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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/08/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Paparo, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 15.7.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 3147/2024 R.G., avente per oggetto: “ opposizione ad intimazione di pagamento ”, promossa
DA
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv.to Parte_1
Irene Cascone;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso come in atti;
terzo chiamato conclusioni delle parti:come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.5.2024, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il concessionario proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatale il 23 maggio
2024, con la quale gli era stato ingiunto di pagare, tra le altre, le
1 somme indicate negli avvisi di addebito nn.
37120150013816323000, 37120150014932525000,
37120150013802369000, per contributi asseritamente CP_2
omessi, e chiedeva dichiararsene la nullità per intervenuta prescrizione del credito e mancata notifica degli avvisi di addebito posti a base dell'intimazione di pagamento contestata.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva il concessionario, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' l' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2 CP_3
Costituendosi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione, per non avere parte ricorrente impugnato gli avvisi di addebito che dell'intimazione oggi in questione costituiscono necessario presupposto.
Gli è che parte ricorrente non ha inteso revocare in dubbio l'assetto d'interessi consolidato nei titoli notificatogli rispettivamente in data 31.12.2015, in data 27.01.2016, in data
28.12.2015 (cfr. relate nella produzione dell dalle quali, CP_2
peraltro, si evince la validità delle notifiche degli avvisi di addebito contestati), sibbene addurre l'esistenza di un fatto estintivo ad esso sopravvenuto, vale a dire la prescrizione (cfr. per un caso analogo Cass. S.U. n. 23832 del 2007).
Segue da quanto sopra che la presente controversia va qualificata in parte qua come opposizione all'esecuzione che, tuttavia, risulta infondata in quanto il termine di prescrizione risulta interrotto dalla notifica di atto di pignoramento presso terzi n.
07184201600013900001 in data 3.11.2016 e di un avviso di
2 intimazione n. 07120189043810383000 in data 5.3.2019, (cfr. relate nella produzione del concessionario), pertanto alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata il termine quinquennale di prescrizione non risultava decorso, tenuto conto della sospensione dei termini, disposta dalla normativa per covid 19, dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, con l'art. 37, comma 2, del d.
l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in Controparte_1
complessivi € 2700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 2700,00 oltre CP_2
rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 9.8.2025.
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Paparo, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 15.7.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 3147/2024 R.G., avente per oggetto: “ opposizione ad intimazione di pagamento ”, promossa
DA
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv.to Parte_1
Irene Cascone;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso come in atti;
terzo chiamato conclusioni delle parti:come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.5.2024, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il concessionario proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatale il 23 maggio
2024, con la quale gli era stato ingiunto di pagare, tra le altre, le
1 somme indicate negli avvisi di addebito nn.
37120150013816323000, 37120150014932525000,
37120150013802369000, per contributi asseritamente CP_2
omessi, e chiedeva dichiararsene la nullità per intervenuta prescrizione del credito e mancata notifica degli avvisi di addebito posti a base dell'intimazione di pagamento contestata.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva il concessionario, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' l' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2 CP_3
Costituendosi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione, per non avere parte ricorrente impugnato gli avvisi di addebito che dell'intimazione oggi in questione costituiscono necessario presupposto.
Gli è che parte ricorrente non ha inteso revocare in dubbio l'assetto d'interessi consolidato nei titoli notificatogli rispettivamente in data 31.12.2015, in data 27.01.2016, in data
28.12.2015 (cfr. relate nella produzione dell dalle quali, CP_2
peraltro, si evince la validità delle notifiche degli avvisi di addebito contestati), sibbene addurre l'esistenza di un fatto estintivo ad esso sopravvenuto, vale a dire la prescrizione (cfr. per un caso analogo Cass. S.U. n. 23832 del 2007).
Segue da quanto sopra che la presente controversia va qualificata in parte qua come opposizione all'esecuzione che, tuttavia, risulta infondata in quanto il termine di prescrizione risulta interrotto dalla notifica di atto di pignoramento presso terzi n.
07184201600013900001 in data 3.11.2016 e di un avviso di
2 intimazione n. 07120189043810383000 in data 5.3.2019, (cfr. relate nella produzione del concessionario), pertanto alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata il termine quinquennale di prescrizione non risultava decorso, tenuto conto della sospensione dei termini, disposta dalla normativa per covid 19, dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, con l'art. 37, comma 2, del d.
l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in Controparte_1
complessivi € 2700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 2700,00 oltre CP_2
rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 9.8.2025.
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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