TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/09/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 476 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 ritenuta a sentenza all'udienza del 10.09.25, vertente
TRA
, C.F.: , Con l'Avv. Nicolino Sesto;
Parte_1 C.F._1
Parte attrice
CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: , rappresentato e difeso, dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Caterina Restuccia, Francesco Carnovale Scalzo e Salvatore Leone;
Convenuto
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice chiedeva la condanna dell'evocato al risarcimento dei danni materiali e fisici patiti Controparte_1 in occasione della caduta avvenuta in data 15.12.18, alle ore 20.00 circa, nel mentre percorreva in via Borboni di Napoli cadeva a terra a causa di una buca non segnalata.
-1- Resisteva il sostenendo l'ascrivibilità dell'evento dannoso Controparte_1 alla condotta di parte attrice.
L'attività istruttoria espletata, caratterizzata dalla prova testimoniale, dalla documentazione prodotta, nonché dalla CTU medico-legale, ha parzialmente fondato la pretesa attorea, la quale, pertanto, è degna di accoglimento nei limiti che seguono.
Premessa la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito per la verificazione di eventi dannosi riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che esso dia la prova dell'imprevedibilità dell'evento dannoso e della sua non tempestiva evitabilità (cfr. Cass.,
12 aprile 2013, n. 8935), si rimarca, nel contempo, come il ridetto art. 2051 c.c. non dispensi affatto il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il bene in custodia ed il danno patito, ovvero di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Pertanto, nel rilevare l'incontestata sussistenza di una relazione di custodia tra la strada/marciapiede in questione e la parte convenuta, si rimarca che il determinismo dell'evento dannoso è senz'altro imputabile alla presenza della buca sul tratto percorso nelle circostanze di tempo e di luogo dall'attore, così come confermato dai testi escussi,
i quali hanno tutti concordemente confermato di averlo visto cadere a terra a causa della buca, precisando, altresì, come esse non fossero segnalate.
Sussiste, quindi, il nesso causale tra i beni appartenenti al Controparte_1 marciapiede oggetto di causa) e l'evento dannoso (il sinistro oggetto di causa).
Ciò premesso, risulta, tuttavia, necessario determinare in che misura parte attrice, con il suo comportamento, abbia partecipato alla verificazione del sinistro oggetto di causa, poiché sia nell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., che in quella di responsabilità ex art. 2043 c.c., l'eventuale comportamento colposo del soggetto danneggiato esclude la responsabilità del custode ovvero del soggetto asseritamente responsabile ex art. 2043 c.c., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando così un concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del
-2- danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20827 del 26/09/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15384 del
06/07/2006; v. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Cass., 15 ottobre 2004, n.
20334; Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653; Cass., 18 giugno 2004, n. 11414; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2067; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; Cass., 7 giugno 2000, n. 7727;
Cass., 26 aprile 1994, n. 3957).
Si precisa che il concorso del fatto colposo del danneggiato si riflette, non tanto sulla esistenza della causalità giuridica, bensì sulla entità del risarcimento (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 26997 del 07/12/2005).
Peraltro, l'art. 1227, 1° comma, c.c. (applicabile anche in tema di responsabilità extracontrattuale), nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d'ufficio sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in ordine alla genesi del danno (cfr. per tutte
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21686 del 09/11/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5127 del
12/03/2004; 12352/2003).
Ciò detto, nel richiamare il generale “principio di autoresponsabilità”, il quale pone a carico degli utenti delle strade pubbliche un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità (cfr. C.Cost. 10.5.1999 n. 156), non può non darsi rilievo processuale, nell'ottica della valutazione del concorso di colpa del danneggiato, al fatto che il sinistro si sia verificato intorno alle ore 20.00 del 15.12.18, allorquando vi era, dunque, una parziale\sufficiente visibilità dello stato dei luoghi, nonostante la buca lungo la strada, tuttavia immediatamente percepibile da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo.
L'onere della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante ex art. 2697 c.c..
Si sono espresse in tal senso anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 564/2006 (in Giust. Civ. Mass. 2005, 1), per la quale «In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c.
-3- anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia
o meno concorso a determinare il danno;
al riguardo - una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito - costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 1) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (art. 1227 c.c., comma 2)»
Pertanto, considerato che al momento della verificazione della caduta dell'attore, la strada risultava parzialmente visibile, deve ritenersi che l'evento dannoso in questione è avvenuto con in concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%.
Così ripartita tra le parti la responsabilità del determinismo dell'occorso, la domanda risarcitoria deve essere esaminata e decisa in relazione al quantum debeatur.
È stato stimato dal ctu un danno come di seguito riportato e sulla scorta di tali valutazioni ed in applicazione degli importi per la liquidazione del danno biologico 2025, aggiornati successivo D.M. 18.07.25, pubblicato in G.U. serie generale del 31.07.25, si può procedere alla seguente quantificazione del danno:
Percentuale di invalidità permanente (soggetto di anni 17 al dì del sinistro) 7 %; pari ad euro 12.364,76; Indennità giornaliera, 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% euro 1.264,05; 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% euro 842,70; 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% euro 421,35; spese mediche riconosciute dal ctu
€. 670,00.
Complessivamente € 15.562,86 comprensivo delle spese mediche;
Tenuto conto del concorso di colpa dell'attore determinato nella misura del 50%, la somma riconoscibile a parte attrice deve essere quantificata in Euro 4.282,40, ovvero pari al 50% di Euro 8.564,81.
Complessivamente il danno ammonta ad € 7.781,43.
-4- Il concorso di colpa dell'attore, poc'anzi evidenziato, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; per il restante 50% segue la soccombenza del convenuto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, liquidate con decreto, devono essere poste per il 50% in capo all'attore e per il 50% in capo al convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dr. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Condanna il al pagamento, in favore di parte attrice la Controparte_1 complessiva somma di euro 7.781,43;
2) Pone le spese della consulenza tecnica disposta in corso di causa per il 50% in capo a parte attrice e per l'altro 50% in capo alla parte convenuta;
3) Condanna il al pagamento delle spese sostenute da parte Controparte_1 attrice, tenuto conto della compensazione disposta in parte motiva, che si liquidano complessivamente in € 1.950,00, di cui Euro 250,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, per compensi professionali, con distrazione.
Così deciso in Lamezia Terme, 10.09.2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
-5-