Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
Ogni attività (compresa, quindi, quella giornalistica) oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro a favore di un terzo si presume effettuata a titolo oneroso, soprattutto in un settore disciplinato da un contratto collettivo; pertanto, qualora sia stato richiesto il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il giudice può utilizzare gli elementi di fatto disponibili per la ricerca della effettiva natura, onerosa o gratuita, della prestazione accertata e, in mancanza di prova, che grava sul datore di lavoro, di una prestazione "affectionis vel benevolentiae causa", ovvero a mero titolo didattico o di esperienza del lavoratore, può ricorrere anche alla valutazione equitativa per la determinazione dell'eventuale compenso spettante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12639 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ NA rapp.ta e difesa dagli avv.ti Franco Toffoletto e Paolo Quattrocchi, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via S. Maria in Via, n. 12, presso lo studio NCTM Negri-Clementi Toffoletto Montironi & Soci, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
RETE 7 TV DI LD ST & C. s.n.c. in persona del suo legale rapp.te p.t., sig. NA TO, rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Latino, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Carlo Poma, n. 4, presso lo studio dell'avv. Luigi Rodolfo Stivala, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 00333/2000 depositata il 15 gennaio 2000, R.G. n. 00439/99, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mozzarella;
Udito l'avv. Paolo Quattrocchi per ZZ NA. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Milano rigettava l'appello proposto da NA ZZ avverso la sentenza del Pretore di Milano n. 01600/98 del 22 maggio 1998, con la quale era stata rigettata la domanda diretta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra essa ZZ con la Rete 7 TV di NA TO & C. s.n.c, alla condanna della società al pagamento delle retribuzioni omesse a parametro dei redattori di prima nomina come da determinazione in ricorso, alla declaratoria di inefficacia e/o nullità e/o inesistenza del licenziamento verbale intimatole l'08 giugno 1994, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla stessa data a quella del ripristino della funzionalità del rapporto, e al risarcimento del danno per omessa regolarizzazione del rapporto, per mancata corresponsione delle retribuzioni dovute, per il licenziamento intimatole, per non aver potuto comprovare lo svolgimento di attività giornalistica retribuita per il periodo 2 dicembre 1993 (data dell'assunzione) all'8 giugno 1994 (data del licenziamento), e per non aver potuto portare a termine il biennio prescritto ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, come da valutazione giudiziale in via equitativa. Il Pretore, a sua volta, aveva rigettato la domanda per insussistenza dell'assunta subordinazione del rapporto.
Osservava il Tribunale: nell'atto introduttivo del giudizio era stata accreditata un'attività costante e sistematicamente inserita della ZZ nella redazione televisiva della società resistente, ridimensionata, in sede di libero interrogatorio, non solo quantitativamente ma anche qualitativamente;
tale comportamento, ove valutato in combinazione con le prove orali proposte sulle modalità di espletamento dell'attività, e non ammesse per la loro inidoneità alla prova degli elementi e delle connotazioni della natura subordinata del rapporto, ne escludeva finanche la prospettata qualificazione giornalistica, presupposto essenziale delle rivendicazioni azionate;
la lavoratrice aveva ammesso la contemporanea esistenza di altro rapporto di lavoro, aveva indicato l'impegno con la società resistente in non più di venticinque ore settimanali, il luogo di espletamento nei locali del diverso rapporto ammesso, così sostanzialmente escludendo interferenze continue della società e lo stesso obbligo di essere a disposizione di quest'ultima in un lasso di tempo predefinito;
in sostanza, dagli atti emergeva che la ricorrente, in assunzione di un incarico da espletarsi senza interferenze della società, raccoglieva ed elaborava le notizie, redigeva articoli e comunicati fuori della sede della redazione e li poneva a disposizione della società senza mai andare in onda;
tanto, non permetteva la riconduzione dell'attività alla natura del rapporto giornalistico con riferimento alla qualifica di redattore;
nè sembrava correttamente introdotta la circostanza che essa ricorrente non aveva mai percepito compensi, atteso che la rivendicazione di essi non poteva considerarsi a titolo di retribuzione per la insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sub specie di natura giornalistica.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre ZZ NA con tre motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. La Rete 7 TV di NA TO & C. s.n.c. si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ZZ NA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 117 e 420 c.p.c, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed illogica e contraddittoria valutazione delle prove, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c: il Tribunale aveva fondato le proprie argomentazioni sul solo libero interrogatorio della ricorrente, valutandone il contenuto, senza altre spiegazioni, in modo quanto meno contraddittorio;
l'affermata coesistenza di un rapporto di collaborazione con una rivista non escludeva di per sè il rapporto denunziato con la società convenuta ne' le prospettate modalità di svolgimento di esso;
d'altronde, non avendo, le dichiarazioni rese dalla ZZ, valore confessorio non potevano da sole costituire l'unico fondamento della decisione, ne' potevano essere rigettate le istanze istruttorie, frettolosamente ritenute inammissibili, perché esse erano comunque attinenti alle modalità di espletamento del rapporto denunziato.
Con il secondo motivo di ricorso ZZ NA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 1362 e segg. c.c. e 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, come sostituito del d. lgs.vo 25 febbraio 2000, n. 61116, 117 e 420 c.p.c, nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed illogica e contraddittoria valutazione delle prove, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c: l'art. 2094 c.c. non escludeva la sussistenza contemporanea di più
rapporti di lavoro, ed anzi il decreto legislativo di cui in titolazione ne prevedeva espressamente la possibilità; ne' erano stati oggetto di valutazione i connotati specifici del rapporto di lavoro giornalistico, in cui il potere organizzativo, direttivo e disciplinare aveva contenuti attenuati, sicché esso sussisteva ogni volta che esso non si limitava a incarichi non occasionali e specifici, per cui detto rapporto non poteva essere escluso per il semplice fatto che la ZZ non aveva provato l'inserimento redazionale;
in realtà la ricorrente non si limitava alla raccolta di notizie e alla redazione di articoli per il telegiornale, ma si proponeva anche nell'esposizione di essi nel notiziario, ne' risulta motivata la esclusione di detta attività dalla qualificazione denunziata del rapporto in relazione alle varie attività subordinate previste nel contratto di settore.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione ed anche parziale sovrapposizione fra essi, sono infondati. La sentenza impugnata, pur manchevole, come si vedrà nell'esame del terzo motivo di ricorso, esamina le circostanze acquisite in sede di merito attraverso, in particolare, le stesse dichiarazioni rese dalla ZZ, con le quali la stessa ricorrente ridimensiona le originarie deduzioni in ricorso;
conferma il rigetto da parte del primo giudice delle istanze istruttorie, perché ininfluenti ai fini della rivendicata subordinazione del rapporto di lavoro sub specie della natura redazionale delle prestazioni lavorative;
e, ritenendo quindi sufficientemente istruita la causa, rigetta le domande proposte.
Le censure, come sopra prospettate, non appaiono idonee ad invalidare il percorso argomentativo della detta decisione. A ben vedere le deduzioni della ricorrente tendono ad una diversa, e inammissibile in questa sede, rivalutazione delle medesime circostanze.
Ed infatti. Si prospetta la violazione delle disposizioni in titolazione per avere il giudice di merito fondato le proprie argomentazioni sul solo libero interrogatorio della stessa lavoratrice, prescindendo dalle prove testimoniali richieste e non ammesse. In realtà, se è vero che le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio non possono avere valore legale di confessione giudiziale, ma possono solo fornire al giudice momenti sussidiari di convincimento previo confronto con elementi istruttori di sicura valenza probatoria, ben diverso è il valore che esse assumono quanto tali ultimi elementi non sono acquisiti, e neanche acquisibili agli atti. Nel caso di specie, le dichiarazioni della ZZ liberamente rese, oltre a fornire elementi di chiarificazione delle deduzioni in ricorso, con le conseguenze che ne trae il giudice di merito, non trovano elementi di contrasto agli atti, almeno in punto subordinazione e attività redazionale, tenuto conto della dichiarata inammissibilità della prova testimoniale sugli stessi punti, quest'ultima, a sua volta, ritenuta, correttamente come si vedrà, dallo stesso giudice di merito inidonea proprio a fornire eventuali elementi di contrasto da porre a confronto;
sicché, in conclusione, non restano che le dichiarazioni rese dalla ZZ nel corso del suo libero interrogatorio, che non potevano non fornire i soli elementi di decisione.
Ed ancora. Si insiste sull'omesso accoglimento delle istanze istruttorie proposte (prove testimoniali). In realtà, in proposito, il giudice di merito ha esaminato i capitoli di prova introdotti e ne ha dichiarato la inammissibilità, perché contenenti un mero giudizio (il 1^ capitolo), ovvero perché (2^ e 3^ capitolo) diretti alla descrizione degli incarichi (irrilevanti ai fini della subordinazione per essere l'assegnazione di un incarico comunque l'oggetto di una qualsiasi prestazione lavorativa), ovvero perché diretti alla descrizione di un comportamento, e quindi irrilevanti senza l'acquisito presupposto della "natura del rapporto in relazione al quale il comportamento è tenuto" (4^, 5^ e 6^ capitolo), perché, infine, smentito dalle dichiarazioni della stessa ricorrente (7^ capitolo). Va da sè che, da un lato, in nessuna di dette motivazioni è dato rilevare salti logici o elementi di illogicità e irrazionalità, peraltro neanche indicati nella censura, dall'altro, ne scaturisce una intrinseca irrilevanza, che, a sua volta incide sulla necessaria decisività circa la determinazione che gli elementi probatori proposti, se opportunamente vagliati, fossero anche idonei a rivelare l'astratta possibilità, se non proprio la certezza, di una diversa decisione. Nel ricorso si fa anche riferimento ad un capitolo di prova testimoniale n. 8, non esaminato in sentenza, perché ritenuto, evidentemente, tardivo.
E più oltre. Si lamenta in questa sede l'assunto della sentenza impugnata circa un'asserita incompatibilità del rapporto di lavoro denunziato con altro, non inizialmente menzionato dalla AR, e tuttavia, poi, ammesso in sede di libero interrogatorio a seguito di puntuale contestazione della controparte. In proposito è sufficiente rilevare che dalla sentenza impugnata non risulta l'asserto lamentato, ma piuttosto una certa necessaria prudenza (ricorrente nella motivazione) a valutare le dichiarazioni della lavoratrice una volta riscontrata una certa enfatizzazione delle circostanze dedotte in ricorso e non confermate.
Si lamenta in ricorso, infine, la sussistenza della subordinazione e la natura giornalistica e più specificamente redazionale. In proposito, tuttavia, le circostanze utilizzate dal giudice di merito (esplicazione di incarichi come sopra descritta, prestazione lavorativa espletata nel luogo del diverso rapporto ammesso, e quindi lontano da qualsiasi ingerenza della società, attività lavorativa come ridimensionata qualitativamente e quantitativamente nel libero interrogatorio e con le modalità dalla stessa lavoratrice descritte), ritenute congruamente fondanti la dichiarata esclusione del preteso inserimento redazionale, non risultano, nello specifico, censurate, sicché non resta, nella proposta impugnazione, che la diversa valutazione di esse, come si è detto, inammissibile in questa sede.
Con il terzo motivo di ricorso ZZ NA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 della Costituzione, 2060, 2094, 2222 e 2099 c.c, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed illogica e contraddittoria valutazione delle prove, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c: il Tribunale, che pure aveva escluso la natura subordinata del rapporto, non aveva provveduto, venendo meno al relativo onere, ad una diversa qualificazione di esso, sicché ne derivava che l'attività della ZZ sarebbe stata svolta senza titolo e gratuitamente;
tanto era in aperta violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 36, nonché in palese contraddizione con il contemporaneo accertamento che un compenso era dovuto, ancorché non riferibile alla natura del rapporto subordinato e alla qualifica di redattore.
Il motivo appare, sotto un certo profilo di cui innanzi, fondato, con esclusione del riferimento all'art. 36 della Costituzione, pacificamente attinente al solo rapporto di natura subordinata, la cui esclusione deve ritenersi definitivamente acclarata. Deve premettersi che, in fatto, dalla sentenza impugnata si desume, in via di assoluta certezza che la ZZ, per poco più di sei mesi dal dicembre 1993 al giugno 1994 ha prestato una qualche attività utilizzata dalla società, ancorché, come si è detto, non riconducibile, come invece richiesto, ad un rapporto di lavoro subordinato, sub specie di natura giornalistica in relazione a quella più specifica di redattore di prima nomina. È altrettanto pacifico il principio che, in presenza di un'attività lavorativa a favore di terzo, specie in un settore disciplinato da un contratto collettivo, a sua volta regolante la prestazione giornalistica sia sotto il profilo della subordinazione sia sotto quello dell'autonomia, detta attività si presume a titolo oneroso (in tal senso, sia pure con differenti implicazioni, Cass. 20 marzo 2001, n. 0 3975, Cass. 28 marzo 1998, n. 0 3290, Cass. 09 febbraio 1996, n. 0 1024). Orbene, la sentenza impugnata, da un lato accerta, come si è detto, una certa attività, forse anche in qualche modo utilizzata dalla società, e della quale si tenta persino, sia pure con approssimazione e sulla scorta delle dichiarazioni della stessa lavoratrice - comunque in qualche modo ammessa dalla stessa società nelle conclusioni in appello, ancorché ad altri fini e con la connotazione della gratuità per essere detta attività ad esclusivo vantaggio della medesima ZZ - una qualche consistenza quantitativa (si parla di venticinque ore a settimana, così ridimensionate in rapporto alle deduzioni in ricorso), dall'altro, sulla denunzia della lavoratrice di non aver percepito alcun compenso, si pronunzia nel senso che la relativa doglianza "non significa che un compenso dovuto sia da definire in termini di retribuzione da lavoro subordinato e - con evidente sproporzione - nella retribuzione del contratto giornalistico, se subordinazione e lavoro giornalistico non sono rinvenibili.
La indicata motivazione, sottesa al rigetto integrale della domanda, viola il principio secondo cui gli elementi di fatto, ove immutati, ben possono utilizzarsi dal giudice di merito nella ricerca, con apposita indagine ed eventuale diversa qualificazione della domanda, implicitamente contenuta in quella originaria, della effettiva natura, onerosa o gratuita, della eventuale prestazione accertata e della sua consistenza che dovesse in concreto risultare;
e tanto, ove provata la contemporanea insussistenza, di cui non v'è cenno nella decisione del giudice di merito, di una prestazione "affectionis vel benevolentiae causa", ovvero a mero titolo didattico o di esperienza della stessa lavoratrice, ed il cui onere probatorio non ricade certamente a carico del lavoratore di ricorrere agli opportuni riferimenti, non ultimo a quello della liquidazione in via equitativa, per la determinazione dell'eventuale compenso spettante.
Vanno, pertanto, rigettati i due primi motivi di ricorso, ed accolto il terzo motivo del medesimo ricorso, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa va rimessa ad altro giudice, che si designa nella Corte di Appello di Brescia, che provvedere al riesame della residua questione nel rispetto delle osservazioni sopra indicate, nonché al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, e ne accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003