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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/07/2024, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di luglio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
43/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. VALERIO LANZA in sostituzione dell'avv.
ALESSANDRO BARBARO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MICHELE MONDELLO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice d'appello e visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 43/2020 R.G.
TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore (c.f. e p. i. ), nella qualità di P.IVA_1
Concessionaria del Servizio di Riscossione del Comune di Patti, elettivamente domiciliata in Patti, via Orti n. 42 (studio dell'avv. Valerio Lanza), presso e nel recapito professionale dell'avv. Alessandro Barbaro che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Patti (Me), via Ambrosoli, 6 nello studio C.F._1 dell'avv. Michele Mondello dal quale è difeso, come da procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Vanessa Reale
APPELLATO
E in persona del sindaco pro tempore Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. – Con citazione del 30 dicembre 2019 Parte_1
(nel prosieguo, semplicemente, proponeva appello
[...] Pt_1 contro la sentenza n. 146/2019 con cui il Giudice di Pace di Patti aveva accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 0044937718000002357 del 20 dicembre 2018 spiegata da condannandola altresì al pagamento Controparte_1 del contributo unificato.
Nella resistenza di costituitosi con comparsa del 21 maggio 2020, Controparte_1 la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 23 marzo 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti costituite e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito.
Vanno poi respinte le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e
348 bis c.p.c.
Da un lato, è consolidato il principio secondo cui la specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. non esige dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, né alcuna trascrizione integrale o parziale delle parti della sentenza impugnata, ma richiede piuttosto – come è accaduto nella specie – “la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che” questi “intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto” ovvero anche “gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione” (v., per tutte, Cass. n.
10916/2017); dall'altro, nel caso di scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata, la questione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello (Cass., n.
37272/2021).
3. – Con il primo motivo di appello si duole del rigetto dell'eccezione di Pt_1 incompetenza territoriale.
Il motivo è infondato.
In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora l'ente impositore non provveda direttamente alla riscossione, ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa vanno introdotte, ai
3 sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine "ufficio" indica l'organo che ha compiuto l'attività, non la sede della persona giuridica (Cass., n. 24917/2019; Cass.,
n. 15417/2017).
D'altra parte con la sentenza n. 158/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole
«ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente».
In entrambi i casi il Giudice di Pace di Patti era dunque quello territorialmente competente.
Con il terzo motivo – esaminato per ragioni logiche prioritariamente – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'invalidità della notifica dell'ingiunzione di pagamento sul presupposto che la stessa avrebbe dovuto essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.
Il motivo è fondato.
La società privata concessionaria per la riscossione delle entrate può ben emettere l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 la quale, anche dopo l'entrata in vigore
(1° gennaio 1990) del D.P.R. n. 43 del 1988 che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata
(Cass. 20361/2006; Cass. 4510/2013; Cass. 18490/2016).
È quindi consentito allo stesso concessionario – e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore – procedere alla notifica dell'ingiunzione a mezzo posta (Cass. 2912/2017; conf. Cass., n. 24757/2020).
Con il secondo motivo l'appellante contesta la dichiarazione di prescrizione contenuta nella decisione gravata.
4 È pacifico che “[i]l prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una
"causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale” (v., e.g., Cass., n.
1442/2015).
Non trova infatti applicazione ratione temporis l'art. 1, commi 4 e 10, L. 27 dicembre
2017, n. 205, come modificato dalla Legge n. 160/2019 e integrato dalla disciplina di settore, che per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 prevede la prescrizione biennale.
Occorre dunque individuare il momento a partire da cui decorre il termine di estinzione del credito, che l'art. 2935 c.c. individua nel “giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Non è dunque sufficiente che il credito sia solamente certo e liquido, ma ne occorre anche l'esigibilità; caratteristica quest'ultima che consegue alla indicazione in fattura del termine di pagamento (v., in argomento, Cass., n. 2429/1994 e Cass., n.
3824/1995, secondo cui la prescrizione non decorre, rispettivamente, se il diritto è sottoposto a condizione sospensiva o a termine non ancora scaduti).
Il termine per l'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione prima del suo maturare, vertendosi in quel caso di credito non ancora esigibile. Va detto che quand'anche si ritenesse fissato a favore
(anche o soltanto) del creditore, tale termine costituisce parimenti dies a quo di decorrenza della prescrizione, atteso che l'amministrazione comunale avrebbe, in tale ipotesi, potuto agire per la riscossione anche prima del suo maturare;
ma ciò nell'esercizio di una mera facoltà inidonea, in quanto tale, a far decorrere il periodo di estinzione ex art. 2935 c.c. Infatti, quando il termine per l'adempimento della obbligazione sia previsto a favore del creditore, questi può esigere la prestazione
5 anche prima della scadenza, ma la prescrizione decorre comunque solo dalla data di scadenza del termine fissato (Cass., n. 18184/2014).
In questo contesto non rilevano dunque eventuali contestazioni in merito alla mancata ricezione delle fatture.
Ciò potrebbe, al massimo, rilevare al fine di ritenere giustificata l'inadempienza dell'utente e al fine di contestare la debenza degli interessi;
tuttavia, non può comportare l'automatica decorrenza della prescrizione quando ancora il credito non era esigibile.
Una diversa interpretazione – pure sostenuta dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Ufficio – non appare pienamente ancorata al dato normativo e alle indicazioni provenienti dal Giudice di legittimità e, pertanto, non può essere accolta.
Ciò premesso, va osservato quanto segue.
Emerge dagli atti che l'intimazione di pagamento impugnata relativa al canone acqua
2009 è stata preceduta da una fattura che ne intimava il pagamento entro e non oltre il 15 novembre 2012. Il dies a quo della prescrizione iniziava a decorrere pertanto il
16 novembre 2012. Vi è pure in atti un sollecito di pagamento ricevuto dall'appellato il 14 gennaio 2014.
Ne consegue che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di censura, 28 dicembre 2018, il termine quinquennale non era ancora spirato.
Il motivo è dunque fondato.
Priva di pregio è la censura riproposta da con riferimento Controparte_1 all'omessa sottoscrizione dell'intimazione di pagamento.
Infatti, quando il potere di accertamento e riscossione del tributo spettano a un concessionario spettano allo stesso anche il potere e la legittimazione alla emissione e sottoscrizione dell'atto da lui emesso, atto avente peraltro natura impositiva.
È infatti evidente che – in ipotesi di conferimento in concessione dell'attività di accertamento e riscossione – non si pone un problema di appartenenza organica del soggetto accertatore all'amministrazione comunale concedente, quanto soltanto di validità-efficacia della concessione, oltre che di sussistenza di effettiva potestà rappresentativa della società concessionaria in capo al soggetto sottoscrittore (Cass.,
n. 22895/2017).
A norma dell'art. 3, comma 2 d.lgs. n. 39/1993, la sottoscrizione dell'atto opposto è
6 avvenuta con formalità automatizzate sostituendo alla firma autografa del responsabile l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile.
Nella specie, il legale rappresentante -che coincide con l'amministratore delegato della società iscritta all'albo ed è dotato di poteri di firma e di piena legittimazione ad operare e sottoscrivere atti in nome della società- ha mantenuto su di sé la responsabilità diretta della riscossione indicando se stesso come autore dell'atto ed avvalendosi della norma di cui sopra per la redazione di atti in forma automatizzata ammessa anche per i concessionari (v. Cass. n. 9627/2012).
E, poiché l'ordinanza ingiunzione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'art. 3
D.lgs. n. 39/1993 da legale rappresentante di Parte_2 Pt_1 concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del
[...]
l'atto è valido. CP_2
L'appello è dunque fondato e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata va rigettata l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 0044937718000002357.
Deve infine darsi atto che con l'ordinanza n. 18009/2024, richiamata nelle note conclusive di parte appellata, è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione relativa a “natura, portata ed efficacia dei provvedimenti emessi dalle Autorità regolatrici del pubblico servizio idrico” che non incide sulla materia in esame poiché essa non attiene ad assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati (c.d. costi ora per allora).
Né appare dirimente il richiamo all'art. 1 L. n. 205/2017 giacché, come ricordato, in materia di servizio idrico, il comma 10 prevede l'applicazione dei commi 4 e 5 per le fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020.
4. – Le spese di lite, la cui regolamentazione in primo grado è stata pure censurata dall'appellante, seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di per entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, nella versione vigente al tempo di conclusione della prestazione professionale in ciascun grado, per le cause di valore fino a € 1.100, tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo stante la natura documentale della lite.
7 Le spese di lite nei confronti del vanno integralmente compensate Controparte_2 essendo stato l'Ente citato quale litisconsorte necessario ed avendo lo stesso una posizione processuale analoga a quella dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 43/2020 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia del che, pur regolarmente citato, non si è Controparte_2 costituito;
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 0044937718000002357 promossa da
; Controparte_1
3) condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 che liquida – per il primo grado – in € 134,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e – per il secondo grado – in € 296,50 (di cui 64,50 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) compensa integralmente le spese nei confronti del Controparte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 luglio 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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