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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/07/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 418/2023, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via A. Gargana, 40, rappresentato e difenso dall'avvocato Simone Negro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio il , in persona del Controparte_1 Con Ministro tempore, rassegnando le seguenti conclusioni “- dichiarare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 563 lettere c) della L. 266/2005, essendo state riportate le permanenti invalidità a seguito di lesioni subite nel corso di attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari”; - dichiarare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 564 in quanto le patologie contrate dal ricorrente rappresentano quelle particolari condizioni ambientali o operative di missione previste dalla speciale normativa invocata. - dichiarare quindi il convenuto obbligato a riconoscere il ricorrente vittima CP_1 del dovere, con ogni consequenziale obbligo di inserimento del ricorrente stesso nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006, nonché di ogni ulteriore incombenza di legge tra cui il diritto di percepire la speciale elargizione parametrata alla invalidità complessiva determinata dalla consulenza di parte del dott. o nella diversa misura ritenta di giustizia a seguito Per_1 dell'eventuale nomina del CTU lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 e 4 L. 206/04, esteso alle vittime del dovere e loro familiari ex art. 2 comma 105 L. 244/07, con decorrenza dalla data di stabilizzazione della patologia;
- dichiarare il CP_1 convenuto obbligato al riconoscimento in favore del ricorrente dei benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge tenuto conto della quantificazione della invalidità complessiva del 95% effettuata dal ctp o di quella, maggiore o minore, risultante all'esito di eventuale disponenda ctu;
- condannare il convenuto, CP_1 alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.”
A sostegno del ricorso deduceva di essere ex assistente capo del corpo di Polizia Penitenziaria;
che con istanza in data 5 marzo 2021 aveva richiesto al il riconoscimento Controparte_1 del diritto e la conseguente erogazione dei benefici di natura assistenziale previsti in favore delle vittime del dovere, per le invalidità permanenti riportate in conseguenza delle lesioni in conseguenza dell'evento traumatico avvenuto ai suoi danni;
che il suddetto , respingeva definitivamente l'istanza, CP_1 rilevando che “la predetta istanza prodotta in data 11.3.2021 è improcedibile in quanto tardiva essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c…… omissis”” (cfr. all. 1 al ricorso). A fondamento del ricorso assumeva che quale assistente capo della Polizia Penitenziaria presso la Casa circondariale di Viterbo, registrava un costante peggioramento dell'ambiente di lavoro dovuto, da un lato alla significativa diminuzione di organico, dall'altro al dilagante fenomeno del sovraffollamento carcerario;
che quelli che potevano essere considerati inizialmente “ordinari” compiti di vigilanza all'interno del carcere, in poco tempo, si trasformavano in attività connotate da condizioni ambientali e operative sempre più difficili e pericolose che richiedevano un impegno superiore all'ordinario a tal punto da sottoporlo ad elevati livelli di tensione e stress psico fisico, in grado di fare insorgere importanti invalidità permanenti a suo carico;
che in conseguenza di tali eventi (nelle date del 28.7.1994
– 1.8.1994 – 11.2.1995 – 4.3.1995 – 5.3.1995 – 4.5.1995 – 28.7.1998) tutti descritti nella istanza del 5.3.2021, il DMML di Roma con verbale BL/B n. A10802529 del 14.5.2008 accertava a carico del “persistente quadro distimico ansioso reattivo;
Pt_1 persistenti anomalie ecografiche in soggetto con emicrania oftalmica” che lo giudicava “non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria in modo assoluto” (cfr. all. 4 al ricorso); che successivamente la Corte dei conti del Lazio, con sentenza n. 7/2018, riconosceva la dipendenza da causa di servizio alla suddetta patologia definitivamente diagnosticata dal DMML di Roma con verbale BL/B n. A51803911 del 15.11.2018 quale “persistente quadro distimico ansioso depressivo cronicizzato in soggetto con psiconevrosi di media entità” con iscrizione alla Tabella A/6 ai fini del trattamento pensionistico privilegiato.
Ciò premesso in fatto assumeva in diritto la competenza del giudice del lavoro;
contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dal atteso che la normativa diretta a CP_1 disciplinare il conseguimento dello status di “vittima del dovere” non prevede espressamente un termine entro il quale esercitare la propria azione, trattandosi dell'accertamento di un diritto indisponibile ex art. 2934 c.c. 2 comma. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito in materia, evidenziava, altresì, come la domanda in via stragiudiziale doveva considerarsi tempestiva in quanto pervenuta all'esito della sentenza della Corte dei conti del Lazio che aveva sospeso i termini di prescrizione dalla data di proposizione del relativo ricorso e fino alla sua pubblicazione.
Deduceva che il proprio caso doveva rientrare in pieno nelle ipotesi normative di cui alla lettera c) del richiamato comma 563 dell'art. 1 della L 266/2005, avendo egli riportato invalidità permanenti a seguito di lesioni subite nell'ambito di un servizio istituzionale finalizzato alla vigilanza ad infrastrutture civili e militari. In subordine, deduceva che tenuto conto dei fatti che avevano provocato le menomazioni che avevano comportato il giudizio di permanente inidoneità egli avrebbe avuto comunque titolo ai medesimi benefici quale soggetto equiparato a vittima del dovere ex art. 1 comma 564 della Legge 266/2005 e relativo decreto applicativo di cui al dpr 243/2006, atteso che nel caso di specie egli, come documentato dalle numerose relazioni in atti, aveva svolto servizio presso il carcere di Viterbo, caratterizzato da un rischio ulteriore rispetto a quello ordinario, dovendosi tenere conto non solo delle endemiche situazioni di sovraffollamento e di carenza di organico ma anche alla presenza di soggetti appartenenti ai clan camorristici o mafiosi del tutto sprezzanti dell'autorità e consapevoli che le loro minacce avrebbero inciso significativamente sulla sfera psichica degli agenti. Concludeva pertanto evidenziando che posto lo stretto nesso di causalità tra le infermità riportate e i fatti di servizio esposti, discendeva il proprio diritto al riconoscimento e alla concessione di tutti i benefici, provvidenze e misure di sostegno e tutela estese alle vittime e caduti per missioni di qualunque natura (art. 1, commi da 562 a 565 L. 266/2005 e d.P.R. 243/2006) al diritto alla speciale elargizione nonché al diritto alla percezione dell'assegno vitalizio decorrente dalla data di stabilizzazione della patologia.
Si costitutiva in giudizio il convenuto, chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato atteso che l'istanza era stata presentata ben oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000, n. 388 e 23 dicembre 2005, n. 266. Deduceva che le vicende di cui trattasi erano anteriori all'entrata in vigore della legge istitutiva delle vittime del dovere (l. n. 266/2005, legge finanziaria per l'anno 2006). Deduceva che nella denegata ipotesi di adeguamento a quanto statuito dai giudici di legittimità, comunque, la prescrizione avrebbe dovuto coprire tutti i ratei degli eventuali benefici anteriori al decennio e la speciale elargizione. Assumeva che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il riconoscimento della causa di servizio non poteva essere fatto valere quale atto interruttivo della prescrizione, posto che i due diversi procedimenti amministrativi - riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di vittima del dovere - sono completamente indipendenti l'uno dall'altro, né il riconoscimento della seconda postula necessariamente il preventivo riconoscimento della prima. Quanto al merito assumeva che la posizione del ricorrente non poteva essere ricondotta nell'alveo del dettato normativo di cui all'art. 1, comma 563 della legge nr. 266/05, non rientrando in alcuna delle attività tipizzate dalla predetta disposizione, né poteva essere ricondotta al disposto di cui al seguente comma 564; che l'attività di sorveglianza dei detenuti non rientra nelle ipotesi previste all'art. 1, comma 563, tanto meno in quelle di cui alla lett. c), e 564 della legge 266/05. Contestava la quantificazione e le modalità con le quali il ricorrente aveva stimato la propria invalidità permanente. Chiedeva in ogni caso che venisse detratta in stretto subordine dalle somme da corrispondersi quanto già percepito o percipiendo dal a titolo di provvidenza pubblica e/o Pt_1 indennizzo e/o risarcimento del danno.
La causa espletata consulenza medico legale, sul deposito di note autorizzate e di note di trattazione scritta, viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicitati. L'odierno ricorrente ha chiesto nel presente giudizio il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici di legge, previa disapplicazione del provvedimento dell'Amministrazione prot. n. 0003406 del 01 marzo 2022, con cui il non ha ritenuto procedibile la Controparte_1 domanda finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere o equiparato, in relazione agli eventi di servizio verificatisi dal 1994 al 1998.
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione che è infondata e come tale deve essere disattesa. Come noto la Corte di cassazione con sentenza n. 17740/2022 ha definitivamente dichiarato l'imprescrittibilità della domanda diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, di tal ché non risulta applicabile il termine decennale decorrente dalla data dell'evento o da quello dell'entrata in vigore della legge. Tale orientamento è stato ribadito con ordinanza n. 3868/2023, con la quale la Suprema corte ha confermato l'imprescrittibilità dell'azione diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e ha stabilito che il diritto alla percezione dei ratei relativi allo speciale assegno vitalizio sia dovuto in favore del richiedente per la durata di dieci anni anteriori alla proposizione della domanda (restando prescritti quindi solo i ratei anteriori al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda). Quanto al merito, va osservato quanto segue. I commi 563 e 564 dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005 distinguono le categorie delle vittime del dovere e dei c.d. equiparati alle vittime del dovere. In particolare, il comma 563 definisce vittime del dovere: " i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità". Il comma successivo, invece, si occupa di definire i soggetti equiparati alle vittime del dovere, per tali dovendosi intendere "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Sul punto questo giudice intende richiamare, condividendone le motivazioni anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc, quanto riportato dalla Corte di appello dell'Aquila nella sentenza n. 74/2023 “Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, della L. n. 266, art. 1, i commi 563 e 564 individuando, 6 nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. 12. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. 13. È stata, quindi, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. 14. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. 15. E' dunque essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", costituente una connotazione aggiuntiva e specifica chiarita, dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: "condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". 16. Così premessa la cornice normativa ed escluso che si versi nella previsione aperta dettata dal comma 564 non ravvisandosi, nella specie, i requisiti previsti da detta disposizione e analiticamente indicati nei paragrafi che precedono, è necessario procedere alla verifica della riconducibilità della fattispecie all'ipotesi contraddistinta dal comma 563, lett. d) come ritenuto dalla Corte territoriale. 17. Invero, la definizione di ordine pubblico, agli effetti delle provvidenze previste per le vittime dei dovere, risulta acquisita e consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che ha già rimarcato che il richiamato comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (v., fra le altre, Cass., Sez. U., n. 10791 del 2017). 18. Il principio è stato ulteriormente ribadito, in riferimento ad agente della Polizia penitenziaria, dalle Sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 10792 del 2017 che, in applicazione del comma 563, lett. c) ha ritenuto l'evento dannoso verificatosi "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari", tali ritenendo anche le case circondariali, in peculiare fattispecie in cui il sinistro occorso ad un agente della Polizia penitenziaria si era verificato durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza all'esterno della infrastruttura carceraria. 19. Nella vicenda ora all'esame del Collegio, la ricomprensione dell'attività di vigilanza svolta all'interno della struttura carceraria nel novero dei servizi di ordine pubblico risulta smentita dalle fonti normative che, fin dalla creazione del Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti compiti di ordine e vigilanza all'interno del carcere. 20. Invero, garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e tutelarne la sicurezza sono stati posti dalla legge istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (L. 15 dicembre 1990, n. 395 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia) tra i compiti istituzionali e dunque essenziali degli agenti di polizia penitenziaria. 21. La citata L. n. 395 del 1990, art. 5 recita: "1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle, altre leggi e regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale;
garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza;
...". 22. La L. 26 luglio 1975, n. 354, di riforma dell'ordinamento penitenziario, alla quale la norma istitutiva del Corpo ha rinviato, prevede, dettando le regole cui deve conformarsi il trattamento penitenziario, il mantenimento dell'ordine e della disciplina nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà (L. n. 354 cit., art. 1, commi 4 e 5: "4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari"). 23. E' pur vero che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono "essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica" ossia a svolgere compiti di polizia di sicurezza, ma ciò nell'ambito delle forze di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in adempimento dell'espletamento dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché di pubblico soccorso (L. n. 121 del 1981, art. 16: "Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri" quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso". 24. Altro è, dunque, l'impiego della polizia penitenziaria in servizi di ordine pubblico contraddistinto dal mantenimento dell'ordine e dalla tutela della sicurezza cui istituzionalmente attende all'interno degli istituti di prevenzione e pena.” Dalla espletata ctu è emerso che “l'infermità accertata nel corso delle presenti operazioni peritali dipenda da causa di servizio.,… Le lesioni riportate nel fatto di servizio per cui è causa sono state cagione di menomazioni a carattere permanente che, allo stato attuale, consistono in Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso Misti Lieve Nel caso in discussione, tenuto conto di svariati elementi (attività della vita quotidiana precluse o limitate, capacità o meno del soggetto di percepire gli effetti della malattia e della menomazione permanente sul “fare quotidiano”, grado di sofferenza fisica patita, ecc.), appare adeguato valutare questo nella misura di 2/3 del danno biologico. Applicando la formula di legge si ottiene: 14+10+(65-14)=75%.” Sebbene la ctu abbia confermato la sussistenza di un danno biologico in capo al ricorrente, tuttavia la posizione del Pt_1 non può essere ricondotta nell'alveo del dettato normativo di cui all'art. 1, comma 563 della legge nr. 266/05, non rientrando in alcuna delle attività tipizzate dalla predetta disposizione, né risulta riconducibile al disposto di cui al seguente comma 564. La norma in esame, come detto, prevede attività di servizio ben delineate nell'ambito delle quali l'evento vittimizzante si deve verificare. Il ricorrente, negli anni dal 1994 al 1998, è stato impegnato in attività di istituto consistite: - in “attività di sorveglianza”, per quanto concerne l'evento del 28.07.1994; - nella “vigilanza di detenuti”, per quanto concerne l'evento del 1.8.1994; - nel
“servizio presso la sezione detentiva Transito”, per quanto concerne l'evento del 11.02.1995; - nella “vigilanza presso la sezione detentiva del 3° piano”, per quanto concerne l'evento del 04.03.1995; - nella “vigilanza presso la sezione detentiva del 4° piano”, per quanto concerne l'evento del 05.03.1995; - in attività
“di servizio alla sezione detentiva del 3° piano”, quanto al l'evento del 04.05.1995; - in attività posta in essere “all'interno della sezione di Massima Sicurezza”, per quanto concerne l'evento del 28.07.1998. Le attività di cui alle relazioni di servizio in atti rientrano tra i compiti istituzionali della Polizia penitenziaria;
l'attività di sorveglianza dei detenuti non rientra nelle ipotesi previste all'art. 1, comma 563, tanto meno in quelle di cui alla lett. c), e 564 della legge 266/05, non esulando dai compiti istituzionali normalmente. Neppure va sottaciuto che il ricorrente ha solo genericamente dedotto il sovraffollamento carcerario e lo stesso non è stato neppure posto in relazione con le aggressioni ad opera, peraltro, di un singolo detenuto, senza specificazione di condizioni esterne influenti sui fatti Non appare, d'altronde, come detto, neppure applicabile il comma 564, che estende i benefici a soggetti impegnati in
“missioni di qualunque natura”, atteso che il non era Pt_1 impegnato in alcuna missione fuori dall'ordinario servizio. In definitiva il ricorrente non era sottoposto a "condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto", come richiesto dal DPR n. 243/2006. Da ultimo, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 14/06/2024, n. 16610) ha evidenziato che “In tema di benefici per le vittime del dovere ex art. 1, comma 563, lett. c), l. n. 266 del 2005, costituisce presupposto per il riconoscimento dell'emolumento la vigilanza ad infrastrutture civili e militari, alla quale non può ricondursi la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria, la quale non ha come oggetto immediato e precipuo il controllo delle infrastrutture”. La Corte di cassazione conferma, in definitiva, la necessità di un quid pluris rispetto alla fattispecie dell'invalidità per causa di servizio, non solo nella “fattispecie aperta” di cui al comma 564 (ove tale quid pluris è descritto), ma anche nelle ipotesi tipiche disciplinate dal comma 563. La circostanza che la sentenza della Cassazione posta tra le altre a base della presente decisione è intervenuta dopo l'instaurazione del presente giudizio e che l'interpretazione della nozione di “vittima del dovere” ha dato origine, a pronunce contrastanti, fa ritenere sussistenti le condizioni per compensare fra le parti le spese di lite del grado. Vanno poste a carico del ricorrente le spese della consulenza medico legale, liquidate con separato decreto.
PQM
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
1)rigetta il ricorso;
2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone a carico di parte ricorrente le spese della c.t.u. espletata, liquidata con separato decreto. Terni, 17 luglio 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 418/2023, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via A. Gargana, 40, rappresentato e difenso dall'avvocato Simone Negro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio il , in persona del Controparte_1 Con Ministro tempore, rassegnando le seguenti conclusioni “- dichiarare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 563 lettere c) della L. 266/2005, essendo state riportate le permanenti invalidità a seguito di lesioni subite nel corso di attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari”; - dichiarare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 564 in quanto le patologie contrate dal ricorrente rappresentano quelle particolari condizioni ambientali o operative di missione previste dalla speciale normativa invocata. - dichiarare quindi il convenuto obbligato a riconoscere il ricorrente vittima CP_1 del dovere, con ogni consequenziale obbligo di inserimento del ricorrente stesso nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006, nonché di ogni ulteriore incombenza di legge tra cui il diritto di percepire la speciale elargizione parametrata alla invalidità complessiva determinata dalla consulenza di parte del dott. o nella diversa misura ritenta di giustizia a seguito Per_1 dell'eventuale nomina del CTU lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 e 4 L. 206/04, esteso alle vittime del dovere e loro familiari ex art. 2 comma 105 L. 244/07, con decorrenza dalla data di stabilizzazione della patologia;
- dichiarare il CP_1 convenuto obbligato al riconoscimento in favore del ricorrente dei benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge tenuto conto della quantificazione della invalidità complessiva del 95% effettuata dal ctp o di quella, maggiore o minore, risultante all'esito di eventuale disponenda ctu;
- condannare il convenuto, CP_1 alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.”
A sostegno del ricorso deduceva di essere ex assistente capo del corpo di Polizia Penitenziaria;
che con istanza in data 5 marzo 2021 aveva richiesto al il riconoscimento Controparte_1 del diritto e la conseguente erogazione dei benefici di natura assistenziale previsti in favore delle vittime del dovere, per le invalidità permanenti riportate in conseguenza delle lesioni in conseguenza dell'evento traumatico avvenuto ai suoi danni;
che il suddetto , respingeva definitivamente l'istanza, CP_1 rilevando che “la predetta istanza prodotta in data 11.3.2021 è improcedibile in quanto tardiva essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c…… omissis”” (cfr. all. 1 al ricorso). A fondamento del ricorso assumeva che quale assistente capo della Polizia Penitenziaria presso la Casa circondariale di Viterbo, registrava un costante peggioramento dell'ambiente di lavoro dovuto, da un lato alla significativa diminuzione di organico, dall'altro al dilagante fenomeno del sovraffollamento carcerario;
che quelli che potevano essere considerati inizialmente “ordinari” compiti di vigilanza all'interno del carcere, in poco tempo, si trasformavano in attività connotate da condizioni ambientali e operative sempre più difficili e pericolose che richiedevano un impegno superiore all'ordinario a tal punto da sottoporlo ad elevati livelli di tensione e stress psico fisico, in grado di fare insorgere importanti invalidità permanenti a suo carico;
che in conseguenza di tali eventi (nelle date del 28.7.1994
– 1.8.1994 – 11.2.1995 – 4.3.1995 – 5.3.1995 – 4.5.1995 – 28.7.1998) tutti descritti nella istanza del 5.3.2021, il DMML di Roma con verbale BL/B n. A10802529 del 14.5.2008 accertava a carico del “persistente quadro distimico ansioso reattivo;
Pt_1 persistenti anomalie ecografiche in soggetto con emicrania oftalmica” che lo giudicava “non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria in modo assoluto” (cfr. all. 4 al ricorso); che successivamente la Corte dei conti del Lazio, con sentenza n. 7/2018, riconosceva la dipendenza da causa di servizio alla suddetta patologia definitivamente diagnosticata dal DMML di Roma con verbale BL/B n. A51803911 del 15.11.2018 quale “persistente quadro distimico ansioso depressivo cronicizzato in soggetto con psiconevrosi di media entità” con iscrizione alla Tabella A/6 ai fini del trattamento pensionistico privilegiato.
Ciò premesso in fatto assumeva in diritto la competenza del giudice del lavoro;
contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dal atteso che la normativa diretta a CP_1 disciplinare il conseguimento dello status di “vittima del dovere” non prevede espressamente un termine entro il quale esercitare la propria azione, trattandosi dell'accertamento di un diritto indisponibile ex art. 2934 c.c. 2 comma. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito in materia, evidenziava, altresì, come la domanda in via stragiudiziale doveva considerarsi tempestiva in quanto pervenuta all'esito della sentenza della Corte dei conti del Lazio che aveva sospeso i termini di prescrizione dalla data di proposizione del relativo ricorso e fino alla sua pubblicazione.
Deduceva che il proprio caso doveva rientrare in pieno nelle ipotesi normative di cui alla lettera c) del richiamato comma 563 dell'art. 1 della L 266/2005, avendo egli riportato invalidità permanenti a seguito di lesioni subite nell'ambito di un servizio istituzionale finalizzato alla vigilanza ad infrastrutture civili e militari. In subordine, deduceva che tenuto conto dei fatti che avevano provocato le menomazioni che avevano comportato il giudizio di permanente inidoneità egli avrebbe avuto comunque titolo ai medesimi benefici quale soggetto equiparato a vittima del dovere ex art. 1 comma 564 della Legge 266/2005 e relativo decreto applicativo di cui al dpr 243/2006, atteso che nel caso di specie egli, come documentato dalle numerose relazioni in atti, aveva svolto servizio presso il carcere di Viterbo, caratterizzato da un rischio ulteriore rispetto a quello ordinario, dovendosi tenere conto non solo delle endemiche situazioni di sovraffollamento e di carenza di organico ma anche alla presenza di soggetti appartenenti ai clan camorristici o mafiosi del tutto sprezzanti dell'autorità e consapevoli che le loro minacce avrebbero inciso significativamente sulla sfera psichica degli agenti. Concludeva pertanto evidenziando che posto lo stretto nesso di causalità tra le infermità riportate e i fatti di servizio esposti, discendeva il proprio diritto al riconoscimento e alla concessione di tutti i benefici, provvidenze e misure di sostegno e tutela estese alle vittime e caduti per missioni di qualunque natura (art. 1, commi da 562 a 565 L. 266/2005 e d.P.R. 243/2006) al diritto alla speciale elargizione nonché al diritto alla percezione dell'assegno vitalizio decorrente dalla data di stabilizzazione della patologia.
Si costitutiva in giudizio il convenuto, chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato atteso che l'istanza era stata presentata ben oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000, n. 388 e 23 dicembre 2005, n. 266. Deduceva che le vicende di cui trattasi erano anteriori all'entrata in vigore della legge istitutiva delle vittime del dovere (l. n. 266/2005, legge finanziaria per l'anno 2006). Deduceva che nella denegata ipotesi di adeguamento a quanto statuito dai giudici di legittimità, comunque, la prescrizione avrebbe dovuto coprire tutti i ratei degli eventuali benefici anteriori al decennio e la speciale elargizione. Assumeva che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il riconoscimento della causa di servizio non poteva essere fatto valere quale atto interruttivo della prescrizione, posto che i due diversi procedimenti amministrativi - riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di vittima del dovere - sono completamente indipendenti l'uno dall'altro, né il riconoscimento della seconda postula necessariamente il preventivo riconoscimento della prima. Quanto al merito assumeva che la posizione del ricorrente non poteva essere ricondotta nell'alveo del dettato normativo di cui all'art. 1, comma 563 della legge nr. 266/05, non rientrando in alcuna delle attività tipizzate dalla predetta disposizione, né poteva essere ricondotta al disposto di cui al seguente comma 564; che l'attività di sorveglianza dei detenuti non rientra nelle ipotesi previste all'art. 1, comma 563, tanto meno in quelle di cui alla lett. c), e 564 della legge 266/05. Contestava la quantificazione e le modalità con le quali il ricorrente aveva stimato la propria invalidità permanente. Chiedeva in ogni caso che venisse detratta in stretto subordine dalle somme da corrispondersi quanto già percepito o percipiendo dal a titolo di provvidenza pubblica e/o Pt_1 indennizzo e/o risarcimento del danno.
La causa espletata consulenza medico legale, sul deposito di note autorizzate e di note di trattazione scritta, viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicitati. L'odierno ricorrente ha chiesto nel presente giudizio il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici di legge, previa disapplicazione del provvedimento dell'Amministrazione prot. n. 0003406 del 01 marzo 2022, con cui il non ha ritenuto procedibile la Controparte_1 domanda finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere o equiparato, in relazione agli eventi di servizio verificatisi dal 1994 al 1998.
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione che è infondata e come tale deve essere disattesa. Come noto la Corte di cassazione con sentenza n. 17740/2022 ha definitivamente dichiarato l'imprescrittibilità della domanda diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, di tal ché non risulta applicabile il termine decennale decorrente dalla data dell'evento o da quello dell'entrata in vigore della legge. Tale orientamento è stato ribadito con ordinanza n. 3868/2023, con la quale la Suprema corte ha confermato l'imprescrittibilità dell'azione diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e ha stabilito che il diritto alla percezione dei ratei relativi allo speciale assegno vitalizio sia dovuto in favore del richiedente per la durata di dieci anni anteriori alla proposizione della domanda (restando prescritti quindi solo i ratei anteriori al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda). Quanto al merito, va osservato quanto segue. I commi 563 e 564 dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005 distinguono le categorie delle vittime del dovere e dei c.d. equiparati alle vittime del dovere. In particolare, il comma 563 definisce vittime del dovere: " i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità". Il comma successivo, invece, si occupa di definire i soggetti equiparati alle vittime del dovere, per tali dovendosi intendere "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Sul punto questo giudice intende richiamare, condividendone le motivazioni anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc, quanto riportato dalla Corte di appello dell'Aquila nella sentenza n. 74/2023 “Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, della L. n. 266, art. 1, i commi 563 e 564 individuando, 6 nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. 12. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. 13. È stata, quindi, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. 14. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. 15. E' dunque essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", costituente una connotazione aggiuntiva e specifica chiarita, dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: "condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". 16. Così premessa la cornice normativa ed escluso che si versi nella previsione aperta dettata dal comma 564 non ravvisandosi, nella specie, i requisiti previsti da detta disposizione e analiticamente indicati nei paragrafi che precedono, è necessario procedere alla verifica della riconducibilità della fattispecie all'ipotesi contraddistinta dal comma 563, lett. d) come ritenuto dalla Corte territoriale. 17. Invero, la definizione di ordine pubblico, agli effetti delle provvidenze previste per le vittime dei dovere, risulta acquisita e consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che ha già rimarcato che il richiamato comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (v., fra le altre, Cass., Sez. U., n. 10791 del 2017). 18. Il principio è stato ulteriormente ribadito, in riferimento ad agente della Polizia penitenziaria, dalle Sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 10792 del 2017 che, in applicazione del comma 563, lett. c) ha ritenuto l'evento dannoso verificatosi "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari", tali ritenendo anche le case circondariali, in peculiare fattispecie in cui il sinistro occorso ad un agente della Polizia penitenziaria si era verificato durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza all'esterno della infrastruttura carceraria. 19. Nella vicenda ora all'esame del Collegio, la ricomprensione dell'attività di vigilanza svolta all'interno della struttura carceraria nel novero dei servizi di ordine pubblico risulta smentita dalle fonti normative che, fin dalla creazione del Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti compiti di ordine e vigilanza all'interno del carcere. 20. Invero, garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e tutelarne la sicurezza sono stati posti dalla legge istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (L. 15 dicembre 1990, n. 395 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia) tra i compiti istituzionali e dunque essenziali degli agenti di polizia penitenziaria. 21. La citata L. n. 395 del 1990, art. 5 recita: "1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle, altre leggi e regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale;
garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza;
...". 22. La L. 26 luglio 1975, n. 354, di riforma dell'ordinamento penitenziario, alla quale la norma istitutiva del Corpo ha rinviato, prevede, dettando le regole cui deve conformarsi il trattamento penitenziario, il mantenimento dell'ordine e della disciplina nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà (L. n. 354 cit., art. 1, commi 4 e 5: "4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari"). 23. E' pur vero che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono "essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica" ossia a svolgere compiti di polizia di sicurezza, ma ciò nell'ambito delle forze di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in adempimento dell'espletamento dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché di pubblico soccorso (L. n. 121 del 1981, art. 16: "Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri" quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso". 24. Altro è, dunque, l'impiego della polizia penitenziaria in servizi di ordine pubblico contraddistinto dal mantenimento dell'ordine e dalla tutela della sicurezza cui istituzionalmente attende all'interno degli istituti di prevenzione e pena.” Dalla espletata ctu è emerso che “l'infermità accertata nel corso delle presenti operazioni peritali dipenda da causa di servizio.,… Le lesioni riportate nel fatto di servizio per cui è causa sono state cagione di menomazioni a carattere permanente che, allo stato attuale, consistono in Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso Misti Lieve Nel caso in discussione, tenuto conto di svariati elementi (attività della vita quotidiana precluse o limitate, capacità o meno del soggetto di percepire gli effetti della malattia e della menomazione permanente sul “fare quotidiano”, grado di sofferenza fisica patita, ecc.), appare adeguato valutare questo nella misura di 2/3 del danno biologico. Applicando la formula di legge si ottiene: 14+10+(65-14)=75%.” Sebbene la ctu abbia confermato la sussistenza di un danno biologico in capo al ricorrente, tuttavia la posizione del Pt_1 non può essere ricondotta nell'alveo del dettato normativo di cui all'art. 1, comma 563 della legge nr. 266/05, non rientrando in alcuna delle attività tipizzate dalla predetta disposizione, né risulta riconducibile al disposto di cui al seguente comma 564. La norma in esame, come detto, prevede attività di servizio ben delineate nell'ambito delle quali l'evento vittimizzante si deve verificare. Il ricorrente, negli anni dal 1994 al 1998, è stato impegnato in attività di istituto consistite: - in “attività di sorveglianza”, per quanto concerne l'evento del 28.07.1994; - nella “vigilanza di detenuti”, per quanto concerne l'evento del 1.8.1994; - nel
“servizio presso la sezione detentiva Transito”, per quanto concerne l'evento del 11.02.1995; - nella “vigilanza presso la sezione detentiva del 3° piano”, per quanto concerne l'evento del 04.03.1995; - nella “vigilanza presso la sezione detentiva del 4° piano”, per quanto concerne l'evento del 05.03.1995; - in attività
“di servizio alla sezione detentiva del 3° piano”, quanto al l'evento del 04.05.1995; - in attività posta in essere “all'interno della sezione di Massima Sicurezza”, per quanto concerne l'evento del 28.07.1998. Le attività di cui alle relazioni di servizio in atti rientrano tra i compiti istituzionali della Polizia penitenziaria;
l'attività di sorveglianza dei detenuti non rientra nelle ipotesi previste all'art. 1, comma 563, tanto meno in quelle di cui alla lett. c), e 564 della legge 266/05, non esulando dai compiti istituzionali normalmente. Neppure va sottaciuto che il ricorrente ha solo genericamente dedotto il sovraffollamento carcerario e lo stesso non è stato neppure posto in relazione con le aggressioni ad opera, peraltro, di un singolo detenuto, senza specificazione di condizioni esterne influenti sui fatti Non appare, d'altronde, come detto, neppure applicabile il comma 564, che estende i benefici a soggetti impegnati in
“missioni di qualunque natura”, atteso che il non era Pt_1 impegnato in alcuna missione fuori dall'ordinario servizio. In definitiva il ricorrente non era sottoposto a "condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto", come richiesto dal DPR n. 243/2006. Da ultimo, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 14/06/2024, n. 16610) ha evidenziato che “In tema di benefici per le vittime del dovere ex art. 1, comma 563, lett. c), l. n. 266 del 2005, costituisce presupposto per il riconoscimento dell'emolumento la vigilanza ad infrastrutture civili e militari, alla quale non può ricondursi la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria, la quale non ha come oggetto immediato e precipuo il controllo delle infrastrutture”. La Corte di cassazione conferma, in definitiva, la necessità di un quid pluris rispetto alla fattispecie dell'invalidità per causa di servizio, non solo nella “fattispecie aperta” di cui al comma 564 (ove tale quid pluris è descritto), ma anche nelle ipotesi tipiche disciplinate dal comma 563. La circostanza che la sentenza della Cassazione posta tra le altre a base della presente decisione è intervenuta dopo l'instaurazione del presente giudizio e che l'interpretazione della nozione di “vittima del dovere” ha dato origine, a pronunce contrastanti, fa ritenere sussistenti le condizioni per compensare fra le parti le spese di lite del grado. Vanno poste a carico del ricorrente le spese della consulenza medico legale, liquidate con separato decreto.
PQM
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
1)rigetta il ricorso;
2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone a carico di parte ricorrente le spese della c.t.u. espletata, liquidata con separato decreto. Terni, 17 luglio 2025
Il giudice Michela Francorsi