Sentenza 28 settembre 2007
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione) e anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2007, n. 37116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37116 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 28/09/2007
Dott. MANNINO Severio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 1630
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 017452/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GI RI, N. IL 04/10/1979;
avverso ORDINANZA del 10/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
sentitele conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO Anna MA, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Che la ricorrente impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere adottato nei suoi confronti per il reati di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico;
che, ad avviso del giudice del riesame, vi sono a carico di GI AN gravi indizi di colpevolezza dai quali emergono, per un verso, la struttura organica dell'organizzazione criminale dedita stabilmente all'attività di commercializzazione di sostanze stupefacenti e, dall'altro, le condotte di AN GI volte a fornire un notevole contributo allo sviluppo e alla realizzazione del programma criminoso dell'associazione, costituendo essa il collegamento tra fornitori e venditori al dettaglio in posizione apicale protrattosi per anni e in particolare nel periodo di detenzione del marito.
che l'ordinanza impugnata descrive dunque i contenuti delle prove dichiarative rese da MA GI, IE GI, AL GI specificamente riscontrate da quanto riferito da AR UR, AR LB, UN DI TI CO OZ, ZO PA e PI ZO, complesso indiziario dal quale risulta che GI AN costituiva punto di riferimento del sodalizio criminoso pere la raccolta dei proventi dello spaccio di hashish su tutto il territorio controllato dal "clan Giuliano", circostanza riscontrata dall'esito della perquisizione nel corso della quale era rinvenuta un ingente somma di danaro custodita in casa;
che la ricorrente deduce il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e illogicità, in quanto la motivazione è generica e fondata solo su un contesto globale senza tenere conto della sua specifica descritta poi anche nel lungo interrogatorio cui è stata sottoposta, nel corso del quale ha ammesso di avere ricevuto danaro da tale AL IL per conto del marito, ma di non avere avuto contatti con altre persone indagate;
che, per la ricorrente, i fatti acquisiti, come descritti peraltro dagli stessi collaboratori, avrebbero dovuto essere ricondotti nell'ambito del delitto di favoreggiamento e non costituire condotte qualificabili come partecipazione, e in ruolo apicale, al sodalizio criminoso, in quanto manca la prova dell'elemento psicologico di contribuire con la condotta alla realizzazione degli scopi del sodalizio, del quale non è sufficiente dimostrarne l'esistenza per affermare il coinvolgimento di coloro che abbiano avuto determinati comportamenti;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è volto a censurare scelte del giudice del riesame cautelare sorrette da adeguaste e coerenti giustificazioni e come tali non sindacabili in sede di legittimità;
che, si è detto in narrativa, il giudice del riesame a espresso la propria prognosi cautelare dopo avere descritto i singoli apporti dei dichiaranti e avere considerato gli stessi tali da raggiungere il grado di gravità indiziaria, oltre che sotto l'aspetto della specificità dei contenuti, anche sotto il profilo della riscontrabilità con altre fonti di prova;
che, come noto, l'esplicito richiamo fatto dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis "alla regola forte di valutazione probatoria stabilita dall'art. 192, commi 3 e 4" comporta che i riscontri estrinseci alla chiamata in correità devono essere compatibili con la stessa, in modo da consentire "un collegamento diretto e univoco, sul piano logico-storico, con i fatti per cui si procede mediante connotati individualizzanti".
che le Sezioni unite di questa Corte, investite per la risoluzione del contrasto circa il livello del riscontro richiesto ai fini cautelari, hanno fatto proprio l'indirizzo secondo "ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, soltanto se, oltre a essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de liberiate e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato";
che il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), e anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Sez. 6, 16 dicembre 2004, dep. 27 gennaio 2004, n. 2851, Chicco);
che l'ordinanza impugnata si è espressa, in tal modo adeguandosi al principio di diritto enunciato, nel senso della stabilità del vincolo tra AN GI i fornitori e gli altri acquirenti "abituali" per i quali ella il punto di riferimento per la raccolta dei proventi provenienti dalla commercializzazione di stupefacenti;
che, non è da revocare in dubbio, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali la continuità dei contatti tra gli associati, le modalità ripetitive per il rifornimento della droga e le basi logistiche nonché la stabilità della struttura organizzativa dimostrata con le forme di copertura e mediante la divisione dei compiti tra gli associati, circostanze delle quali il tribunale ha dato ampiamente conto nell'ordinanza impugnata, precisando, come si è detto in narrativa, la posizione di vertice assunta da AN GI nell'ambito della struttura criminosa e i compi svolti i quali si inserivano come condotte correttamente qualificabili quali concreti contributi alla realizzazione degli scopi associativi;
che l'ordinanza impugnata si è espressa, in tal modo adeguandosi al principio di diritto enunciato, rendendo al riguardo una argomentazioni circostanziate e immuni da vizi logici censurabili in sede di legittimità;
che il giudice del riesame si è adeguatamente espresso sulla correttezza delle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare e sulla prognosi reiterazione;
che, in questa sede, la Corte di legittimità deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice del riesame per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculì percepibili, senza possibilità, di regola, di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali;
che, come noto, qualora venga impugnato dall'imputato con ricorso per cassazione il provvedimento del tribunale per il riesame di conferma di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è improponibile innanzi alla Corte di cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza che hanno legittimato ex art.273 c.p.p., comma 1, l'adozione della misura coercitiva, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata, poiché il controllo di legittimità deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dall'ordinanza del tribunale, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi indizianti e alcun apprezzamento dello spessore degli stessi, giustificativo dell'applicazione della misura cautelare;
che, pertanto, gli elementi posti a base dell'ordinanza impugnata, riassunti nei loro punti significativi, sono stati oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione della fattispecie cautelare e delle condizioni richieste per la permanenza della custodia come ah origine disposta;
Il ricorso è, dunque, inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007