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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2748/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2748/2022 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 30.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BROGNO GIUSEPPE e dell'avv. GRANDINETTI MICHELA
Opponente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO CONCETTA Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- contratto di appalto di servizi -
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 586/2022 dell'intestato Tribunale con il Parte_2
quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della richiedente della somma di (€ Controparte_1
pagina 1 di 5 466019,16, ridotta in sede di notificazione del monitorio ad) € 53.329,87, di cui alle allegate fatture e quale corrispettivo di prestazioni rese dalla C.S.F. in esecuzione di contratti rep n. 293 e n. 294 del
7.2.2014 (di affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, sanificazione, sanificazione immobili e lavanoleggio biancheria piana, confezionata e materasseria con gestione guardaroba e fornitura di set sterili di biancheria in TTR per gli usi di sala operatoria, delle strutture sanitarie ed amministrative Parte dell' , credito di cui la ricorrente si è dichiarata cessionaria, eccependo: che le fatture nn. 277-02,
334-02, 355-02, 375-02, 376-02, 377-02, 378-02, 379-02, 380-02, 397-02, 431-02 sono state saldate con ordinativo di pagamento n. 9571 del 06 luglio 2022; che il residuo dovuto della fattura 276-02 è stato corrisposto con ordinativo n. 5208-2022; che le fatture 275-02, 332-02, 353-02, 395-02, 429-02 sono state tutte parzialmente pagate con un residuo di € 3.172,00 ognuna, essendo in corso sopralluoghi congiunti per verificare i mq effettivi oggetto del servizio;
che per le altre fatture azionate, ai sensi
Parte dell'art. 9 del contratto di servizio di pulizia, l' ha provveduto al pagamento nel mese di aprile
2022, allorché sono pervenuti i relativi attestati di corretta esecuzione;
che non sono applicabili gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, non rientrando le fatture azionate nella disciplina del citato decreto.
Ha quindi chiesto “…dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto il credito preteso da in p.l.r.p.t. nei Controparte_1 confronti dell' e di conseguenza revocare il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 586-2022, rg. n. 641/2022 poichè inammissibile, improponibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto;
in ogni caso condannare al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”. Controparte_1
ha resistito all'opposizione deducendo che il mancato pagamento delle fatture nn. Controparte_1
275, 332, 353, 395 e 429 per complessivi euro 15.860,00 non trova giustificazione nelle disposizioni contrattuali, ai sensi delle quali i versamenti del corrispettivo devono avvenire nel tempo stabilito dalle leggi , dai regolamenti e dagli atti amministrativi;
che sulle fatture nn. 277, 334, 355, 375, 376, 377,
378, 379, 380, 397 e 431 del 2021, saldate solo il 6.7.2022, e sulle fatture nn. 333, 354, 396, 373, 430,
412 e 451, il cui pagamento (come attestato in sede di notifica del monitorio) è avvenuto in data
Part 28.04.2022 spettano gli interessi moratori ex dlgs 231/2002, tenuto conto che l era in possesso degli attestati di corretta esecuzione sin dal momento di prima trasmissione delle fatture (settembre ottobre e pagina 2 di 5 novembre 2021) in quanto atti di propria formazione ed allegati alle fatture .
Ha quindi chiesto “previa concessione della provvisoria esecuzione sulle somme non contestate ossia
l'importo di € 15.860 afferenti alle fatture … di cui non è eccepito il pagamento ed in ordine alle quali il motivo di opposizione è infondato e privo di prova scritta, in via principale rigettare l'opposizione e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto o in subordine accertare e dichiarare il residuo credito ancora vantato da per i titoli di cui in premessa e per l'effetto condannare al CP_1 Parte_2 pagamento di € 15.860,00 per sorte di fatture ancora inevase oltre agli interessi moratori ex dlgs 231/2002 maturati e maturandi sulla sorte delle fatture inevase (tabella punto 1) nonché gli interessi moratori medio tempore maturati sulle fatture saldate in ritardo e che ammontano ad € 9.326,20. Con vittoria di spese compensi ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
La causa è stata istruita in via documentale.
***************
Costituisce dato pacifico l'intervenuto parziale pagamento della sorte capitale ingiunta in esito all'emissione del decreto ingiuntivo, con mandati di pagamento del 28 aprile 2022 quanto alle fatture nn. 333, 354, 396, 373, 430, 412 e 451 del 2021 e del 6 luglio 2022 quanto alle fatture nn. 277, 334,
355, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 397 e 431 del 2021.
E' invece contestata e non può essere ritenuta la spettanza del residuo corrispettivo ancorato alle fatture Parte nn. 275, 332, 353, 395 e 429 del 2021, pari ad € 3.172,00 per ognuna: L' ne ha denegato la dovutezza sotto il profilo della corrispondenza dei mq fatturati rispetto a quelli oggetto di effettiva sanificazione, dando atto della pendenza di sopralluoghi congiunti con l'originaria appaltatrice per la verifica;
ha quindi prodotto dapprima conforme nota a firma di quest'ultima del 4.7.2022 e, unitamente alla memoria istruttoria depositata ex art. 183, VI co. n.2 c.p.c., missiva della stessa appaltatrice del
10.5.2023 contenente ricognizione della eccedenza della metratura fatturata ed impegno all'emissione di nota di credito per gli importi sopra citati. A fronte di tali contestazioni e della documentazione prodotta, la cui provenienza dalla società appaltatrice esecutrice del servizio non è stata affatto contestata, l'opposta non ha fornito diversa prova della conformità della prestazione fatturata a quella eseguita e della conseguente spettanza della somma pretesa. Nè assume sul punto rilievo la circostanza per cui le comunicazioni in esame siano state emesse successivamente all'intervenuta cessione del credito, non essendo le stesse dirette, per come assunto dall'opposta nelle comparse conclusive, la pagina 3 di 5 compensazione tra crediti.
Esclusa dunque la spettanza di detti importi e stanti i pagamenti eseguiti dall' non Parte_2
residua alcun credito in favore della a titolo di sorte capitale ed il decreto ingiuntivo Controparte_1
deve pertanto essere revocato.
Va invece riconosciuta la spettanza degli interessi moratori previsti dal D.lgs. 231/2002 nei termini che seguono.
Premesso che la disciplina invocata è applicabile anche alle transazioni commerciali intercorrenti tra privati ed aziende sanitarie, per come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e dall'intestato Tribunale, l' non ha allegato e provato la sussistenza di difforme accordo Parte_2
tra le parti ed il ritardato pagamento non è fatto controverso;
né il ritardo può ritenersi giustificato dalle
Parte deduzioni dell' circa la presunta trasmissione degli attestati di corretta esecuzione solo in data 5 aprile 2022, trattandosi di documenti, per come dedotto dall'opposta e non contestato, formati dagli
Part stessi uffici della e dunque ab origine in suo possesso.
Va però osservato che ai sensi dell'art. 3, commi II e IV, del D.lvo 231/2002 e dell'art. 9 dei contratti di appalto originanti il credito il pagamento delle fatture doveva avvenire entro i 60 giorni dal ricevimento delle fatture stesse, sicché deve ritenersi il diritto della creditrice al pagamento degli interessi previsti dalla normativa speciale a decorrere dal giorno successivo a tale termine di pagamento
(non necessitando la preventiva costituzione in mora: art. 4 D.lgs. cit.), esclusa la fattura n. 275/02 del
2021 e quanto alle fatture nn. 332/02, 353/02, 395/02 e 429/02 del 2021 previo storno dell'importo di €
3.172,00 ciascuna.
Il contenimento del credito vantato e l'andamento del giudizio effetto dei pagamenti eseguiti conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di lite nella misura della metà,
Parte ponendosi la residua parte a carico dell' soccombente nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in relazione allo scaglione di valore compreso tra 260,000 e 520.000, in cui rientra il credito accertato e già soddisfatto.
Segue la richiesta distrazione delle spese legali.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
revocato il decreto ingiuntivo n. 586/2022, condanna l' al pagamento, in favore Parte_2 dell'opposta degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 nei termini di cui Controparte_1
in motivazione;
condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio che, previa compensazione nella misura della metà, si liquidano in complessivi € 5.614,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 24 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2748/2022 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 30.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BROGNO GIUSEPPE e dell'avv. GRANDINETTI MICHELA
Opponente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO CONCETTA Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- contratto di appalto di servizi -
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 586/2022 dell'intestato Tribunale con il Parte_2
quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della richiedente della somma di (€ Controparte_1
pagina 1 di 5 466019,16, ridotta in sede di notificazione del monitorio ad) € 53.329,87, di cui alle allegate fatture e quale corrispettivo di prestazioni rese dalla C.S.F. in esecuzione di contratti rep n. 293 e n. 294 del
7.2.2014 (di affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, sanificazione, sanificazione immobili e lavanoleggio biancheria piana, confezionata e materasseria con gestione guardaroba e fornitura di set sterili di biancheria in TTR per gli usi di sala operatoria, delle strutture sanitarie ed amministrative Parte dell' , credito di cui la ricorrente si è dichiarata cessionaria, eccependo: che le fatture nn. 277-02,
334-02, 355-02, 375-02, 376-02, 377-02, 378-02, 379-02, 380-02, 397-02, 431-02 sono state saldate con ordinativo di pagamento n. 9571 del 06 luglio 2022; che il residuo dovuto della fattura 276-02 è stato corrisposto con ordinativo n. 5208-2022; che le fatture 275-02, 332-02, 353-02, 395-02, 429-02 sono state tutte parzialmente pagate con un residuo di € 3.172,00 ognuna, essendo in corso sopralluoghi congiunti per verificare i mq effettivi oggetto del servizio;
che per le altre fatture azionate, ai sensi
Parte dell'art. 9 del contratto di servizio di pulizia, l' ha provveduto al pagamento nel mese di aprile
2022, allorché sono pervenuti i relativi attestati di corretta esecuzione;
che non sono applicabili gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, non rientrando le fatture azionate nella disciplina del citato decreto.
Ha quindi chiesto “…dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto il credito preteso da in p.l.r.p.t. nei Controparte_1 confronti dell' e di conseguenza revocare il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 586-2022, rg. n. 641/2022 poichè inammissibile, improponibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto;
in ogni caso condannare al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”. Controparte_1
ha resistito all'opposizione deducendo che il mancato pagamento delle fatture nn. Controparte_1
275, 332, 353, 395 e 429 per complessivi euro 15.860,00 non trova giustificazione nelle disposizioni contrattuali, ai sensi delle quali i versamenti del corrispettivo devono avvenire nel tempo stabilito dalle leggi , dai regolamenti e dagli atti amministrativi;
che sulle fatture nn. 277, 334, 355, 375, 376, 377,
378, 379, 380, 397 e 431 del 2021, saldate solo il 6.7.2022, e sulle fatture nn. 333, 354, 396, 373, 430,
412 e 451, il cui pagamento (come attestato in sede di notifica del monitorio) è avvenuto in data
Part 28.04.2022 spettano gli interessi moratori ex dlgs 231/2002, tenuto conto che l era in possesso degli attestati di corretta esecuzione sin dal momento di prima trasmissione delle fatture (settembre ottobre e pagina 2 di 5 novembre 2021) in quanto atti di propria formazione ed allegati alle fatture .
Ha quindi chiesto “previa concessione della provvisoria esecuzione sulle somme non contestate ossia
l'importo di € 15.860 afferenti alle fatture … di cui non è eccepito il pagamento ed in ordine alle quali il motivo di opposizione è infondato e privo di prova scritta, in via principale rigettare l'opposizione e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto o in subordine accertare e dichiarare il residuo credito ancora vantato da per i titoli di cui in premessa e per l'effetto condannare al CP_1 Parte_2 pagamento di € 15.860,00 per sorte di fatture ancora inevase oltre agli interessi moratori ex dlgs 231/2002 maturati e maturandi sulla sorte delle fatture inevase (tabella punto 1) nonché gli interessi moratori medio tempore maturati sulle fatture saldate in ritardo e che ammontano ad € 9.326,20. Con vittoria di spese compensi ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
La causa è stata istruita in via documentale.
***************
Costituisce dato pacifico l'intervenuto parziale pagamento della sorte capitale ingiunta in esito all'emissione del decreto ingiuntivo, con mandati di pagamento del 28 aprile 2022 quanto alle fatture nn. 333, 354, 396, 373, 430, 412 e 451 del 2021 e del 6 luglio 2022 quanto alle fatture nn. 277, 334,
355, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 397 e 431 del 2021.
E' invece contestata e non può essere ritenuta la spettanza del residuo corrispettivo ancorato alle fatture Parte nn. 275, 332, 353, 395 e 429 del 2021, pari ad € 3.172,00 per ognuna: L' ne ha denegato la dovutezza sotto il profilo della corrispondenza dei mq fatturati rispetto a quelli oggetto di effettiva sanificazione, dando atto della pendenza di sopralluoghi congiunti con l'originaria appaltatrice per la verifica;
ha quindi prodotto dapprima conforme nota a firma di quest'ultima del 4.7.2022 e, unitamente alla memoria istruttoria depositata ex art. 183, VI co. n.2 c.p.c., missiva della stessa appaltatrice del
10.5.2023 contenente ricognizione della eccedenza della metratura fatturata ed impegno all'emissione di nota di credito per gli importi sopra citati. A fronte di tali contestazioni e della documentazione prodotta, la cui provenienza dalla società appaltatrice esecutrice del servizio non è stata affatto contestata, l'opposta non ha fornito diversa prova della conformità della prestazione fatturata a quella eseguita e della conseguente spettanza della somma pretesa. Nè assume sul punto rilievo la circostanza per cui le comunicazioni in esame siano state emesse successivamente all'intervenuta cessione del credito, non essendo le stesse dirette, per come assunto dall'opposta nelle comparse conclusive, la pagina 3 di 5 compensazione tra crediti.
Esclusa dunque la spettanza di detti importi e stanti i pagamenti eseguiti dall' non Parte_2
residua alcun credito in favore della a titolo di sorte capitale ed il decreto ingiuntivo Controparte_1
deve pertanto essere revocato.
Va invece riconosciuta la spettanza degli interessi moratori previsti dal D.lgs. 231/2002 nei termini che seguono.
Premesso che la disciplina invocata è applicabile anche alle transazioni commerciali intercorrenti tra privati ed aziende sanitarie, per come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e dall'intestato Tribunale, l' non ha allegato e provato la sussistenza di difforme accordo Parte_2
tra le parti ed il ritardato pagamento non è fatto controverso;
né il ritardo può ritenersi giustificato dalle
Parte deduzioni dell' circa la presunta trasmissione degli attestati di corretta esecuzione solo in data 5 aprile 2022, trattandosi di documenti, per come dedotto dall'opposta e non contestato, formati dagli
Part stessi uffici della e dunque ab origine in suo possesso.
Va però osservato che ai sensi dell'art. 3, commi II e IV, del D.lvo 231/2002 e dell'art. 9 dei contratti di appalto originanti il credito il pagamento delle fatture doveva avvenire entro i 60 giorni dal ricevimento delle fatture stesse, sicché deve ritenersi il diritto della creditrice al pagamento degli interessi previsti dalla normativa speciale a decorrere dal giorno successivo a tale termine di pagamento
(non necessitando la preventiva costituzione in mora: art. 4 D.lgs. cit.), esclusa la fattura n. 275/02 del
2021 e quanto alle fatture nn. 332/02, 353/02, 395/02 e 429/02 del 2021 previo storno dell'importo di €
3.172,00 ciascuna.
Il contenimento del credito vantato e l'andamento del giudizio effetto dei pagamenti eseguiti conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di lite nella misura della metà,
Parte ponendosi la residua parte a carico dell' soccombente nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in relazione allo scaglione di valore compreso tra 260,000 e 520.000, in cui rientra il credito accertato e già soddisfatto.
Segue la richiesta distrazione delle spese legali.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
revocato il decreto ingiuntivo n. 586/2022, condanna l' al pagamento, in favore Parte_2 dell'opposta degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 nei termini di cui Controparte_1
in motivazione;
condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio che, previa compensazione nella misura della metà, si liquidano in complessivi € 5.614,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 24 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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