Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 marzo 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 maggio 2025 |
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- 1. Riv. it. dir. proc. pen. 3/2021 - Abstracthttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/11/2021, n. 42414Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da NA AR, nato a [...], il [...], NA DA, nata a [...], il [...], SS RA, nato a [...], il [...], avverso la sentenza del 2/10/2019 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente AB Rosi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio AN, che ha concluso per ìl rigetto dei ricorsi di NA AR e SS RA e per l'inammissibilità del ricorso di NA DA; Penale Sent. Sez. U Num. 42414 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 29/04/2021 udito per il ricorrente NA AR l'avv. William Voarino del foro di Torino, che ha …Leggi di più...
- giudizio di comparazione·
- modalità di applicazione·
- concorso di circostanze attenuanti con un'aggravante "privilegiata" ed aggravanti non "privilegiate"·
- reato·
- circostanze·
- di aggravanti e attenuanti: giudizio di comparazione·
- concorso di circostanze
Versioni del testo
- Capo I : Principi generali
- Art. 1. (Finalita'). 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. ((5)) 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 maggio - 5 giugno 2015, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2 , e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravita' di cui all' art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche". - Art. 2.
(Interventi contro la sterilita' e la infertilita').
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, puo' promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilita' e della infertilita' e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonche' per ridurne l'incidenza, puo' incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e puo' altresi' promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilita' e della infertilita'. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.