TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 27395/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 25/07/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Epifani presso il cui studio in Milano, viale Papiniano n. 45, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/09/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per : Parte_1
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra la signora ed il sig. Parte_1 [...] di loro contratto in data 16.10.2021, matrimonio trascritto nei Registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Bollate (MI) al n. 41, anno 2021, P I;
”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in data 16.10.2021 in Bollate (MI), iscritto nei registri dello stato civile di Bollate
(MI) dell'anno 2021, Atto n. 41, P.I, S.A.
Dall'unione non sono nati i figli.
Le parti si sono separate con sentenza n. 10350/2023 pubblicata il 20/12/2023 del Tribunale di
Milano.
Con ricorso depositato il 25.07.2024, la ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 29.01.2024, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il Giudice delegato, disponeva il rinvio dell'udienza in quanto non era pervenuta prova dell'irreperibilità del convenuto.
All'udienza dell'11.02.2024, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 143, comma 2 c.p.c. e dichiarata la contumacia del convenuto, sentiva la parte attrice che dichiarava: “Confermo la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio;
non l'ho più visto né sentito dall'epoca della separazione”. La difesa della ricorrente concludeva come da ricorso.
All'esito della discussione il Giudice delegato non adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, in assenza di prole e di domande economiche, e tratteneva la causa in decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte pagina 2 di 4 dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 16.10.2021 in Bollate (MI), iscritto nei registri dello stato
Co civile di Bollate (MI) dell'anno 2021, Atto n. 41, P.I, , e si sono separate con sentenza n.
10350/2023 pubblicata il 20/12/2023 del Tribunale di Milano. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 25.07.2024. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in data 16.10.2021 in Bollate
[...] Controparte_1
(MI), iscritto nei registri dello stato civile di Bollate (MI) dell'anno 2021, Atto n. 41, P.I,
S.A;
2. Nulla sulle spese;
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Bollate (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 25/07/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Epifani presso il cui studio in Milano, viale Papiniano n. 45, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/09/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per : Parte_1
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra la signora ed il sig. Parte_1 [...] di loro contratto in data 16.10.2021, matrimonio trascritto nei Registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Bollate (MI) al n. 41, anno 2021, P I;
”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in data 16.10.2021 in Bollate (MI), iscritto nei registri dello stato civile di Bollate
(MI) dell'anno 2021, Atto n. 41, P.I, S.A.
Dall'unione non sono nati i figli.
Le parti si sono separate con sentenza n. 10350/2023 pubblicata il 20/12/2023 del Tribunale di
Milano.
Con ricorso depositato il 25.07.2024, la ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 29.01.2024, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il Giudice delegato, disponeva il rinvio dell'udienza in quanto non era pervenuta prova dell'irreperibilità del convenuto.
All'udienza dell'11.02.2024, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 143, comma 2 c.p.c. e dichiarata la contumacia del convenuto, sentiva la parte attrice che dichiarava: “Confermo la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio;
non l'ho più visto né sentito dall'epoca della separazione”. La difesa della ricorrente concludeva come da ricorso.
All'esito della discussione il Giudice delegato non adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, in assenza di prole e di domande economiche, e tratteneva la causa in decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte pagina 2 di 4 dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 16.10.2021 in Bollate (MI), iscritto nei registri dello stato
Co civile di Bollate (MI) dell'anno 2021, Atto n. 41, P.I, , e si sono separate con sentenza n.
10350/2023 pubblicata il 20/12/2023 del Tribunale di Milano. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 25.07.2024. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in data 16.10.2021 in Bollate
[...] Controparte_1
(MI), iscritto nei registri dello stato civile di Bollate (MI) dell'anno 2021, Atto n. 41, P.I,
S.A;
2. Nulla sulle spese;
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Bollate (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 4 di 4