Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. n.132/2025 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Tiziana Bongo.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Bongo.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) Non vi è luogo per l'assegnazione della casa coniugale in quanto è stata rilasciata da entrambi i coniugi.
3) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella nuova abitazione della stessa sita a Manziana (RM), in via Arturo Bianchi n. 19.
4) Considerata l'età del figlio , che il 29 luglio compirà la maggiore età, il padre potrà tenere Per_1 con sé il figlio ogni qual vol endendo accordi direttamente con il figlio, ma sempre previo avviso alla madre, e ciò anche durante i periodi di vacanza.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche del figlio.
- a partire dal mese successivo al compimento del diciottesimo anno d'età del figlio, sarà considerato Per_1 economicamente autonomo, con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori.
7) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 100 sul padre, quale genitore economicamente più forte, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse del figlio, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 15 gennaio 2015, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Conseguentemente sono: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presto privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura;
babysitter; viaggio e vacanza senza genitori.
8) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
9) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, ad eccezione degli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 20.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone