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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 502/2022
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 14/03/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di TI, Dott.ssa
Concetta Alacqua, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio per il processo
Giovanni Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 502/2022 R.G., promossa da:
in persona dell'amministratore pro-tempore, Parte_1
con sede in TI, Via Tenente F. Natoli n. 33 (c.f. ), rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Nicola Marino Merlo
– ATTORE –
CONTRO
in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in TI, Piazza Controparte_1
Scaffidi n. 1 (P. IVA ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Stella Fazio P.IVA_2
– CONVENUTO –
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per parte attrice, l'Avv. Nicola Marino Merlo.
Per parte convenuta, l'Avv. Maria Stella Fazio.
I difensori delle parti precisano le conclusioni e si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiedono che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il conveniva in giudizio il per chiederne, Parte_1 Controparte_1
per le ragioni esposte in citazione, la condanna, ex artt. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti dal cantinato di proprietà in occasione dell'evento temporalesco verificatosi il 05.07.2020.
Deduceva, in particolare, che tali danni erano addebitabili all'inadempimento dell'ente convenuto sul quale gravavano specifici obblighi di custodia e manutenzione per assicurare la regolarità del deflusso delle acque piovane nella strada pubblica antistante l'edificio condominiale, sito in TI, Via Ten. Natoli n. 33. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni, nella misura di euro
14.740,88, con vittoria di spese e di compensi di lite.
Si costituiva il il quale deduceva l'eccezionalità ed imprevedibilità Controparte_1
dell'evento atmosferico del 05.07.2020 e, pertanto, la non ascrivibilità dei danni lamentati da parte attrice alla responsabilità dell'Ente, il quale deduceva altresì di essersi attivato con ripetuti interventi di manutenzione. Chiedeva, per le ragioni esposte in comparsa, il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite prova testimoniale;
veniva, altresì, disposta c.t.u., con nomina dell'Ing. Persona_1
All'odierna udienza, svolta da remoto ex art. 127-bis c.p.c., la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
******
La fattispecie risarcitoria invocata dagli odierni attori rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., trattandosi di danni causati al cantinato, al cancello automatizzato e all'impianto autoclave di proprietà condominiale, in conseguenza di un dedotto allagamento provocato dalla mancata manutenzione delle opere comunali fognarie e di convogliamento e smaltimento delle acque piovane insistenti sulla strada che percorre la Via Ten. Natoli, di pertinenza dell'ente convenuto.
È pacifico tra le parti che, in data 05.07.2020, si è verificato un evento temporalesco di portata eccezionale, ossia caratterizzato da abbondanti e violente precipitazioni, che hanno interessato il territorio di TI e, in particolare, la zona in cui è ubicato l'edificio condominiale e in particolare la Via Ten. Natoli di proprietà comunale;
tale circostanza emerge limpidamente anche dai documenti prodotti da entrambe le parti.
Ai sensi dell'art. 14, c.d.s., co. 1, lett. a), gli enti proprietari delle strade devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
Il di TI non ha contestato che in occasione dell'evento atmosferico del CP_1
05.07.2020 si sia verificato lo sversamento di acque piovane, miste a fango e residui fognari nel cantinato di proprietà CP_2
Il convenuto ha, invece, dedotto il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento atmosferico verificatosi sul proprio territorio in data 05.07.2020.
Come osservato dalla Suprema Corte, “le precipitazioni atmosferiche integrano
l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4588 del 11/02/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 2482 del 01/02/2018).
In giurisprudenza, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è stato affermato che la responsabilità non può essere esclusa dalla circostanza che l'immobile danneggiato sia ubicato in una zona di per sé soggetta al pericolo di allagamento, salvo che per ipotesi peculiari - che non ricorrono nel caso di specie – come la violazione di regole urbanistiche.
Tale responsabilità non è, poi, esclusa neppure dal fatto che l'allagamento sia stato causato da una pioggia di eccezionale intensità, risultando, nella specie, incontestato che la zona in questione sia stata, anche in passato, interessata da fenomeni similari, a causa del mancato smaltimento delle acque piovane.
Nel caso di specie, è emerso che l'evento temporalesco del 05.07.2020 era stato previsto dalla Civile la quale aveva diramato, in data CP_3 CP_4
04.07.2020, l'avviso di allerta meteo – idrogeologico ed idraulico, n. 20186 – prot. N.
36951 – valido dal 04.7.2020 ore 16,00, sino alle ore 24,00, del 05.7.2020; il rischio di allagamenti era stato reso noto tramite la divulgazione del Bollettino di Vigilanza
Meteorologica Nazionale del 04.07.2020, noto all'ente come si evince dalle allegazioni di parte attrice.
Anche il perito di parte, Ing. ha allegato che “già nella giornata Persona_2
del giovedì, la Protezione Civile Regionale aveva emanato un bollettino con allerta meteo gialla che comprendeva anche il territorio di TI, ma nessun intervento di salvaguardia è stato fatto al riguardo, come la ovvia e semplice apertura dei canali di sfogo sulla spiaggia dei principali canali di raccolta delle acque (come quello che costeggia la “ripida” via Agliastri e che ha causato ingenti danni) e la pulizia dei fossi di guardia del viadotto autostradale posto a monte della frazione Marina. Questi ultimi, essendo intasati da detriti, terreno e vegetazione, non sono riusciti a smaltire il copioso flusso d'acqua che si è riversato nelle strade cittadine” (v. pag. 4 della ctp allegata al fascicolo di parte attrice).
Quanto sopra non risulta contestato dall'ente convenuto.
Il ha escluso la propria responsabilità per i danni occorsi al Controparte_1
condominio attoreo, deducendo di avere effettuato con regolarità i servizi attinenti alla manutenzione, gestione e pulizia delle caditoie e dei pozzetti delle strade pubbliche oggetto di custodia comunale. Il convenuto ha allegato di essersi attivato tempestivamente per evitare le conseguenze negative del fenomeno temporalesco, avendo disposto interventi di pulizia delle caditoie e dei pozzetti nel 2016, nel 2017 e nel 2019 e un intervento di autoespurgo del sistema fognario nel 2020 (v. documenti allegati al fascicolo di parte convenuta).
L'intervento del 2019, per come può evincersi dalla stessa determina n. 299 del
20.09.2019, è stato disposto in conseguenza dell'evento meteo del 29.08.2019. Gli altri interventi allegati da parte convenuta, per quanto attiene alla pulitura di caditoie e pozzetti, sono, invece, risalenti rispetto alla data in cui si è verificato l'evento alluvionale del 05.07.2020.
In assenza di prova del caso fortuito e di adozione, da parte del convenuto, di misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni lamentati da parte attrice in ragione dell'evento del 05.07.2020, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non può ritenersi esclusa la responsabilità dell'Ente convenuto.
Il C.T.U., Ing. previa la ricognizione generale dei luoghi interessanti Persona_1
dall'evento oggetto di causa, ha riscontrato che “la strada pubblica Via Tenente Natoli,
d'altronde, si sviluppa da valle con inizio dalla Strada Statale 113 posta ad una decina di metri dal condominio “le duce cicas” verso monte e per una lunghezza di alcune centinaia di metri […] ha andamento poco tortuoso e a tratti presenta improvvisi restringimenti. Ha pendenze variabili ed in alcuni tratti elevatissime, soprattutto nella parte alta, pendenze che si riducono a quasi zero proprio in prossimità dello scivolo che costituisce l'accesso al cortile del e fino allo sbocco sulla S.S. 113 Parte_1
dove è presente un restringimento di appena ml.3,20 […] è intersecata da diverse strade secondarie (circa una decina maggiormente significative) che hanno pendenza proprio verso l'asse di essa cosicchè nei casi di pioggia costituiscono veri e propri
“affluenti” che contribuiscono a riversare le acque nel ricettore naturale finale rappresentato proprio dalla Via Tenente Natoli nella quale scorre copiosa ed incontrollabile ed è “costretta”, data la riduzione di pendenza, a rallentare proprio in prossimità dello sbocco verso la Strada Statale in quanto vi è un naturale restringimento! Quindi, il forte rallentamento viene aggravato dalla diminuzione di pendenza che si annulla proprio in prossimità dello “scivolo”! con l'ovvio risultato che l'acqua (mista a fango trasportato da monte e dalle altre strade) trova il maggior
“sfogo” deviando proprio verso il cortile condominiale per il quale l'imbocco dello scivolo essendo quasi a “quota strada” rappresenta una sorta di “invito” per quella direzione;
in sostanza non vi è un “valido ostacolo all'acqua” tra la quota di inizio dello scivolo e la Via Tenente Natoli;
per questo motivo principale il seminterrato del condominio “ diventa ”maggiormente vulnerabile”. (relazione CTU pp. Parte_1
12-13).
Il CTU ha anche evidenziato che “nell'ambito dell'area che costituisce il cortile adibito a parcheggio e manovra per le autovetture vi sono posizionate due pozzetti con sovrastante grata metallica nonché simmetricamente ad esse un pozzo per raccolta acque piovane con relativa pompa di sollevamento (come dichiarato da parte attrice).
Appare evidente che i pozzetti siano stati dimensionati esclusivamente per l'acqua meteorica ordinaria che si riversa direttamente sul cortile, ma non certamente per le acque che in maniera imprevedibile deviano e si riversano copiosamente provenienti dalla adiacente strada pubblica. In sostanza per il loro dimensionamento non è stata presa in considerazione l'eventualità, peraltro potenzialmente molto probabile, che in caso di consistenti temporali ed ancor di più in caso di eventi atmosferici eccezionali, il sistema di smaltimento avrebbe dovuto essere dimensionato in tutt'altro modo. Non sono presenti grate, né all'inizio né al termine dello scivolo che consente l'accesso ai veicoli ed anche ai pedoni, nelle quali potrebbero convogliarsi acque piovane per essere opportunamente “indirizzate” verso ricettori al di fuori delle aree condominiali”; (relazione CTU p. 12-13).
Nella relazione integrativa, depositata in seguito ai chiarimenti richiesti da questo
Giudice in merito alla sussistenza dell'eventuale concorso di colpa del , il Parte_1
CTU ha chiarito che “la lamentata assenza di una grata idrovora è poco significativa in quanto il dimensionamento della stessa non poteva conoscere l'entità dei massimi eventi temporaleschi che nel tempo si sarebbero abbattuti sulla medesima area;
mentre
i pozzetti esistenti sarebbero stati dimensionati per le piogge che direttamente si riversano sull'area adibita a parcheggio e manovra (cfr relazione integrativa CTU in atti).
In conclusione, il CTU ha evidenziato che “il motivo fondamentale dell'allagamento è da imputare, senza remore, alla mancata regimentazione delle copiose acque meteoriche che si riversano sul suolo senza che vi siano adeguate opere di raccolta e convogliamento, tipo adeguati cunettoni o tubazioni di adeguata sezione interrate, specialmente nei tratti o punti maggiormente delicati e maggiormente vulnerabili del territorio Comunale;
la via Tenente Natoli data la dislocazione, la pendenza e la posizione nel contesto geografico ed orografico in cui è ubicata rappresenta proprio un luogo vulnerabile, anche in considerazione della densità abitativa. (relazione integrativa CTU in atti).
Le conclusioni del c.t.u. sono condivisibili, in quanto ben motivate ed esenti da vizi logici e/o giuridici.
Nel caso di specie, è incontestato ed emerge dalla documentazione in atti che il cantinato del “ sia stato invaso dall'acqua piovana proveniente Parte_1 Parte_1
dalla strada pubblica.
Dalla documentazione in atti è emerso che in occasione dell'evento a carattere alluvionale verificatosi in data 5 luglio 2020 le acque meteoriche miste a fango e detriti vari, trascinati dalla impetuosità delle delle pendenze presenti sui luoghi, hanno invaso lo spiazzale adibito a parcheggio, nonché i cantinati adiacenti del “Le due Parte_1
cicas”, raggiungendo l'altezza di 70-80 cm. rispetto al muro perimetrale dell'immobile e del muro di delimitazione del piazzale e riversandosi nelle due sottostanti vasche che fungono da serbatoio d'acqua potabile al servizio del , hanno causato danni Parte_1
all'impianto di sollevamento con autoclavi, costringendo allo svuotamento delle vasche a causa della fanghiglia miscelata all'acqua stessa.
Sempre in punto di danno, il CTU ha ritenuto riconducibile all'evento del 5 luglio 2020 il danneggiamento del sistema automatizzato del cancello che delimita la rampa di accesso dalla strada pubblica (Via Tenente Natoli), mentre ha escluso che l'evento abbia causato danni di natura strutturale all'edificio. Il C.T.U. ha quantificato analiticamente i danni, tenunendo conto dai lavori già effettuati da parte attrice, come documentati dalle fatture allegati in atti;
in particolare, ha quantificato il danno subito da parte attrice nell'importo complessivo di euro €.
6.251,63, avendo valutato la congruità della spesa di €. 1.637,38, iva inclusa, per il ripristino del cancello automatizzato e l'ulteriore importo di €. 976,00, iva compresa, per l'intervento sugli autoclave, pompe ed impianto elettrico, mentre ha limitato il riconoscimento nella misura del 30 % dell'importo indicato in fattura (ovvero €.
12.127,50x0,30 = €. 3.638,25) per le spese relative a “Lavori di pulizia di tutti i muri perimetrali ricoperti da fango detriti misti a fogna, lo stesso per il pavimento, previo lavaggio di tutti i muri, e successiva sanificazione. Ripristino tratti di intonaco ammalorato per imbizione di acque meteoriche previo trattamento con deumidificatori
e sanificativi, previo rifacimento di base per un'altezza di cm 1.00 previa stonacatura, rifacimento battiscopa previo distacco preesistente atto a consentire il risanamento dell'intonaco di base, tinteggiatura pareti locali con uso di ducotone o simile previa pulitura e preparazione del fondo, unità immobiliare sita in TI (ME) Via T.F. Natoli
n.33, in catasto al foglio di mappa 6 part 491 sub 1 e 2 parcheggio cantina”.
Si ritiene condivisibile l'elaborato peritale, atteso che la fattura emessa dalla ditta
Solaro Costruzioni di ammontre pari ad €. 12.127,50 non riporta una descrizione analitica con riferimento a dimensioni, conteggi e prezzi unitari applicati.
Nella relazione integrativa, inoltre, il CTU ha evidenziato che per gli aspetti riconducibili alla mancata adeguatezza dello scivolo d'accesso, per assenza della grata idrovora, alle cantine del , l'aliquota dei danni imputabili Parte_1 Parte_1
alle caratteristiche dello scivolo non può essere maggiore al 10%.
Di conseguenza, ritenute condivisibili le osservazioni del CTU, all'ammontare del danno subito, quantificato in €. 6.251,63 iva compresa, va applicata una riduzione del
10%.
Le domande attoree vanno, pertanto accolte, per il ristoro dei danni subiti al cantinato, al cancello automatizzato, agli autoclave, pompe ed impianto elettrico, nei limiti dell'importo complessivo di €. 5.626,467 (già ridotto), da sottoporre a rivalutazione monetaria dal 05.07.2020 alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma devalutata e poi via via rivalutata ed ulteriori interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
Le spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per un quarto. La parte residua va posta a carico del convenuto, soccombente in prevalenza, con liquidazione secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal
D.M. n. 147/2022.
Le spese di c.t.u. vengono compensate per un quarto ed il residuo viene posto a carico della parte convenuta, attesa la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di TI, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Ritenuto il concorso di colpa del danneggiato nella misura sopra indicata, in accoglimento parziale della domanda risarcitoria, condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 5.626,46, oltre rivalutazione monetaria dal 05.07.2020 alla data odierna, oltre interessi legali dall'illecito al soddisfo sulla somma devalutata e poi via via rivalutata ed ulteriori interessi legali dalla data odierna al soddisfo, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- rigetta le altre domande;
- dichiara compensate per un quarto le spese di lite tra le parti;
- condanna la parte convenuta al pagamento della parte residua, liquidandola - già ridotta - in euro 201,89 per spese vive ed in euro 3.807,75, per compensi, oltre accessori come per legge;
Pone definitivamente a carico del convenuto ¾ delle spese di ctu, compensandole nel resto.
Così deciso telematicamente in data 14/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Concetta Alacqua
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 14/03/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di TI, Dott.ssa
Concetta Alacqua, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio per il processo
Giovanni Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 502/2022 R.G., promossa da:
in persona dell'amministratore pro-tempore, Parte_1
con sede in TI, Via Tenente F. Natoli n. 33 (c.f. ), rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Nicola Marino Merlo
– ATTORE –
CONTRO
in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in TI, Piazza Controparte_1
Scaffidi n. 1 (P. IVA ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Stella Fazio P.IVA_2
– CONVENUTO –
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per parte attrice, l'Avv. Nicola Marino Merlo.
Per parte convenuta, l'Avv. Maria Stella Fazio.
I difensori delle parti precisano le conclusioni e si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiedono che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il conveniva in giudizio il per chiederne, Parte_1 Controparte_1
per le ragioni esposte in citazione, la condanna, ex artt. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti dal cantinato di proprietà in occasione dell'evento temporalesco verificatosi il 05.07.2020.
Deduceva, in particolare, che tali danni erano addebitabili all'inadempimento dell'ente convenuto sul quale gravavano specifici obblighi di custodia e manutenzione per assicurare la regolarità del deflusso delle acque piovane nella strada pubblica antistante l'edificio condominiale, sito in TI, Via Ten. Natoli n. 33. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni, nella misura di euro
14.740,88, con vittoria di spese e di compensi di lite.
Si costituiva il il quale deduceva l'eccezionalità ed imprevedibilità Controparte_1
dell'evento atmosferico del 05.07.2020 e, pertanto, la non ascrivibilità dei danni lamentati da parte attrice alla responsabilità dell'Ente, il quale deduceva altresì di essersi attivato con ripetuti interventi di manutenzione. Chiedeva, per le ragioni esposte in comparsa, il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite prova testimoniale;
veniva, altresì, disposta c.t.u., con nomina dell'Ing. Persona_1
All'odierna udienza, svolta da remoto ex art. 127-bis c.p.c., la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
******
La fattispecie risarcitoria invocata dagli odierni attori rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., trattandosi di danni causati al cantinato, al cancello automatizzato e all'impianto autoclave di proprietà condominiale, in conseguenza di un dedotto allagamento provocato dalla mancata manutenzione delle opere comunali fognarie e di convogliamento e smaltimento delle acque piovane insistenti sulla strada che percorre la Via Ten. Natoli, di pertinenza dell'ente convenuto.
È pacifico tra le parti che, in data 05.07.2020, si è verificato un evento temporalesco di portata eccezionale, ossia caratterizzato da abbondanti e violente precipitazioni, che hanno interessato il territorio di TI e, in particolare, la zona in cui è ubicato l'edificio condominiale e in particolare la Via Ten. Natoli di proprietà comunale;
tale circostanza emerge limpidamente anche dai documenti prodotti da entrambe le parti.
Ai sensi dell'art. 14, c.d.s., co. 1, lett. a), gli enti proprietari delle strade devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
Il di TI non ha contestato che in occasione dell'evento atmosferico del CP_1
05.07.2020 si sia verificato lo sversamento di acque piovane, miste a fango e residui fognari nel cantinato di proprietà CP_2
Il convenuto ha, invece, dedotto il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento atmosferico verificatosi sul proprio territorio in data 05.07.2020.
Come osservato dalla Suprema Corte, “le precipitazioni atmosferiche integrano
l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4588 del 11/02/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 2482 del 01/02/2018).
In giurisprudenza, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è stato affermato che la responsabilità non può essere esclusa dalla circostanza che l'immobile danneggiato sia ubicato in una zona di per sé soggetta al pericolo di allagamento, salvo che per ipotesi peculiari - che non ricorrono nel caso di specie – come la violazione di regole urbanistiche.
Tale responsabilità non è, poi, esclusa neppure dal fatto che l'allagamento sia stato causato da una pioggia di eccezionale intensità, risultando, nella specie, incontestato che la zona in questione sia stata, anche in passato, interessata da fenomeni similari, a causa del mancato smaltimento delle acque piovane.
Nel caso di specie, è emerso che l'evento temporalesco del 05.07.2020 era stato previsto dalla Civile la quale aveva diramato, in data CP_3 CP_4
04.07.2020, l'avviso di allerta meteo – idrogeologico ed idraulico, n. 20186 – prot. N.
36951 – valido dal 04.7.2020 ore 16,00, sino alle ore 24,00, del 05.7.2020; il rischio di allagamenti era stato reso noto tramite la divulgazione del Bollettino di Vigilanza
Meteorologica Nazionale del 04.07.2020, noto all'ente come si evince dalle allegazioni di parte attrice.
Anche il perito di parte, Ing. ha allegato che “già nella giornata Persona_2
del giovedì, la Protezione Civile Regionale aveva emanato un bollettino con allerta meteo gialla che comprendeva anche il territorio di TI, ma nessun intervento di salvaguardia è stato fatto al riguardo, come la ovvia e semplice apertura dei canali di sfogo sulla spiaggia dei principali canali di raccolta delle acque (come quello che costeggia la “ripida” via Agliastri e che ha causato ingenti danni) e la pulizia dei fossi di guardia del viadotto autostradale posto a monte della frazione Marina. Questi ultimi, essendo intasati da detriti, terreno e vegetazione, non sono riusciti a smaltire il copioso flusso d'acqua che si è riversato nelle strade cittadine” (v. pag. 4 della ctp allegata al fascicolo di parte attrice).
Quanto sopra non risulta contestato dall'ente convenuto.
Il ha escluso la propria responsabilità per i danni occorsi al Controparte_1
condominio attoreo, deducendo di avere effettuato con regolarità i servizi attinenti alla manutenzione, gestione e pulizia delle caditoie e dei pozzetti delle strade pubbliche oggetto di custodia comunale. Il convenuto ha allegato di essersi attivato tempestivamente per evitare le conseguenze negative del fenomeno temporalesco, avendo disposto interventi di pulizia delle caditoie e dei pozzetti nel 2016, nel 2017 e nel 2019 e un intervento di autoespurgo del sistema fognario nel 2020 (v. documenti allegati al fascicolo di parte convenuta).
L'intervento del 2019, per come può evincersi dalla stessa determina n. 299 del
20.09.2019, è stato disposto in conseguenza dell'evento meteo del 29.08.2019. Gli altri interventi allegati da parte convenuta, per quanto attiene alla pulitura di caditoie e pozzetti, sono, invece, risalenti rispetto alla data in cui si è verificato l'evento alluvionale del 05.07.2020.
In assenza di prova del caso fortuito e di adozione, da parte del convenuto, di misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni lamentati da parte attrice in ragione dell'evento del 05.07.2020, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non può ritenersi esclusa la responsabilità dell'Ente convenuto.
Il C.T.U., Ing. previa la ricognizione generale dei luoghi interessanti Persona_1
dall'evento oggetto di causa, ha riscontrato che “la strada pubblica Via Tenente Natoli,
d'altronde, si sviluppa da valle con inizio dalla Strada Statale 113 posta ad una decina di metri dal condominio “le duce cicas” verso monte e per una lunghezza di alcune centinaia di metri […] ha andamento poco tortuoso e a tratti presenta improvvisi restringimenti. Ha pendenze variabili ed in alcuni tratti elevatissime, soprattutto nella parte alta, pendenze che si riducono a quasi zero proprio in prossimità dello scivolo che costituisce l'accesso al cortile del e fino allo sbocco sulla S.S. 113 Parte_1
dove è presente un restringimento di appena ml.3,20 […] è intersecata da diverse strade secondarie (circa una decina maggiormente significative) che hanno pendenza proprio verso l'asse di essa cosicchè nei casi di pioggia costituiscono veri e propri
“affluenti” che contribuiscono a riversare le acque nel ricettore naturale finale rappresentato proprio dalla Via Tenente Natoli nella quale scorre copiosa ed incontrollabile ed è “costretta”, data la riduzione di pendenza, a rallentare proprio in prossimità dello sbocco verso la Strada Statale in quanto vi è un naturale restringimento! Quindi, il forte rallentamento viene aggravato dalla diminuzione di pendenza che si annulla proprio in prossimità dello “scivolo”! con l'ovvio risultato che l'acqua (mista a fango trasportato da monte e dalle altre strade) trova il maggior
“sfogo” deviando proprio verso il cortile condominiale per il quale l'imbocco dello scivolo essendo quasi a “quota strada” rappresenta una sorta di “invito” per quella direzione;
in sostanza non vi è un “valido ostacolo all'acqua” tra la quota di inizio dello scivolo e la Via Tenente Natoli;
per questo motivo principale il seminterrato del condominio “ diventa ”maggiormente vulnerabile”. (relazione CTU pp. Parte_1
12-13).
Il CTU ha anche evidenziato che “nell'ambito dell'area che costituisce il cortile adibito a parcheggio e manovra per le autovetture vi sono posizionate due pozzetti con sovrastante grata metallica nonché simmetricamente ad esse un pozzo per raccolta acque piovane con relativa pompa di sollevamento (come dichiarato da parte attrice).
Appare evidente che i pozzetti siano stati dimensionati esclusivamente per l'acqua meteorica ordinaria che si riversa direttamente sul cortile, ma non certamente per le acque che in maniera imprevedibile deviano e si riversano copiosamente provenienti dalla adiacente strada pubblica. In sostanza per il loro dimensionamento non è stata presa in considerazione l'eventualità, peraltro potenzialmente molto probabile, che in caso di consistenti temporali ed ancor di più in caso di eventi atmosferici eccezionali, il sistema di smaltimento avrebbe dovuto essere dimensionato in tutt'altro modo. Non sono presenti grate, né all'inizio né al termine dello scivolo che consente l'accesso ai veicoli ed anche ai pedoni, nelle quali potrebbero convogliarsi acque piovane per essere opportunamente “indirizzate” verso ricettori al di fuori delle aree condominiali”; (relazione CTU p. 12-13).
Nella relazione integrativa, depositata in seguito ai chiarimenti richiesti da questo
Giudice in merito alla sussistenza dell'eventuale concorso di colpa del , il Parte_1
CTU ha chiarito che “la lamentata assenza di una grata idrovora è poco significativa in quanto il dimensionamento della stessa non poteva conoscere l'entità dei massimi eventi temporaleschi che nel tempo si sarebbero abbattuti sulla medesima area;
mentre
i pozzetti esistenti sarebbero stati dimensionati per le piogge che direttamente si riversano sull'area adibita a parcheggio e manovra (cfr relazione integrativa CTU in atti).
In conclusione, il CTU ha evidenziato che “il motivo fondamentale dell'allagamento è da imputare, senza remore, alla mancata regimentazione delle copiose acque meteoriche che si riversano sul suolo senza che vi siano adeguate opere di raccolta e convogliamento, tipo adeguati cunettoni o tubazioni di adeguata sezione interrate, specialmente nei tratti o punti maggiormente delicati e maggiormente vulnerabili del territorio Comunale;
la via Tenente Natoli data la dislocazione, la pendenza e la posizione nel contesto geografico ed orografico in cui è ubicata rappresenta proprio un luogo vulnerabile, anche in considerazione della densità abitativa. (relazione integrativa CTU in atti).
Le conclusioni del c.t.u. sono condivisibili, in quanto ben motivate ed esenti da vizi logici e/o giuridici.
Nel caso di specie, è incontestato ed emerge dalla documentazione in atti che il cantinato del “ sia stato invaso dall'acqua piovana proveniente Parte_1 Parte_1
dalla strada pubblica.
Dalla documentazione in atti è emerso che in occasione dell'evento a carattere alluvionale verificatosi in data 5 luglio 2020 le acque meteoriche miste a fango e detriti vari, trascinati dalla impetuosità delle delle pendenze presenti sui luoghi, hanno invaso lo spiazzale adibito a parcheggio, nonché i cantinati adiacenti del “Le due Parte_1
cicas”, raggiungendo l'altezza di 70-80 cm. rispetto al muro perimetrale dell'immobile e del muro di delimitazione del piazzale e riversandosi nelle due sottostanti vasche che fungono da serbatoio d'acqua potabile al servizio del , hanno causato danni Parte_1
all'impianto di sollevamento con autoclavi, costringendo allo svuotamento delle vasche a causa della fanghiglia miscelata all'acqua stessa.
Sempre in punto di danno, il CTU ha ritenuto riconducibile all'evento del 5 luglio 2020 il danneggiamento del sistema automatizzato del cancello che delimita la rampa di accesso dalla strada pubblica (Via Tenente Natoli), mentre ha escluso che l'evento abbia causato danni di natura strutturale all'edificio. Il C.T.U. ha quantificato analiticamente i danni, tenunendo conto dai lavori già effettuati da parte attrice, come documentati dalle fatture allegati in atti;
in particolare, ha quantificato il danno subito da parte attrice nell'importo complessivo di euro €.
6.251,63, avendo valutato la congruità della spesa di €. 1.637,38, iva inclusa, per il ripristino del cancello automatizzato e l'ulteriore importo di €. 976,00, iva compresa, per l'intervento sugli autoclave, pompe ed impianto elettrico, mentre ha limitato il riconoscimento nella misura del 30 % dell'importo indicato in fattura (ovvero €.
12.127,50x0,30 = €. 3.638,25) per le spese relative a “Lavori di pulizia di tutti i muri perimetrali ricoperti da fango detriti misti a fogna, lo stesso per il pavimento, previo lavaggio di tutti i muri, e successiva sanificazione. Ripristino tratti di intonaco ammalorato per imbizione di acque meteoriche previo trattamento con deumidificatori
e sanificativi, previo rifacimento di base per un'altezza di cm 1.00 previa stonacatura, rifacimento battiscopa previo distacco preesistente atto a consentire il risanamento dell'intonaco di base, tinteggiatura pareti locali con uso di ducotone o simile previa pulitura e preparazione del fondo, unità immobiliare sita in TI (ME) Via T.F. Natoli
n.33, in catasto al foglio di mappa 6 part 491 sub 1 e 2 parcheggio cantina”.
Si ritiene condivisibile l'elaborato peritale, atteso che la fattura emessa dalla ditta
Solaro Costruzioni di ammontre pari ad €. 12.127,50 non riporta una descrizione analitica con riferimento a dimensioni, conteggi e prezzi unitari applicati.
Nella relazione integrativa, inoltre, il CTU ha evidenziato che per gli aspetti riconducibili alla mancata adeguatezza dello scivolo d'accesso, per assenza della grata idrovora, alle cantine del , l'aliquota dei danni imputabili Parte_1 Parte_1
alle caratteristiche dello scivolo non può essere maggiore al 10%.
Di conseguenza, ritenute condivisibili le osservazioni del CTU, all'ammontare del danno subito, quantificato in €. 6.251,63 iva compresa, va applicata una riduzione del
10%.
Le domande attoree vanno, pertanto accolte, per il ristoro dei danni subiti al cantinato, al cancello automatizzato, agli autoclave, pompe ed impianto elettrico, nei limiti dell'importo complessivo di €. 5.626,467 (già ridotto), da sottoporre a rivalutazione monetaria dal 05.07.2020 alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma devalutata e poi via via rivalutata ed ulteriori interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
Le spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per un quarto. La parte residua va posta a carico del convenuto, soccombente in prevalenza, con liquidazione secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal
D.M. n. 147/2022.
Le spese di c.t.u. vengono compensate per un quarto ed il residuo viene posto a carico della parte convenuta, attesa la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di TI, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Ritenuto il concorso di colpa del danneggiato nella misura sopra indicata, in accoglimento parziale della domanda risarcitoria, condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 5.626,46, oltre rivalutazione monetaria dal 05.07.2020 alla data odierna, oltre interessi legali dall'illecito al soddisfo sulla somma devalutata e poi via via rivalutata ed ulteriori interessi legali dalla data odierna al soddisfo, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- rigetta le altre domande;
- dichiara compensate per un quarto le spese di lite tra le parti;
- condanna la parte convenuta al pagamento della parte residua, liquidandola - già ridotta - in euro 201,89 per spese vive ed in euro 3.807,75, per compensi, oltre accessori come per legge;
Pone definitivamente a carico del convenuto ¾ delle spese di ctu, compensandole nel resto.
Così deciso telematicamente in data 14/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Concetta Alacqua