Sentenza 23 novembre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione del 1957, è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la dimostrazione che, in relazione alla pena per la cui esecuzione la domanda è avanzata, siano venute meno in radice le condizioni per l'esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato richiedente (quali ad es. l'amnistia intervenuta nello Stato richiedente, l'avvenuta prescrizione del reato per il quale si procede, l'intera espiazione della pena per effetto della custodia cautelare applicata a fini estradizionali), non essendo invece consentito all'autorità giudiziaria italiana di sostituirsi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, laddove debbano essere effettuate complesse valutazioni giuridiche in tema di esecuzione della pena, di computo della pena espiata e di concessione o meno di benefici incidenti sulla durata e sulla qualità della pena stessa. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l'estradando aveva dedotto che, secondo la normativa dello Stato richiedente, aveva maturato il diritto alla liberazione condizionata in relazione alla pena da espiare).
Commentario • 1
- 1. Estradizione: conta il fatto, non la qualificazione giuridica (Cass. 51915/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2020
Il controllo di legalità riguardante la cosiddetta "doppia incriminabilità" ha la funzione per lo Stato richiesto di accertare che l'azione giudiziaria, che giustifica la consegna della persona ricercata e quindi la collaborazione richiesta a tal fine, sia "riconoscibile" anche in base al suo ordinamento: la ragione di tale clausola va ricercata nel rapporto estradizionale nel rispetto del principio di sovranità e di reciprocità e non nel principio di legalità di cui all'art. 7 CEDU in quanto l'arresto e la consegna, azioni in cui si traduce l'esecuzione di tale forma di collaborazione, non hanno carattere "punitivo". La verifica della sussistenza della suddetta condizione non deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2006, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/11/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 2026
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 33400/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE US;
avverso la sentenza in data 13.2006 della Corte di appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. BE US, attualmente agli arresti domiciliari per fini estradizionali, ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 13.2006 della Corte di appello di Venezia che ha accolto la domanda di estradizione presentata nei suoi confronti dalla Romania.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità di decadenza) in relazione all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b) sul rilievo che il mandato di cattura internazionale e la conseguente estradizione sono stati richiesti sulla base di una sentenza del 10.6.2001 del Tribunale di Galati che ha condannato il ricorrente alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione per il furto della ruota di una macchina (avvenuto il 17/18.4.1997) e per il furto di alcuni fili di rame (commesso nel febbraio 2000), reati considerati uniti dal vincolo della continuazione.
Così che si è di fronte ad una pena sicuramente eccessiva per reati di lievissima entità, applicata in un contesto processuale nel quale è impossibile fruire di riti speciali, che appare contrastante con principi cardine del nostro ordinamento giuridico: il principio di proporzionalità e ragionevolezza, il principio di eguaglianza ed il fine rieducativo della pena.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) in quanto la sentenza impugnata non prende in considerazione il fatto che la pena è stata sostanzialmente scontata nella sua interezza secondo la normativa rumena.
Il ricorrente, infatti, era stato "detenuto per la condanna in esecuzione dal 7.3.2000 al 27.6.2001" così che la pena residua da scontare al momento dell'arresto, avvenuto il 2.3.2006, corrispondeva a mesi 11 e giorni 10 di reclusione, che in base agli artt. 59 e 60 del codice penale rumeno, era da ritenersi limitata a 6 mesi e 6
giorni; con la conseguenza che, al momento della celebrazione del giudizio di estradizione, rimanevano da scontare solo 2 mesi e 26 giorni. Circostanza, questa, evidenziata dalla difesa e ignorata dalla Corte territoriale che sul punto è incorsa in una palese illogicità della motivazione.
Nel prosieguo del motivo ricorso si svolgono argomentazioni dirette a dimostrare che, in base agli artt. 59 e 60 del codice penale rumeno, la pena sarebbe stata interamente scontata oppure sarebbe maturato il diritto alla scarcerazione condizionata a partire dal 12.9.2006. Di qui la richiesta di non dar luogo alla estradizione del ricorrente. DIRITTO
1. Nel primo motivo di ricorso il ricorrente invoca l'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), sostenendo che il mandato di cattura internazionale e la conseguente estradizione sono stati richiesti sulla base di una sentenza del 10.6.2001 del Tribunale di Galati che lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione per il furto della ruota di una macchina (avvenuto il 17/18.4.1997) ed il furto di alcuni fili di rame (commesso nel febbraio 2000), reati considerati uniti dal vincolo della continuazione. Con la conseguenza che si è di fronte ad una pena sicuramente eccessiva per reati di lievissima entità ed applicata in un contesto processuale nel quale è impossibile fruire di riti speciali, e perciò contrastante con principi cardine del nostro ordinamento giuridico (il principio di proporzionalità e ragionevolezza, il principio di eguaglianza ed il fine rieducativo della pena). Al riguardo il collegio osserva che la differenza delle pene edittali previste in diversi Stati per determinati tipi di reato è espressione di differenti ma legittime valutazioni di politica legislativa, che non implicano di per sè lesione di diritti fondamentali dell'imputato ne' si pongono in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, con l'eccezione - da accertare di volta in volta in concreto - di pene così elevate in relazione al tipo di reato ed ai beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice da risultare assolutamente non commensurabili a quelle dell'ordinamento nazionale, irragionevoli e contrastanti con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene (cfr. Cass., 6^, n. 121 del 21.9.2004). Nel caso di specie è evidente che questa situazione-limite non ricorre, ove si considerino le pene edittali previste per il reato di furto dall'art. 624 c.p. e ss.. Il motivo di ricorso è perciò da ritenere infondato.
2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) in quanto la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione la circostanza che la pena è stata "sostanzialmente" scontata nella sua interezza secondo la normativa rumena. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle convenzioni internazionali in materia di estradizione e nella Convenzione Europea di estradizione possono essere di volta in volta identificate cause ostative all'estradizione se e quando sia dimostrato che sono venute meno in radice le condizioni per l'esercizio della pretesa punitiva fatta valere dallo Stato richiedente (amnistia intervenuta nello Stato richiedente, avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, intera espiazione della pena per effetto della misura cautelare applicata nel nostro paese et similia). Ma l'autorità giudiziaria italiana non può certo sostituirsi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente laddove - come nel caso in esame - debbano essere effettuate complesse valutazioni giuridiche in tema di esecuzione della pena, di computo della pena espiata e di concessione o meno di benefici incidenti sulla durata e sulla qualità della pena stessa.
3. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Va dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2007