TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/10/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5509/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona anno 7Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5509/2022 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Arcore (MB), Via Golgi Camillo n. 34, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Iacangelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via U. Biancamano n. 14, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 Parte_2 C.F._2
11/09/1947, residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Laura De Ferrari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Viale Caldara n. 24, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Le parti all'udienza del 15 ottobre 2025 hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione giudiziale. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. La domanda di pronuncia della separazione personale avanzata dalla ricorrente è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve, dunque, emettersi la relativa pronuncia. II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso. Si provvede sul punto come da separata ordinanza. III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 30.06.2022, così provvede: Controparte_2 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in Arcore in data 26 aprile 1976 (Atto n. 12, Parte II, Serie A anno 76 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Arcore),
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arcore, affinché sia annotata ai sensi di legge;
III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
IV. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 ottobre 2025
Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona anno 7Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5509/2022 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Arcore (MB), Via Golgi Camillo n. 34, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Iacangelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via U. Biancamano n. 14, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 Parte_2 C.F._2
11/09/1947, residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Laura De Ferrari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Viale Caldara n. 24, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Le parti all'udienza del 15 ottobre 2025 hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione giudiziale. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. La domanda di pronuncia della separazione personale avanzata dalla ricorrente è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve, dunque, emettersi la relativa pronuncia. II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso. Si provvede sul punto come da separata ordinanza. III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 30.06.2022, così provvede: Controparte_2 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in Arcore in data 26 aprile 1976 (Atto n. 12, Parte II, Serie A anno 76 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Arcore),
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arcore, affinché sia annotata ai sensi di legge;
III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
IV. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 ottobre 2025
Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti