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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 1 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6733/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], quale procuratore di se Parte_1 stesso;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Viviana De Bello;
, Controparte_2 rapp.ta e difesa dall' avv. Maria Masi;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239008415219000, notificata in data 18.09.2023, relativamente alle cartelle di pagamento n. 02820170027526936000, n. 02820190002521525000, n. 02820190052461515000, n. 02820200035010650000, afferenti il mancato pagamento di crediti previdenziali richiesti dalla Parte_2
Eccepiva, a sostegno del proprio ricorso, l'omessa notifica
[...] delle cartelle sottese, nonché la prescrizione del credito vantato. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione preliminarmente rilevando che le cartelle sottese all'intimazione erano state regolarmente notificate;
eccepiva, pertanto, l'inammissibilità ed improcedibilità dell'intimazione per vizi propri. Deduceva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva per ogni questione concernente l'esistenza del credito e per l'attività antecedente alla formazione del titolo esecutivo, nonché l'infondatezza della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
rilevava, al riguardo, che la prova che il ricorrente avesse avuto conoscenza della pretesa a suo carico prima della notifica dell'intimazione, discendeva altresì dalla circostanza che la cartella n. 02820200035010650000 era stata dallo stesso impugnata innanzi al medesimo Tribunale, con giudizio avente RG n. 5400/2022, definitosi con sentenza n. 595 del 20.03.2023, con cui il carico di ruolo veniva rideterminato in senso a lui favorevole (dichiarata la prescrizione dei crediti relativi all'annualità 2007); deduceva, da ultimo, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione tenuto conto della sospensione dei termini della stessa dall'8.3.2020 al 31.08.2021 disposta dalla normativa emergenziale (DL 18/2020). Si costituiva, altresì, in giudizio la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per
[...] violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.; sempre, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per ciò che attiene alle censure sollevate in ordine alla notifica ed ai vizi relativi alla procedura esecutiva;
rilevava, ancora, l'infondatezza della pretesa mancanza degli atti prodromici all'accertamento assumendo la non applicabilità della L. 689/1981 attesa la natura privatistica dell'
e non di P.A.. Deduceva, inoltre, nel merito, Controparte_3
l'infondatezza della pretesa intervenuta prescrizione, adducendo l'inapplicabilità del termine quinquennale di cui all' art. 3 L. 335/1995 alla luce del disposto di cui all'art. 66 della L. n. 247/2012. Spiegava, infine, domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente chiedendo la condanna dello stesso al versamento diretto dei contributi in caso di annullamento del provvedimento opposto per vizi formali dell'atto dell'intimazione, nonché, nei confronti dell'ente concessionario in caso di mancata prova, da parte di quest'ultimo, del compimento di validi atti interruttivi della prescrizione. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso deve essere respinto. Tutte le censure sollevate da parte ricorrente, invero sono infondate. Per prima, va esaminata quella volta ad inferire l'omessa notifica delle cartelle portate dall'intimazione impugnata. OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE SOTTESE Ebbene, contrariamente a quanto affermato in ricorso, tutte le quattro cartelle elencate nell'intimazione oggetto di causa risultano regolarmente notificate. Invero, è allegata alla memoria di costituzione dell' prova Controparte_4 dell'avvenuta notifica delle predette cartelle. In particolare:
- la cartella n. 02820170027526936000 risulta notificata a mezzo posta e depositata presso la casa Comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 23.03.18; sul punto si rileva che la raccomandata risulta riconducibile alla cartella, attesa la coincidenza del codice a barre ivi impresso;
quanto alla firma apposta sulla cartolina di ritorno, il ricorrente ne ha disconosciuto la paternità. Nondimeno, l'atto è pienamente idoneo ad attestare la ritualità della notifica, trattandosi di procedura effettuata a mezzo posta, sicché l'istante avrebbe dovuto contestare la riconducibilità della sottoscrizione a sé mediante querela di falso (“la notifica di regola si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex lege n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 29710/2018” Cass. n. 25162/25);
- la cartella n. 02820190002521525000 risulta notificata a mezzo pec in data 15.01.2019, come da file allegato rispetto al quale non è stata sollevata alcuna contestazione;
- la cartella n. 02820190052461515000 risulta notificata a mezzo pec in data 25.01.2020, come da file allegato rispetto al quale non è stata sollevata alcuna contestazione;
- la cartella n. 02820200035010650000 risulta notificata a mezzo pec in data 27.06.2022, come da file allegato rispetto al quale non è stata sollevata alcuna contestazione;
in relazione a tale cartella risulta, altresì, proposta rituale opposizione innanzi a questo tribunale, definita con sentenza allegata alla memoria di costituzione dell' . Controparte_4
PRESCRIZIONE Accertata la regolare notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, ne consegue che in questa sede può essere oggetto di accertamento solo la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle predette cartelle. Invero, quella maturata in epoca antecedente, avrebbe dovuto essere eccepita in sede di opposizione da proporre nel termine di 40 giorni dalla notifica. È noto che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). del resto in tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che “allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo Cass. n. 23397 del 17/11/2016)” (Cass. n. n. 6713/22). Così limitato il perimetro del giudizio, occorre tener conto del fatto che la cartella più risalente risulta notificata in data 23.03.2018 e l'intimazione per cui è causa è stata notificata il 24.10.2023, sicchè non risulta utilmente decorso nemmeno il termine di prescrizione quinquennale (meno che mai quello decennale). Tenuto conto, infatti, dei 311 giorni di sospensione determinati dall'emergenza pandemica da Covid19, la notifica dell'intimazione oggetto di causa ha utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione. Il ricorso, pertanto, va rigettato. La domanda riconvenzionale, per l'effetto, risulta assorbita. PARZIALE INAMMISSIBILITÀ Quanto alla cartella n. 02820200035010650000, il Tribunale ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in quanto già oggetto di precedente ricorso e relativa sentenza. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'inammissibilità del ricorso con riguardo alla cartella n. 02820200035010650000 3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.900,00 per compensi professionali nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 1.12.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 1 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6733/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], quale procuratore di se Parte_1 stesso;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Viviana De Bello;
, Controparte_2 rapp.ta e difesa dall' avv. Maria Masi;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239008415219000, notificata in data 18.09.2023, relativamente alle cartelle di pagamento n. 02820170027526936000, n. 02820190002521525000, n. 02820190052461515000, n. 02820200035010650000, afferenti il mancato pagamento di crediti previdenziali richiesti dalla Parte_2
Eccepiva, a sostegno del proprio ricorso, l'omessa notifica
[...] delle cartelle sottese, nonché la prescrizione del credito vantato. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione preliminarmente rilevando che le cartelle sottese all'intimazione erano state regolarmente notificate;
eccepiva, pertanto, l'inammissibilità ed improcedibilità dell'intimazione per vizi propri. Deduceva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva per ogni questione concernente l'esistenza del credito e per l'attività antecedente alla formazione del titolo esecutivo, nonché l'infondatezza della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
rilevava, al riguardo, che la prova che il ricorrente avesse avuto conoscenza della pretesa a suo carico prima della notifica dell'intimazione, discendeva altresì dalla circostanza che la cartella n. 02820200035010650000 era stata dallo stesso impugnata innanzi al medesimo Tribunale, con giudizio avente RG n. 5400/2022, definitosi con sentenza n. 595 del 20.03.2023, con cui il carico di ruolo veniva rideterminato in senso a lui favorevole (dichiarata la prescrizione dei crediti relativi all'annualità 2007); deduceva, da ultimo, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione tenuto conto della sospensione dei termini della stessa dall'8.3.2020 al 31.08.2021 disposta dalla normativa emergenziale (DL 18/2020). Si costituiva, altresì, in giudizio la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per
[...] violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.; sempre, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per ciò che attiene alle censure sollevate in ordine alla notifica ed ai vizi relativi alla procedura esecutiva;
rilevava, ancora, l'infondatezza della pretesa mancanza degli atti prodromici all'accertamento assumendo la non applicabilità della L. 689/1981 attesa la natura privatistica dell'
e non di P.A.. Deduceva, inoltre, nel merito, Controparte_3
l'infondatezza della pretesa intervenuta prescrizione, adducendo l'inapplicabilità del termine quinquennale di cui all' art. 3 L. 335/1995 alla luce del disposto di cui all'art. 66 della L. n. 247/2012. Spiegava, infine, domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente chiedendo la condanna dello stesso al versamento diretto dei contributi in caso di annullamento del provvedimento opposto per vizi formali dell'atto dell'intimazione, nonché, nei confronti dell'ente concessionario in caso di mancata prova, da parte di quest'ultimo, del compimento di validi atti interruttivi della prescrizione. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso deve essere respinto. Tutte le censure sollevate da parte ricorrente, invero sono infondate. Per prima, va esaminata quella volta ad inferire l'omessa notifica delle cartelle portate dall'intimazione impugnata. OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE SOTTESE Ebbene, contrariamente a quanto affermato in ricorso, tutte le quattro cartelle elencate nell'intimazione oggetto di causa risultano regolarmente notificate. Invero, è allegata alla memoria di costituzione dell' prova Controparte_4 dell'avvenuta notifica delle predette cartelle. In particolare:
- la cartella n. 02820170027526936000 risulta notificata a mezzo posta e depositata presso la casa Comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 23.03.18; sul punto si rileva che la raccomandata risulta riconducibile alla cartella, attesa la coincidenza del codice a barre ivi impresso;
quanto alla firma apposta sulla cartolina di ritorno, il ricorrente ne ha disconosciuto la paternità. Nondimeno, l'atto è pienamente idoneo ad attestare la ritualità della notifica, trattandosi di procedura effettuata a mezzo posta, sicché l'istante avrebbe dovuto contestare la riconducibilità della sottoscrizione a sé mediante querela di falso (“la notifica di regola si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex lege n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 29710/2018” Cass. n. 25162/25);
- la cartella n. 02820190002521525000 risulta notificata a mezzo pec in data 15.01.2019, come da file allegato rispetto al quale non è stata sollevata alcuna contestazione;
- la cartella n. 02820190052461515000 risulta notificata a mezzo pec in data 25.01.2020, come da file allegato rispetto al quale non è stata sollevata alcuna contestazione;
- la cartella n. 02820200035010650000 risulta notificata a mezzo pec in data 27.06.2022, come da file allegato rispetto al quale non è stata sollevata alcuna contestazione;
in relazione a tale cartella risulta, altresì, proposta rituale opposizione innanzi a questo tribunale, definita con sentenza allegata alla memoria di costituzione dell' . Controparte_4
PRESCRIZIONE Accertata la regolare notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, ne consegue che in questa sede può essere oggetto di accertamento solo la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle predette cartelle. Invero, quella maturata in epoca antecedente, avrebbe dovuto essere eccepita in sede di opposizione da proporre nel termine di 40 giorni dalla notifica. È noto che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). del resto in tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che “allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo Cass. n. 23397 del 17/11/2016)” (Cass. n. n. 6713/22). Così limitato il perimetro del giudizio, occorre tener conto del fatto che la cartella più risalente risulta notificata in data 23.03.2018 e l'intimazione per cui è causa è stata notificata il 24.10.2023, sicchè non risulta utilmente decorso nemmeno il termine di prescrizione quinquennale (meno che mai quello decennale). Tenuto conto, infatti, dei 311 giorni di sospensione determinati dall'emergenza pandemica da Covid19, la notifica dell'intimazione oggetto di causa ha utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione. Il ricorso, pertanto, va rigettato. La domanda riconvenzionale, per l'effetto, risulta assorbita. PARZIALE INAMMISSIBILITÀ Quanto alla cartella n. 02820200035010650000, il Tribunale ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in quanto già oggetto di precedente ricorso e relativa sentenza. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'inammissibilità del ricorso con riguardo alla cartella n. 02820200035010650000 3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.900,00 per compensi professionali nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 1.12.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli