Sentenza 11 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2003, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
0 3553/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAHANO LA CORTE Oggetto SE ONE SECONDA CIVILE COMPRAVENDITH-FREEW. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -DETERMINATIONE- Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 8453/00 Cron. 8144 Consigliere- Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Rep. 1001 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 05/11/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: IMPRESA QU TERRACINA, in persona del titolare Arch. QU TERRACINA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ROBERTO FERRAZZANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EI CI;
- intimato avverso la sentenza n. 624/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 02/03/99;2002 1417 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 17.6.1996 AT Con atto RR, titolare della omonima impresa, proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Roma nei confronti di AC EI avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo del 2.3.1995 con la quale era stato condannato a pagare quest'ultimo la somma di lire 5.540.700 oltre a accessori per restituzione di parte del prezzo percepito in eccedenza rispetto a quello fissato a norma di legge relativamente alla compravendita di un appartamento stipulata in regime di convenzione con il comune di Viterbo. Nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale il EI aveva lamentato che, a fronte di un prezzo convenzionato di lire 51.027.000, egli aveva corrisposto somme maggiori, nonostante che poi nel rogito notarile fosse stato indicato l'importo di lire 55.000.000, e che inutilmente aveva chiesto la restituzione della somma versata oltre il dovuto, considerato che trattavasi di alloggio economico e popolare costruito ai sensi della legge 865/1971 e finanziato con mutuo agevolato. Il convenuto nel costituirsi in giudizio aveva dedotto che la somma aggiuntiva era dovuta per 3 opere eseguite non previste nel capitolato e per revisione prezzi. Il EI resisteva al gravame. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 2.3.1999 respingeva l'impugnazione e condannava lo appellante alle spese del secondo grado di giudizio;
nel considerare l'unico motivo di appello proposto dal RR, che aveva assunto che il calcolo revisionale avrebbe dovuto fare riferimento alla data di inizio dei lavori del 30.4.1981, e non ad un'epoca precedente, ed aveva altresì sostenuto che il prezzo richiesto corrispondeva agli esatti calcoli secondo legge, la Corte territoriale premetteva che nel contratto stipulato tra le parti era stata espressamente indicata la data del 27.1.1981 in ordine all'inizio della costruzione, e rilevava che ogni pretesa del venditore di conseguire un prezzo maggiore era preclusa dalla avvenuta determinazione nel contratto medesimo del prezzo effettivo dell'appartamento, per il quale l'impresa venditrice aveva rilasciato ampia e liberatoria quietanza. Per la cassazione di tale sentenza il RR VN ha proposto ricorso articolato in due motivi;
il EI non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte rileva preliminarmente che il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di inammis- sibilità del ricorso per avvenuto decorso del termine di giorni sessanta per proporre impugna- zione in questa sede, decorrente dalla notifica- zione della sentenza di secondo grado. Tale convincimento non può essere condiviso, considerato che la notificazione della sentenza di Appello è avvenuta nei confronti di AT RR, ovvero della parte personalmente invece che del procuratore costituito in giudizio, e dunque in violazione degli articoli 170 e 285 c.p.c.; orbene secondo il consolidato orientamento di questa Corte tale notifica non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza per il destinatario e nemmeno per il notificante, essendo improduttiva di effetti la conoscenza della sentenza acquisita al di fuori della specifica forma stabilita dalla legge e non essendo neppure applicabile il principio di cui all'art. 156 c.p. relativo alla sanatoria della nullità per il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass.
8.6.1995 n. 6480; Cass. 27.1.2001 n. 1152). S Venendo quindi all'esame del ricorso, si Osserva che con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., assume che la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato il contratto di compravendita stipulato tra le parti, non avendo considerato che in esso era stata espressamente richiamata come parte integrante la convenzione intercorsa tra il RR ed il Comune di Viterbo, nella quale era prevista la determinazione del prezzo ed anche la sua modificazione a seguito degli eventi contemplati dagli articoli 7 e 10 Ч della convenzione medesima;
inoltre il giudice di appello non ha tenuto conto del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, ed DEL in particolare fatto che il EI, sotto- scrivendo il verbale di consegna dell'immobile, aveva dichiarato che a quella data i rapporti economici tra le parti erano stati definiti con reciproca soddisfazione. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione, censura la sentenza impugnata per non avere espresso le ragioni della mancata applicazione dei criteri di adeguamento del prezzo di cui all'art. 6 10 della menzionata convenzione, per non aver considerato che le spese dell'ascensore avrebbero dovuto essere corrisposte separatamente, per non aver tenuto conto inoltre delle migliorie richieste dal EI, per avere defalcato l'IVA dalle prime due fatture e per non aver esaminato il verbale di consegna dell'immobile, nel quale il EI aveva dichiarato di essere soddisfatto economicamente. Il RR in conseguenza della censura sollevata ritiene illegittima anche la statuizione della sentenza impugnata relativa alla condanna dell'appellante alle spese di giudizio. I due enunciati motivi, da esaminare congiunta- mente in quanto connessi, sono infondati. Deve anzitutto rilevarsi che il richiamo da parte del ricorrente ai criteri di determinazione del prezzo della compravendita indicati nella convenzione intercorsa tra l'impresa RR ed il Comune di Viterbo, nonché il riferimento al canone ermeneutico di cui all'art. 1362 secondo comma C.C. prospettano questioni nuove in quanto sottoposte all'esame del giudice di appello,non come tali inammissibili. Deve poi osservarsi che non è stato censurato riferimento alle risultanze della consulenza il 7 tecnica d'ufficio espletata in primo grado che, secondo quanto asserito dal giudice di appello, aveva accertats che le opere aggiuntive, costi- tuenti una delle due voci di credito più rilevanti vantate dal RR, non erano state eseguite nell'appartamento del EI. Ma soprattutto non stata censurata la affermazione della sentenza impugnata secondo la quale ogni ulteriore pretesa del RR rispetto prezzo effettivo indicato nell'atto di al compravendita doveva essere esclusa per avere il venditore rilasciato quietanza liberatoria in proposito;
da tale decisivo rilievo consegue la irrilevanza di quanto contenuto nel verbale di consegna e delle altre censure sollevate con il secondo motivo, ivi compresa quella relativa alle diverse sentenze emesse dallo stesso Tribunale di Viterbo a favore dell'impresa RR in
contro
- analoghe, non potendo tali decisioniversie interferire nel presente giudizio. Infine deve ritenersi inammissibile la censura relativa allo scomputo dell'IVA sulle prime due fattura in quanto prospetta una questione nuova. Sulla base delle considerazioni esposte il ricorso deve quindi essere rigettato;
non occorre 8 sulle spese di procedere ad alcune statuizione non ha svolto giudizio atteso che il EI attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 5 novembre 2002 Viicam Maru com estemme Правеш IL CANCELLIERE C1 Pato Talarico Telazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 11 MAR 2003 - IL CANCELLIERE C1 Teleri