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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/07/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3148 del 2022, promossa da:
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IV_1 [...]
, nonché da in proprio (C.F. ), con Parte_2 Parte_2 C.F._1
l'avv. MACCAN LUIGI
contro
(c.f ) in persona Controparte_1 P.IV_2
del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. SOLINAS GIANNI
* * *
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario);
CONCLUSIONI:
- per parte opponente (si riportano, in assenza di nota di precisazione delle conclusioni, le conclusioni di merito di cui alla I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.):
In via preliminare:
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor e per l'effetto dichiarare la nullità Parte_2
e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 507/2022 emesso dal Tribunale di Treviso nei suoi confronti.
Nel merito
in via principale:
- accertata l'infondatezza o la parziale infondatezza del credito azionato in via monitoria e accertata la nullità
della polizza fideiussoria sottoscritta dal signor dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e Parte_2
comunque revocare il decreto ingiuntivo nr. ING. 507/22; R.G. 1205/22 emesso dal Tribunale di Treviso nei
1 confronti della società e del signor e per l'effetto, accertare e dichiarare che la Parte_1 Parte_2
e/o il signor nulla devono alla Parte_1 Parte_2 Controparte_2
in relazione alle causali di cui al predetto decreto ingiuntivo, per i motivi indicati nel presente atto e quindi
accogliere la presente opposizione.
In via subordinata:
nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, ridursi la somma dovuta, alla
luce di quanto esposto nel presente atto e di quanto documentato nel presente giudizio”
- per parte opposta:
“nel merito in via principale:
rigettare le domande tutte avanzate dagli Opponenti (nessuna esclusa) in quanto infondate in fatto ed in
diritto e/o per decadenza e/o prescrizione, ed in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo n. 507/2022
emesso dal Tribunale di Treviso in data 7.3.2022;
in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli Opponenti,
accertare che il credito vantato dalla Banca in forza del rapporto azionato in via monitoria nei confronti di
C.F. e P.IV , in persona dei legali rappresentanti pro tempore Parte_1 P.IV_1 Parte_2
e con sede in San Donà di Piave (VE), Via Cesare Battisti n. 11, nonché del
[...] Controparte_3
garante (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
27.11.1958 e residente a [...], ammonta ad Euro 60.323,32, oltre interessi
contrattuali di mora nella misura del 15,50% annuo e, comunque, entro il rispetto dei tassi soglia tempo per
tempo vigenti, dal 1.1.2022 sino al saldo, e per l'effetto condannare gli Opponenti a pagare in solido tra loro,
a favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, il complessivo importo di CP_4
Euro 60.323,32, oltre interessi contrattuali di mora nella misura del 15,50% annuo e, comunque, entro il
rispetto dei tassi soglia tempo per tempo vigenti, dal 1.1.2022 sino al saldo, e/o della diversa somma che
dovesse risultare di giustizia in corso di causa.
In via istruttoria:
la si oppone all'accoglimento dell'unica istanza istruttoria avversaria, in quanto inammissibile perché CP_1
genericamente formulata e comunque di natura meramente esplorativa, per i motivi esposti nella seconda e
terza memoria ex art. 183 comma VI° c.p.c.
In ogni caso con rifusione delle spese e le competenze di lite.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2022, e – Parte_1 Parte_2
quale garante della - hanno opposto il decreto ingiuntivo n. 507 / 22, emesso dal Tribunale Pt_1
di Treviso e pubblicato in data 7 marzo 2022 chiesto ed ottenuto da
[...]
per l'importo complessivo di € 60.323,32, oltre ad Controparte_1
interessi moratori e alle spese della procedura.
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti hanno lamentato - nel merito - l'esistenza di un illegittimo fenomeno di anatocismo, oltre all'applicazione di interessi ultra – legali e di addebiti per interessi usurari. Il garante ha inoltre eccepito la propria liberazione dalla garanzia prestata, ex art. 1957 c.c., per decorso del termine semestrale ivi previsto, oltre alla radicale nullità della fideiussione prestata e, per l'effetto, il proprio difetto di legittimazione passiva.
La convenuta si è costituita in Controparte_1
giudizio, evidenziando l'infondatezza dell'opposizione e, in ogni caso, il mancato decorso del termine ex art. 1957 c.c.
E' stata rigettata la richiesta ex art. 649 c.p.c., così disponendo:
“… l'unica eccezione, sollevata dall'opponente, che appare non sprovvista di fumus è quella relativa alla
nullità parziale del contratto di fideiussione con riferimento alla clausola di deroga dell'art. 1957 cc.
L'eccezione, tuttavia, è ininfluente posto che la banca ha documentato comunque il rispetto del termine
semestrale ; risulta invero che il rapporto bancario de quo è stato volto a sofferenza in data 10.11.2021 e
comunque revocato con raccomandata del 29.9.2021 mentre la ha agito in via monitoria anche nei CP_1
confronti della società debitrice principale in data 28.2.2022/1.3.2022, quindi nel rispetto dei 6 mesi.”
E' stata esperita la mediazione ex d.lgs. n. 28 / 2010.
La causa è stata istruita con concessione di termini per deposito di memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.
Espletato tale incombente, è stata rilevata la genericità delle censure dell'opponente in punto di asserita usura, capitalizzazione trimestrale ed illegittima applicazione di interessi ultra - legali, con rigetto della richiesta di voler disporre c.t.u. in quanto esplorativa.
La controversia è stata quindi ritenuta matura per la decisione, con assegnazione di termine ex art. 3 Gli opponenti non hanno depositato memoria di replica, essendosi limitati in uno alla propria comparsa conclusionale, a riportarsi ai precedenti scritti difensivi.
La causa, documentalmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.Deve osservarsi, preliminarmente, che va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per come sollevata da , in quanto "… la legitimatio ad causam", Parte_2
attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto
sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto
controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei
soggetti in lite…” (cfr. Sezione 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017). Le questioni poste a fondamento dell'eccezione, infatti, attengono nella fattispecie al merito e non alla condizione dell'azione (da valutarsi in base alla prospettazione della parte opposta, che ha specificamente inteso evocare
, quale garante della ). Parte_2 Pt_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta è infondata nel merito, per i motivi che si vanno ad esporre.
Si osserva infatti che è emersa, all'esito dell'istruttoria documentale espletata e della lettura degli atti di parte, la correttezza della quantificazione della somma ingiunta, risultando altresì prodotta la fideiussione sottoscritta dall'opponente a garanzia dell'esposizione Parte_2
della società garantita e debitrice principale (cfr. documento 7, fascicolo monitorio). Pt_1
In ordine alle contestazioni in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi, illegittima applicazione di interessi ultra – legali ed asserita usura sopravvenuta, si rileva più in particolare quanto segue.
In merito alla capitalizzazione di interessi, il rapporto di conto corrente per cui è causa è stato sottoscritto nel 2008, prevedendo la capitalizzazione trimestrale in modo reciproco (cfr. doc. 3
fascicolo monitorio), risultando la doglianza di parte opponente infondata, generica ed inconferente, tanto più ove volta a sostenere che la reciprocità vada intesa nel senso di dover applicare interessi debitori e creditori in misura percentuale speculare.
Con riferimento all'asserita nullità di addebiti in conto corrente in ragione dell'esistenza di fenomeni di c.d. usura sopravvenuta, oltre che di illegittima applicazione di interessi ultra – legali,
si rileva la genericità dei suddetti assunti difensivi (non è stato indicato quale tasso sarebbe stato
4 illegittimamente applicato, rispetto a quello concordato per iscritto, né in quali periodi sarebbe stato superato il tasso soglia, con conseguente natura esplorativa delle doglianze di parte opponente, ove finalizzate a contestare la correttezza della quantificazione dell'importo ingiunto).
Con riguardo, infine, all'eccezione formulata dal garante ex art. 1957 c.c., se ne rileva l'infondatezza, in quanto la banca ha documentato di aver rispettato il termine semestrale di cui alla norma precitato, atteso che il rapporto bancario de quo è stato revocato con comunicazioni del
28.9.2021 (cfr. doc. da 10 a 13 di cui al fascicolo monitorio), a fronte di azione monitoria proposta anche nei confronti della società debitrice principale in data 28.2.2022, ovvero nel rispetto del suddetto termine (cfr. fascicolo monitorio r.g. 1205 / 22, dalla cui disamina si evince la data del deposito del ricorso nella data sopra indicata).
Tanto evidenziato, è quindi emerso che l'opposta ha proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale nel rispetto del termine semestrale ex art. 1957 c.c.
Non si è verificata, pertanto, alcuna decadenza ex art. 1957 c.c.
E' pertanto superfluo ogni ulteriore approfondimento sulla questione della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione per cui è causa, in quanto inconferente ai fini della decisione, salvo il doveroso rilievo che non risulta fondata l'eccezione di nullità integrale della fideiussione di cui si discute.
A tal riguardo ci si limita infatti a richiamare gli arresti di cui alla pronuncia della Suprema Corte,
a Sezioni Unite, n. 41994 / 21, oltre a dare conto che non è stata inoltre fornita prova alcuna, ad opera dell'opponente a ciò onerato, di una diversa volontà delle parti di non concludere il contratto in assenza delle clausole attinte da nullità (cfr., in senso conforme, Corte d'Appello di
Venezia del 17.6.2025, secondo cui spetta alla parte interessata provare la natura essenziale della clausola affetta da nullità).
Si precisa, per completezza di disamina, che la valutazione delle mere eccezioni di nullità
formulate, atteso il tenore delle stesse, per come desumibile da contenuto dell'atto introduttivo ed in quanto non oggetto di una domanda riconvenzionale di accertamento propriamente intesa, non soggiace alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese.
Previo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per come sollevata da
[...]
, l'opposizione proposta da e viene quindi Parte_2 Parte_1 Parte_2
rigettata, in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 507 /
22, emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 7 marzo 2022, il quale acquista efficacia esecutiva nei loro confronti, ex art. 653 comma I c.p.c.
5 2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 9.142,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IV e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15%,
come chiesto dall'opposta.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori medi delle fasi di studio ed introduzione e di valori ridotti del 50% per la fase istruttoria e decisionale, in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio (istruito documentalmente, celebrato in parte anche con modalità cartolari e risultando gli scritti difensivi quantomeno in parte riproposizione di difese già
in atti).
Ne deriva la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento di tale somma a favore dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata o comunque disattesa, così dispone:
1) previo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per come sollevata da
[...]
, rigetta l'opposizione proposta da e , in Parte_2 Parte_1 Parte_2
quanto infondata;
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 507 / 22, emesso dal Tribunale di
Treviso e pubblicato in data 7 marzo 2022, il quale acquista efficacia esecutiva nei loro confronti, ex
art. 653 comma I c.p.c.;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in
complessivi € 9.142,00, oltre IV e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 02/07/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La sola parte opposta ha precisato le conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione di termine per il deposito degli scritti conclusivi.