Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2006, n. 22196
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Sentenza 24 ottobre 2006

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In tema di giudizio abbreviato, il potere integrativo officioso del giudice, previsto dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può essere esercitato in ogni momento, anche successivamente all'espletamento dell'integrazione probatoria richiesta dalla parte, difettando una qualunque previsione in senso contrario ed essendo il giudice in grado, sin dal primo momento, sulla base degli atti, di valutare la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari alla decisione.

In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista a favore di chi si adopera per assicurare la prova del reato e per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti, non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti nell'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito dalla norma; che consiste nella reale sottrazione di risorse rilevanti, cioè cospicue, suscettibili di essere utilizzate mediante perpetrazione di ulteriori attività delinquenziali. (Nel caso di specie l'unico contributo offerto dagli imputati era consistito nel fornire semplici indicazioni su alcune operazioni di spaccio o cessione cui essi stessi o altre persone erano interessati, ma non anche sulla specifica organizzazione del sodalizio criminale, in modo da consentire l'acquisizione di elementi specifici ed efficaci per la prova del reato associativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2006, n. 22196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22196
    Data del deposito : 24 ottobre 2006

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