Art. 18. Formalita' del decreto di autorizzazione 1. Il provvedimento di autorizzazione riporta:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di societa';
b) la denominazione attribuita al coadiuvante di prodotti fitosanitari;
c) la classificazione;
d) l'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti di produzione e gli estremi della autorizzazione alla produzione;
e) le eventuali indicazioni relative alle condizioni di impiego ed ogni altra indicazione che di volta in volta e' ritenuta necessaria.
2. Fanno parte integrante del decreto di autorizzazione, come allegati, il fac-simile delle etichette ed, inoltre, dei fogli illustrativi che potranno accompagnare il prodotto.
3. Il provvedimento di autorizzazione e' notificato all'interessato ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La registrazione comporta, a favore del suo titolare, il diritto al commercio ed alla vendita.
a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di societa';
b) la denominazione attribuita al coadiuvante di prodotti fitosanitari;
c) la classificazione;
d) l'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti di produzione e gli estremi della autorizzazione alla produzione;
e) le eventuali indicazioni relative alle condizioni di impiego ed ogni altra indicazione che di volta in volta e' ritenuta necessaria.
2. Fanno parte integrante del decreto di autorizzazione, come allegati, il fac-simile delle etichette ed, inoltre, dei fogli illustrativi che potranno accompagnare il prodotto.
3. Il provvedimento di autorizzazione e' notificato all'interessato ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La registrazione comporta, a favore del suo titolare, il diritto al commercio ed alla vendita.