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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 3497 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, e vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Isabella Barsotti, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; CP_1
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie (28.04.2012), e (30.10.2017), nate Per_1 Per_2 Per_3 dalla relazione more uxorio con e riconosciute da entrambi i genitori. CP_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che la relazione affettiva tra le parti è terminata nel mese di marzo 2020;
- che il ha lascito l'abitazione familiare di Fiumicino (RM) e si è trasferito CP_1 in Lombardia nella città di Como;
- che il padre ha corrisposto il mantenimento per le figlie per il solo periodo dall'ottobre 2021 al marzo 2022;
- che si occupa in via esclusiva della cura e crescita delle figlie;
- che svolge l'attività lavorativa di barista con contratto a tempo indeterminato dal 20.10.2022 e percepisce uno stipendio di circa 800,00 euro al mese;
- che il è detenuto in Roma presso la Casa Circondariale di Rebibbia con CP_1 scadenza pena prevista al 25.03.2027;
- che il padre intrattiene rapporti epistolari e telefonici con le figlie e le incontra saltuariamente durante i colloqui presso il carcere;
- di non conoscere le capacità reddituali e patrimoniali del CP_1
- che ha riscontrato difficoltà a reperire dal padre le necessarie autorizzazioni per le minori;
- che in data 05.12.2023 è riuscita ad ottenere mediante l'Istituto penitenziario l'autorizzazione occorrente ai fini della nomina del pediatra per le figlie.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso delle minori con attribuzione in via esclusiva del potere decisionale e collocamento delle stesse presso di sé, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di euro 600,00 complessivi al mese, disciplina del diritto di visita paterno presso il carcere dove è ristretto, ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie afferenti le minori.
2 Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 26.04.2023 è comparsa la ricorrente con il difensore ed ha richiesto disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie per sopraggiunte ragioni di salute, in particolare della figlia , ed ha ribadito il permanere delle Per_3 difficoltà ad ottenere dal padre, detenuto in carcere, le autorizzazioni occorrenti per le figlie nelle questioni di maggiore interesse per le medesime.
Il Presidente, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. ha dichiarato la contumacia di parte resistente ed ha sentito la ricorrente che ha dichiarato: “Lavoro come barista con contratto a tempo indeterminato a
Fiumicino e guadagno intorno a 750 euro mensili. Percepisco in via integrale l'assegno unico che è arrivato a 790 euro. Non ho altre entrate. Vivo in una casa dei miei genitori. Adesso sto dai miei genitori in Fiumicino in via dello Zeffiro 26, che mi aiutano per tenere le bambine che studiano e
fa anche sport. Il mio ex compagno è detenuto e non sta pagando il mantenimento. In Per_1 precedenza, fino a tre anni fa mi dava qualcosa per le bambine, anche 600 euro ma per circa 5 o 6 mesi. Nel 2020 è andato a Como per lavoro e le figlie non lo vedevano perché non veniva a
Fiumicino. Nel mese di dicembre 2022 è stato detenuto ma non so per quali reati. Adesso due volte al mese porto le bambine a vedere il padre in carcere e comunque le accompagno quando vogliono andare a trovarlo. Lui dovrebbe chiamare una volta alla settimana e a volte per problemi economici non le contatta. In questi anni ho avuto difficoltà per le questioni di salute e scolastiche delle bambine
e ha problemi di salute diagnosticati dall'asl ed ha iniziato una terapia cognitiva Per_3 comportamentale che sto facendo privatamente, ho chiesto al padre l'autorizzazione ma ci sono difficoltà e ritardi anche per le procedure carcerarie. Sono molto aiutata dalla mia famiglia per tenere le bambine”.
All'esito dell'udienza il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. nell'interesse della prole, disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie alla madre, il collocamento delle stesse presso l'abitazione materna, la disciplina del diritto di visita del padre con le figlie presso la Casa circondariale di Rebibbia, un assegno a carico del per il mantenimento delle CP_1 minori di euro 450,00 mensili (euro 150,00 ciascuna figlia), ripartizione al 50% ciascuno tra i genitori delle spese straordinarie delle figlie e, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha fissato udienza di remissione
3 della causa in decisione ed assegnato i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Il procuratore di parte ricorrente ha depositato le memorie conclusive con cui ha precisato le conclusioni come da pregressi atti depositati.
Il Presidente ha disposto la trattazione scritta dell'udienza del 07.02.2025 e, lette le note scritte depositate dalla ricorrente, unitamente all'istanza di liquidazione dei compensi presentata dal procuratore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene che nulla osta alla conferma delle disposizioni adottate dal
Giudice delegato il 26.04.2023 ed in particolare l'affidamento esclusivo c.d.
“rafforzato” delle figlie minori alla madre con collocamento presso la residenza materna, stante la detenzione del padre presso la Casa circondariale di Rebibbia in
Roma ed avendo la dedotto la difficoltà di condivisione tempestiva delle scelte Pt_1 di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio per la potendo determinare paralisi o ritardi decisionali, come già avvenuto negli ultimi mesi.
Devono anche essere confermate le misure di frequentazione del padre con le figlie presso la Casa Circondariale sino alla sua scarcerazione al fine di preservare il rapporto genitoriale.
Ad avviso del Collegio devono altresì trovare conferma le ulteriori disposizioni adottate dal Presidente di disporre un assegno di mantenimento a carico del in Pt_2 favore delle minori nella misura di 450,00 euro al mese, in quanto importo ritenuto congruo alle attuali esigenze delle minori, e tenuto conto che il Carta dovrà fare fronte a tale mantenimento mettendo a frutto la propria capacità lavorativa all'interno del carcere o facendo fronte con precedenti risparmi antecedenti rispetto alla detenzione.
La contumacia di parte resistente, unitamente alla natura della decisione, giustifica la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso RGAC n. 3497 del
4 2023, così decide:
1) dispone l'affidamento esclusivo delle figlie , e alla Per_1 Per_2 Per_3 madre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle afferenti all'istruzione, salute e scelta della dimora abituale delle figlie minori, la cui residenza è fissata presso l'attuale abitazione della madre;
2) dispone il collocamento delle minori presso l'abitazione materna e che le figlie possano vedere il padre presso la Casa circondariale di Rebibbia una volta alla settimana in occasione dei colloqui, preferibilmente il sabato nel rispetto della volontà delle figlie, nonché mediante colloqui in videochiamata con il padre;
3) dispone a carico del padre un assegno di mantenimento per CP_1 le figlie di euro 450,00 mensili (euro 150,00 ciascuna) con decorrenza ed aggiornamento Istat dal mese di gennaio 2024 e da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese;
4) pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie al 50% delle figlie secondo le disposizioni contenute nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia;
5) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia l'8 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 3497 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, e vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Isabella Barsotti, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; CP_1
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie (28.04.2012), e (30.10.2017), nate Per_1 Per_2 Per_3 dalla relazione more uxorio con e riconosciute da entrambi i genitori. CP_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che la relazione affettiva tra le parti è terminata nel mese di marzo 2020;
- che il ha lascito l'abitazione familiare di Fiumicino (RM) e si è trasferito CP_1 in Lombardia nella città di Como;
- che il padre ha corrisposto il mantenimento per le figlie per il solo periodo dall'ottobre 2021 al marzo 2022;
- che si occupa in via esclusiva della cura e crescita delle figlie;
- che svolge l'attività lavorativa di barista con contratto a tempo indeterminato dal 20.10.2022 e percepisce uno stipendio di circa 800,00 euro al mese;
- che il è detenuto in Roma presso la Casa Circondariale di Rebibbia con CP_1 scadenza pena prevista al 25.03.2027;
- che il padre intrattiene rapporti epistolari e telefonici con le figlie e le incontra saltuariamente durante i colloqui presso il carcere;
- di non conoscere le capacità reddituali e patrimoniali del CP_1
- che ha riscontrato difficoltà a reperire dal padre le necessarie autorizzazioni per le minori;
- che in data 05.12.2023 è riuscita ad ottenere mediante l'Istituto penitenziario l'autorizzazione occorrente ai fini della nomina del pediatra per le figlie.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso delle minori con attribuzione in via esclusiva del potere decisionale e collocamento delle stesse presso di sé, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di euro 600,00 complessivi al mese, disciplina del diritto di visita paterno presso il carcere dove è ristretto, ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie afferenti le minori.
2 Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 26.04.2023 è comparsa la ricorrente con il difensore ed ha richiesto disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie per sopraggiunte ragioni di salute, in particolare della figlia , ed ha ribadito il permanere delle Per_3 difficoltà ad ottenere dal padre, detenuto in carcere, le autorizzazioni occorrenti per le figlie nelle questioni di maggiore interesse per le medesime.
Il Presidente, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. ha dichiarato la contumacia di parte resistente ed ha sentito la ricorrente che ha dichiarato: “Lavoro come barista con contratto a tempo indeterminato a
Fiumicino e guadagno intorno a 750 euro mensili. Percepisco in via integrale l'assegno unico che è arrivato a 790 euro. Non ho altre entrate. Vivo in una casa dei miei genitori. Adesso sto dai miei genitori in Fiumicino in via dello Zeffiro 26, che mi aiutano per tenere le bambine che studiano e
fa anche sport. Il mio ex compagno è detenuto e non sta pagando il mantenimento. In Per_1 precedenza, fino a tre anni fa mi dava qualcosa per le bambine, anche 600 euro ma per circa 5 o 6 mesi. Nel 2020 è andato a Como per lavoro e le figlie non lo vedevano perché non veniva a
Fiumicino. Nel mese di dicembre 2022 è stato detenuto ma non so per quali reati. Adesso due volte al mese porto le bambine a vedere il padre in carcere e comunque le accompagno quando vogliono andare a trovarlo. Lui dovrebbe chiamare una volta alla settimana e a volte per problemi economici non le contatta. In questi anni ho avuto difficoltà per le questioni di salute e scolastiche delle bambine
e ha problemi di salute diagnosticati dall'asl ed ha iniziato una terapia cognitiva Per_3 comportamentale che sto facendo privatamente, ho chiesto al padre l'autorizzazione ma ci sono difficoltà e ritardi anche per le procedure carcerarie. Sono molto aiutata dalla mia famiglia per tenere le bambine”.
All'esito dell'udienza il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. nell'interesse della prole, disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie alla madre, il collocamento delle stesse presso l'abitazione materna, la disciplina del diritto di visita del padre con le figlie presso la Casa circondariale di Rebibbia, un assegno a carico del per il mantenimento delle CP_1 minori di euro 450,00 mensili (euro 150,00 ciascuna figlia), ripartizione al 50% ciascuno tra i genitori delle spese straordinarie delle figlie e, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha fissato udienza di remissione
3 della causa in decisione ed assegnato i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Il procuratore di parte ricorrente ha depositato le memorie conclusive con cui ha precisato le conclusioni come da pregressi atti depositati.
Il Presidente ha disposto la trattazione scritta dell'udienza del 07.02.2025 e, lette le note scritte depositate dalla ricorrente, unitamente all'istanza di liquidazione dei compensi presentata dal procuratore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene che nulla osta alla conferma delle disposizioni adottate dal
Giudice delegato il 26.04.2023 ed in particolare l'affidamento esclusivo c.d.
“rafforzato” delle figlie minori alla madre con collocamento presso la residenza materna, stante la detenzione del padre presso la Casa circondariale di Rebibbia in
Roma ed avendo la dedotto la difficoltà di condivisione tempestiva delle scelte Pt_1 di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio per la potendo determinare paralisi o ritardi decisionali, come già avvenuto negli ultimi mesi.
Devono anche essere confermate le misure di frequentazione del padre con le figlie presso la Casa Circondariale sino alla sua scarcerazione al fine di preservare il rapporto genitoriale.
Ad avviso del Collegio devono altresì trovare conferma le ulteriori disposizioni adottate dal Presidente di disporre un assegno di mantenimento a carico del in Pt_2 favore delle minori nella misura di 450,00 euro al mese, in quanto importo ritenuto congruo alle attuali esigenze delle minori, e tenuto conto che il Carta dovrà fare fronte a tale mantenimento mettendo a frutto la propria capacità lavorativa all'interno del carcere o facendo fronte con precedenti risparmi antecedenti rispetto alla detenzione.
La contumacia di parte resistente, unitamente alla natura della decisione, giustifica la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso RGAC n. 3497 del
4 2023, così decide:
1) dispone l'affidamento esclusivo delle figlie , e alla Per_1 Per_2 Per_3 madre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle afferenti all'istruzione, salute e scelta della dimora abituale delle figlie minori, la cui residenza è fissata presso l'attuale abitazione della madre;
2) dispone il collocamento delle minori presso l'abitazione materna e che le figlie possano vedere il padre presso la Casa circondariale di Rebibbia una volta alla settimana in occasione dei colloqui, preferibilmente il sabato nel rispetto della volontà delle figlie, nonché mediante colloqui in videochiamata con il padre;
3) dispone a carico del padre un assegno di mantenimento per CP_1 le figlie di euro 450,00 mensili (euro 150,00 ciascuna) con decorrenza ed aggiornamento Istat dal mese di gennaio 2024 e da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese;
4) pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie al 50% delle figlie secondo le disposizioni contenute nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia;
5) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia l'8 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Gianluca Gelso
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