Articolo 18 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 17Articolo 19
Versione
15 marzo 1974
Art. 18.
Per l'anno finanziario 1974, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , nonche' per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 53.500.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di detto importo lire 52.000.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171 , e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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