Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00658/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2025, proposto da
FI EL OU, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino MA Distilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia del 5 marzo 2025, prot. n. P-VV/L/Q/2023/101680, di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato già rilasciato in data 28 novembre 2024;
- di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o conseguenza dell’atto sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione, ivi inclusa in particolare: la comunicazione di avvio del procedimento del 18 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. NC TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con provvedimento del 5 marzo 2025, prot. n. P-VV/L/Q/2023/101680, la Prefettura di Vibo Valentia ha revocato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale per lavoro subordinato già rilasciato il 28 novembre 2024 alla cittadina marocchina FI El OU su richiesta presentata il 4 dicembre 2023 da MA AR ON.
1.1. – Detto provvedimento era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, datata 18 febbraio 2025, nella quale si era rilevato che:
a) vi erano discrepanze fra i dati inseriti in fase di compilazione dell'istanza, la documentazione allegata a corredo della stessa e i documenti inoltrati a mezzo PEC; in particolare, il contratto di soggiorno prevedeva la convivenza, ma la sistemazione alloggiativa della lavoratrice non coincideva con la residenza della datrice di lavoro, facendo riferimento a un immobile situato in altro comune;
b) non era stato prodotto il certificato di idoneità alloggiativa;
c) la lavoratrice beneficiaria dell'istanza di rilascio nullaosta per lavoro subordinato aveva fatto ingresso sul territorio nazionale in data 30 gennaio 2025, omettendo però di recarsi entro otto giorni lavorativi, unitamente al datore di lavoro, presso lo sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
1.2. – L’istante, MA AR ON, aveva quindi prodotto il certificato di idoneità alloggiativa e depositato memorie, con le quali aveva dedotto:
a) che la dichiarazione di ospitalità non rispecchiava quanto contenuto nella dichiarazione di nulla osta perché la lavoratrice aveva richiesto di poter abitare altrove, richiesta accolta dalla datrice di lavoro;
b) che la lavoratrice straniera, entrata nel territorio nazionale, era stata assistita da parenti che abitano in altra provincia calabrese e gli otto giorni prescritti dalla legge erano trascorsi prima che essa si accorgesse della necessità di presentarsi per la stipula del contratto di soggiorno.
1.3. – L’amministrazione, nondimeno, aveva ritenuto non superabili i rilievi svolti, donde la revoca del nulla osta.
2. – FI EL OU si è quindi rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento della revoca del nulla osta.
Premesso di essere regolarmente entrata in Italia, ha dedotto di essersi presentata in ritardo presso lo sportello unico dell’immigrazione perché ha prima ricercato una collocazione abitativa diversa da quella originariamente dichiarata e, comunque, a cagione delle sue precarie condizioni di salute.
Ha lamentato che l’amministrazione non abbia adeguatamente motivato le ragioni per cui non ha ritenuto sufficienti le giustificazioni offerte per la mancata tempestiva presentazione della ricorrente presso l’Autorità amministrativa, tenuto peraltro conto che anche la datrice di lavoro, in sede di deduzioni endoprocedimentali, aveva sostanzialmente manifestato la volontà di stipulare il contratto di soggiorno.
Né sarebbe stata presa in alcun modo in considerazione la documentazione medica.
A ciò si aggiungerebbe l’irragionevolezza dell’operato dell’amministrazione, giacché la partecipazione al procedimento della datrice di lavoro escluderebbe qualsiasi irregolarità del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la revoca del nulla osta sarebbe in contrasto con la legge e sproporzionata, in considerazione del fatto che la mancata stipula del contratto di soggiorno, entro termini di cui peraltro la giurisprudenza esclude la perentorietà, sarebbe dovuto esclusivamente a cause di forza maggiore.
3. – L’amministrazione si è costituita depositando relazione.
4. – Con ordinanza del 29 maggio 2025, n. 271, è stata disposta in via cautelare la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
5. – Il ricorso è stato quindi discusso all’udienza pubblica del 4 marzo 2025. La ricorrente ha depositato, tardivamente, documentazione relativa alla sua nuova occupazione, con regolare contratto di lavoro a tempo determinato, per la cui produzione ha richiesto di essere rimessa in termini.
6. – La documentazione da ultimo depositata non è rilevante ai fini del giudizio, cosicché non è necessario decidere sull’istanza di rimessione in termini.
7. – Ciò posto, occorre, innanzitutto, osservare che le discrasie rilevate dall’amministrazione quanto all’alloggio sono irrilevanti, avendo la lavoratrice reperito, nelle more tra la presentazione della domanda e l’ingresso sul territorio nazionale, un diverso alloggio comunque idoneo.
Di ciò l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto, prima di disporre la revoca del nulla osta all’ingresso della lavoratrice sul territorio nazionale
Risulta, in ogni caso, il difetto di motivazione lamentato dalla ricorrente, giacché il provvedimento impugnato affronta con formule stereotipate le giustificazioni offerte per il ritardo nella presentazione allo sportello unico dell’immigrazione.
In particolare, la motivazione non affronta i punti focali delle osservazioni, e cioè le affermazioni:
a) che la mancata presentazione del datore di lavoro e della lavoratrice straniera per la stipula del contratto di soggiorno sarebbe giustificata da caso fortuito ovvero da forza maggiore;
b) che la stessa datrice di lavoro, presentando memorie endoprocedimentali dopo la ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, ha manifestato il persistente interesse all’impiego della lavoratrice.
Inoltre, come già anticipato in sede cautelare, il provvedimento di revoca risulta sproporzionato rispetto alla violazione di carattere procedimentale, posto che l’ordinamento riconosce comunque un favor alla permanenza del lavoratore straniero regolarmente entrato nel territorio nazionale (cfr. art. 22, comma 1 d.lgs. 5 luglio 1998, n. 286, che assicura il diritto di permanere sul territorio nazionale al lavoratore che abbia perso l’impiego e ai suoi familiari).
8. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, nello svolgere il quale si dovrà tenere conto delle attuali condizioni di vita e di impiego lavorativo della ricorrente.
9. – La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia del 5 marzo 2025, prot. n. P-VV/L/Q/2023/101680.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
NC TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC TA | VO CO |
IL SEGRETARIO