Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12639
CASS
Sentenza 28 agosto 2003

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Ogni attività (compresa, quindi, quella giornalistica) oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro a favore di un terzo si presume effettuata a titolo oneroso, soprattutto in un settore disciplinato da un contratto collettivo; pertanto, qualora sia stato richiesto il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il giudice può utilizzare gli elementi di fatto disponibili per la ricerca della effettiva natura, onerosa o gratuita, della prestazione accertata e, in mancanza di prova, che grava sul datore di lavoro, di una prestazione "affectionis vel benevolentiae causa", ovvero a mero titolo didattico o di esperienza del lavoratore, può ricorrere anche alla valutazione equitativa per la determinazione dell'eventuale compenso spettante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12639
    Data del deposito : 28 agosto 2003

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