_5 Spiegavano che, in data 10.02.2025, il Giudice dell'Esecuzione riuniva i suddetti giudizi ed emetteva ordinanza con la quale dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione del pignoramento fiscale avente ad oggetto il conto corrente posto che in corso Controparte_3 di causa la aveva eseguito il pagamento a favore della e assegnava il termine CP_5 CP_2 di novanta giorni per la riassunzione della fase di merito.
Precisavano, quindi, che aveva corrisposto alla la somma di € Controparte_3 CP_2
11.968,69 sussistente sul conto corrente n. 300241075.
Ritenevano di dover riassumere il giudizio nel merito poiché non sussistevano dubbi circa la fondatezza dell'opposizione.
Con il primo motivo lamentavano la carenza di legittimazione attiva dell' Controparte_4
agente per la provincia di Messina e, dunque, la carenza del diritto di procedere alla
[...] riscossione coattiva al di fuori dell'ambito territoriale di sua competenza poiché l'art. 46 del d.p.r.
n. 602/1973 prevede che, se l'attività di riscossione deve essere espletata fuori dal proprio ambito territoriale, il concessionario cui è stato consegnato il ruolo delega in via telematica il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere.
Lamentavano l'impignorabilità del conto corrente cointestato in quanto il pignoramento esattoriale, ai sensi dell'art. 72 ter del d.p.r. n. 607/1973, può avere ad oggetto solo conti personali del debitore esecutato.
Deducevano l'inefficacia del pignoramento vista l'impignorabilità del conto corrente legato ad un'accettazione di eredità con beneficio di inventario e come tale destinato al pagamento dei creditori ereditari con prevalenza rispetto ai creditori personali dell'erede.
Concludevano chiedendo, in via principale, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della , in via subordinata, l'impignorabilità del conto corrente n. 300241075 per CP_2
i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la nullità, impignorabilità, inammissibilità del pignoramento stesso e della relativa procedura esecutiva esattoriale, in tutti i casi accertarsi che la somma di € 11.968,69 è stata indebitamente incamerata dall'agente di riscossione e condannarsi lo stesso alla restituzione in favore delle parti attrici, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta, l' sede Controparte_4 territoriale di Messina contestando interamente le pretese avversarie.
Eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito atteso che l'atto di pignoramento era stato effettuato in forza di crediti tributari. Rilevava l'inammissibilità del ricorso di controparte poiché il debitore non aveva impugnato le cartelle entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica e, pertanto, andava considerato decaduto anche dal potere di sollevare censure che avrebbero dovuto essere proposte entro il suddetto termine.
Deduceva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto quest'ultima sussiste solo se l'impugnazione concerne vizi propri, di forma e di notifica, della cartella di pagamento.
Ribatteva all'eccezione sollevata dalle parti attrici e relativa alla carenza di legittimazione attiva richiamando l'art. 26 c.p.c. che disciplina il foro dell'espropriazione forzata di crediti.
Sosteneva l'infondatezza delle doglianze inerenti l'impignorabilità del conto corrente in quanto ai sensi dell'art. 599 c. p. c. possono essere pignorati beni indivisi anche quando tutti i proprietari non sono obbligati verso il creditore e, quindi, la è autorizzata a vincolare il saldo attivo CP_5 fino alla concorrenza dell'intero importo pignorato.
Aggiungeva che, ai sensi dell'art. 490 c.p.c. finché non sia stata chiesta e ottenuta la separazione dei beni tutti i creditori, compresi quelli dell'erede, possono rivalersi sui beni ereditari.
Concludeva chiedendo confermarsi nel merito l'ordinanza del 05.02.2025 e rigettarsi le domande avversarie, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Non si costituiva invece . Controparte_3
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c.
2. Preliminarmente occorre osservare che la disciplina della riscossione coattiva dei crediti tributari, contenuta all'interno del D.P.R. n. 602/1973, pur inserendosi nell'ambito della generale espropriazione forzata civilistica, ha caratteri indubbiamente peculiari e speciali connotati soprattutto da un'estensione dei poteri dell'agente di riscossione rispetto ai poteri di cui è munito il creditore in un'ordinaria procedura esecutiva.
Le differenze che si rinvengono tra l'esecuzione ordinaria e quella esattoriale si giustificano con la circostanza quest'ultima è finalizzata al recupero delle risorse pubbliche.
La procedura di cui si discute si caratterizza, da un lato, per una maggiore celerità e snellezza e, dall'altro lato, per la centralità della figura dell'agente della riscossione a discapito di quella del giudice.
Entrando più nello specifico, è proprio nella disciplina del pignoramento presso terzi (prevista dagli artt. 72 e segg. del D.P.R n. 602/1973) che rilevano le maggiori peculiarità rispetto alla normativa civilistica. L'art. 72 D.P.R. n. 602/1973 prevede, infatti, che laddove il debitore sia creditore di somme dovute da un terzo a titolo di canoni di affitto o di locazione, l'agente della riscossione può procedere ad ordinare direttamente al terzo il versamento tanto dei canoni già scaduti, quanto di quelli a scadere, fino alla concorrenza del credito per il quale si procede.
Il successivo articolo 72 bis amplia, anche a crediti diversi da quelli relativi al pagamento di canoni di affitto o locazione, la possibilità per l'agente della riscossione di ordinare al terzo di pagare direttamente all'ente le somme eventualmente dovute al debitore.
In definitiva, gli strumenti di cui agli artt. 72 e 72 bis consentono al concessionario di azionare il c.d. pignoramento diretto, senza nessun obbligo di avviso al debitore, ordinando direttamente al terzo di corrispondergli le somme dovute dal debitore: il terzo risulta quindi vero e proprio soggetto esecutore degli obblighi facenti capo al debitore esecutato.
Dunque, nella procedura esattoriale speciale, non trova spazio la fase della citazione del terzo, giacché il secondo comma dell'art. 72 (cui pure l'art. 72 bis espressamente fa rinvio) la prevede solo in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, nel qual caso si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del Codice di procedura civile.
In altre parole, l'agente della riscossione è messo quindi nella possibilità di soddisfare il proprio credito senza ricorrere al giudice, ma sollecitando in via stragiudiziale la collaborazione del terzo pignorato.
Fatta questa premessa vanno esaminate le doglianze avanzate da parte attrice.
Le opponenti, richiamando l'art. 46 del citato D.P.R. 602/1973, eccepiscono preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della sede di Messina. Controparte_4
In effetti, sulla base di quanto previsto dalla normativa su richiamata, l'agente della riscossione
è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale, assegnatogli con il provvedimento di concessione, che coincide con la Provincia e ha l'obbligo, qualora l'attività di riscossione debba essere effettuata al di fuori del proprio ambito, di delegare telematicamente il concessionario territorialmente competente.
Occorre brevemente rammentare che il menzionato art. 46 del D.P.R. 602/73 si inserisce all'interno di un più vasto sistema di regolamentazione territoriale della formazione, consegna e riscossione del ruolo, nell'ambito di un processo che è strutturato territorialmente in ambiti provinciali: l'art. 31, co. 3, D.P.R. n. 600/73 prevede che "La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata
o avrebbe dovuto essere presentata"; in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il richiamato D.P.R. n. 602/73 detta poi le seguenti prescrizioni: - art. 12, co. 1 "L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano…"; - art. 24, co. 1 "L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce…"; - art. 46, co. 1 e 2 "1. il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. … 2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato"; e ancora, l'art. 43, co. 1, d.lgs. n. 112/99 dispone che
"L'Ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato".
Dalle norme appena riportate emerge che l'emissione e notificazione degli atti della riscossione deve essere eseguita dall'Ente territorialmente competente.
Tale principio vale anche, come nel caso in specie, per il pignoramento esattoriale per il quale l'art. 72 bis non prevede deroghe a quanto disposto dall'art. 46 in materia di necessità di delega per l'azione esecutiva svolta dal concessionario fuori dal proprio ambito di competenza.
Pertanto, quest'ultimo è titolare della potestà esecutiva verso il contribuente residente nell'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento coincidente con la provincia di appartenenza della parte privata. In altri termini, l'Ente riscossore territorialmente competente per una data provincia può legittimamente esercitare il proprio potere esattivo entro e non oltre i limiti geografici per cui è competente ope legis.
Del medesimo avviso risulta essere la Giurisprudenza di legittimità: la Suprema Corte, infatti, ha parimenti respinto il ricorso con cui l' aveva sostenuto che Controparte_4 la riduzione a un unico soggetto agente per la riscossione, a seguito della novella del 2005, avesse di fatto superato il problema della competenza territoriale, non sussistendo la pluralità di soggetti incaricati, ma solo il medesimo soggetto, con articolazioni periferiche prive di autonomia;
i giudici di legittimità hanno sul punto ribadito che è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all' , è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Controparte_4
d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R.
n. 602 del 1973, "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce". (Cass.
Civ. ordinanza n. 4400/2023). Dai principi sopra esposti ne deriva che l' sede di Messina Controparte_4 ha avviato il procedimento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 oltrepassando il limite del proprio potere esattivo e, pertanto, il pignoramento opposto va dichiarato illegittimo.
In definitiva l'opposizione può trovare accoglimento e, per il principio della ragione più liquida, ogni altro motivo può ritenersi assorbito.
Un'ultima annotazione, tuttavia, va fatta in riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario sollevata dall'Agenzia opposta.
L'opposta sostiene, infatti, che l'opposizione per cui è causa andava proposta innanzi al
Giudice Tributario poiché inerente a crediti tributari.
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria le Sezioni
Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.” (cfr SS. UU.
Cass. Civ. n. 7822/2020).
Nel caso che ci occupa le opponenti allegano la regolare notifica delle cartelle sottese all'azione esecutiva e contestano vizi relativi unicamente alla legittimità dell'atto esecutivo.
È chiaro quindi che, sulla base dei principi sopra richiamati, nel caso in specie rientra nella seconda ipotesi prevista dalla Corte e quindi nella cognizione del giudice ordinario.
In definitiva, dunque, l'opposizione proposta da e Parte_1 CP_1 va accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva
[...] promossa dall' e l'illegittimo incasso da parte della stessa della Controparte_4 somma pari a € 11.968,69.
3.Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta in favore delle attrici. Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014. Nulla riguardo alla terza pignorata rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 317/2025, vertente tra
[...]
E (attrici); Parte_1 Controparte_1 [...]
(convenuta) e terzo pignorato), disattesa e Controparte_2 Controparte_3 respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_3
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara improcedibile la procedura esecutiva promossa da sede territoriale di Messina tramite l'atto Controparte_4 di pignoramento dei crediti verso terzi ex 72 bis D.P.R. n° 602/1973 n.
295842024000000235/001;
- Dichiara la nullità del pagamento del credito pignorato effettuato dal terzo
[...]
Agenzia di Randazzo a favore di sede Controparte_6 Controparte_4 territoriale di Messina e, per l'effetto, ne ordina a quest'ultima la restituzione;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1
e che liquida in € 264,00 per spese vive ed € 2.540,00 per
[...] Controparte_1 onorari oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute;
Così deciso in Patti, 02/12/2025.
Il Giudice
PI LO AR