Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 2
In tema di giudizio abbreviato, il potere integrativo officioso del giudice, previsto dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può essere esercitato in ogni momento, anche successivamente all'espletamento dell'integrazione probatoria richiesta dalla parte, difettando una qualunque previsione in senso contrario ed essendo il giudice in grado, sin dal primo momento, sulla base degli atti, di valutare la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari alla decisione.
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista a favore di chi si adopera per assicurare la prova del reato e per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti, non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti nell'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito dalla norma; che consiste nella reale sottrazione di risorse rilevanti, cioè cospicue, suscettibili di essere utilizzate mediante perpetrazione di ulteriori attività delinquenziali. (Nel caso di specie l'unico contributo offerto dagli imputati era consistito nel fornire semplici indicazioni su alcune operazioni di spaccio o cessione cui essi stessi o altre persone erano interessati, ma non anche sulla specifica organizzazione del sodalizio criminale, in modo da consentire l'acquisizione di elementi specifici ed efficaci per la prova del reato associativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2006, n. 22196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22196 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI IO - Presidente - del 24/10/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1308
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 13221/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN AN IM;
2) EN MA;
3) TO EL;
4) TO RI;
5) TO TO;
6) De AG SS;
7) De MA LU;
8) De OL IL;
9) TO BI;
10) TO MA;
11) RE SA;
12) RA AN;
13) GG SA MB;
14) MA AU IO;
15) AN EO;
16) AN CA OM;
17) AN LU AN;
18) SE NC;
19) AG CA;
20) OL AN;
21) OL AL DR;
22) PI GI;
23) LI LE;
24) NT GI;
avverso la sentenza 2 aprile 2003 della Corte di assise di appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE ROBERTO;
Udite, le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GERACI NZ, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di UN D. C., MA F. G., OL A. e LI A. e per il rigetto degli altri ricorsi.
Uditi gli avvocati:
DE GIORGI CA LU per EN M., De MA L. e AN EO;
SAMBATI DR, per OL O. A. e, quale sostituto processuale dell'avv. RIZZO Paolo, per De OL G.;
GN AN, per OL A.;
DI ZE Carmine, per AG C.;
CA LV, per RA A., AN CA OM, AN LU AN e NT G., nonché, quale sostituto processuale dell'avv. CAMASSA Giancarlo, per LI A. e dell'avv. CILLO Fulvio, per RE C..
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. I ricorsi hanno ad oggetto la sentenza 2 aprile 2003 con la quale la Corte di assise ai appello di Lecce confermava la decisione 4 ottobre 2000 del Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva deciso sulle imputazioni addebitate agli odierni ricorrenti, imputazioni aventi ad oggetto la partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "sacra corona unita" dedita anche al narcotraffico (donde pure l'imputazione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74), all'interno della quale IU LI, LI LU
e HE CA rivestivano la qualità di capi, nonché vari episodi di cessione di droga. Per gli imputati RA AN e GI NT l'impugnazione riguarda altresì la condanna per l'omicidio di IO AN e per i reati connessi in materia di armi.
2a). Vanno dichiarati inammissibili, perché sprovvisti del necessario requisito della specificità, i ricorsi di UN AN IM, SA MB GG, AU IO MA ed LE LI.
I detti ricorrenti si sono limitati, infatti, a dedurre in modo assolutamente generico e, dunque, senza alcuno specifico riferimento ai capi e ai punti della sentenza qui impugnata, ora la omessa motivazione sulla responsabilità (UN D. C., GG C. U., MA F. G.) ora la violazione dell'art. 649 c.p.p. (UN D. C.), ora, sempre deducendo censure generiche, lo stato di detenzione del ricorrente e la mancata individuazione delle tipologie di droghe che hanno determinato la condanna, quali dati ostativi all'affermazione di responsabilità (LI A.). 2b). Pure inammissibili, ma per aver dedotto censure non consentite o manifestamente prive di fondamento, sono i ricorsi di TO BI e MA TO.
In presenza dell'articolata motivazione della sentenza qui impugnata, il primo ha riprodotto le medesime doglianze contenute nell'atto di appello e già ampiamente scrutinate dal giudice a quo, avendo nuovamente dedotto l'eccezione di giudicato e la conseguente violazione dell'art. 649 c.p.p. Gli ulteriori motivi di ricorso di BI TO e le denunce di MA TO, lungi dal contestare i criteri adottati per la valutazione della prova, si profilano come una - talora neppure specifica - rilettura degli elementi dimostrativi (convergenti chiamate in correità ed in reità; nonché dati documentali) in base ai quali è stata affermata la loro colpevolezza in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Manifestamente privo di fondamento, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, è, poi, il motivo incentrato sulla violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 5, stante l'evidenziato ruolo esponenziale e preclusivo del dato ponderale correttamente riconosciuto dalla sentenza impugnata.
2c). Identici criteri preclusivi all'esame del contenuto degli atti di impugnazione vanno utilizzati con riferimento ai ricorsi di AN CA OM e di LU AN AN.
L'uno e l'altro dei ricorrenti, infatti, contestano il contenuto del momento valutativo e non il procedimento probatorio, accentrando le loro argomentazioni su elementi dimostrativi ampiamente scrutinati dalla Corte di assise di appello, sia quanto all'attendibilità dei dichiaranti e delle loro dichiarazioni sia quanto ai riscontri. In più, il secondo dei due ricorsi risulta anche caratterizzato da palese aspecificità.
2d). Un' identica ragione impone di dichiarare inammissibili i ricorsi di AN OL e AL DR OL, tutti basati, sotto il nomen della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, su una non consentita richiesta di rilettura degli atti processuali.
3a). Nel ricorso congiunto l'avv. LV Caroli, nell'interesse di AN RA e GI NT, si duole dell'ordinanza 20 settembre 2000 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare, all'esito del giudizio abbreviato, disponeva l'integrazione probatoria mediante l'assunzione di due testimoni;
in più, in violazione dell'art. 586 c.p.p., la sentenza impugnata avrebbe omesso di argomentare sulla specifica censura avanzata dalla difesa. Il motivo è manifestamente privo di fondamento.
Correttamente il giudice a quo ha escluso che nel caso di specie l'integrazione probatoria non fosse consentita.
Secondo il pressoché costante indirizzo interpretativo di questa Corte Suprema il potere integrativo istruttorie del giudice previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5, è esercitabile anche nel momento stesso in cui viene disposto il giudizio abbreviato, difettando una qualunque previsione in senso contrario e considerato che, sulla base degli atti, il giudice può sin dal primo momento valutare la necessità di acquisire ulteriori elementi indispensabili alla decisione (Sez. 6^, 7 luglio 2004, Mascarucci). Al contempo, il potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall'art. 441 c.p.p., comma 5, - a norma del quale quando il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti assume, anche, d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione - è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 c.p.p. in dibattimento (Sez. 5^, 19 dicembre 2005, Simoncelli). Senza contare che - come riconoscono gli stessi ricorrenti - essendo risultate le prove acquisite dal giudice manifestamente irrilevanti (secondo un modello di verifica ex post) è assente un effettivo interesse sul punto al ricorso.
3b). GI PI lamenta la violazione, da parte della Corte di assise di appello, dell'art. 238 bis c.p.p., per avere la sentenza impugnata attribuito valenza probatoria decisiva ai fini del delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non al giudicato formatosi in ordine al tentato omicidio in danno di IU MA ma esclusivamente al movente (mafioso) di tale delitto, accertato in detta sentenza;
per di più, mettendo in discussione l'attendibilità delle fonti di prova sulle quali si è fondato il giudizio. Ora, a parte la considerazione che dalla lettura della sentenza impugnata l'affermazione di responsabilità risulta fondata su convergenti chiamate in correità (EO AN, TO OT, LU De MA e HE CA), emerge con assoluta evidenza che la doglianza del PI G. si fonda su di un'errata interpretazione della norma che si assume violata.
3b1. In effetti, si lamenta che il giudice a quo avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato sulla base della decisione che, pure se passata in giudicato, era stata resa inter alios, implicitamente invocando il precetto dell'art. 191 c.p.p.. Il tutto prescindendo dal rilievo che il PI G. avesse partecipato a quel processo. Nel verificare la legittimità dell'ingresso della sentenza emessa nel processo presupposto, appaiono preliminarmente necessarie talune considerazioni in ordine al regime che, nel sistema del codice abrogato, veniva denominato della "pregiudizialità penale"; un modello cui possono ricondursi ovviamente, in senso lato - gli effetti del tipo di quelli previsti dall'art. 238 bis c.p.p.. Nel vigore del codice del 1930, costituendo la pregiudizialità di cui all'art. 18 c.p.p., nulla più che una forma qualificata di connessione (donde il carattere del tutto residuale della soprassessoria), il collegamento da istituire tra le regiudicande restava decisamente svincolato dalla sospensione del processo, profilandosi il fenomeno come diretto a prevenire la possibilità dell'insorgere di antinomie nel sistema. Antinomie non meramente apparenti, potendo diversamente giustificarsi un contrasto di giudicati nell'ambito dei rapporti tra giudicato penale e giudicato civile (o amministrativo) tutte le volte in cui l'antinomia derivasse dalla necessità di proteggere posizioni giuridiche costituzionalmente presidiate.
L'assenza di ogni efficacia vincolante della decisione pregiudiziale veniva ricavata dalla mancanza nell'art. 21 c.p.p. del 1930 di ogni riferimento alla sentenza penale e dalla possibilità di utilizzare l'istituto della revisione nel caso di contraddittorietà tra la decisione sul provvedimento pregiudiziale e la decisione sul procedimento pregiudicato: una soluzione, peraltro, di dubbio rigore giacché l'esperibilità della revisione sembrerebbe proprio confermare l'efficacia vincolante della sentenza irrevocabile pronunciata sulla questione pregiudiziale;
tanto più che, ove nessun effetto dovesse derivare dalla sospensione del processo pregiudicato, un simile strumento si sarebbe rivelato davvero esorbitante rispetto al risultato conseguibile mediante la sua utilizzazione. In effetti, però, non soltanto il momento applicativo della pregiudizialità penale, ma anche l'esigenza logica alla base di tale rapporto - la creazione, cioè, di uno strumento volto a precludere ogni conflitto teorico fra giudicati - sembra incentrarsi nonostante l'assenza sul punto di ogni previsione nell'art. 21 c.p.p. del 1930, nella nozione di giudicato che resta, in certo senso, la chiave per comprendere la stessa utilizzazione della soprassessoria penale. E ciò anche quando si afferma che, trovando giustificazione il "rinvio" previsto dall'art. 18 c.p.p. in un rapporto di necessaria dipendenza logica tra i procedimenti, la stasi della questione principale deve comportare, quanto meno, per il giudice di quest'ultima la possibilità di utilizzare l'assetto probatorio già vagliato dal giudice del primo, con l'obbligo di motivare il suo contrario avviso rispetto alla decisione pregiudiziale. Nonostante le non sempre chiare conclusioni ricavabili, in proposito, dall'esame della dottrina e della giurisprudenza, il sistema congegnato dall'art. 18 c.p.p. del 1930 rivela una intrinseca ragionevolezza. Nulla disponendosi circa l'efficacia nel processo principale della sentenza che avesse deciso, dopo la sospensione del processo "pregiudicato", una questione a questo pregiudiziale, si veniva a ribadire una regola di principio anch'essa codificata: che, cioè, la cosa giudicata si forma non sull'accertamento, ma esclusivamente sul decisum (art. 90 c.p.p. del 1930). Pure se non va trascurato che le linee interpretative da ultimo ricordate paiono svalutare l'aspetto tipico del giudicato "esterno" - coincidente con il vicolo ultra rem - per riproporre, riducendone l'efficacia, la soluzione, di evidente matrice dogmatica, che, a tali fini, configura (davvero significativamente, ove si considerino gli approdi cui sarebbe pervenuto il c.p.p. del 1988) la sentenza irrevocabile come mezzo di prova.
In realtà, il non avere assegnato forza vincolante alla decisione pronunciata del procedimento pregiudiziale rappresenta la logica conseguenza della necessità di demandare l'accertamento della questione principale alla cognizione del giudice della relativa causa, con la previsione, però, di una verifica di conformità fra le rispettive regiudicande che, postulando una ricognizione dell'accertamento compiuto nel procedimento pregiudiziale, venisse affidata, in via esclusiva, al giudice del procedimento pregiudicato. Il tutto proprio per impedire che il giudice della causa principale potesse decidere incidenter tantum una questione già devoluta (o devolvibile) alla cognizione del giudice del procedimento pregiudiziale, derivandone altrimenti un'efficacia eccedente dagli schemi dell'art. 90 c.p.p. del 1930, per formarsi il giudicato sul decisum e non sull'accertamento dei fatti.
L'avere "storicizzato" il fenomeno della pregiudizialità penale rende ora più agevole - ai fini che qui direttamente interessano - l'esame dell'assetto predisposto dal codice 1988.
Come risulta confermato dalla rimozione dal lessico normativo dell'espressione "pregiudizialità penale", nonché dal ruolo di autonomo criterio di determinazione della competenza assegnato all'istituto della connessione, il panorama introdotto sul tema dal nuovo c.p.p. appare profondamente diverso dalle previsioni dell'abrogato c.p.p..
La pregiudizialità penale trova così la sua disciplina (ovvero il riconoscimento della sua irrilevanza) nell'art. 2 c.p.p. il quale prescrive, per un verso, che il giudice penale, salvo che sia diversamente stabilito, risolve ogni questione da cui dipende la decisione (comma 1) e, per un altro verso, che la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione (anche penale) non ha efficacia in nessun altro processo.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, un vero e proprio capovolgimento di regime, rispetto alle previsioni del codice abrogato, dell'intera disciplina dei rapporti pregiudizialità penale - giudicato e degli effetti della decisione sulla questione pregiudiziale.
A parte la soppressione dell'istituto della sospensione del processo, la novità di maggior rilievo sembra esprimersi nel superamento di una normazione dalla quale scaturiva l'esclusione per il giudice penale del potere di decidere incidentalmente la questione penale pregiudiziale (un potere, invece, conferitogli con riferimento alle pregiudiziali civili o amministrative, con la sola eccezione della pregiudiziale di stato), restando come uniche vie da percorrere o il simultaneus processus ovvero la sospensione del processo penale sulla questione pregiudicata fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla questione pregiudiziale.
L'assoluta refrattarietà della rilevanza di questioni pregiudiziali penali trova, poi, una significativa conferma nel precetto dell'art.479 c.p.p., che consente la sospensione del processo per pregiudizialità solo per il caso di controversie civili o amministrative e non anche per le ipotesi di pregiudizialità penale. La scomparsa della pregiudizialità omogenea dal sistema del nuovo c.p.p. si pone, dunque, in linea con la tendenza al favor separationis che caratterizza l'assetto complessivo del codice del 1988 e risulta avvalorata dalla drastica riduzione delle ipotesi di soprassessoria giudiziale anche nella materia extra penale. Ed è agevole comprendere come, una volta esautorati quei modelli processuali in grado - almeno virtualmente - di prevenire le antinomie, ogni potenzialità di vincere il conflitto logico tra giudicati resta affidata alla fase del post giudicato, attraverso una maggiore possibilità di utilizzazione - ancora una volta in omaggio al principio del favor revisionis - dell'impugnazione straordinaria. Una regola che trova conferma nel vigente rapporto tra c.d. pregiudizialità eterogenea ed istituto della revisione, solo confrontando gli artt. 19, 20, 21 c.p.p. e l'art. 554 c.p.p., n. 2, del 1930, da un lato, e gli artt. 2, 3 e 630 c.p.p. (codice vigente), dall'altro (cfr., da ultimo, Sez. 6^, 16 gennaio 2007, Iaculano). La necessità di raccordare sia le acquisizioni probatorie sia del decisioni assunte in un diverso procedimento ha determinato l'introduzione, dopo il precetto dell'art. 238 c.p.p. (il cui testo è stato poi modificato) in forza del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 3, comma 2, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, dell'art.238 bis c.p.p. a norma del quale "le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e dell'art.192 c.p.p., comma 3. 3b2). I principi adesso rammentati trovano un'ampia conferma nella giurisprudenza di questa Corte proprio quanto all'effettivo significato normativo dell'art. 238 bis c.p.p.. Scendendo, più specificamente, alla censura che addebita alla sentenza impugnata la violazione dell'art. 238 bis c.p.p., va rammentato - pure a prescindere dai rilievi sopra avanzati - che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel senso che non è consentito dedurre in modo automatico la sussistenza della calunnia a carico dell'accusatore dall'intervenuto proscioglimento nel merito per il reato di cui un soggetto era stato coscientemente incolpato e che il giudicato, sia pure definitivo, rispetto al reato oggetto di incolpazione deve essere valutato autonomamente e liberamente nel giudizio per la calunnia;
e ciò perché - come si è adesso rammentato - non esiste nell'ordinamento processuale nessuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238 bis c.p.p., consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma dell'art. 197 c.p.p. e dell'art. 192 c.p.p., comma 3 (Sez. 6^, 4 marzo 1996, Barletta). Nel vigente ordinamento processuale non esiste, infatti alcuna disposizione in ordine alla efficacia del giudicato formatosi nell'ambito di altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti fra processo penale e processo civile, amministrativo e disciplinare;
l'art. 238 bis c.p.p. si limita, infatti, a consentire l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e dell'art. 192 c.p.p., comma 3, "ai fini della prova del fatto in esse accertato" (sez. 6^, 24 giugno 1998, Ottaviano). Ancor più perentoriamente si è statuito che l'acquisizione agli atti del procedimento, alla stregua di quanto previsto dall'art. 238 bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti ne', tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1^, 16 novembre 1998, Hass). Cosicché le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino.
Ne discende che, una volta acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti ben precisi indicati dall'art. 187 c.p.p. e dall'art. 192 c.p.p., comma 3; pertanto il giudice, perché tali sentenze, assimilate alle dichiarazioni accusatorie del reo o del correo, assurgano a dignità di prova nel diverso processo penale al quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario;
del pari, su richiesta dell'accusa, il giudice dovrà acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova - costituiti da riscontri esterni individualizzanti - che confermino la veridicità dei fatti, accertati nelle sentenze irrevocabili acquisite e che divengano, in tal modo, fonti di prova del reato, per cui si procede, sicché sulla base delle esposte premesse non è ipotizzabile alcuna violazione del principio della terzietà del giudice ne' di quello del diritto di difesa (Sez. 1^, 26 maggio 1995, Ronch). Si è così precisato che il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art.192 c.p.p., comma 3, ma ha come oggetto non solo il "fatto"
direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione di fatto evidenziata anche nel corpo della motivazione;
con la conseguenza, pure al di fuori di ogni dovere per il giudice che l'utilizza, in ordine alla valutazione dei fatti contenuti nella sentenza irrevocabile che, una volta identificato il "fatto" accertato, rimane esclusa la possibilità di un controllo della sua fonte probatoria, anche sotto il profilo della rituale acquisizione in quel processo concluso con sentenza irrevocabile;
precisandosi che in tal senso nessuna eccezione di ordine processuale attinente alla prova - non solo quelle già dedotte ma anche quelle "deducibili" nel processo la cui sentenza è divenuta giudicato - può essere proposta al fine di porre in discussione la semiplena probatio conferita dall'art. 238 bis c.p.p. (Sez. 5^, 14 aprile 2000, vera;
Sez. 4^, 29 marzo 2006, Ragaglia). Dunque, la locuzione codicistica "fatto accertato" con sentenza irrevocabile va riferita non solo alla statuizione contenuta in dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento (Sez. 1^, 20 maggio 1997, Bottaro). È evidente, allora, come la denuncia con la quale il PI G. lamenta erronea applicazione dell'art. 238 bis c.p.p., per non avere il giudicato concernente il tentato omicidio MA G. forza vincolante con riferimento al movente, è del tutto priva di fondamento, con essa ponendosi in discussione le pretese (e, peraltro, inesistenti) discordanze tra le dichiarazioni dei collaboranti con riferimento alla causale del fatto delittuoso. L'applicazione dell'art. 187 c.p.p. e dell'art. 192 c.p.p., comma 3, infatti non smentisce le conclusioni della sentenza proprio considerando l'addotto riscontro reciproco delle dichiarazioni così da delineare una specifica condotta di partecipazione. 3c1. CA AG è stato condannato per i reati di cui all'art.416 bis c.p., al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, per il periodo successivo al 23 maggio 1991, data in cui fu pronunciata dalla Corte di assise di Lecce sentenza di assoluzione dagli stessi reati. La Corte di assise di appello ha ritenuto che il precedente giudicato non impedisce la valutazione delle prove raccolte nel relativo processo, trattandosi di valutarle solo per il periodo successivo.
La sentenza impugnata indica il ricorrente come affiliato a SE AR (responsabile di AN), insieme a LU AZ, NC SE, PI GI, SS OV e De AN TO, nonché come collettore delle somme necessarie al sostentamento dei detenuti.
Il tutto sulla base delle dichiarazioni di HE CA (che lo qualifica come uno dei vecchi affiliati a SE M., e come responsabile di AN), di AS TI (che riferisce di un incontro prima del Natale 1993 cui partecipano CA M. con due suoi cognati e CA AG di AN: il gruppo di AN si lamentava perché il gruppo di TO si preoccupava poco della destinazione del danaro ai gruppi di AN e di RO;
si arrivò ad un accordo ed il TI P. inviò due milioni a OR AD;
secondo il collaborante, il gruppo di AG C. si occupava anche del traffico di droga ed il AG C. si riforniva da AR SE), AG IU (che ha riferito della riunione mafiosa di cui parla il TI P. ed indica tra i partecipanti CA M., TI P., e tale "Conzalimme di AN", soprannome di AG C., responsabile dell'invio dei danari ai detenuti), PI CL (che conferma il ruolo di collettore per l'invio delle somme ai detenuti) De MA LU (che ricorda di aver conosciuto in epoca più recente GI PI da AN, affiliato al AG C. e di aver assistito, nel 1991, all'affiliazione di OV SS al AG C.), TO OT (che riferisce del ruolo di AG C. e della sua collaborazione con LI L.; di un colloquio in carcere nel marzo 1995, nel corso del quale vi fu un chiarimento sull'aggressione subita da OT D. e sulla successiva proposta di AG C. ad entrare nel gruppo LI e di essere stato informato da DO SO dell'assenso di LI L.), SA RE (che accompagna LI NN De MA L. nel febbraio 1996 alle udienze di un processo a carico del LI L.; in tale occasione gli viene presentato il AG C. come persona che "apparteneva" al LI), AN EO (che lo conosce in carcere come persona vicina a LI L. e a PI Calamità, precisando che controlla AN e che tra i suoi affiliati vi è NC SE, il quale gli disse di avere il grado di "sgarro" a carico del AG C.) e TA OR (che riceve nel 1997, in carcere, l'indicazione di recarsi dal AG C. per invitarlo ad acquistare eroina;
non sa a chi AG C. è affiliato, ma parla del SE F. come affiliato al AG C.; conferma il ruolo di collettore del ricavato di attività illecite).
3c2). Nei motivi di ricorso sottoscritti dagli avvocati Filippo Dinacci e NC AN si lamenta:
- Violazione degli artt. 238 bis c.p.p. in relazione all'art. 649 c.p.p.. Secondo il ricorrente la Corte di assise di appello avrebbe valutato le prove già esaminate con la sentenza 23 maggio 1991 della Corte di assise di Lecce che aveva assolto il AG C. dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., fissando la permanenza, appunto dal 23 maggio 1991 all'estate 1998. La violazione della norma processuale prima ricordata, che consente di acquisire le sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova "del fatto in esse accertato", deriverebbe dal non essere stato accertato nel caso di specie alcun fatto specifico, come tale utilizzabile a fini di prova. - Violazione dell'art. 649 c.p.p., perché il AG C. sarebbe stato sottoposto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. a due distinti procedimenti per fatti commessi nello stesso periodo di tempo: con sentenza del GIP del Tribunale di Lecce è stato condannato ad anni sette di reclusione (ridotta ad anni sei in appello) - sentenza passata in giudicato - per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso operante nel territorio di AN ed altri centri della provincia di Lecce, fino al novembre 1998; è stato poi condannato con sentenza del GIP del Tribunale di Lecce ad anni sette di reclusione per i reati di cui all'art. 416 bis e al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, confermata in appello (quella riguardante la vicenda ora al vaglio della Corte), per fatti riguardanti la medesima associazione di tipo mafioso operante nella provincia di Lecce "sino all'estate 1998 e con permanenza". Solo perché la sentenza relativa al primo processo non era ancora passata in giudicato non si era pervenuti ad applicare la continuazione. Ora, la prima sentenza è divenuta definitiva con l'assurdo di due condanne per lo stesso fatto, con permanenza cessata il 12 ottobre 2001 con la sentenza resa nel primo procedimento che ricomprende l'intero arco temporale dell'imputazione del presente giudizio;
si chiede quindi che la Corte annulli la sentenza per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e ridetermini la pena per le imputazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. - Violazione della legge penale e processuale penale in relazione al reato di associazione di tipo mafioso. Si contesta la valenza delle dichiarazioni dei collaboratori in quanto intrinsecamente inattendibili, per l'evidente previo concerto, e non riscontrate, per di più con palese travisamento degli atti processuali. - Violazione dell'art. 81 c.p.. Si censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto la continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di assise di Lecce del 30 gennaio 1997. 3c3). Il ricorso è fondato.
Come si è sopra esposto, le censure del AG C. hanno ad oggetto, in primo luogo, l'utilizzazione a fini di prova della sentenza della Corte di appello di Lecce che ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., sulla base delle stesse fonti di prova utilizzate ai fini della condanna ora pronunciata. Ha argomentato la decisione qui impugnata che i fatti di cui al presente procedimento sono successivi a quelli che formano oggetto della sentenza che ha pronunciato l'assoluzione del AG C. e che, almeno talune delle dichiarazioni dei collaboratori riportate a pagg. 92 e 93 della sentenza parrebbero riferirsi alla partecipazione all'associazione mafiosa in un'epoca successiva a quella presa in considerazione dalla sentenza passata in giudicato. Orbene, deve subito contestarsi quella parte della sentenza impugnata nella quale le fonti di prova vengono rivalutate dopo il giudicato al fine di sostenere l'affermazione di responsabilità del AG C.;
così surrettiziamente sovrapponendo la nuova valutazione rispetto allo stesso fatto alla valutazione delle prove già ampiamente compiuta nella precedente sentenza. L'effetto preclusivo del giudicato si incentra, infatti, anche nella impossibilità di utilizzare le medesime prove relative al medesimo fatto allo scopo di verificare in senso diverso il fatto stesso.
L'utilizzazione di elementi di prova già valutati ai fini di una decisione passata in cosa giudicata per fare ad essi riassumere valenza decisoria per un periodo di tempo successivo, secondo il modello di cui all'art. 238 bis c.p.p., comma 2, magari capovolgendo - alla luce del novum - la valutazione già oggetto del giudicato e della corrispondente decisione, si rivela, infatti, procedimento non corretto, tanto da far assumere a tali dichiarazioni (il cui oggetto è circoscritto nel tempo) una significazione esorbitante la sua naturale rilevanza.
Del resto, la stessa sentenza impugnata sembra espressamente riconoscere la non puntuale osservanza dei criteri di utilizzazione e di valutazione della prova allorché tende proprio a minimizzare la valenza probatoria di tali dichiarazioni, relegandola al ruolo di criterio di controllo dell'attendibilità dei dichiaranti, fino a richiedere una complessiva rivalutazione dei mezzi di prova utilizzabili considerato il tempus commissi delicti. Di tali criteri dovrà tener conto il giudice del rinvio cui gli atti vanno rimessi a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata. 3c4). Anche il motivo - da ritenere di valenza complementare - concernente la preclusione del precedente giudicato e la conseguente violazione dell'art. 649 c.p.p. deve trovare accoglimento. Non è, infatti, riscontrabile nella sentenza impugnata una plausibile verifica dei periodi di tempo cui si riferisce la decisione della Corte di appello di Lecce per i fatti previsti dall'art. 416 bis c.p.p. ed i fatti ora al vaglio della Corte.
4. NC SE, condannato per i reati di cui all'art. 416 bis c.p., quale affiliato al AG C., al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, sulla base delle dichiarazioni di OT D. (che lo chiama "uomo di AG", col quale si trovava nella stessa cella ed era a conoscenza dell'accordo del OT D. con AG C. e LI L.; rivelando che il SE F. faceva il "messaggero" tra i due quale uomo di AG C., trasmettendo il conferimento della dote di "quarta" del OT D. e la successiva autorizzazione del LI L.: si tratta, appunto, dell'episodio che portò OT D. nel gruppo LI) di RE C. (che, affiliato allo stesso clan, accompagnò De MA NN ad assistere al processo che coinvolse il marito LI L.; tra i detenuti vi erano il AG C. e il SE F.; trovò, poi, a casa De MA il SE F. appena scarcerato), di De MA L. (dal quale viene indicato come affiliato al AG C., dedito al traffico di droga e alle estorsioni), dal AN L. (che lo qualifica affiliato al AG C., avendolo conosciuto in carcere ove gli riferì di avere il grado di "sgarro a carico del AG C."), di TA S. (che partecipò alla cerimonia di affiliazione del SE F.), nonché dagli accertamenti della frequentazione tra SE F. e AG C. ed altri componenti del gruppo e circa la comune detenzione, deduce mancanza di motivazione in punto di responsabilità, con riferimento alla condanna per i reati concernenti gli stupefacenti.
4.1. il ricorso, riguardante la responsabilità del SE F. in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, è fondato.
Il deficit motivazionale denunciato appare evidente solo considerando che la sentenza impugnata sembra fare esclusivo riferimento al ruolo del ricorrente quale soggetto appartenente all'associazione mafiosa e cioè quale persona "vicina" al AG C..
La Corte del rinvio provvedere a colmare le lacune risultanti su tali capi della sentenza, motivatamente individuando gli specifici elementi di prova a carico del SE F. in merito alla partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico nonché all'attività di cessione di sostanze stupefacenti e la loro valenza dimostrativa ai fini del giudizio dopo l'annullamento limitatamente alle parti di sentenza relativi a tali fatti.
5. Valore decisivo assumono, nell'assetto dimostrativo della decisione qui impugnata, con riferimento a tutti i reati per cui è intervenuta condanna, le dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Poiché quasi tutti i ricorrenti hanno contestato l'osservanza, ad opera del giudice a quo, dei principi concernenti la valutazione delle chiamate di correo, con conseguenti riverberi sulla motivazione nel suo complesso, occorre, anzi tutto, precisare i criteri interpretativi ai quali questa Corte conformerà il suo controllo per poi, di volta in volta, pervenire alla concreta applicazione dei conseguenti enunciati. Un'operazione davvero indispensabile, solo considerando che a risultarne coinvolti sono, pressoché tutti gli snodi problematici concernenti la valenza dimostrativa delle dichiarazioni accusatorie su fatto altrui: dall'accertamento dell'attendibilità di ciascuna delle dichiarazioni, alla verifica estrinseca di esse fino alla valenza delle dichiarazioni de relato. Rimane, infatti, decisivo - al di là di quegli schematismi talora rilevabili negli enunciati giurisprudenziali e che rischiano di ipostatizzare la stessa nozione di forza dimostrativa degli elementi alla base delle verifiche che il giudice è tenuto, di volta in volta, a compiere nel concreto - l'accertamento della validità del giudizio logico e la complementare osservanza delle regole stabilite dalla legge, non soltanto al fine di indicare un paradigma che comprovi la correttezza dell'operazione ermeneutica, ma anche, e soprattutto, per delimitare, con accentuate finalità di garanzia, la valutazione della prova.
I tracciati entro il cui ambito occorre procedere alla verifica dei criteri di valutazione della chiamata di correo vanno sicuramente individuati nelle conclusioni alle quali sono pervenute le Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 21 ottobre 1992, NO). Poiché, però, tali approdi costituiscono regole di garanzia prima ancora che canoni di verifica della logicità del giudizio, il loro inserimento nelle, concrete vicende processuali richiede, superando i nominalismi derivanti dall'impiego di formule non di rado tralaticie, che una corretta opera interpretativa non possa prescindere dalla necessità di relativizzarne concretamente gli stessi enunciati. Questa opera di "concretizzazione" non vale, certo, a sottrarsi all'utilizzazione di strumenti di verifica giuridicamente definiti;
essa esprime soltanto l'esigenza, connaturata ad ogni attività ermeneutica, di non immobilizzarsi di fronte ad un archetipo, ma di volgere la propria operazione ricostruttiva in funzione delle esigenze di massima coerenza nella ricostruzione del fatto che forma oggetto del giudizio e della riferibilità del fatto stesso ad un autore.
Entro questo quadro non ci si potrà esimere da una precisazione connaturata alla stessa forza dimostrativa, giuridicamente definita, della chiamata in correità; vale a dire, l'incidenza del sistema di acquisizione della prova sul reale contenuto dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, così da poter correttamente intendere il significato della formula "le dichiarazioni rese da un imputato del medesimo reato o da una persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. sono valutate insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".
Nella prima pronuncia resa sul vigente codice di procedura penale, le Sezioni unite - chiamate a decidere circa l'applicabilità dell'art.192 c.p.p., commi 3 e 4, ai processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo c.p.p. e che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti - non ebbero esitazioni nell'affermare l'impercorribilità di una interpretazione riduttiva fondata sulle specifiche funzioni della Corte di Cassazione che, quale giudice di legittimità, non potrebbe restare vincolato da una norma che, predisposta in funzione della finalità di dettare regole per la valutazione e non per l'assunzione della prova, si riferirebbe ai soli giudici di merito perché, anche in mancanza di una norma transitoria che impone l'applicabilità dell'art. 192 c.p.p. ai detti tipi di processo, la nuova disposizione è sicuramente più favorevole all'imputato e va annoverata tra quelle che parte della dottrina qualifica "norme di garanzia", assimilabili in tutto a quelle sostanziali più favorevoli (Sez. un., 3 febbraio 1990, Belli).
Stando ad una successiva decisione delle stesse Sezioni unite (Sez. un., 11 ottobre 1992, NO), la detta verifica richieda, in primo luogo, un'indagine sulla credibilità del dichiarante che consideri la sua personalità, le sue condizioni socio - economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con i chiamanti, la genesi della sua risoluzione, la confessione e l'accusa di coautori e complici.
Ad un simile accertamento deve seguire l'indagine sulla intrinseca consistenza e sulle caratteristiche della dichiarazione e, cioè, la verifica della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, etc..
Solo superata questa duplice serie di accertamenti è consentito al giudice constatare l'esistenza degli elementi di prova che confermano l'attendibilità di tali dichiarazioni. Un criterio non surrogabile, pure se le problematiche relative ai singoli momenti possono risultare fra loro intrecciate perché non può pervenirsi alla valutazione della chiamata di correo, rapportandola agli elementi di conferma, se non si opera un previo accertamento della chiamata in sè.
Se si assegnano alle disposizioni sopra ricordate il valore di mera regola metodologica, e non di principio scientifico, regola derogabile alla stregua delle particolari situazioni del caso concreto, pare certo che è la dichiarazione il punto di rilevanza interpretativa dalla quale non si può, in ogni caso, prescindere. E ciò prefigurandosi due ordini di prospettive, in primo, luogo, così come un soggetto inattendibile (sulla base dei criteri rammentati) può esprimere un narrato accusatorio affidabile, un soggetto affidabile per scelta collaborativa (o per altre ragioni) può esprimere un narrato accusatorio inaffidabile. La problematica è - appare evidente - di estrema complessità perché molto spesso l'affidabilità o l'inaffidabilità del propalante deriva dai suoi precedenti narrati la cui attendibilità non risulta confermata per l'assenza di riscontri. In secondo luogo, pur riferendosi l'art. 192 c.p.p., comma 3, alla valutazione comparativa delle dichiarazioni e degli altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della chiamata, l'accertamento dei riscontri resta comunque subordinato alla consistenza della chiamata ex se considerata, come è comprovato dall'univoca espressione contenuta nel detto comma, "altri elementi di prova", che designa il riscontro;
un approdo cui già era pervenuto il ricordato esordio delle Sezioni unite su temi riguardanti il nuovo c.p.p. (Sez. un., 3 febbraio 1990, Belli). Il che sembrerebbe presupporre che la chiamata di correo può assumere connotazioni in grado di consentire una verifica estrinseca del suo valore dimostrativo solo in quanto corrisponda a quei requisiti intrinseci che la definiscono come tale, tanto da connotarla come elemento - in certo senso condizionato - di prova.
Le ragioni per le quali la giurisprudenza ha chiarito che i dubbi sull'attendibilità del dichiarante vanno sciolti con assoluta precedenza rispetto all'esame degli elementi di conferma, trovano così, con i correttivi sopra indicati, una consistenza logica ampiamente significativa. Il che rende necessario introdurre un'ulteriore, rilevante tematica, da collegare alla distinzione tra dichiarante e dichiarazione, secondo regole che impongono l'utilizzazione di operazioni interpretative non necessariamente sovrapponibili.
Le affermazioni volte ad individuare come fondamentale criterio ermeneutico - pur nell'ambito, talora, della motivazione in fatto la primaria opzione per la qualità del dichiarante e per l'origine delle sue dichiarazioni, cui deve seguire l'indagine sulle caratteristiche di ciascuna dichiarazione o di ciascuna serie di dichiarazioni, descrivono attributi di qualificazione che, come tali, non possono essere caratterizzati se non da un alto tasso di relatività.
Non sembra, infatti, compromettere l'attendibilità del dichiarante il fatto che talune dichiarazioni possano essere dotate di sicura forza altre di minor forza intrinseca, purché vengano individuate le ragioni che, nonostante la rispondenza al primo postulato, compromettono la valenza dimostrativa di ciascuna di esse. Cosicché, sempre sul piano dell'attendibilità intrinseca, è possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correità, frazionare la dichiarazione relativa al singolo dato, soprattutto quando i fatti narrati si identifichino in episodi criminosi talora appresi non direttamente ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori dei singoli reati.
Tali rilievi consentono di introdurre quell'ulteriore profilo dell'attendibilità intrinseca che si incentra sull'affidabilità della dichiarazione.
Alla dichiarazione si richiama, infatti, l'art. 192 c.p.p., comma 3, nel senso che è la dichiarazione il punto di riferimento degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione stessa. È se è vero che il necessario passaggio all'esame dell'attendibilità della dichiarazione deve essere preceduto dal giudizio sull'attendibilità intrinseca del chiamante è anche vero che è soltanto dalla qualità della dichiarazione che è possibile formulare un giudizio circa l'intrinseca credibilità (sotto il profilo della precisione, della concordanza, della coerenza, della costanza, etc.; cfr. Sez. 6^, 16 aprile 1998, Civardi) di chi dichiara fatti sfavorevoli nei confronti di coimputati ovvero di imputati di reati connessi o collegati. Il tutto per significare come, una volta formulato il giudizio sull'affidabilità del chiamante, la verifica dell'attendibilità delle singole dichiarazioni non deve necessariamente essere di segno omologo, potendo il propalante aver rivelato fatti rispondenti a verità e formulato accuse non veritiere. Il procedimento verificatorio non può, dunque, pervenire omisso medio all'esame dei riscontri esterni alla chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice verifichi se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia, a sua volta, attendibile, il procedimento appare davvero non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad un controllo di attendibilità intrinseca, si finirebbe per conferire al riscontro il compito, logicamente, oltre che giuridicamente, con esso incompatibile, di costituire la vera prova da riscontrare, così indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. Un principio, quello ora ricordato, più volte affermato dalla giurisprudenza, attenta a precisare come la chiamata di correo non può considerarsi come elemento estraneo da verificare e, quindi, come estraneo alla prova (che sarebbe costituita esclusivamente dai riscontri), ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto dell'imputazione, dovendo essere qualificati come elementi che, direttamente o indirettamente, confermano l'attendibilità della chiamata di correo che resta la prima ed essenziale fonte di prova (Sez. 2^, 7 dicembre 1993, Alessandrino). Gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell'art.192 c.p.p., comma 3, il giudice è tenuto a valutare unitamente alle dichiarazioni del coimputato, non devono, dunque, provare il fatto - reato e la responsabilità dell'imputato perché in tal caso la suddetta disposizione sarebbe pleonastica. La funzione dei riscontri è solo quella di confermare come, d'altro canto, emerge dalla lettera della norma, l'attendibilità delle dichiarazioni in questione. Con la conseguenza che i riscontri si pongono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla chiamata, pur dovendo rivestire idoneità dimostrativa rispetto al thema decidendum. Il rapporto di complementarità fra chiamata e riscontro rende, quindi, necessario non enfatizzare la sistemazione topografica della disciplina delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato in reato connesso o inteprobatoriamente collegato, costituendo una chiamata non riscontrata una probatio semiplena, un dato puramente "indiziario", per di più, non sussumibile nell'area dell'art. 192 c.p.p., comma 2, anche se grave e preciso, non soltanto perché per essa è dettato il particolare regime previsto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, ma anche e soprattutto perché la chiamata in correità costituisce non una prova logica ma una prova rappresentativa.
Per tornare alle sedimentazioni giurisprudenziali recepite dalle Sezioni unite (Sez. un., 21 ottobre 1992, NO) è significativo considerare come verso tale pronuncia paiono, singolarmente, convergere giudizi di prevalente ordine etico, ricavate da una lettura dell'art. 192 c.p.p., comma 3, attenta, più che al profilo precettivo, al progressivo allineamento della chiamata di correo tra i mezzi di prova.
L'attendibilità intrinseca del chiamante, vale a dire la sua affidabilità, pur essendo richiamata come canone logico, resta confinata in un ambito eminentemente categorico: il più volte ricordato principio enunciato dalle Sezioni unite circa i varchi che occorre valicare per pervenire alla verifica dell'attendibilità della dichiarazione ne costituisce una conferma davvero indiscutibile.
È davvero singolare fermarsi all'osservazione del come la sentenza NO abbia costituito l'unico canone logico a cui affidare le soluzioni giurisprudenziali, se è vero che si è confermato, ancora di recente, che, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio - economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. Questo esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato (Sez. 2^, 12 dicembre 2002, Contrada). Resta però un rilievo da meditare attentamente e che fa ritenere l'esistenza di una deviazione: comprovata, oltre tutto, dal rapporto fra "attendibilità" che deve contrassegnare la chiamata e "credibilità" che deve contrassegnare la testimonianza. Espressione, quest'ultima, che ricorre, per il solo testimone, nell'art. 140 c.p.p., comma 2 (in base al quale l'esame del testimone può
estendersi anche ai rapporti di parentela o di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o gli altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la "credibilità"), nell'art. 236 c.p.p., comma 2 (in base al quale le sentenze irrevocabili e i certificati del casellario giudiziale possono essere acquisiti ai fini di valutare la "credibilità" del testimone) e, quel che più importa, nell'art. 500 c.p.p., comma 2 (che, per il testimone esaminato in dibattimento,
prescrive che le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate ai fini della "credibilità" del teste;
ma vedi anche gli artt. 197 bis e 210 c.p.p). Entrambi i criteri si affidano ad una verifica di ordine etico che esprime nelle disposizioni - come norma rilevante ai fini della valutazione della prova (con inevitabili riverberi sul sindacato sulla motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. e), l'unico criterio rilevante nell'opera di controllo in sede di legittimità della verifica compiuta dal giudice di merito) - per un verso, l'inaffidabilità del chiamante in correità, le cui dichiarazioni devono essere valutate insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; per un altro verso, l'attendibilità del testimone, comprovata dalla credibilità in via generale riconosciuta alla sua deposizione, condizionata, peraltro, alle modalità di assunzione della prova;
così da assegnare minor valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese fuori del dibattimento, sulla base di una regola processuale che, accentuando il profilo concernente il modello di acquisizione, risulta informata alla necessità di seguire tracciati interpretativi di prevalente ordine logico. Il criterio dell'attendibilità intrinseca del chiamante risulta, peraltro, decisamente sovrastato dai canoni logici e di garanzia che, coinvolgendo non il dichiarante ma la dichiarazione, permettono di perseguire un sillogismo giudiziale, altrimenti sovrastato da canoni categorici.
I prolegomeni di tale verifica non possono perciò trascurare che la chiamata in correità risulta conformata come confessione di un fatto proprio e come dichiarazione su un fatto altrui. Il primo termine della prova - che assume valore ampiamente designante proprio sul piano logico, per il diretto coinvolgimento del propalante nel fatto dichiarato - costituisce un'ulteriore specificazione del contenuto precettivo implicitamente ricavabile dall'art. 192 c.p.p., comma 3. Ciò soprattutto perché, come è stato più volte affermato in giurisprudenza, nel nostro ordinamento penale, che non conosce le prove legali e si affida al libero convincimento del giudice, la confessione resa nelle forme di legge è un elemento probatorio da valutare senza alcun limite predeterminato e solo dando conto, nella motivazione (oltre che dei risultati acquisiti, anche) dei criteri adottati. Con la conseguenza che, poiché i limiti alla formazione del libero convincimento fissati dall'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, sono eccezionali e non suscettibili di applicazione analogica, i detti limiti non sono estensibili alla confessione. Mentre, infatti, la legge stabilisce che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non sono sufficienti e necessitano, dunque di verifiche estrinseche, nulla è previsto per la confessione che ben può costituire prova sufficiente di responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni. Purché il giudice, nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione, con motivazione logica, del proprio convincimento circa l'affidabilità della stessa (Sez. 1^, 27 aprile 1995, Ruzzone). Nè pare che, in presenza dell'ulteriore dichiarazione sul fatto altrui, debbano mutare i criteri di verifica del momento autoattributivo di responsabilità che resta dotato di una propria autonoma sinergia, pure se sono evidenti i suoi riflessi anche sulla veridicità delle dichiarazioni su fatto altrui.
Sembra, però, incentrarsi soprattutto nell'ammissione di un fatto proprio il criterio interpretativo da cui deriva la peculiare rilevanza della dichiarazione su fatto altrui. Con la conseguenza che le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante, oltre a riferire vicende riguardanti terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi a formulare quella che comunemente viene denominata "chiamata in reità", ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti (cfr. Sez. 5^, 8 ottobre 1999, Cervellone).
La verifica dell'attendibilità della dichiarazione non può - facendo applicazione delle più elementari massime di esperienza e, dunque, sulla base di criteri informati a logicità e coerenza - derivare, nell'ipotesi ora considerata, dal solo coinvolgimento del chiamato, pervenendosi altrimenti ad un giudizio di attendibilità dal quale rimane estraneo qualsiasi criterio di garanzia, a fondamento, invece, del precetto dell'art. 192 c.p.p., comma 3. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, pertanto, approfondimenti estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto il profilo della dichiarazione. Ma già la definizione della chiamata in correità come dichiarazione sul fatto proprio e sul fatto altrui, che pure parrebbe assumere una valenza puramente descrittiva, ha dato luogo a giudizi di valore non coordinati ad una verifica di carattere esclusivamente logico - giuridico. Lo comprova la stessa difficoltà, emergente dall'esame della dottrina e della giurisprudenza, di individuarne la natura giuridica, una difficoltà nascente dalla constatazione che nel codice abrogato, ove era collocata al di fuori di precisi dati normativi (se si eccettui la rilevanza del modello acquisitivo), si era in presenza di una figura ibrida, ai confini tra la prova e l'indizio.
Il fatto che i chiamanti in correità fossero portatori (oltre che della conoscenza di fatti propri anche) della conoscenza di fatti altrui, aveva condotto, sulla base di giudizi di valore prevalentemente etico (anche se riferiti a canoni di ordine giuridico) ad ogni forma di diffidenza verso tale fonte conoscitiva;
quasi innestandosi una "corrispondenza infida" tra il fatto dichiarato ed il giudizio, secondo regole non codificate, ma scaturenti dall'esperienza giudiziaria.
Il tutto, ovviamente, secondo una metodologia attenta ad assegnare al libero convincimento il valore di regola fondamentale alla base del giudizio;
conformemente all'esigenza di indicare i criteri necessari per comprovare la valenza dimostrativa delle dichiarazioni in base al giudizio logico risultante dalla decisione, non al richiamo quasi fideistico a tale principio, che lo avrebbe svuotato del suo contenuto essenzialmente critico. Semmai, il libero convincimento viene qui in considerazione - per l'esclusiva incidenza del vizio motivazionale ed il solo nominalistico appunto della violazione di legge - in funzione dell'opera di controllo della Corte di Cassazione. Ciò perché le regole concernenti la chiamata, svincolate dal dover essere astratto, vengono a prospettarsi come affermazioni formali di principio volte proprio a limitare il libero convincimento (ex plurimis, Sez. 1^, 1 luglio 1999, D'Arrigo). La scelta del punto di rilevanza ermeneutica della chiamata in correità diviene allora l'unico approdo perseguibile;
e tale punto non può essere individuato che nella dichiarazione, nella sua valenza dimostrativa, secondo un percorso conoscitivo in grado di assegnare alla dichiarazione stessa attributi in grado di consentire un giudizio di valore che, nell'ambito del contesto sufficientemente approfondite. Un percorso gravido di incertezze se alla conformità della motivazione ad uno schema logico si sovrappongano indici soltanto di apparente rilevanza ermeneutica, quali quelli incentrati sulla personalità del chiamante.
Lo schema logico e le connotazioni giuridicamente rilevanti si concretizzano allora in conferme altamente significative. Proprio in considerazione della tipologia di controllo demandato alla Corte di Cassazione, l'affermazione di principio in base alla quale la chiamata in correità richiede un cauto e prudente apprezzamento del giudice, tenuto a verificare se la dichiarazione sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua spontaneità, alla veridicità, alla costanza ed alla logica interna del racconto (Sez. 6^, 12 ottobre 1995, Agresta), offre un primo indirizzo interpretativo che enuclea nella dichiarazione il fondamentale momento di rilevanza ermeneutica.
La conferma delle su esposte considerazioni si rinviene in quella giurisprudenza che ha ritenuto del tutto corretta la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità; con la conseguenza che l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno (v., da ultimo, Sez. 1^, 21 aprile 1997, Di Corrado;
nonché Sez. 1^, 20 gennaio 2000, Ferrara), avvertendosi, con ulteriore significativa emarginazione del giudizio di attendibilità del chiamante, che la "credibilità", ammessa per una parte dell'accusa, non può significare, in modo automatico, attendibilità per l'intera narrazione (Sez. 6^, 2 novembre 1994, Aveta); o, ancora, che non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento la sua comunicabilità, per traslazione, all'intero racconto, dovendo ogni parte di questo essere oggetto di verifica, così da far residuare l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate (Sez. 1^, 25 ottobre 1994, Soldano); col fare, talora, anche appello - quanto mai significativamente - al principio della scindibilità della dichiarazione (Sez. 1^, 21 ottobre 1994, Riola). Una linea ulteriormente rafforzata dalla statuizione che il problema relativo all'affidabilità o inaffidabilità del dichiarante deve essere risolto con riferimento al caso specifico, senza che possano dedursi conseguenze in ordine alla "credibilità" del soggetto, in senso positivo o negativo, dall'accertamento della correttezza o scorrettezza delle dichiarazioni da lui rese in relazione a reati diversi da quelli attribuiti al singolo imputato (Sez. 1^, 6 luglio 1994, Ferrara). La breve silloge ora riportata convince, dunque, del ruolo decisivo della dichiarazione, intesa nella sua valenza intrinseca. Vero è che le pronunce della Corte paiono indirizzate a valorizzare, quale momento assiologicamente insostituibile, il ruolo del riscontro estrinseco alla chiamata;
ma lo schema risulta rigorosamente attestato alla dichiarazione in sè, derivando dalla inaffidabilità intrinseca della dichiarazione o dalla mancata dimostrazione del fatto oggetto di essa la qualificazione di autonomo mezzo di prova del c.d. riscontro.
È necessario ora pervenire all'ulteriore conclusione rappresentata dal ruolo da assegnare alla necessaria presenza dei riscontri, richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 3, quali "altri elementi di prova" che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni. Le Sezioni unite hanno enunciato il principio secondo cui il riscontro deve avere direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in relazione allo specifico fatto storico oggetto dell'imputazione. E ciò proprio muovendo dall'implicito presupposto (non contestato dalle premesse in tema di affidabilità del dichiarante) che il riscontro non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione già passata al vaglio di attendibilità. Un principio ricavabile dal lessico dello stesso art. 192 c.p.p., comma 3, che incentra la verifica di attendibilità esclusivamente sulla dichiarazione. Così da pervenire ad un' ulteriore designazione degli elementi di conferma che, collegati alla sola dichiarazione, assumono coerentemente una portata espansiva purché inerenti al fatto oggetto della narrazione. L'opzione maggiormente garantista lascia però ampi spazi per la individuazione degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione: riscontri, dunque, sia di tipo soggettivo sia di tipo oggettivo, con possibilità di utilizzazione anche di una chiamata incrociata o plurima. Con ciò affidando alla capacità logico - argomentativa del giudice di merito ogni questione concernente l'affidabilità della chiamata sulla base di qualsivoglia riscontro, con l'assegnare, poi, al controllo sulla motivazione il giudizio sull'osservanza dei criteri logici e giuridici indicati dalla legge.
Quando lo schema entro il quale si è proceduto alla valutazione della prova risulti quello del riscontro incrociato - pure se con scarti di ordine cronologico che non sembrano assumere rilievo al fine di individuare la fonte probatoria da dimostrare - si perviene ad una conclusione solo apparentemente corretta, pretendendo l'esistenza di un' impalcatura dimostrativa alla quale rapportare i riscontri. E ciò perché l'identica tipologia delle fonti di prova rende necessario un omologo procedimento verificatorio in ordine alla valutazione intrinseca delle dichiarazioni, così da pervenire all'utilizzazione di criteri interpretativi dotati di un maggior tasso di complessità.
Una linea, quella ora ricordata, costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, attenta a rimarcare come il riscontro di una chiamata in correità può essere costituito anche da un'altra chiamata purché questa risulti autonoma e convergente (Sez. 2^, 17 novembre 1994, Saporito); l'art. 192 c.p.p., infatti, nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di "elementi di prova", richiede la presenza di qualsiasi tipo di riscontro, ivi compreso quello costituito da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte (Sez. 6^, 9 novembre 1993, Sparacio). Si è così ulteriormente precisato che i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2^, 17 dicembre 1999, Calascibetta;
Sez. 5^, 15 giugno 2000, Madonia); che, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Sez. 1^, 13 giugno 2001, Chiofalo); che in caso di unica chiamata di correità, le dichiarazioni rese a carico dell'imputato debbono trovare riscontri probatori individualizzanti;
questi, tuttavia, possono essere dedotti dagli elementi di causa e la valutazione del giudice può basarsi anche su rilievi logici che in modo coerente e fondato riconducano all'imputato riscontri singolarmente non univoci rispetto alla sua persona (Sez. 2^, 19 marzo 2001, Marra); che l'elemento di riscontro oggettivo ed esterno dell'attendibilità della chiamata in correità, richiesto dall'art. 192 c.p.p., comma 3, può essere costituito anche dalla deposizione testimoniale resa dal terzo in ordine a circostanze apprese direttamente dal dichiarante, quando quest'ultima apporti autonomi elementi di prova circa l'attendibilità del chiamante diretto sul thema probandum, cioè sul fatto di cui all'imputazione (Sez. 6^, 7 novembre 2001, Agosta); che dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi;
infatti, l'art. 192 c.p.p., comma 3, non pone alcuna limitazione per quanto riguarda l'individuazione dei riscontri, che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura purché, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata in correità, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova (Sez. 1^, 4 novembre 2004, Palmisani). Poiché, però, la chiamata in correità non può essere considerata come un elemento estraneo da verificare e, quindi, come un dato estraneo alla prova, da ritenere, certo, non costituita esclusivamente dai riscontri, ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dai fatti oggetto dell'imputazione (Sez. 2^, 7 dicembre 1993, Alessandrino) - gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, confermano l'attendibilità della dichiarazione, non debbono provare il fatto - reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione risulterebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale dei medesimi è quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni in questione, così da porsi - come già si è detto - in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova chiamata;
altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art.192 c.p.p., comma 3, bensì la regola generale in tema di pluralità
di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. 2^, 28 febbraio 1994, Badioli). Dal che sembrerebbe conseguire che, nel sistema del codice, le chiamate di correo convergenti, una volta che ciascuna di esse abbia superato il vaglio di attendibilità intrinseca, divengono concorrenti elementi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da "altri elementi di prova" di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma. Solo nel caso in cui sussista una perfetta coincidenza dei soggetti chiamati, e ferma restando la frazionabilità della dichiarazione anche nel suo interno, è da ritenere corretta l'affermazione di responsabilità, dovendosi altrimenti procedere alla separazione di quella parte di dichiarazione incompatibile con l'altra; il tutto non tanto sulla base di un giudizio formulato secondo criteri di logica formale (che comporterebbero -di norma - il coinvolgimento di tutti i chiamati) ma conformemente alla funzione di garanzia alla base dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Senza che ne possa risultare compromessa la valenza dimostrativa delle chiamate. Ciò seguendo itinerari interpretativi reiteratamente percorsi dalla Corte Suprema, nel senso sia che, in tema di plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art.192 c.p.p., commi 3 e 4, l'esigenza che le medesime, per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale potrebbe, essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere - dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia durata, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza (Sez. 1^, 14 aprile 1995, Carbonaro); sia che, di fronte ad una pluralità di dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti, rese dai medesimi soggetti, la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez. 6^, 18 febbraio 1994, Goddi;
Sez. 6^, 21 maggio 1998, Caruana); sia, infine, che l'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è di per sè sufficiente ad escludere l'attendibilità dell'accusa allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare la prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa (Sez. 1^, 30 novembre 1995, Riggio). Circa la valenza delle chiamate de relato, provenienti, cioè da una fonte originaria diversa dal dichiarante e talora concretamente non introducibile nel processo o perché narrativa di fatti "in danno" della stessa fonte o perché comunque coinvolgente - secondo modelli teoreticamente non unificabili - le soggettività alla base della dichiarazione, dall'esame della giurisprudenza non sembra ricavarsi un'effettiva divergenza tra chiamata diretta e chiamata indiretta, manifestandosi le proposizioni divaricanti, ancora una volta, soprattutto sulla tematica degli elementi di conferma. Può, quindi, considerarsi ius receptum il principio secondo cui la valutazione degli elementi processuali "esterni di verifica" deve essere condotta con particolare rigore quando le dichiarazioni accusatorie siano de relato, pur ribadendosi che fra gli elementi di possibile riscontro possono annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico (Sez. 1^, 6 febbraio 1992, Baraldi;
Sez. 6^, 18 gennaio 1993, Dono;
Sez. 4^, 15 marzo 199 6, Imparato) e sia ravvisabile un'effettiva capacità di resistenza rispetto agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'accusato (Sez. 1^, 2 aprile 1996, Basile); profilandosi, in alcuni casi - senza che ciò travalichi da posizioni ormai sedimentate in giurisprudenza - la necessità non di un riscontro generico ma di un quid pluris più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno, che, per qualità e quantità, specificità e correttezza rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non della veridicità sostanziale della confidenza (Sez. 5^. 9 ottobre 1996, Mannolo;
Sez. 1^, 3 luglio 1997, Rigo;
Sez. 1^, 18 settembre 1997, Bellocco); talora accreditandosi alle chiamate in correità "indirette" anche il valore di riscontro (Sez. 1^, 24 febbraio 1992, Barbieri), pure nel senso che questo può essere rappresentato da dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza (Sez. 5^, 30 giugno 1993, SE). Fermo restando che la chiamata di correo de relato non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata, non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso rimane estranea al processo (Sez. 5^, 14 novembre 1992, Madonia). Più di recente l'interpretazione di questa Corte sul tema si è ulteriormente affinata.
Si è così precisato: che la valutazione di plurime chiamate in correità, quantunque convergenti, deve essere compiuta dal giudice di merito caso per caso, con un prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza delle chiamate stesse, tenendo conto sia della solidità della loro riconosciuta attendibilità intrinseca sia della loro compatibilità all'interno dell'intero quadro probatorio acquisito;
solo all'esito di tale operazione il giudice può stabilire se le chiamate siano autosufficienti, nel senso che l'una costituisce riscontro individualizzante dell'altra, ovvero se, per raggiungere il livello della prova, esse necessitino di un ulteriore elemento confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato (Sez. 1^, 25 ottobre 2001, NNloro;
Sez. I, 7 dicembre 2001, Graviano); che la chiamata in reità de celato, affine nella struttura alla testimonianza indiretta, può costituire prova della responsabilità penale solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci obiettivi ed individualizzanti, in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa, non essendo sufficiente il controllo sulla mera attendibilità intrinseca del collaborante (Sez. 5^, 9 marzo 2002, Pinto). Sul punto riguardante la chiamata in reità, la giurisprudenza è costante nel senso che essa può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti;
precisando che qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di persone precedentemente non coinvolte dal chiamante in correità, vanno motivate con un più penetrante rigore logico le ragioni per le quali le imprecisioni della chiamata in correità non sono state di per sè sufficienti ad escludere l'attendibilità della dichiarazione (Sez. 6^, 2 febbraio 2004, Agate). Al contempo plurime chiamate in reità de relato, sono idonee ex art. 192 c.p.p., a costituire riscontro alla chiamata in correità; precisandosi che le testimonianze aventi ad oggetto "confidenze" provenienti dall'imputato possano essere utilizzate come elemento di riscontro ad una chiamata in correità (Sez. 1^, 25 febbraio 2004, Rotondale). Più di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che la chiamata in reità fondata su dichiarazioni de relato, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti). Con più specifico riferimento ai reati associativi, si è significativamente ritenuto che non può definirsi chiamata de relato quell'accusa proveniente effettivamente da un correo il quale, proprio per la sua qualità di associato, ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione, il chiamante non abbia avuto con lui contatti diretti (cfr., Sez. 5^, 22 settembre 1999, Di Natale;
Sez. 6^, 2 novembre 1998, Archesso); un principio da cui è agevole trarre la conclusione che, nelle strutture associative designate da minore complessità articolativa, il normale flusso circolare delle informazioni è in grado di qualificare comunque come diretto il narrato dell'appartenente al sodalizio che apprenda dai sodali fatti inerenti alla vita della consorteria. Ancora, si è affermato che in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un' associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni de relato, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 c.p.p., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sè a giustificare un' affermazione di colpevolezza;
nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia (Sez. 5^, 10 aprile 2002, Condello). Relativamente al sindacato conferito a questa Corte in tema di valutazione delle chiamate in correità (o in reità) operata dal giudice di merito - un tema soprattutto affrontato in materia di riscontri - la giurisprudenza è nel senso che il controllo non può nè deve investire detta valutazione ma deve limitarsi a verificare la correttezza formale del provvedimento impugnato e, quindi, al riscontro del vaglio critico operato dal giudice di merito al fine di verificarne l'attendibilità non solo per i requisiti intrinseci che rendono di per sè credibili le propalazioni accusatorie, ma anche sulla base di obiettivi riscontri esterni, assolvendosi così al dettato normativo dell'art. 192 c.p.p. (Sez. 2^, 1 marzo 2000, Previti). Ferma restando l'insindacabilità della motivazione del giudice del fatto quanto all'interpretazione delle dichiarazioni, da coordinare in ragione della particolare prospettiva del dichiarante che attribuisce a quel narrato un significato particolare;
nella verifica di contrasti rilevabili nelle diverse rappresentazioni dei fatti, la valutazione non può essere, perciò, asettica e passiva, impegnando, invece, necessariamente, coscienza, sensibilità e cultura del giudice, le cui argomentazioni, in sede di legittimità, possono essere sottoposte solo ad un controllo esteriore, e non sostitutivo, di mera ragionevolezza e plausibilità (Sez. 5^, 12 novembre 2003, Arena). Cosicché i canoni di ordine logico, che devono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nella ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. - programmata, da un lato, per dare contenuto alla formula generale racchiusa nell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3 e, dall'altro, per tracciare un metodo per l'operazione del motivare cui il comma 1 dello stesso articolo fa espresso riferimento - non possono prescindere dalla quaestio facti, che, per le sue intrinseche connotazioni concrete, che la rendono ancorata al singolo accadimento da provare, non può essere costretta in formule classificate, che sviliscano il compito del giudice di "valutare e dare conto" dei concreti risultati acquisiti e dei criteri adottati in relazione al singolo caso concreto (Sez. 6^, 2 febbraio 2 004, Agate).
5.1. IL De OL è stato condannato per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p., e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, e art. 74.
A base della affermazione di responsabilità la sentenza impugnata ha indicato le dichiarazioni di EO AN (il quale aveva appreso da IM EI, che lo aveva convocato a casa sua per affidargli compiti nella distribuzione degli stupefacenti, "che per l'attività di spaccio egli era in società con IL De OL di Acquacarica, affiliato a carico di IU LI con la dote di "sgarro" ovvero di "terza"; lo stesso AN L. aveva constatato personalmente la divisione delle forniture tra i due e la presenza di alcuni ragazzi alle "dipendenze" del De OL G.), di RE SA (che aveva confermato che il De OL G. era affiliato a PI LI), di LU De MA (che aveva conosciuto il De OL G. come affiliato a LI L., altro clan al quale, o dal quale, sarebbe passato) nonché la deposizione di RS EL, che aveva riferito - sia pure esprimendo solo una sua opinione - dell'appartenenza del De OL G. al clan LI, infine, in casa di CA OM AN era stata sequestrata la documentazione relativa a taluni versamenti di denaro effettuati il 25 marzo 1993 a favore di affiliati detenuti. Nel ricorso si contesta il valore probatorio della deposizione di EL RS, che esprime solo una sua personale opinione;
nonché il rilievo del rinvenimento in casa AN delle ricevute di versamenti, anche perché trattavasi di somme di modesta entità; si deduce che il De MA L. ha indicato il De OL G. come affiliato a LI, mentre gli altri collaboratori lo hanno descritto come affiliato a LI, stigmatizzando la genericità delle dichiarazioni dello CA M..
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha ampiamente argomentato su ogni profilo di censura correttamente ravvisando una piena convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti per tutte le fattispecie per le quali è intervenuta condanna. E si tratta - è bene ricordarlo - di dichiarazioni altamente qualificate sul piano dimostrativo in quanto provenienti da soggetti interni alle strutture criminose, i quali hanno offerto ampia collaborazione per tutto il corso del processo. Ha dato giustificazione delle discrasie rilevabili nei narrati in ordine ai sodalizi di cui avrebbe fatto parte il De OL G., argomentando sulla mera apparenza di esse;
ha, ancora, correttamente assegnato piena valenza complementare alle dichiarazioni del AN L. provenienti da altro procedimento ed ai quali non era stata assegnata forza probatoria ai fini della condanna solo perché in quella sede sprovviste di elementi di conferma e qui, invece, suffragate dalle dichiarazioni degli altri collaboranti.
Ha, al contempo, destituito di ogni valenza significativa le dichiarazioni della RS F. in quanto non supportate da una sua diretta percezione dei fatti narrati, conseguenza dunque di un suo personale apprezzamento.
In base ai criteri indicati sub 3, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
5.2. PI GI è stato condannato per il reato di cui 416 bis c.p. per aver fatto parte del clan di LU LI.
La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di AN EO (il quale ha riferito che PI G. era affiliato a RA ND con la dote di "terza" ed aveva partecipato, insieme al PI G. ed al SA L., al tentato omicidio ai danni di MA IU, uomo di Troisi, nell'ambito dei contrasti tra i gruppi mafiosi Troisi e LI;
l'agguato fu eseguito per ritorsione alle minacce del Troisi), di TO OT (che ha confermato la stessa affiliazione e il coinvolgimento del PI G. nel tentato omicidio MA G.; ha inoltre riconosciuto il ricorrente come una delle persone che attentarono alla sua vita l'8 agosto 1994 e che partecipò ad un'aggressione in carcere a persona scambiata per CI SA), LU De MA (che ha confermato l'affiliazione del PI G., assegnandogli la dote di "quarta", riferendo che dopo che l'imputato aveva patteggiato in appello la pena per il tentato omicidio MA G., il SA L. aveva litigato con lui contestandogli tale scelta - che dava credibilità al AN L. - passando "a carico" del RA) e di CA HE (che indica il PI G. come affiliato al
RA_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ con la dote di "terza").
La sentenza ha affermato la causale mafiosa del tentato omicidio ai danni del MA G. ed il conseguente giudicato sul punto - in ogni caso sussisterebbero a carico del PI G. le concordi dichiarazioni dei collaboranti.
I motivi di ricorso lamentano l'insussistenza della motivazione in punto di responsabilità mancando nelle dichiarazioni dei collaboranti la descrizione di una specifica condotta di partecipazione;
si deduce, ancora, violazione di legge e mancanza di motivazione quanto al diniego della continuazione tra la presente condanna e quella inflitta dal Tribunale di Lecce 10 maggio 1996. Il ricorso è infondato.
Le doglianze sulla motivazione in punto di responsabilità, in presenza dell'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata, si profilano ai limiti dell'inammissibilità attesa la puntuale convergenza delle propalazioni secondo i canoni indicati nella sentenza denunciata, puntualmente aderenti a quanto riferito sub 4. Va disattesa anche la censura concernente il diniego della continuazione tra reato associativo e reato fine dell'associazione, non essendo stata, con giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ravvisata l'unicità del disegno criminoso, non già per l'astratta non configurabilità del nesso della continuazione fra detti reati, ma solo perché manca la prova di una comune programmazione di entrambi i delitti, "non rientrando il secondo nell'originario programma dell'associazione".
6. TO EL, TO RI e TO TO sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 81 c.p., e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, sulla base delle dichiarazioni di IE CL ("L'eroina che prendevamo a RO la cedevamo in parte a OC LI detto A" che, a sua volta, la cedeva per lo spaccio ai fratelli TO NO, RI e EL;
TO EL prima di lavorare per AU LI detto A" aveva spacciato anche per LI IL, vale a dire, LI DI), AN EO (che, non soltanto ha indicato RI TO come affiliato a IU LI nei compiti di spaccio di sostanze stupefacenti, ma lo ha anche riconosciuto in fotografia quale spacciatore di stupefacenti per conto di NZ LI al quale era affiliato;
ha pure individuato TO TO come spacciatore di droga affiliato a PI Calamità), CA HE (che ha indicato TO TO come affiliato di PI Calamità, spacciatore di Taurisano per conto di LI), LU De MA (che ha confermato che EL, RI e TO TO erano tossicodipendenti che spacciavano qualche dose di stupefacente senza essere inseriti nel gruppo criminale dello LI). Ad ulteriore conferma delle propalazioni incrociate la sentenza impugnata ha precisato come mentre, da un lato, OC, NZ e AU LI sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, per estorsione aggravata in concorso con EL TO, dall'altro lato, LI NZ e TO TO sono stati condannati, con sentenza irrevocabile per estorsione. Nei ricorsi si lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione per l'assenza di una seria verifica circa l'intrinseca attendibilità dei collaboratori e delle loro dichiarazioni e l'esistenza di riscontri individualizzanti;
le dichiarazioni sarebbero de relato, senza indicazione della fonte primaria, negandosi che una chiamata de relato possa essere riscontrata da altra chiamata de relato;
per De MA L. la fonte primaria dell'informazione coincide con l'autore del reato. Si stigmatizza, poi, la tardività delle dichiarazioni del CL P., l'assenza di ogni rilievo delle citate sentenze irrevocabili.
I ricorsi sono privi di fondamento.
La sostanziale convergenza dei nuclei fondamentali delle dichiarazioni dei collaboratori, molti dei quali hanno rivelato fatti coinvolgenti anche la loro responsabilità, inducono a destituire di credito le pur approfondite censure dei ricorrenti, considerando che tutte le chiamate provenienti da soggetti altamente affidabili anche per il loro ruolo rivestito nei nuclei associativi hanno individuato i fratelli TO come soggetti dediti allo spaccio di droga operanti contiguamente alle associazioni stesse.
7. RA AN e NT GI sono stati condannati in ordine ai reati di cui all'art. 416 bis, e al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, nonché all'omicidio in danno di IO AN ed ai reati connessi in materia di armi.
7.1. in relazione a tali ultimi reati, secondo la sentenza impugnata, i parenti di IO AN (vale a dire la convivente SA RI nonché il fratello ed il padre della vittima) hanno riferito sull'ultimo periodo di detenzione dello AN L. e sulla sua frequentazione con AN RA da AN e NT GI con i quali aveva stretto una forte amicizia.
Su tale base il giudice a quo, ripercorrendo l'itinerario argomentativo della decisione di primo grado, ne ha tratto la corretta conclusione che nel periodo precedente la sua uccisione IO AN è stato oggetto di particolari attenzioni da parte di elementi di spicco del clan LI - LI, quali De OL IL, IM EO, LU De MA, ND RA, prima con minacce, poi con raccomandazioni e addirittura aiuti (la c.d. "falsa politica"); lo AN L. dopo la sua uscita dal carcere riprende la sua attività di spacciatore per conto di ND RA ma, a causa della sua scorrettezza, viene ferito a coltellate da tale Tamborrini.
Singolarmente coincidenti tra loro vengono ritenute dal giudice a quo le dichiarazioni dei collaboranti, concordi nel riferire il delitto all'opera degli imputati.
Così HE CA, capo clan della zona ove fu rinvenuto lo AN L., OT D., CL P. che apprendono il fatto direttamente dal NT G., EN M., che lo apprende dal RA F..
Viene inoltre valorizzata la circostanza, altamente significativa, del rinvenimento, accanto al cadavere dello AN L., proprio di quella pistola e di quelle munizioni che aveva reiteratamente richiesto ai ricorrenti;
mentre altamente significative sarebbero le dichiarazioni degli stessi imputati i quali hanno negato - contraddicendo la SA M. - che il giorno del delitto non avrebbero dovuto incontrare la vittima.
Il giudice a quo insiste, più in particolare:
1) sul proposito dello AN L. di vendicarsi richiedendo più volte al NT G. una pistola tanto che il giorno della sua scomparsa aveva appuntamento con il NT G. ed altre persone;
2) sulla circostanza che prima della morte lo AN L. si reca ad Acquacarica a casa del fratello AN IE per avere notizie del Tamborrini;
apprende che costui si trova ancora in carcere;
3) sullo stato di tensione dello AN L.; il pomeriggio o la sera del giorno 12, AN L. (lo attesta la teste SA M.) ha appuntamento con AN RA e GI NT;
dovrà con costoro recarsi ad TO per avere "l'autorizzazione" di AS EI ed NZ TO (esponenti del clan CA);
4) sui successivi contatti dei parenti dello AN L. con il RA A. ed il NT G.;
5) sui sospetti derivanti dalle dichiarazioni del RA A. che aveva fatto riferimento ad un indumento indossato dallo AN L. (una tuta) di cui nessuno era a conoscenza;
6) sulla circostanza che la vittima si sia recata da sola ad TO secondo quanto risulta dalle dichiarazioni della SA M.;
7) sul dubbio che si andava insinuando nella mente dello AN L. circa la lealtà di RA A. e NT G. con i quali avrebbe dovuto incontrarsi ad TO, riflessi nelle preoccupazioni rivelate alla propria moglie.
7.2. Nel ricorso sottoscritto dall'avv. Caroli, oltre a dedursi il vizio già esaminato, si lamenta che le argomentazioni addotte con riguardo all'omicidio AN L. riposerebbero sull'individuazione di una causale mafiosa, pur non essendo addebitata ai ricorrenti l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Il movente indicato sarebbe, dunque, assolutamente illogico, pur essendo esso elemento fondamentale per la ricostruzione di un omicidio fondato su indizi: esso sarebbe, infatti, evanescente e plurimo. Circa la valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, si deduce che CA M., de relato dal EI P., riferisce che autori dell'omicidio sono RA A. e NT G.; CC afferma che l'omicidio fu ordinato da "PI LA e CA HE ed eseguito dal RA A. e dal NT G., appartenenti al gruppo LI e fu deciso perché lo AN L. aveva accumulato un grosso debito per le forniture di eroina ed il NT G. aveva fatto un favore a HE CA che controllava la zona di TO;
CL P., riceve le confidenze in carcere del NT G., che si confessa autore del delitto insieme al RA A.: la causale è da individuare in favore fatto a IM EO, minacciato pubblicamente dallo AN L. con una pistola scacciacani, per avere notizie sull'omicidio di OR ZZ;
AN EO indica quali autori, oltre al RA A. ed al NT G., anche il De OL G. di cui riceve le confidenze;
De MA LU dichiara che PI LI diede ordine a IA MA di picchiare AN AU e IO AN: il primo perché aveva acquistato eroina da altri fornitori ed il secondo per aver commesso dei furti;
NZ LI si sarrebbe dichiarato autore dell'omicidio senza indicare i complici.
Il ricorso insiste sulla contraddittorietà delle propalazioni, sull'evanescenza del movente (la "falsa politica") contraddetto dalla partecipazione ad attività di spaccio insieme al RA A. dopo l'uscita dal carcere;
l'incontro dei due ricorrenti con la vittima il giorno dell'omicidio sarebbe del tutto indimostrato. L'avv. IM Rampino, nell'interesse del NT G., ha insistito sulla natura de relato delle propalazioni, per giunta tra loro discordanti e sulla mancata indicazione della causale.
7.3. il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha assegnato valore probatorio, anzi tutto, alle dichiarazioni della moglie, del fratello e del padre dello AN L. di decisiva rilevanza, non solo al fine di comprendere gli esatti rapporti tra gli autori del delitto e la vittima, ma anche per ricostruire, sul piano oggettivo, i momenti prossimo all'omicidio. Quali elementi di conferma vengono indicati, con accurato esame dei singoli contenti, le dichiarazioni, per di più de relato, ma non per questo meno significative considerato il ruolo rivestito da ciascuno dei propalanti nell'ambito associativo in cui l'omicidio è maturato ed è stato eseguito, di numerosi collaboratori di giustizia e che consentono pure di individuarne la causale, nonché gli elementi derivanti dalle dichiarazioni degli stessi imputati. Quanto, appunto, alla causale essa è stata puntualmente individuata dal giudice a quo nel movente mafioso secondo una precisa ricostruzione di ciascuno dei momenti che hanno preceduto l'episodio omicidiario e che vedono comunque protagonisti personaggi inseriti nell'organigramma mafioso e del traffico di stupefacenti, secondo un modello di assoluto rigore.
Pare opportuno aggiungere soltanto che ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, la causale del delitto non deve essere necessariamente individuata in quanto pur costituendo un elemento indefettibile del reato medesimo, purtuttavia ha un valore probatorio solo sussidiario, tanto più nell'ipotesi in cui la prova delle volontà omicida emerga da altri più diretti e concludenti elementi di prova (Sez, 1^, 14 giugno 1993, Angella). L'individuazione di un adeguato movente dell'azione omicidiaria perde, poi, qualsiasi rilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque - come nel caso di specie - la prova dell'attribuibilità di detta azione agli imputati (Sez. 1^, 27 aprile 1998, Chiarello).
8. Ancora l'avv. Caroli, nell'interesse del RA A. e del NT G., ha dedotto violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla intervenuta condanna per gli altri reati.
Il ricorso è privo di fondamento.
Con richiamo alle varie propalazioni ed alla realtà sottostante l'omicidio in danno di IO AN il giudice a quo ha rigorosamente assolto il suo dovere motivazionale con la specifica elencazione degli elementi di prova a carico dei ricorrenti, tanto da relegare il ricorso ai limiti dell'inammissibilità.
9. MA EN, LU De MA, EO AN e SA RE si dolgono della motivazione in punto di mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, accanto alla concessa circostanza attenuante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito dalla L.12 luglio 1991, n. 203.
I ricorsi sono infondati.
La sentenza impugnata ha negato agli imputati la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, osservando che gli imputati, in materia di stupefacenti, si sono limitati a fornire semplici indicazioni su alcune operazioni di spaccio o cessione cui loro stessi o altre persone erano interessate, ma non anche sulla specifica organizzazione nel settore del sodalizio mafioso, in modo da poterne ricavare elementi specifici ed efficaci per la prova di tale reato.
Il tutto seguendo itinerari interpretativi già percorsi da questa Corte Suprema, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 7, prevista a favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti nell'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito da detta norma, che consiste nella reale sottrazione di risorse rilevanti, e cioè cospicue, suscettibili di essere utilizzate mediante perpetrazione di ulteriori attività delinquenziali (cfr., ex plurimis, Sez. 6^, 19 giugno 1992, Huthinson).
10. Va, infine, ritenuta l'inammissibilità, per evidente mancanza di specificità, del motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di misura della pena proposto dal PI G.. 11. Alle precedenti statuizioni consegue la condanna di tutti i ricorrenti, ad eccezione del AG C. e del SE F., al pagamento delle spese processuali e dell'UN D. C., del TO MA, del TO BI, del GG C. U., del MA F. G., del AN CA OM, del AN LU AN, del OL A., del OL O. A. e dello LI A. anche ad una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro 1000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SE NC limitatamente ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e nei confronti di AG CA e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'assise di appello di Lecce;
rigetta nel resto il ricorso del SE F.;
dichiara inammissibili i ricorsi di UN D.C., TO MA, TO BI, GG C. U., MA F. G., AN CA OM, AN LU AN, OL A., OL O. A. e LI A. che condanna alla somma di Euro 1000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende;
rigetta i ricorsi di EN M., TO EL, TO RI, TO TO, De AG M., De MA L., De OL G., RE C., RA A., AN EO, PI G., NT G.;
condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o rigettati.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2007