Sentenza 16 maggio 2007
Massime • 1
L'art. 6, comma secondo, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea assicura il rispetto, in quanto principio generale del diritto comunitario, dei diritti fondamentali dell'uomo garantiti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri; tra essi, non rientra, peraltro, la retroattività della legge penale più favorevole, poiché il valore da essa tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria in favore di interessi di analogo rilievo (quali, ad esempio, quelli dell'efficienza del processo e della salvaguardia dei diritti dei soggetti che in vario modo sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi od esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di rilievo primario). (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato una richiesta "ex" art. 234 Trattato UE, di rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea). (Conf. Corte cost. n. 393 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2007, n. 35257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35257 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 16/05/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 583
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 010846/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC CA, N. IL 02/06/1948;
2) INAIL PARTE CIVILE;
avverso SENTENZA del 28/11/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito i difensori dell'imputato Avv. DIAZ FIGUS MICHELE del foro di Roma e Avv. PACELLI CARLO del foro di Perugia, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi del ricorso;
udito il difensore dell'INAIL, Avv. OTTOLINI TERESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Tribunale di Perugia del 3.6.2004, TT CA veniva condannato alle pene di legge, oltre al risarcimento danni da determinare in separato giudizio e rimborso spese a favore della parte civile, per i reati di truffa aggravata e falso (come articolati nei capi di imputazione da A ad I) ai danni dell'INAIL (fatti commessi in Perugia dal dicembre '96 al dicembre 1999), in relazione all'uso di certificati medici attestanti falsamente uno stato di malattia, nonche' per truffe aggravate plurime quale avvocato in servizio presso l'Avvocatura della Direzione Regionale INAIL per l'Umbria. Il Tribunale aveva ritenuto l'imputato colpevole dei reati ascrittigli e, con la continuazione e la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione (pena sospesa) ed Euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Sull'impugnazione proposta dai difensori di fiducia dell'imputato, la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 28.11/28.12.06, confermava la sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità dello stesso, condannando il medesimo al pagamento delle ulteriori spese anche in favore della parte civile. In particolare la Corte disattendeva la questione di legittimità costituzionale prospettata dall'appellante in relazione all'applicazione delle nuove disposizioni di cui alla L. 15 dicembre 2005, n. 251, in tema di prescrizione anche ai giudizi in corso in grado d'appello, richiamando la recente pronuncia della Corte Cost. n. 393 del 23.10.2006. Escludeva poi che nel caso di specie sussistesse violazione del principio di correlazione tra la condanna e l'accusa contestata, non ravvisando alcuna incertezza sui capi di imputazione, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione.
Rigettava poi anche il motivo di gravame riguardante la responsabilità dell'imputato, stante l'apprezzabile quantità di indizi seri univoci e concordanti, valutando in tale situazione come assolutamente inutile la richiesta di assunzione, tramite rogatoria internazionale, delle dichiarazioni dei medici cubani "chiamati sostanzialmente a deporre sulla falsità o meno dei loro giudizi prognostici".
Anche le censure sull'entità della pena erano disattese, ritenendo il collegio che questa fosse adeguata in considerazione della gravità e reiterazione della condotta e della concessione delle attenuanti generiche prevalenti.
Con il ricorso proposto il 9.2.2007 i difensori di fiducia del TT, Avv.ti Michele Figuz Diaz del foro di Roma e Carlo Pacelli del foro di Perugia, impugnavano la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati.
Con memoria depositata il 18.2.07 la difesa del ricorrente insisteva nella proposta istanza di rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea, riproponendo e completando gli argomenti già utilizzati in ricorso.
Seguiva il deposito di una memoria difensiva ex art. 121 c.p.p., con allegati, datata 7.5.2007, a sostegno ed integrazione del primo motivo di ricorso.
Veniva depositata memoria anche da parte del difensore dell'INAIL in replica ai motivi del ricorso.
All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G., i difensori dell'imputato ed il difensore dell'INAIL, hanno assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato deduceva, con il primo motivo di gravame, la violazione di legge per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale della L. 15 dicembre 2005, n. 251, art.10, per aver escluso l'applicazione della nuova normativa sulla prescrizione ai processi pendenti in grado d'appello o in cassazione, in quanto infondata ed in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 2. Sostenevano i difensori del ricorrente che proprio sulla base delle affermazioni di principio contenute nella sentenza n. 393/2006 doveva ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, ponendo in essere la norma impugnata un'irragionevole deroga al principio secondo cui a tutti i processi in corso si applica sempre la norma più favorevole al reo. Il decorso della prescrizione ha natura sostanziale, posto che il decorso del tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sè e per sè. La disparità di trattamento risultava evidente e non giustificabile alla luce dell'art. 3 Cost., riguardando categorie di soggetti che si trovano nella medesima posizione giuridica per non essere stati ancora giudicati con sentenza divenuta irrevocabile. La disposizione della L. n. 251 del 2005, art. 10, si pone in contrasto con i canoni costituzionali di cui all'art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 2, perché impedisce di fatto l'applicazione della legge successiva più favorevole al reo e viola il principio di presunzione di non colpevolezza valido per tutte le fasi ed i gradi di giudizio. La diversa scelta attuata non appare sorretta da giustificazioni logiche ne' da finalità che possano far ritenere giuridicamente comprensibile il diverso trattamento riservato a cittadini che si trovano nella medesima situazione per essere stati giudicati con sentenza non ancora divenuta irrevocabile. Inoltre, una simile scelta si pone in contrasto con l'art. 117 Cost., comma 1, che sancisce il dovere dello Stato di legiferare nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16.12.1966 e ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, come espressione del principio generale dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole.
Conseguentemente chiedeva il ricorrente che, ai sensi dell'art. 234 CE, la formulata eccezione venisse inviata alla Corte CE al fine di ottenere che sia precisato che l'art. 6, del Trattato sull'Unione Europea (nel testo del Trattato di Amsterdam) debba essere interpretato nel senso che, fra i principi generali del diritto comunitario sia da annoverarsi anche quello dell'applicabilità a tutti i processi penali in corso, dei mutamenti in senso più favorevole al reo delle norme sui modi di computo della prescrizione. Segnalava inoltre la difesa del ricorrente che la Corte d'Appello dell'Aquila aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione al citato art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti dinanzi alla Corte d'Appello, ritenendola non manifestamente infondata. Nella memoria 7 maggio '07, rappresentava che la Corte d'Appello di Perugia, con numerose ordinanze, aveva considerato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, disponendone la trasmissione alla Corte Costituzionale, nella medesima memoria la difesa ribadiva e sosteneva con nuovi argomenti le ragioni già rappresentate a tale proposito nel ricorso, sottolineando che, con la sollecitata lettura della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, le fattispecie criminose di cui al proposto ricorso sarebbero risultate ormai prescritte.
La questione di costituzionalità prospettata dalla difesa del ricorrente è rilevante nel presente giudizio di legittimità poiché i reati contestati risulterebbe estinti per prescrizione ove la norma transitoria impugnata venisse dichiarata incostituzionale e, conseguentemente, la nuova disciplina dei termini di prescrizione prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, dovesse trovare immediata ed integrale applicazione anche nel processo pendente dinanzi a questa Corte. Al contrario, i reati non sarebbero prescritti se - in conformità alla disposizione dettata dalla citata L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, - nel giudizio di legittimità si dovesse continuare a fare riferimento, per il computo della prescrizione, ai previgenti - più lunghi - termini di prescrizione. Questa stessa sezione della Corte di Cassazione si è già in altre occasioni espressa in termini positivi circa la manifesta infondatezza della proposta eccezione di illegittimità costituzionale (sent. n. 23617 del 19.5/6.7.2006, Orsini), condividendo le ragioni svolte anche da altra sezione (Cass. sez. 4^ del 27.11.2006 n. 42189, Olivo;
sez. 6^, in data 12 dicembre 2005, n. 460, Marcantonini), escludendo il contrasto della norma in esame con gli artt. 3, 25 e art. 101 Cost., in base alla considerazione della non costituzionalizzazione del principio della legge penale successiva più mite (per una condivisione del citato principio, in un contesto più ampio, vedi Cass., sez. 5^, 20 gennaio 2006, n. 9589, Maggiorelli). Ancora una volta questo collegio ritiene di condividere le argomentazioni adottate dalla citata sentenza n. 23617/2006, nel rilievo che la stessa Corte Costituzionale ha più volte affermato il richiamato principio. In particolare, con riferimento alla disciplina prevista dalla L. n. 4 del 1929, art. 20, che sanciva, in tema di successione di leggi penali tributarie, il principio della c.d. ultrattività, la Corte Costituzionale ha osservato che tale principio rappresenta una deroga a quello della retroattività della Legge più favorevole al reo, stabilito per le leggi penali comuni dall'art. 2 c.p., comma 3. Tuttavia, affinché possano ritenersi vulnerati i parametri costituzionali invocati, è necessario dimostrare che la regola della retroattività della legge penale favorevole sia stata elevata a rango di principio costituzionale:
viceversa, dalla lettura dell'art. 25 Cost., comma 2, emerge che solo il principio della irretroattività della legge penale incriminatrice ha acquistato valenza costituzionale, ma non quello della retroattività della legge più favorevole al reo. Da ciò consegue che, come deve essere ritenuto conforme al richiamato disposto costituzionale il principio della retroattività della disposizione più favorevole, alla stessa conclusione dovrà pervenirsi in ordine alla legge che preveda la irretroattività delle norme favorevoli. Con riguardo alla successione nel tempo della legge penale, può dirsi che il legislatore ordinario è vincolato solo al principio dell'irretroattività della legge incriminatrice, con la conseguenza che una disposizione che, ragionevolmente, fissa limiti temporali all'immediata applicabilità della nuova disposizione più favorevole, non può considerarsi, per ciò solo, incostituzionale (cfr., in particolare, sentenza n. 80 del 1995). Occorre, quindi, valutare la "ragionevolezza" della scelta in concreto operata dal legislatore, e cioè del discrimen individuato dalla legge ai predetti fini. Un simile scrutinio conduce all'affermazione di manifesta infondatezza della questione, dovendosi rilevare che il momento processuale prescelto dal legislatore per operare la distinzione, coincidente con l'avvenuta apertura del dibattimento, da un lato non appare certo irrilevante nella dinamica del processo, comportando il definitivo avvio dell'iter dibattimentale, e, dall'altro, non appare certo nuovo nella legislazione processualpenalistica, bensì, al contrario, del tutto omologo ad analoghi termini individuati in (anche recenti) normative novellistiche. Tale momento processuale, peraltro, individuando nell'inizio del processo la linea di distinguo tra le discipline, ben appare coniugare la salvaguardia delle esigenze processuali, con lo spirito complessivo della riforma. La disposizione impugnata non può ritenersi, in conclusione, palesemente irragionevole operando, viceversa, una ragionevole differenziazione tra gli imputati, in considerazione del fattore oggettivo consistente nell'accertamento dello stadio in cui è giunto l'accertamento penale.
Tali considerazioni trovano conferma nella sentenza n. 393 del 2006 della Corte Costituzionale, con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto non ragionevole la previsione di non operatività dei più favorevoli termini di prescrizione nei procedimenti pendenti in primo grado per i quali fosse stato già dichiarato aperto il dibattimento, sulla base della considerazione che tale cadenza processuale "non è in alcun modo idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione", non solo perché si tratta di un incombente che "non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi - e tra essi il giudizio abbreviato - che hanno la funzione di deflazionare il dibattimento)", ma anche perché esso non "è incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 c.p., il quale - al contrario - richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori".
Come efficacemente rilevato dalla già citata sent. n. 42189/2006, dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna, potenzialmente idonea a produrre il giudicato, le aporie ritenute non ragionevoli dalla Corte Costituzionale sicuramente si risolvono;
nei giudizi di impugnazione, tra i quali, quello che qui interessa il giudizio di cassazione, perde infatti di rilievo la differenziazione dei moduli procedimentali, nessuno dei quali viene a essere "discriminato". Inoltre, la sentenza di condanna, oggetto di impugnazione, è appunto atto interruttivo della prescrizione, a norma dell'art. 160 c.p., comma 1, come lo è, per consolidata giurisprudenza, il decreto di citazione in appello (ex art. 160 c.p., comma 2). È pienamente da condividere anche il rilievo secondo cui una lex mitior retroattiva, che travolgesse i procedimenti giunti ai gradi di impugnazione, parrebbe sacrificare l'aspettativa costituzionalmente tutelata della ragionevole durata del processo, la quale implica non solo che il processo non sia intollerabilmente lungo, ma anche che esso, dopo una pronuncia di condanna contestata dall'imputato, possa essere portato a conclusione. Una simile previsione di retroattività generalizzata sarebbe inoltre irragionevolmente lesiva di preminenti valori quali, per usare le stesse parole usate dalla Corte Costituzionale, "quelli dell'efficienza del processo" (correlata all'attività cognitiva del giudizio di primo grado, nonché "della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo").
Parimenti da condividere è il rilievo svolto sempre dalla citata sent. n. 42189, secondo cui con la coeva sentenza n. 394 del 2006, la Corte Costituzionale, portando a compimento un percorso giurisprudenziale che trae le mosse dalla sent. n. 148 del 1983, ha nettamente affermato la possibilità di sottoporre a sindacato di costituzionalità, nel caso trattato in riferimento alla parità di trattamento, le disposizioni penali retroattive di favore, tra le quali, a titolo di esempio, vengono annoverate proprio quelle che implicano l'estinzione del reato. Si deve, dunque, concludere che la scelta del legislatore di non rendere applicabili più favorevoli termini di prescrizione introdotti dalla L. n. 251 del 2005, ai reati oggetto dei giudizi di impugnazione in corso, non solo è positivamente ragionevole, ma rappresenta la condizione minima per la salvaguardia dei valori di rilievo primario che la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto meritevoli di salvaguardia. Nè appare risolutivo l'argomento, ancora utilizzato dalla difesa, di una disparità di trattamento fra coimputati dello stesso processo che abbiano per ipotesi scelto riti diversi. Anche simile scelta processuale, infatti, rientra nelle valutazioni discrezionali delle tecniche difensive, con tutti i rischi ed i vantaggi che ne possono derivare;
il conseguente delinearsi di posizioni processuali diverse giustifica la non irragionevolezza di diversi trattamenti ai fini che qui occupano. Quanto alla richiesta di rimessione delle questione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 234 Trattato, deve rilevarsi che i principi internazionali richiamati dalla difesa non inducono a mutare il giudizio già espresso. Infatti, anche la sentenza della Corte Cost. n. 393/2006 ha tenuto presenti detti principi.
La sentenza ha preso le mosse dall'art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881, il quale stabilisce che "se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne": disposizione alla quale si collega la riserva dell'Italia nel senso dell'applicazione limitata ai procedimenti in corso, e non anche a quelli nei quali sia intervenuta una decisione definitiva. In relazione a tale norma di diritto internazionale convenzionale la medesima Corte Costituzionale ha ricordato di aver più volte riconosciuto una peculiare efficacia alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona (sentenze n. 62 del 1992; n. 168 del 1994; n. 109 del 1997;
n. 270 del 1999). In particolare, a proposito del Patto di New York, con la sentenza n. 15 del 1996, ha affermato che le sue norme non possono essere assunte "in quanto tali come parametri nel giudizio di costituzionalità delle leggi" (cosicché "una loro eventuale contraddizione da parte di norme legislative interne non determinerebbe di per sè - cioè indipendentemente dalla mediazione di una norma della Costituzione - un vizio d'incostituzionalità"), ma che ciò "non impedisce di attribuire a quelle norme grande importanza nella stessa interpretazione delle corrispondenti, ma non sempre coincidenti, norme contenute nella Costituzione". Continua la sent. n. 393 notando come l'art. 6, comma 2, del Trattato sull'Unione europea - nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato con L. 16 giugno 1998, n.209, - ha affermato che "l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario". Ricorda come la Corte di giustizia delle Comunità europee abbia, a sua volta, affermato che tali diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto, che essa garantisce (da ultimo, sentenze 12 giugno 2003, C - 112/00; 10 luglio 2003, C - 20/00 e C - 64/00) e che la stessa Corte (con la sentenza 3 maggio 2005, C - 387/02, C - 391/02 e C - 403/02), decidendo un caso nel quale il primato del diritto comunitario si assumeva compromesso dalla retroattività di una disciplina che assicurava al reo un trattamento più favorevole (anche per la riduzione dei termini di prescrizione conseguente alla riduzione della misura della pena), abbia statuito che nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri rientri il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite. Tale principio - che secondo la Corte di giustizia, deve essere senz'altro osservato dal giudice interno "quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario", può venire in rilievo nel caso esaminato nella sua valenza di principio generale dell'ordinamento comunitario, desunto dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali e dei trattati internazionali dei quali gli Stati membri sono parti contraenti. La sentenza della Corte Costituzionale ha anche ricordato che l'analogo principio, sancito nell'art. 15, del già citato Patto di New York, è stato esplicitamente confermato dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 - richiamata, ancorché priva tuttora di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei - secondo cui "se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima". Tuttavia, proprio sulla base di tali principi che la difesa dell'imputato sottopone allo scrutinio di questo collegio, la Corte Cost. ha affermato che da questi dati normativi e giurisprudenziali si ricava che, se per le leggi in esame l'applicazione retroattiva è la regola, tale regola tuttavia è derogabile in presenza di esigenze tali da prevalere su un principio il cui rilievo, si è già osservato, non si fonda soltanto su una norma, sia pure generale e di principio, del codice penale. Il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di retroattività della lex mitior - quale emerge dal grado di protezione accordatogli dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto comunitario - impone di ritenere che il valore da esso tutelato possa essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali - a titolo esemplificativo - quelli dell'efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale, connessi a valori costituzionali di primario rilievo;
cfr. sentenze n. 24 del 2004; n. 10 del 1997, n. 353 e n. 171 del 1996; n. 218 e n. 54 del 1993). Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo, deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. In definitiva, soltanto nel senso sopraindicato può trovare giustificazione la deroga alla applicazione retroattiva della disposizione più favorevole al reo.
Quindi, per quanto attiene al tema che qui rileva, va tenuto presente che la sentenza della Corte Costituzionale in esame ha affermato il principio che la deroga al regime della retroattività deve ritenersi ammissibile nei confronti di norme che riducano la durata della prescrizione del reato, purché tale deroga sia non solo coerente con la funzione che l'ordinamento oggettivamente assegna all'istituto, ma anche diretta a tutelare interessi di non minore rilevanza. Gli interessi già sopra indicati - durata del processo, aspettativa di portare a conclusione il processo in cui sia già intervenuta una sentenza di condanna, efficienza del processo - ben rappresentano tale situazione e giustificano la scelta del legislatore, onde questa Corte non ritiene vi sia spazio alcuno per la rimessione della questione alla Corte Costituzionale, ne' per una domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia del Lussemburgo. A tale ultimo riguardo può rilevarsi che il rinvio pregiudiziale, benché obbligatorio per i giudizi di ultima istanza, ai sensi dell'art. 234, paragrafo 3 del Trattato UE, presuppone pur sempre che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al "thema decidendum" e non abbia già costituito oggetto di interpretazione, mentre richiede che la corretta applicazione del diritto comunitario non sia evidente, così da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (vedi Cass. sent. n. 3113 del 9. 110.87; n. 9485 del 19.7.2000, n. 23271 del 17.11.2005, n. 24040 del 10.11.2006). Ora, le considerazioni sopra svolte convincono della piena compatibilità della scelta operata dal legislatore, così come integrata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 393 del 2006, con i principi costituzionali, nonché con i principi comunitari ed internazionali sopra richiamati, onde non sia necessario richiedere alla Corte europea alcuna interpretazione delle norme e dei principi comunitari ai fini della verifica di compatibilità del diritto interno rispetto a dette norme e a detti principi.
2. Con il secondo motivo di gravame la difesa del TT deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine al rigetto dell'eccepita nullità, ai sensi dell'art. 522 in relazione all'art. 516 c.p.p., per violazione del principio di correlazione tra la condanna e l'accusa contestata. La Corte d'appello avrebbe affrontato in maniera contraddittoria e manifestamente illogica la contestazione da parte della pubblica accusa del capo di imputazione, risolvendosi la motivazione in un travisamento del fatto, posto che l'affermare che l'imputato aveva strumentalizzato le affezioni croniche di cui era affetto, piuttosto che simulare patologie inesistenti, rappresentava fatto totalmente diverso rispetto a quello originariamente contestato. Rileva la difesa del ricorrente che dalle prove offerte era risultato che il TT era ed è affetto dalle malattie contestate che, fra l'altro, gli impedivano lo svolgimento della normale attività lavorativa anche in Perugia.
Rileva ancora che la frase "prolungamento fittizio dello stato di malattia" risulta contenuta unicamente in due soli capi di imputazione (Capi G ed I) ed ha una valenza diversa da quella considerata dai giudici dell'appello, ove presa in considerazione nel contesto dell'intero capo di imputazione.
La Corte d'Appello poi non avrebbe minimamente motivato circa l'argomentazione difensiva con la quale si chiedeva l'espletamento di una perizia medico - legale, atta a comprovare o meno il dubbio insorto nel primo giudice, che aveva supposto unicamente la non corrispondenza al vero dell'aggravamento delle patologie preesistenti. Non avendo provato la falsità dei certificati medici cubani, contestati nel capo di imputazione, avrebbe dovuto darsi corso alla verifica tecnica, onde accertare il reale stato di malattia del TT.
Il precetto di cui all'art. 489, in relazione all'art. 481 c.p., attiene all'uso di un atto falso, ma nel corso del dibattimento d'appello, nonché in primo grado, la falsa attestazione circa la certificazione della malattia era venuta meno.
Il motivo come sopra articolato non merita accoglimento. La Corte d'Appello di Perugia ha infatti esaminato il profilo della dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e condanna, facendo corretta applicazione delle norme di legge, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ricordando che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato risulti incompatibile con una sua discolpa (in tal senso, oltre alla sent. n. 16900 del 2004, citata dalla sentenza impugnata, Cass. sez. 6, sent. n. 12175 del 21/01 - 29/03/2005, RV. 231483, Tarricone ed altri;
sez. 4^, sent. n. 10103 del 15/01 - 9/03/2007, RV. 236099, Granata e altri;
conformi: n. 36032 del 2004 RV. 229756, n. 41663 del 2005 RV. 232423). Deve qui ribadirsi che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p., non può ritenersi violato in presenza di qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Come efficacemente rilevato dalla sentenza da ultimo citata, "la nozione strutturale di fatto contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del Pubblico Ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi". Nel caso in esame deve rilevarsi che dalla lettura dei capi di imputazione si evince chiaramente che all'imputato non era solo contestata la falsa attestazione di malattia, bensì anche il fittizio prolungamento di tale stato di malattia (capi G ed I), nonché una "ulteriore patologia in realtà inesistente" (capo B) e comunque, sempre, il riferimento alla prognosi di malattia per una durata, da intendersi in ogni caso come superiore a quella realmente dovuta in relazione alle sue condizioni fisiche, tanto che si indicava come corollario il fatto che per un determinato periodo "indebitamente" non avesse prestato servizio. In tale situazione non può certo sostenersi che vi sia stata lesione del diritto di difesa, essendo stata al contrario la difesa messa in grado di conoscere il ventaglio degli addebiti così da predisporre strumenti adeguati di tutela. Già il primo giudice aveva sottolineato come l'inesistenza delle patologie certificate dai sanitari cubani, cui facevano riferimento i capi di imputazione, doveva essere intesa in senso ampio, dovendo comprendere anche l'artificiosa prospettazione di patologie effettivamente esistenti ma non tali da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ben sottolineava il primo giudice come dalla copiosa documentazione medica in atti e dalle dichiarazioni di taluni testi qualificati (analiticamente esaminati nella sentenza di primo grado) risultava che le patologie del tipo di quelle che affliggevano l'Avv. TT, oltre ad interessare circa il 15% della popolazione, erano facilmente controllabili per mezzo di opportune terapie farmacologiche e di adeguati regimi dietetici, non rendendo di norma la persona affetta inabile all'attività lavorativa, soprattutto se di natura intellettuale. Questa considerazione e tutte le altre dettagliatamente svolte dal primo giudice hanno indotto la Corte d'Appello a ritenere inappuntabili ed esenti da censure le motivazioni della sentenza di primo grado in merito alla responsabilità dell'imputato.
Quanto alla richiesta di espletamento di una perizia medico - legale circa la non rispondenza al vero dell'aggravamento delle patologie preesistenti, va detto che non sussiste alcun obbligo per il giudice dell'appello di replicare a tutte le argomentazioni ed istanze difensive articolate dall'appellante, ove l'insieme degli elementi di prova a carico e delle valutazioni formulate siano di portata e rilevanza tali da rendere superfluo un esame espresso. E tale deve intendersi la situazione nel caso di specie, ove la richiesta istruttoria è stata implicitamente disattesa, avendo il primo giudice condotto un'analisi dettagliata, diffusa e puntuale di tutti gli elementi probatori in atti, così da rendere salda la dimostrazione della configurabilità, nelle condotte poste in essere dall'imputato, degli artifici e raggiri idonei ad integrare la truffa ai danni dell'INAIL. Il motivo di gravame deve, quindi, essere disatteso nel suo complesso.
3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge per omessa motivazione in merito all'impugnazione dell'ordinanza emessa dal primo giudice all'udienza del 3.6.2002 (vedi pag. 2 dei motivi d'appello: mancata ammissione dei testi che ebbero a redigere i certificati cubani). A detta del ricorrente la Corte d'Appello si era limitata ad una motivazione implicita, mentre avrebbe dovuto motivare il diniego con una congrua motivazione. Anche a tal proposito deve ribadirsi l'insussistenza di un obbligo di motivazione su tutti i passaggi argomentativi e le istanze istruttorie formulate in appello, nel caso in cui - secondo quanto affermato dalla stessa difesa ricorrente - il rigetto di tali argomenti e di dette istanze sia implicito nella motivazione resa. In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nè la ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (sez. 5^, sent. n. 7588 del 06/05 - 11/06/1999, RV. 213630; sez. 1^, sent. n. 1778 del 21/12/1992 - 23/02/1993, RV. 194804). Infatti, secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi, ex art. 581, comma 1, lett. e), investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, posto che in tal modo dette argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado.
Ciò può dirsi con certezza nel caso di specie, ove i giudici di merito (il rinvio all'ampia motivazione del giudice di primo grado è sicuramente legittimo) hanno analizzato con attenzione le tesi difensive ed hanno replicato alle stese con dovizia di argomenti e di prove contrarie, in termini coerenti e logici che vanno esenti da vizi di legittimità rilevabili nella presente sede.
4. I rilievi fin qui svolti consentono di disattendere anche i motivi seguenti. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta il mancato accoglimento delle argomentazioni contenute nei motivi di impugnazione, tese al proscioglimento dell'imputato da tutti i reati contestati con la formula ampia o ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Le motivazioni della sentenza in merito alla responsabilità dell'imputato sarebbero state recepite dalla Corte d'Appello senza alcuna argomentazione al riguardo, prive di corrispondenza alle risultanze degli atti, in particolare a quelle valorizzate dalla difesa: riacutizzarsi delle patologie a Perugia;
visite di controllo effettuate presso l'Ambasciata italiana a Cuba;
durata dei biglietti determinata dall'agenzia di viaggi (vedi trascrizioni testimoniali di BA AO all'ud. 16.1.2003); soggiorno in località soleggiate onde sottoporsi alle cure prescritte;
miglioramento delle condizioni di salute proprio in conseguenza di dette cure. Si è già in precedenza affermata la completezza dell'analisi compiuta dal primo giudice su tutte le circostanze addotte dalla difesa e la coerenza e logicità con la quale sono stati disattesi gli argomenti difensivi.
I giudici di secondo grado hanno espresso la loro valutazione in termini sintetici, ma non per questo non efficaci, anche mediante la tecnica del richiamo alle argomentazioni della sentenza di primo grado.
Del resto, non possono avanzarsi dubbi circa la motivazione per relationem. Al giudice dell'impugnazione è consentito motivare "per relationem" rispetto al provvedimento gravato purché egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria "giustificazione" verso il provvedimento finale;
2) il decidente appaia pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, manifesti il proprio convincimento circa la coerenza delle stesse rispetto alla propria decisione e le condivida;
3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile (in termini sent. S.U. 21.6/21.9.2000 n. 17, Primavera ed al., RV. 216664; ancora di recente, Cass. 20.1.03/9.4.04 n. 16886, Riniero ed al.). Tutti detti parametri risultano pienamente rispettati nella specie, ove ai fini della verifica degli elementi soggettivo ed oggettivo dello specifico reato contestato la Corte d'appello ha richiamato la disamina condotta dal primo giudice, ha dichiarato di fornire piena adesione alle ragioni di quest'ultimo, non senza manifestare una propria autonoma valutazione. Non ricorre, quindi, l'ipotesi della apodittica conferma di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 919 del 26.11.2003/19.1.2004, ric. Gatto, che si è espressa nei seguenti termini: "la motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento". Non è questo il caso di specie, ove la decisione della Corte risulta sorretta da un'autonoma valutazione degli elementi in atti, alla luce delle ragioni di impugnazione formulate in quel grado nell'interesse dell'imputato, mediante richiamo specifico alle valutazioni espresse nella sentenza del Tribunale, ma sempre esprimendo la propria motivata condivisione di quegli argomenti.
D'altro canto, il primo giudice aveva a sua volta e più dettagliatamente valorizzato una serie di elementi che, valutati nel loro insieme, integravano efficacemente la fattispecie truffaldina posta in essere ai danni dell'INAIL, fornendo un'analitica e convincente confutazione di quelle circostanze oggi richiamate dai difensori del TT.
5. Con il quinto motivo di censura il ricorrente deduceva violazione di legge in riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittoria, manchevole ed illogica motivazione delle argomentazioni svolte a sostegno del mancato accoglimento della richiesta difensiva, tramite la quale si chiedeva l'assunzione a testi dei medici che ebbero a redigere i certificati contestati. Le motivazioni svolte contrasterebbero con l'assunto della medesima Corte d'Appello circa la non falsità dei certificati. Nessuna contraddittorietà è dato ravvisare nella valutazione degli elementi di prova della Corte. Già il primo giudice aveva efficacemente chiarito in quali termini dovesse essere intesa la falsità della certificazione medica utilizzata dall'imputato (in termini di prolungamento dei periodi di malattia e di incompatibilità dello stato patologico con l'attività lavorativa). Il giudice del secondo grado hanno ulteriormente chiarito tale concetto (non in termini di diagnosi, bensì di prognosi stilata dai medici cubani, che consentiva all'interessato di trasformare il periodo di ferie in congedo per malattia, sul presupposto dell'aggravamento di patologie preesistenti;
vedi pag. 12 della sentenza impugnata). Alla luce di tali rilievi si giustifica validamente il giudizio di irrilevanza dell'assunzione tramite rogatoria internazionale, delle dichiarazioni dei medici cubani. Tali rilievi consentono di disattendere anche il sesto ed ultimo motivo di gravame articolato, e di cui in seguito.
6. Con il sesto motivo di gravame è stata dedotta la violazione di legge in riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento. La Corte d'Appello avrebbe arbitrariamente escluso la rinnovazione parziale del dibattimento, pur se le emergenze processuali relative ai testi della difesa e del P.M. avevano confermato che il TT era affetto dalle medesime malattie che risultavano certificate dei medici cubani, così implicitamente comprovando l'insussistenza delle falsità contestate. Si è già ampiamente risposto a tale tesi, chiarendo l'esatta portata delle falsità e degli artifici imputati al TT. Si può ancora rilevare che la riapertura dell'istruttoria in appello per l'assunzione di una prova è fatto del tutto eccezionale, previsto dall'art. 603 c.p.p., alla condizione che il giudice ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti". Quindi, solo qualora risulti assolutamente necessario, il giudice può assumere ulteriori mezzi istruttori, anche laddove le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p.. Tuttavia un simile potere, previsto in funzione di riequilibrio per supplire alle carenze probatorie delle parti, è esercitatile solo ove tali carenze possano incidere in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (in tal senso Cass. 20.4.2001, P.M. in proc. Tomasella, RV. 219441; 5.12.2003 n. 4981, P.G. in proc. Ligresti ed altri, RV. 229666; 19.2.2004, Montanari ed altri, RV. 228353). Il requisito dell'assoluta necessità richiede comunque una valutazione da parte del giudice dell'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, ponendosi la riapertura dell'istruttoria come fatto eccezionale che dipende dalla valutazione discrezionale del giudice e che resiste alla censura di illegittimità se congruamente motivato. Nel caso in esame la motivazione della scelta negativa effettuata dai giudici dell'appello risalta da tutte le argomentazioni e valutazioni svolte dal primo giudice e richiamate dai giudici del secondo grado, con riferimento a tutte la prove in atti ed è validamente riassunta nel passaggio argomentativo ove è detto che del tutto inutile si rivelava la richiesta di assunzione delle dichiarazioni dei medici cubani, dovendosi tale passaggio porre in relazione con l'esatta portata della falsa attestazione dello stato di malattia, quale chiarita nel passaggio argomentativo precedente della stessa sentenza, già sopra riportato. In conclusione, la sentenza impugnata è congruamente motivata, in termini esaustivi e logici che vanno esenti da vizi rilevabili in sede di legittimità. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita, che vengono liquidate in complessivi Euro 2.816,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita, che liquida in complessivi Euro 2.816,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007