Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2006, n. 393
CASS
Sentenza 23 novembre 2006

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione del 1957, è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la dimostrazione che, in relazione alla pena per la cui esecuzione la domanda è avanzata, siano venute meno in radice le condizioni per l'esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato richiedente (quali ad es. l'amnistia intervenuta nello Stato richiedente, l'avvenuta prescrizione del reato per il quale si procede, l'intera espiazione della pena per effetto della custodia cautelare applicata a fini estradizionali), non essendo invece consentito all'autorità giudiziaria italiana di sostituirsi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, laddove debbano essere effettuate complesse valutazioni giuridiche in tema di esecuzione della pena, di computo della pena espiata e di concessione o meno di benefici incidenti sulla durata e sulla qualità della pena stessa. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l'estradando aveva dedotto che, secondo la normativa dello Stato richiedente, aveva maturato il diritto alla liberazione condizionata in relazione alla pena da espiare).

Commentario1

  • 1Estradizione: conta il fatto, non la qualificazione giuridica (Cass. 51915/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2020

    Il controllo di legalità riguardante la cosiddetta "doppia incriminabilità" ha la funzione per lo Stato richiesto di accertare che l'azione giudiziaria, che giustifica la consegna della persona ricercata e quindi la collaborazione richiesta a tal fine, sia "riconoscibile" anche in base al suo ordinamento: la ragione di tale clausola va ricercata nel rapporto estradizionale nel rispetto del principio di sovranità e di reciprocità e non nel principio di legalità di cui all'art. 7 CEDU in quanto l'arresto e la consegna, azioni in cui si traduce l'esecuzione di tale forma di collaborazione, non hanno carattere "punitivo". La verifica della sussistenza della suddetta condizione non deve …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2006, n. 393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 393
Data del deposito : 23 novembre 2006

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