Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
Nel giudizio di appello, instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile, le quali configurano anche ipotesi di inversione dell'onore della prova ovvero di responsabilità oggettiva. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato con rinvio al giudice civile la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello, il quale, riformando la decisione di primo grado, aveva affermato la responsabilità dell'imputato sulla base della disposizione dettata dall'art. 2052 cod. civ.).
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- 1. L’impugnazione della sola parte civile nel processo penale ex 576 c.p.p. al vaglio della Corte costituzionaleGiovanni Negri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Accessorietà dell'azione civile, tempi ragionevoli del giudizio, sopravvenute irrazionalità manifeste scarica versione PDF CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE PENALE Il giorno 09 / 01/ 2018 la Corte, composta da dott. Carlo Citterio presidente est. dott. Antonio Liguori consigliere dott. Aldo Giancotti consigliere ha deliberato la seguente ORDINANZA nel procedimento penale a carico di: ZOPPAS UMBERTO, n. Valdobbiadene il 13/01/1975. Si procede nei confronti dello ZOPPAS a seguito di appello proposto, ai soli effetti della responsabilità civile, dalla parte civile, STUDIO ULM SRL in liquidazione e in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza …
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Leggi di più… - 3. Vittima di stupro, giustizia italiana diligente ma sessista (Corte EDU, JL vs Italia, 2021)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 luglio 2022
Gli obblighi positivi di proteggere le presunte vittime di violenza di genere impongono anche il dovere di proteggere l'immagine, la dignità e la vita privata di queste ultime, anche attraverso la non divulgazione di informazioni e dati personali senza alcun rapporto con i fatti. Questo obbligo è, peraltro, inerente alla funzione giudiziaria e deriva dal diritto nazionale nonché da vari testi internazionali. In tal senso, la facoltà per i giudici di esprimersi liberamente nelle decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale dei magistrati e del principio dell'indipendenza della giustizia, è limitata dall'obbligo di proteggere l'immagine e la vita privata dei singoli da ogni …
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Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. non è consentita l'utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui all'art. 246 c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE (ud. 18/04/2019) 25-06-2019, n. 16916 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente - Dott. SESTINI Danilo - Consigliere - Dott. CIGNA Mario - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2015, n. 42995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42995 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
429 95 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1444/2015 Dott. VINCENZO ROMIS Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FAUSTO IZZO - N. 4612/2015- Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO + - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GE OV N. IL 27/07/1940 avverso la sentenza n. 5/2014 TRIBUNALE di TARANTO, del 05/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Autonio Gialanella che ha concluso per l'annille nuts con nuvio delle renteerza, Udito, per la parte civile, Avv Udit i difensor Avv.Francesco Caraguano, ju l uptate, cheемиртин ha diesto l'accoglimento del veNunso;
so RITENUTO in FATTO 1. Con sentenza del 5\5\2014 il Tribunale di Taranto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, riteneva l'imputato EN NN responsabile agli effetti civili del delitto di cui all'art. 590 c.p. in danno di Laforese Rosa. All'imputato era stato addebitato che, in qualità di titolare della azienda agricola "Vanna", aveva consentito che una mandria di vacche invadesse di notte la strada statale, in tal modo determinando un imprevedibile ingombro della carreggiata ed l'urto di un animale con l'auto sulla quale viaggiava la parte civile, che nel sinistro pativa gravi lesioni. Osservava il Tribunale che dall'istruttoria era emerso che la serratura del cancello della recinzione dell'azienda agricola era danneggiato, per tale motivo il bestiame era agevolmente fuoriuscito. Che vi fosse stato un impatto dell'auto con l'animale emergeva dagli evidenti danni dell'auto ed era irrilevante che non vi fosse prova del ferimento di animali della mandria. L'imputato, in qualità di "custode", era tenuto al controllo degli animali e su di lui gravava la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., con onere quindi del custode di dimostrare il caso fortuito.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando l'erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione. Infatti il Tribunale, dopo avere svolto un'analisi degli elementi di fatto emersi nel corso del processo ed avere illustrato le ragioni per le quali il Giudice di Pace aveva assolto l'imputato, aveva riformato la sentenza sul solo dato oggettivo della fuoriuscita della mandria dal recinto, senza che vi fosse certezza sul verificarsi dell'impatto tra l'auto ed uno degli animali. Inoltre, non era stata valutata la possibilità del caso fortuito e che l'incidente fosse di esclusiva responsabilità del conducente dell'auto. CONSIDERATO in DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il giudice di appello, se provvede a dichiarare l'estinzione del reato, nel caso di presenza in giudizio della parte civile, deve operare una duplice valutazione, da un lato al fine di stabilire se sussistano gli estremi del reato dal quale la parte civile fa discendere il proprio diritto al risarcimento e, dall'altro, accertare la sussistenza di tale diritto (ex plurimis, cfr. Cass. Sentenza n. 16067\2001; Cass. Sentenza n. 21102\2004). Tale affermazione, sebbene fatta per le ipotesi di declaratoria di prescrizione, è espressione di un generale principio secondo il quale, poiché l'azione civile è esercitata nel processo penale, il suo buon esito presuppone l'accertamento della sussistenza del reato, anche solo ai limitati effetti civili. Ne consegue che in presenza di un appello della sola parte civile avverso una sentenza di assoluzione in primo grado, il giudice del gravame deve valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato, secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile che evocano ipotesi di inversione dell'onere della prova o, peggio ancora, di responsabilità oggettiva. Nel caso in esame il Tribunale, per giungere alla riforma della sentenza in grado di appello e condannare l'imputato agli effetti civili, ha fatto ricorso alle disposizioni dettate dall'art. 2051 c.c. (rectius, 2052 c.c.), evocando le regole della responsabilità oggettiva e ponendo a carico dell'imputato l'onere di dimostrare il caso fortuito. L'erronea applicazione della legge impone l'annullamento con rinvio della sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. SUPREMA Così deciso in Roma il 18 giugno 2015 E T R O Il Consigliere estensore C Fausto IZZO Il Presidente Vincenzo ROMIS E N IO I C D Z IL FUNZIO Dott Giov RUELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 OTT. 2015 M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Dott Giovann RUELLO